Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/03/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
Terza Sezione
Il Giudice Onorario del Tribunale di Brescia, dott. Antonio Cocchia, a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e rimessione in decisione del
24/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2608/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SANTORO UMBERTO, con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso avv. SANTORO UMBERTO, giusta procura;
ATTORE
contro
:
, (C.F. Controparte_1
), in persona dell'amministratore pro tempore, con il patrocinio P.IVA_1
dell'avv. BERINGHELLI VIALI SABINE, con elezione di domicilio presso e nello studio dell'avv. BERINGHELLI VIALI SABINE, giusta procura;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno così concluso. Parte attrice :
pagina 1 di 10
udienza gli originali dei documenti oggetto di falso, con interpello in ordine alla volontà di avvalersi degli scritti riportati nel fascicolo di parte al n. 18
(convocazione dell'assemblea) e 25 (rendiconto di gestione), oggetto di querela e, nel caso ricevutane dichiarazione positiva, ritenuta la rilevanza dei documenti, si chiede che sia rinviata l'udienza per la formale ammissione della querela di falso disponendo la comunicazione al P.M. al fine di consentigli l'intervento a cura della cancelleria;
In via principale, accertare e dichiarare che i comproprietari sigg. non Parte_1
hanno ricevuto la convocazione per partecipare all'assemblea del 04/07/2023, per aver dimostrato che con la raccomandata n. 2301524572086 spedita in data
16/06/2023, è stato intimato soltanto il pagamento per presunte rate scadute per l'annualità dal 01/10/2021 al 30/09/2022, per il considerevole importo di euro
3.831,98, per il quale è stata formulata richiesta della C.T.U. contabile. La conferma. Detta richiesta di pagamento del 16/06/2023 è stata confutata con la raccomandata n. 201554758118 del 13/07/2023, senza ricevere dal destinatario una specifica impugnazione e neppure una contestazione. CONDANNARE il convenuto all'integrale rifusione delle spese di giudizio, ivi CP_1
comprese quelle del procedimento di mediazione conclusosi in data 21/11/2023 con esito negativo, da liquidarsi come da distinta in euro 767,67.
Il convenuto ha così concluso: Preliminarmente, dichiara CP_1
inammissibile la querela di falso incidentale proposta, accertare l'inesistenza dell'interesse ad agire dei signori ai sensi e per gli effetti di cui all'art. Parte_1
100 c.p.c., per i motivi tutti descritti da parte convenuta nel corpo della comparsa pagina 2 di 10 di costituzione e risposta, e delle memorie ex art. 171-ter c.p.c., conseguentemente dichiarare l'inammissibilità dell'azione giudiziaria intentata.
In via principale e nel merito, nella denegata ipotesi in cui l'organo giudicante non ritenesse fondata l'assorbente domandata avanzata in via preliminare, rigettare comunque l'impugnazione della delibera assembleare del CP_2
del 4.07.2023, di cui all'atto di citazione notificato, poiché infondata
[...]
in fatto ed in diritto e per l'effetto dichiarare la validità della delibera assembleare per tutti i motivi illustrati dal convenuto nei propri atti difensivi. Rigettare, altresì la domanda di CTU formulata da controparte poiché tardiva ed infondata, nonché la domanda di sospensione dell'efficacia della delibera assembleare del 4 luglio
2023, per gli stessi motivi. Rigettare infine e conseguentemente la infondata, non provata domanda di risarcimento del danno, neppure individuato né quantificato, formulata nei confronti del . Sempre nel merito: condannare le parti CP_1
attrici in solido tra loro al risarcimento dei danni, nella misura ritenuta di giustizia, indicativamente quantificata in euro 4.000,00=, per responsabilità aggravata per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per aver agito in giudizio con mala fede e/o colpa grave. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 12/12/2023, gli odierni attori impugnavano la delibera assembleare del convenuto CP_1
assunta in data 04/07/2023. In particolare, la difesa attrice lamentava di non aver ricevuto né le lettere di convocazione, né i verbali assembleari.
Il convenuto si costituiva ritualmente contestando gli assunti CP_1
avversari, ribadendo la legittimità del proprio operato, e, pertanto, chiedeva il rigetto delle domande avversarie.
pagina 3 di 10 Le parti depositavano nei termini di legge le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., ed all'esito, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, non si ammetteva alcuna istanza istruttoria, veniva rigettata la domanda di parte attrice di sospensione dell'efficacia della delibera impugnata, fissando udienza di rimessione della causa in decisione al giorno 4/11/2024, assegnando alle parti i termini ex art. 189 c.p.c. Parte attrice lamentava di non aver ricevuto la comunicazione del verbale di rimessione in decisione e, pertanto, veniva fissata nuovamente udienza per i medesimi incombenti. In quella sede, parte attrice proponeva querela di falso sul documento attestante la convocazione in assemblea. Il giudice, ritenuto di poter decidere l'ammissibilità della querela di falso, unitamente al merito della questione, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si affronta la questione della querela di falso incidentale formulata all'ultima udienza. Ai fini dell'ammissibilità della querela di falso, si osserva che parte attrice non contesta la sottoscrizione in calce alla ricevuta della raccomandata, ma assume di aver ricevuto un contenuto difforme della raccomandata non contenente l'avviso di convocazione.
