Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 26/03/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile – in composizione monocratica - in persona del Giudice
dott. Beatrice Ragusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1625 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, già già Pt_1 Parte_2 Parte_2
in persona del Dirigente, Procuratore Avv. Roberto Castiglioni,
[...]
(giusta procura del 1/9/19, in atti Dott. Giuseppe Antonio Michele Tri-
marchi Notaio in Milano Rep. N. 22579 Raccolta n.9127), ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Tr. Pr. T. de Amicis, 52 – presso lo studio dell'Avv. Loredana Basile ( C.F. che la rappresenta C.F._1
e difende come da procura in atti Email_1
; Email_2
– attore –
CONTRO
in persona del Legale rapp.te p.t., con sede in Ara- Controparte_1
gona (AG) nella via Roman. 116, C.F./P.I. , rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'Avv. Assunta Maria Silvia Alaimo (PEC
[...]
, con studio in Naro (AG) nella via Email_3
C.da Fratel Gerarso snc, presso la quale è elettivamente domiciliato giu-
sta Determina Dirigenziale RUD n. 967 del 19.11.2021 nonché Delibera
Tribunale di Agrigento
– convenuto –
OGGETTO: condannatorio;
cessione del credito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_3
Part (di seguito, per brevità “ ) ha convenuto in giudizio il
[...]
chiedendone la condanna al pagamento dei crediti Controparte_1
scaduti portati dalle fatture in atti emesse nel 2020/2021 e derivanti dall'erogazione di energia in regime di salvaguardia di cui è divenuta tito-
lare in virtù di contratto di cessione del credito Rep. 17369 del
24/03/2021 regolarmente notificato a mezzo PEC in data 25/03/2021
dalla società Controparte_2
In particolare, ha chiesto il pagamento di euro “€ 124.838.35 per sorte
capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco che si produce all. 1; E su
questa somma: 1a) gli interessi moratori sulla predetta sorta capitale che
alla data del 26/05/2021 ammontano ad Euro 2.982,37: • “determinati
nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e • maturati e maturandi con
decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pa-
gamento delle fatture costituenti la sorta capitale - scadenza indicata
nell'elenco prodotto sub doc.
1- sino al saldo;
1b) gli interessi anatocistici
prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorta capitale che,
alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex
art. 1283 c.c.: • nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli
artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò
Tribunale di Agrigento
- 2 - Sezione Civile in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., •
con decorrenza dalla data di notifica del presente atto. 2) € 14.760,00 ai
sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12, corrispondente all' importo di € 40 per le fatture costituenti la
sorta capitale insoluta e di cui alla Fatt. N.90008481 del 26/05/2021 di
cui all' all. 2 e su questa somma 2a) gli interessi anatocistici prodotti dagli
interessi moratori oggetto delle predette fatture che, alla data di notifica del
presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.: • nella mi-
sura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs.192/12. Ciò in virtù del richiamo operato
a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c. • con decorrenza dalla data di
notifica del presente atto”.
Dunque, ha chiesto la condanna del in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in proprio favore, con vittoria di spese di giudizio.
