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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 19/02/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1942/2024 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Pagliaro Parte_1
-ricorrente-
contro
Controparte_1
rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla dott.ssa Maria Elena
[...]
Burgello
-resistente-
avente ad oggetto: retribuzione professionale docenti;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'odierna ricorrente espone di essere una insegnante la quale, in virtù di distinti contratti a tempo determinato, ha prestato servizio per il resistente CP_1
Pag. 1 a 6 per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, nei periodi dettagliatamente indicati in ricorso (cfr. pag. 1/2).
1.1. Lamenta la mancata corresponsione della retribuzione professionale docenti in relazione ai predetti contratti a tempo determinato.
2. Si è costituito il , eccependo Controparte_1
l'infondatezza dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
3. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
3.1. La retribuzione professionale docenti è stata istituita dall'art. 7 del CCNL per il comparto scuola del 15.3.2001.
3.2. Tale disposizione, in particolare, prevede, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive", e al comma 3 che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999...".
3.3. A sua volta, quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è
Pag. 2 a 6 liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio".
3.4. Le disposizioni appena richiamate, sono state interpretate dalla giurisprudenza, sia di merito, sia di legittimità, nel senso che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (Cass. civ., sez. lav., sent. n.
17773/2017).
3.5. Non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive".
3.6. Nel caso di specie, dette ragioni oggettive risultano insussistenti, dal momento che deve ritenersi che le parti collettive, nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n.
124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del
CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo. Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che una opposta interpretazone – secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata – contrasterebbe con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di periodi di servizio inferiori al mese. Deve, in conclusione, ritenersi che l'art. 7 del CCNL
Pag. 3 a 6 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio (Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 20015/2018).
3.7. La pretesa di parte ricorrente è, dunque, fondata, nei limiti della prescrizione quinquennale tempestivamente eccepita da parte resistente. Agli atti di causa, infatti, risulta che l'unico atto interruttivo posto in essere dall'odierna parte ricorrente è la diffida stragiudiziale del 7/11/2023. Ne consegue che il credito relativo alla retribuzione professionale docenti è prescritto per i periodi di tempo anteriori al 7/11/2018 (ossia, nel caso di specie, limitatamente all'incarico intercorso dal 22/10/2018 al 31/10/2018).
3.8. Le somme da accordare a titolo di RPD, dunque, devono essere parametrate ai seguenti periodi, così come ricavabili dai contratti a tempo determinato prodotti in giudizio (cfr. allegati al fascicolo di parte ricorrente):
- a.s. 2018/2019: periodi 11/12/2018-19/12/2018; 20/12/2018-
21/12/2018; 7/1/2019-6/2/2019; 7/2/2019-8/3/2019; 9/3/2019-7/4/2019; 8/4/2019-
17/4/2019; 18/4/2019-17/5/2019; 18/5/2019-11/6/2019;
- a.s. 2019/2020: periodi 28/10/2019-15/11/2019; 27/11/2019-
27/11/2019; 29/11/2019-6/12/2019; 7/12/2019-20/12/2019; 15/1/2020-24/1/2020;
29/1/2020-28/2/2020; 4/3/2020-2/4/2020; 3/4/2020-3/5/2020; 4/5/2020-3/6/2020;
4/6/2020-11/6/2020;
- a.s. 2020/2021: periodo 9/10/2020-11.6.2021.
Pag. 4 a 6 3.9. Deve essere, pertanto accertato e dichiarato il diritto di parte ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale Docenti in relazione alle effettive ore di lavoro prestate per i periodi di svolgimento delle attività di supplenza come riportate al precedente punto e il resistente deve essere, altresì, CP_1
condannato al pagamento degli importi dovuti a tale titolo, in relazione ai su indicati periodi, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
3.10. In ordine alla concreta quantificazione delle somme spettanti alla docente a titolo di RPD, può farsi riferimento ai conteggi contenuti nel ricorso introduttivo del presente giudizio, coincidenti con quelli effettuati dall'Amministrazione scolastica (cfr. doc. n. 2 del fascicolo di parte resistente) e correttamente calcolati tenendo conto della prescrizione delle somme maturate anteriormente al 7/11/2018
e parametrando la retribuzione professionale docente prevista – € 174,50 mensili – ai giorni e alle ore di servizio prestate.
3.11. Alla ricorrente, pertanto, spetta, pertanto, la somma complessiva di €
3.466,75.
3.12. Deve essere, inoltre, escluso il cumulo tra interessi e rivalutazione, posto che l'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991 ha sancito la regola dell'alternatività delle due voci risarcitorie, ragion per cui parte ricorrente ha diritto soltanto alla maggior somma tra il differenziale di svalutazione monetaria e gli interessi legali calcolati sull'ammontare nominale del credito.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (causa di lavoro), del suo valore (scaglione da € 1.101,00 ad €
5.200,00), dell'assenza di autonoma fase istruttoria e di un importo pari al minimo tariffario, alla luce della serialità delle questioni controverse affrontate.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
Pag. 5 a 6 - accoglie il ricorso nei termini indicati in parte motiva e, per l'effetto: a) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale
Docenti in relazione ai periodi di svolgimento delle attività di supplenza come riportate in parte motiva;
b) condanna parte resistente al pagamento della
Retribuzione Professionale Docenti per tali periodi, in misura pari ad € 3.466,75, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.030,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarre ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Catanzaro, 19/02/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT Dott. Vittorio FERRARI, nominato con DM 22/10/2024
Pag. 6 a 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1942/2024 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Pagliaro Parte_1
-ricorrente-
contro
Controparte_1
rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla dott.ssa Maria Elena
[...]