Va doverosamente premesso che il procedimento per querela di falso, per costante indirizzo della giurisprudenza, ha il fine di privare “un atto pubblico, o una scrittura provata riconosciuta, della sua intrinseca idoneità a 'far fede', a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione” cfr. ex multis, Cass. n. 8362/2000; Cass. n. 18323/2007).
pagina 4 di 10 Pertanto, la querela di falso può essere proposta soltanto allo scopo di togliere a un documento, sia esso come detto atto pubblico o scrittura privata, la sua idoneità a far fede come prova di determinati rapporti in esso disciplinati.
Allorquando, di contro, siffatte finalità non siano perseguite “ma si controverta soltanto su di un errore materiale incorso nel documento la querela di falso non è ammissibile” (Cass. n. 6375/1982; Cass. n. 8925/2001).
In proposito, la Suprema Corte, con Ordinanza n. 8575 del 27/03/2019 ha avuto modo di ribadire che “è legittimato a proporre querela di falso chiunque abbia interesse a contrastare l'efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata”.
Nel caso in oggetto, invece, non si contesta la sottoscrizione di ricezione attestata dal Pubblico Ufficiale, nella specie l'agente postale, ma si assume che parte avversa abbia inviato un contenuto diverso da quello dichiarato. Pertanto, a ben vedere, si tratta di un documento non avente fede privilegiata e, conseguentemente, non è necessaria la querela di falso, ma i consueti mezzi di prova articolati con le memorie istruttorie.
Infatti, in caso di notifica mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, in conformità al principio di “vicinanza della prova”, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova. Questo il principio affermato dalle Ordinanze della Cassazione n. 14935 e n. 14941 del 14 luglio 2020.
A tal fine, la difesa attrice ha prodotto il documento 11-allegato 2 assumendo che nella busta inviata per la convocazione dell'assemblea in oggetto in realtà vi fosse solo una lettera dell'amministratore datata 26.09.2023 con allegata la nota pagina 5 di 10 esplicativa sintetica della gestione allegata al bilancio 2022/2023, recante, però, la data del 26 ottobre 2023. Appare, dunque, singolare e poco credibile che il geom. possa aver inoltrato una lettera del 26.09.2023 con allegato un CP_1
documento formatosi successivamente.
Per questo motivo non si può ammettere la querela di falso sul contenuto della raccomandata spedita dal , ovvero su un semplice documento CP_1
formato e prodotto dall'odierna parte convenuta.
Inoltre, per espresso disposto dell'art. 221 c.p.c., la querela deve contenere, a pena di nullità, “l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità”, non potendo essere dedotti nuovi elementi dalla parte successivamente alla proposizione della querela stessa (Cass. n. 6383/1988; Tribunale di Rimini, sentenza del 29 luglio 2021, n. 742). L'enunciazione specifica delle ragioni addotte dal querelante a sostegno della falsità del documento, costituisce, infatti, presupposto imprescindibile di ammissibilità della querela, “in ragione della rilevanza pubblica degli interessi connessi in considerazione della necessità di individuare i dati costitutivi della relativa domanda” (Trib. Catanzaro, 28 giugno
2011). L'obbligo di cui al citato art. 221 c.p.c., ai fini della valida proposizione della querela di falso, non impone necessariamente “la completa e rituale formulazione della prova testimoniale, essendo sufficiente l'indicazione di tale prova e delle circostanze che ne dovrebbero costituire l'oggetto” (Cass. n.
1537/2001). In conseguenza di ciò ed a fini dell'accertamento in ordine alla falsità del documento, il giudice ammette i mezzi istruttori che ritiene idonei e rilevanti e dispone anche i modi e i termini della loro assunzione.
La prova univoca della falsità del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita dal querelante per pervenire all'accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o principale (cfr. Cass. n.
pagina 6 di 10 4571/1983 e Cass. n. 6050/1998). E così gravando su esso querelante l'onere di fornire il riscontro probatorio della falsità del documento impugnato con prova connotata da caratteri di univocità, laddove lo stesso non assolva a detto onere, il ricorso viene rigettato (Cass. 4, ordinanza 24 gennaio 2019, n. 2126).
Nel caso di specie, invece, non risultano utilmente articolati i mezzi di prova che, in caso di conferma in sede istruttoria, dovrebbero indurre il giudicante ad accogliere la querela di falso, ed anche ciò incide negativamente in ordine all'ammissibilità della querela di falso proposta all'udienza di rimessione in decisione, ma sono semplicemente state ripetute le precedenti argomentazioni non ritenute meritevoli di accoglimento in sede istruttoria, come sopra esposto.