Ritualmente evocato, si è costituito il il quale ha Controparte_1
eccepito: 1) l'inopponibilità della cessione del credito per violazione delle disposizioni sul contenzioso amministrativo, in quanto non accettata dall'amministrazione ceduta e trattandosi di crediti derivanti da contratto di somministrazione i cui effetti non sono ancora esauriti;
2) il parziale pagamento della sorte capitale mediante corresponsione di € 33.484,44
giusta mandato n. 796 del 11.06.21 (Cfr. All.5); 3) per il resto,
l'impossibilità legale di procedere al pagamento, stante il dissesto finan-
ziario del convenuto (“l'impossibilità oggettiva di ottemperare agli CP_1
ordinativi di spesa riconducibili a gran parte delle fatture oggetto oggi di
Tribunale di Agrigento
- 3 - Sezione Civile accertamento a causa della carenza temporanea di liquidità nei capitoli di
spesa del bilancio comunale. Tali condizioni, unitamente ad altre pregresse,
hanno portato la p.a. convenuta alla dichiarazione nel 2018 di dissesto fi-
nanziario che, nonostante la sua natura temporanea secondo il sentimento
contenuto nel Testo Unico degli Enti Locali, sussiste ancora oggi e l'ente è in
attesa dell'approvazione del nuovo bilancio riequilibrativo attestante il suo
rientro in bonis”); 3) la non debenza degli interessi di mora, anatocistici e rimborsi forfettari alla luce della detta impossibilità oggettiva e tempora-
nea di adempiere alla prestazione derivante da causa non imputabile alla
PA debitrice stante la persistenza del dissesto finanziario, richiamando il disposto dell'art. 3 della L. 231/2002, dell'art. 1256, co. 2, c.c. e dell'art. 248, comma 4 del TUEL;
4) la non debenza del rimborso forfettario pari ad euro € 40 a titolo di risarcimento per spese di recupero ex art. 6 DLgs
231/02 per singola fattura, bensì una tantum per l'attivazione della pro-
cedura di recupero.
Ha chiesto, dunque “In via preliminare e pregiudiziale di: - rigettare il
presente ricorso per inopponibilità della Cessione di credito Rep.17369 del
24.03.21 per violazione delle disposizioni sul contenzioso amministrativo;
nel merito,in via gradata: - ritenere, accertare e dichiarare la sussistenza
dello status di dissesto finanziario del oggi convenuto Controparte_1
giusta Delibera in atti;
- ritenere e dichiarare l'illegittimità e improcedibilità
della domanda avversaria nei limiti del credito derivante dalle fatture in
virtù del pagamento di parte del credito effettuato dall'Ente Convenuto co-
me in atti allegati, invero, diversamente riconoscere l'entità del residuo de-
bito; - ritenere e dichiarare ai sensi dell'art. 248, comma 4, TUEL
Tribunale di Agrigento
- 4 - Sezione Civile l'illegittimità e improcedibilità della domanda avversaria relativa alla con-
danna per interessi dovuti a vario titolo ex art. 4, 5 e 6 DLgs 231/00 non-
ché degli interessi anatosticiti maturandi sugli interessi moratori a far data
del presente ricorso;
- ritenere e dichiarare l'illegittimità e improcedibilità
della domanda avversaria nei limiti della domanda di condanna al paga-
mento dei costi di recupero di cui all'art. 6 Dlgs. 231/2000 in ragione
dell'ipotesi di non responsabilità di cui all'art.3 cit invero al riconoscimento
della minor somma pari ad € 40,00 omniacomprensiva ovvero
nell'alternativa somma che l'adita autorità riterrà legittimamente applicabi-
le; - con ogni statuizione in ordine alle spese, diritti e compensi del presente
giudizio.
La causa, rigettate le istanze istruttorie articolate dalla parte attrice, è
stata istruita mediante produzione documentale e, all'udienza del
4.12.2024, -sulle conclusioni scritte delle parti - è stata trattenuta in de-
cisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*
È priva di fondamento l'eccezione d'inopponibilità della cessione per mancata adesione dell'ente ai sensi dell'art. 9 all. E L. n. 2248 del 1865.
In merito, si osserva che la disciplina concernente la cessione dei cre-
diti nei confronti di una P.A. ha natura derogatoria e speciale rispetto alla comune disciplina codicistica della cessione del credito tra privati prevista dagli artt. 1260 e ss. c.c. (Cass. civ., sez. I, 24.09.2007, n. 19571) e pre-
vede specifici requisiti di forma (scrittura privata autentica da un notaio o un atto pubblico), la necessaria l'accettazione del debitore ceduto, la noti-
fica deve avvenire nelle forme previste ex lege, ovvero nelle forme degli atti
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- 5 - Sezione Civile processuali.