Burgello
-resistente-
avente ad oggetto: retribuzione professionale docenti;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'odierna ricorrente espone di essere una insegnante la quale, in virtù di distinti contratti a tempo determinato, ha prestato servizio per il resistente CP_1
Pag. 1 a 6 per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, nei periodi dettagliatamente indicati in ricorso (cfr. pag. 1/2).
1.1. Lamenta la mancata corresponsione della retribuzione professionale docenti in relazione ai predetti contratti a tempo determinato.
2. Si è costituito il , eccependo Controparte_1
l'infondatezza dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
3. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
3.1. La retribuzione professionale docenti è stata istituita dall'art. 7 del CCNL per il comparto scuola del 15.3.2001.
3.2. Tale disposizione, in particolare, prevede, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive", e al comma 3 che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999...".
3.3. A sua volta, quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è
Pag. 2 a 6 liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio".
3.4. Le disposizioni appena richiamate, sono state interpretate dalla giurisprudenza, sia di merito, sia di legittimità, nel senso che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (Cass. civ., sez. lav., sent. n.
17773/2017).
3.5. Non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive".
3.6. Nel caso di specie, dette ragioni oggettive risultano insussistenti, dal momento che deve ritenersi che le parti collettive, nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n.
124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del
CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo. Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che una opposta interpretazone – secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata – contrasterebbe con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di periodi di servizio inferiori al mese. Deve, in conclusione, ritenersi che l'art. 7 del CCNL
Pag. 3 a 6 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio (Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 20015/2018).
3.7. La pretesa di parte ricorrente è, dunque, fondata, nei limiti della prescrizione quinquennale tempestivamente eccepita da parte resistente. Agli atti di causa, infatti, risulta che l'unico atto interruttivo posto in essere dall'odierna parte ricorrente è la diffida stragiudiziale del 7/11/2023. Ne consegue che il credito relativo alla retribuzione professionale docenti è prescritto per i periodi di tempo anteriori al 7/11/2018 (ossia, nel caso di specie, limitatamente all'incarico intercorso dal 22/10/2018 al 31/10/2018).
3.8. Le somme da accordare a titolo di RPD, dunque, devono essere parametrate ai seguenti periodi, così come ricavabili dai contratti a tempo determinato prodotti in giudizio (cfr. allegati al fascicolo di parte ricorrente):
- a.s. 2018/2019: periodi 11/12/2018-19/12/2018; 20/12/2018-
21/12/2018; 7/1/2019-6/2/2019; 7/2/2019-8/3/2019; 9/3/2019-7/4/2019; 8/4/2019-
17/4/2019; 18/4/2019-17/5/2019; 18/5/2019-11/6/2019;
- a.s. 2019/2020: periodi 28/10/2019-15/11/2019; 27/11/2019-
27/11/2019; 29/11/2019-6/12/2019; 7/12/2019-20/12/2019; 15/1/2020-24/1/2020;
29/1/2020-28/2/2020; 4/3/2020-2/4/2020; 3/4/2020-3/5/2020; 4/5/2020-3/6/2020;
4/6/2020-11/6/2020;
- a.s. 2020/2021: periodo 9/10/2020-11.6.2021.
Pag. 4 a 6 3.9. Deve essere, pertanto accertato e dichiarato il diritto di parte ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale Docenti in relazione alle effettive ore di lavoro prestate per i periodi di svolgimento delle attività di supplenza come riportate al precedente punto e il resistente deve essere, altresì, CP_1
condannato al pagamento degli importi dovuti a tale titolo, in relazione ai su indicati periodi, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
3.10. In ordine alla concreta quantificazione delle somme spettanti alla docente a titolo di RPD, può farsi riferimento ai conteggi contenuti nel ricorso introduttivo del presente giudizio, coincidenti con quelli effettuati dall'Amministrazione scolastica (cfr. doc. n. 2 del fascicolo di parte resistente) e correttamente calcolati tenendo conto della prescrizione delle somme maturate anteriormente al 7/11/2018
e parametrando la retribuzione professionale docente prevista – € 174,50 mensili – ai giorni e alle ore di servizio prestate.
3.11. Alla ricorrente, pertanto, spetta, pertanto, la somma complessiva di €
3.466,75.
3.12. Deve essere, inoltre, escluso il cumulo tra interessi e rivalutazione, posto che l'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991 ha sancito la regola dell'alternatività delle due voci risarcitorie, ragion per cui parte ricorrente ha diritto soltanto alla maggior somma tra il differenziale di svalutazione monetaria e gli interessi legali calcolati sull'ammontare nominale del credito.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (causa di lavoro), del suo valore (scaglione da € 1.101,00 ad €
5.200,00), dell'assenza di autonoma fase istruttoria e di un importo pari al minimo tariffario, alla luce della serialità delle questioni controverse affrontate.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
Pag. 5 a 6 - accoglie il ricorso nei termini indicati in parte motiva e, per l'effetto: a) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale
Docenti in relazione ai periodi di svolgimento delle attività di supplenza come riportate in parte motiva;
b) condanna parte resistente al pagamento della
Retribuzione Professionale Docenti per tali periodi, in misura pari ad € 3.466,75, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.030,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarre ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Catanzaro, 19/02/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT Dott. Vittorio FERRARI, nominato con DM 22/10/2024
Pag. 6 a 6