Peraltro, non trattandosi di falsità ideologica, nel caso di specie, non sarebbe ammissibile nemmeno il ricorso ad una consulenza tecnica, assolutamente inutile nella fattispecie.
Infine, per completezza si rammenta che la partecipazione del P.M. al giudizio di falso è richiesta solo in relazione alla fase relativa all'accertamento della falsificazione del documento, siccome involgente l'interesse generale all'intangibilità della pubblica fede dell'atto, che l'organo requirente è chiamato a tutelare, con la conseguenza che non è necessario comunicargli l'avv,enuta proposizione della querela ove il suddetto giudizio si sia concluso con la declaratoria di inammissibilità all'esito della fase preliminare, preordinata alla delibazione dell'ammissibilità dell'azione e della rilevanza del documento (Cass.
19/07/2023, Ord. n. 21232).
Per questi motivi
non si ammette la querela di falso proposta dalla difesa di parte attrice.
Esaminando, ora, la domanda di parte attrice, si rileva come la stessa non sia fondata nel merito.
pagina 7 di 10 Parte attrice lamenta di non aver ricevuto le convocazioni assembleari almeno dell'ultimo quinquiennio e, nella specie chiede la declaratoria di annullamento della delibera impugnata del 04/07/2023. La difesa del , invece, ha CP_1
prodotto la raccomandata di spedizione e consegna della convocazione. Sul punto, la difesa attrice ha replicato che tale raccomandata conteneva solo una diffida al pagamento delle precedenti spese condominiali maturate, ma di questo non è stata fornita alcuna prova, né sono stati articolati mezzi istruttori a prova contraria, meritevoli di accoglimento.
Peraltro, appare singolare che per cinque anni pare attrice non abbia mai ricevuto le convocazioni assembleari e non abbia mai richiesto chiarimenti o spiegazioni all'amministratore, raggiungibile con una semplice pec.
Parte attrice svolge dissertazioni per contestare una serie di voci contabili approvate nei bilanci condominiali negli anni precedenti, ma tali contestazioni esulano dall'impugnazione della delibera condominiale in oggetto. La difesa attrice ha svolto una pluralità di contestazioni generiche e confuse che comunque non arrivano mai a sostenere un vizio tale da giustificare l'annullamento della delibera impugnata. Per nessun aspetto della delibera impugnata parte attrice lamenta un danno concreto ed immediato derivante dall'espressione della volontà condominiale. Anche i vizi formali denunciati, come la mancata indicazione nominativa di tutte le votazioni, non è ritenuta dall'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità un motivo sufficiente per giustificare l'annullamento della delibera assembleare, così come eventuali vizi formali relativi al verbale della prima convocazione andata deserta, essendo sufficiente indicare nel verbale della seconda convocazione che la prima è andata deserta.
Per questi motivi
, si rigetta la domanda di parte attrice, con condanna alla rifusione delle spese di lite come da principio generale del nostro ordinamento.
pagina 8 di 10 La difesa convenuta avanza anche una domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. Con riferimento alla responsabilità processuale aggravata, la stessa è disciplinata dal secondo comma dell'art. 96 c.p.c., il quale prevede la possibilità che la parte soccombente sia condannata al risarcimento del danno, dal giudice che abbia accertato l'infondatezza della domanda proposta, quando tale parte abbia agito in giudizio senza la normale prudenza. La tutela risarcitoria prevista dall'art. 96
c.p.c. sanziona solo quell'azione che abbia causato a terzi un danno ingiusto.
La responsabilità processuale aggravata prevede la possibilità che la parte soccombente sia condannata al risarcimento del danno, dal giudice che abbia accertato l'infondatezza della domanda proposta, quando tale parte abbia agito in giudizio senza la normale prudenza. Ciò avviene nei casi in cui, alla proposizione della domanda giudiziale si colleghi il compimento di altre attività processuali o accessorie, particolarmente invasive della sfera giuridica della controparte ed astrattamente idonee a determinare l'insorgenza di un pregiudizio patrimoniale a danno di quest'ultima. Cassazione civile, sez. III, ordinanza 09/11/2017 n°
26515.
Nella fattispecie non si ritiene che il convenuto abbia subito uno CP_1
specifico danno patrimoniale a seguito dell'opposizione infondata coltivata dalla parte attrice, pertanto, non si provvede ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
Rigetta tutte le domande di parte attrice e condanna il sig. a Parte_1
rimborsare alla parte convenuta in persona dell'amministratore pro tempore le spese di lite, che si liquidano in € 3.000,00 per le fasi stragiudiziali di mediazione e giudiziali effettivamente espletate, oltre rimborso forfetario, CPA e IVA, come pagina 9 di 10 per legge.
Così deciso in data 10 marzo 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Brescia. il Giudice
Dott. Antonio Cocchia
pagina 10 di 10