Per quanto di rilievo in questa sede, contrariamente alla libera cedibili-
tà del credito di cui all'art. 1260 cc, la cessione dei crediti derivanti da un contratto di durata ancora in corso di esecuzione e vantati nei confronti di un ente pubblico (debitore ceduto) è subordinata alla preventiva ade-
sione della Pubblica Amministrazione;
dunque, affinché la cessione sia opponibile alla Pubblica Amministrazione è necessario che l'ente esprima il proprio consenso.
Ciò in forza la disciplina relativa alla cessione dei crediti derivanti da contratti di appalto pubblico di cui all'art. 106, comma 13, del D.Lgs.
50/2016 (di seguito, anche il “Codice dei contratti pubblici” o il “Codice”,
che ha ripreso e in parte innovato nel tempo: l'art. 9 dell'allegato E alla L.
2248/1865; l'art. 70, comma 3 del R.D. 2440/1923; l'art. 26, comma 5,
della L. 104/1994 e l'art. 115 del D.P.R. 554/1999; l'art. 117 del D.Lgs.
163/2006) ove si legge che: “Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltan-
ti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni
debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di
crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione,
sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni
pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al
cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della
cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto se-
parato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte
dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.
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- 6 - Sezione Civile In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre
al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto re-
lativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”.
La ratio della disciplina è individuabile nel tentativo di armonizzare il principio civilistico della libera cessione del credito con le peculiari esi-
genze sottese alla regolare esecuzione dei contratti pubblici, quali la cor-
retta individuazione del destinatario dei pagamenti dovuti dalla stazione appaltante, ritenuto preminente l'interesse pubblico alla regolare esecu-
zione della prestazione contrattuale, la cui tutela impone di evitare che durante la medesima prestazione possano venir meno le risorse finanzia-
rie del soggetto obbligato verso l'Amministrazione e possa così risultare
compromessa la regolare prosecuzione del rapporto (così, cfr. ex multis
Cass. sez. I, 21 dicembre 2018, n. 33344).
E tuttavia, la deroga della previa adesione alla cessione dell'amministrazione interessata sussiste solo fino a quando il contratto è
in corso di esecuzione e cessa alla conclusione del rapporto contrattuale,
con la conseguenza che restano opponibili alla pubblica amministrazione le cessioni di crediti verso questa vantati e realizzati senza la sua preven-
tiva adesione, purché intervenuta dopo la conclusione del rapporto con-
trattuale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13261 del 05/10/2000 (Rv. 540752 -
01) e successive conformi Sez. 3, Sentenza n. 18610 del 21/09/2005 (Rv.
584462 - 01), Sez. 1, Sentenza n. 11475 del 08/05/2008 (Rv. 603484 -
01).
Ancora, specificamente in ordine alla somministrazione di energia elet-
trica, la costante giurisprudenza ha affermato il condivisibile principio per
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- 7 - Sezione Civile cui il divieto di cessione sussiste solo fino a quando la prestazione non sia stata eseguita ciò in quanto ogni singola fornitura “è dotata dei caratteri
di autonomia nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo ed esau-
risce i suoi effetti nel momento in cui avviene l'erogazione, costituendo la
singola fattura la traduzione, in termini monetari, dell'operazione già con-
clusa all'atto dell'immissione dell'energia nella disponibilità del cliente”
(cfr. Corte Appello Milano Sez. I n. 1700/2020 che rimanda a Cass.
6209/99, 11918/2002, Cass. 1442/15).
Nel caso di specie, la cessione è pienamente opponibile al debitore ce-
duto, che ne ha ricevuto regolare notifica (cfr. doc. 3 dell'atto di citazione)
ed è rimasto incontestato che non vi è stata opposizione nel termine di giorni 45 previsto dall'art. 117 del D.Lgs. 163/2006), rilevato da un canto che deve aversi riguardo alla somministrazione effettuata con riferimento alla singola fattura e anche considerato che il non ha Controparte_1
provato -pur essendone onerato ai sensi dell'art. 2697 comma II c.c.- che il rapporto di somministrazione sia ancora in corso di esecuzione alla da-
ta della presente decisione.
*
Passando al merito della controversia, è provato il pagamento parziale delle fatture per cui è causa (cfr. mandati di pagamento all. 5 e 5bis pro-
duzione della convenuta), circostanza non contestata dalla parte attrice,
la quale in sede di precisazione delle conclusioni, ha ridotto la richiesta di condanna all'importo di € 91.526,58 per sorte capitale residua.
Sotto altro profilo, il ha eccepito l'impossibilità le- Controparte_1
gale di procede al pagamento delle fatture poiché con delibera del Consi-
Tribunale di Agrigento
- 8 - Sezione Civile glio comunale n. 31 del 18.5.2018 (alleg. 4), è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario del . Controparte_1
Ai sensi dell'art. 248, comma 2 e 4, del t.u.e.l., dalla data della dichia-
razione di dissesto e fino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256
del citato t.u.e.l. non possono essere intraprese o proseguite azioni esecu-
tive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. La disposizione esclude qualsi-
voglia possibilità di pagamento dei debiti pregressi, se non per il tramite della procedura rimessa all'organo straordinario di liquidazione di cui agli artt. 252 e seg. dello stesso d.lgs. n. 267 del 2000. Dalla data di dichiara-
zione di dissesto i singoli creditori non possono intraprendere o prosegui-
re azioni esecutive per debiti che rientrano ormai nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione fino all'approvazione del rendi-
conto di cui all'art. 256 del t.u.e.l., né i debiti insoluti possono produrre rivalutazione monetaria e interessi di qualsiasi natura.
Scopo precipuo della procedura di dissesto è quello di realizzare un as-
setto che assicuri il ripiano dei debiti dell'ente locale, laddove questo non sia in grado di far fronte alle pretese creditorie attraverso le procedure or-
dinarie di risanamento del bilancio (artt. 193 e 194 t.u.e.l.), precludendo le azioni esecutive e assoggettando alla procedura liquidatoria concorsua-
le tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti intervenuti prima della di-
chiarazione di dissesto, anche se tali obbligazioni siano state liquidate in via definitiva soltanto successivamente (Cons. Stato sez. IV, 1 marzo 2024
n. 2039; Cons. Stato, sez. V, 2 maggio 2023 n. 4372; Cons. Stato, sez. IV.
9 aprile 2018 n. 2141).
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- 9 - Sezione Civile Il divieto di azioni esecutive per debiti rientranti nella competenza dell'O.S.L. è dunque lo strumento per il soddisfacimento dei plurimi cre-
ditori dell'ente locale insolvente nel rispetto della par condicio creditorum,
ma la disposizione contenuta nell'art. 248 co. 2 TUEL ha carattere ecce-
zionale e, nel precludere le sole azioni esecutive, implicitamente consente la proposizione di quelle di cognizione e di condanna.
L'art. 252, comma 4, dello stesso TUEL dispone, inoltre, che “L'organo
straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di
gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello
dell'ipotesi di bilancio riequilibrato”.
Pertanto, l'eccezione del è priva di fondamento per due ordini CP_1
di ragioni: essendo stata intrapresa un'azione di cognizione e non già
un'azione esecutiva, atteso che “In caso di dichiarazione di dissesto del
non si verifica alcuna perdita della sua capacità processuale, né CP_1
alcuna sostituzione dei suoi organi istituzionali con l'organo straordinario di
liquidazione, atteso che le azioni di cognizione possono continuare ad esse-
re promosse da o contro lo stesso, essendo inibito, nel periodo compreso tra
la data della dichiarazione di dissesto e l'approvazione del rendiconto, in-
traprendere o proseguire le azioni esecutive relative a debiti rientranti nella
competenza dell'organo della procedura (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 6692
del 10/03/2020); e osservato che rientrano nella competenza della Com-
missione Straordinaria di Liquidazione i crediti assunti prima del 31 di-
cembre 2017 e tuttavia, nel caso in esame i crediti di derivanti dalla ces-
sione di sono successivi a tale data (fatture relative a Controparte_2
somministrazione per anni 2020/2021).
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- 10 - Sezione Civile Conseguentemente, è da accogliere la domanda di condanna al paga-
mento dell'importo di euro 91.526,58 a titolo di sorte capitale in virtù del-
le fatture cedute da e descritte nell'elenco sub doc. 1 e 2. CP_2
Sono dovuti, inoltre, gli interessi legali di mora ai sensi degli artt. 2 e
5, D.lgs. n. 231/02 dalla data della cessione (24.3.2021) sino al saldo, e,
con decorrenza dalla domanda introduttiva del presente giudizio, gli inte-
ressi ex art. 1283 cc sulle somme dovute a titolo d'interessi da almeno sei mesi.
Ciò, in quanto, non si versa in una ipotesi di impossibilità oggettiva e temporanea di adempiere alla prestazione derivante da causa non impu-
tabile alla PA, poiché come sopra detto il credito non rientra tra quelli di competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione e, dunque,
non soggiace al relativo regime di cui all'art. 248, comma 4 del TUEL.
Del pari dovuto l'importo pari ad euro € 40 a titolo di risarcimento per spese di recupero ex art. 6 DLgs 231/02 per ogni singola transazione commerciale documentata in una fattura, anche quando queste siano in-
cluse in un'unica azione di recupero crediti (cfr. Terza Sezione della Corte
di Giustizia Europea, sentenza del 20 ottobre 2022 n. 585 che ha stabilito che: “L'articolo 6 della direttiva 2011/7/UE deve essere interpretato nel
senso che l'importo forfettario minimo di EUR 40, a titolo di risarcimento del
creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamen-
to del debitore, è dovuto per ogni transazione commerciale, non pagata alla
scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa,
insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giu-
diziale”; conf. VIII Sezione della Corte di Giustizia, sentenza del 1° dicem-
Tribunale di Agrigento
- 11 - Sezione Civile bre 2022 n. 370/21, che ha ribadito: “L'articolo 6, paragrafo 1, della diret-
tiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio
2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali, in combinato disposto con l'articolo 3 della medesima direttiva,
deve essere interpretato nel senso che: qualora un unico contratto preveda
forniture di merci o prestazioni di servizi a carattere periodico, ciascuna da
pagare entro un determinato termine, l'importo forfettario minimo di EUR 40
a titolo di risarcimento delle spese di recupero è dovuto al creditore per cia-
scun ritardo di pagamento”; conf. Tribunale di Monza, Sezione I, sentenza del 18/02/2022 n. 289, Tribunale di Rieti, sentenza del 03/05/2023 n.
197).
La parte convenuta deve pertanto essere condannata al pagamento dell'ulteriore importo di € 14.760,00 pari all'importo forfettario di 40 euro previsto dalla disposizione appena richiamata per ciascuna delle fatture
. Controparte_2
*
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in di-
spositivo tenuto conto della somma accordata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1625/2021
promossa da (P.I. ) Parte_4 P.IVA_2 [...]
contro il Parte_5 CP_3
con atto di citazione notificato il 27.5.2021 disattesa ogni altra
[...]
istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) condanna il al pagamento in favore della Controparte_1
Tribunale di Agrigento
- 12 - Sezione Civile società : Parte_4
- della somma di € euro 91.526,58 oltre interessi legali di mora ai sen-
si degli artt. 2 e 5, D.lgs. n. 231/02 dalla data della cessione (24.3.2021)
sino al saldo, ed oltre agli interessi ex art. 1283 c.c. sulle somme dovute a titolo d'interessi da almeno sei mesi, con decorrenza dalla domanda in-
troduttiva del presente giudizio;
- della somma di € 14.760,00 ex art. 6 comma II del d.lgs. 231/2002;
2) condanna il alla rifusione delle spese di lite Controparte_1
sostenute dalla società che si liquidano in euro 11.000,00 Parte_4
per compensi incluse spese vive, oltre spese forfettarie al 15 %, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Agrigento, in data 25/03/2025.
Il Giudice
dott. Beatrice Ragusa
Tribunale di Agrigento
- 13 - Sezione Civile