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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 27/03/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1539/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1539/2024
All'udienza del 27 marzo 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- Per l'avv. Leone Luca ha concluso come da note sostitutive di Parte_1
udienza depositate in data 25.3.2025;
- Per , l'avv. Carboni Silvestro ha concluso come da note sostitutive di Controparte_1
udienza depositate in data 26.3.2025;
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1539/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Leone Parte_1 C.F._1
Luca e dall'avv. AN De EL ed elettivamente domiciliato presso lo studio Leone
[...]
in Roma, alla Via Dardanelli n. 21, giusta procura in atti;
CP_2
ATTORE
Contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Carboni Controparte_1 C.F._2
Silvestro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, Via Oberdan n. 24, giusta procura in atti;
CONVENUTA
Oggetto: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.3.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva in giudizio , proponendo Parte_1 Controparte_1
opposizione, ex art. 615, comma 1, c.p.c., avverso il precetto per esecuzione di obblighi di fare notificatogli in forza della sentenza n. 1099/2023, pubblicata il 13/05/2023, emessa nella causa civile n. 3331/17 dal Tribunale di Latina, che così disponeva: “a) conferma l'ordinanza di accoglimento della domanda della ricorrente emessa dall'intestato Tribunale in seno al proc.to di cui in epigrafe in data 09/10/2018 e pubblicata il 10/10/2018 e, per l'effetto, ordina, ai sensi
pagina 2 di 7 degli artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c., ad di reintegrare Parte_1 Controparte_1
nel compossesso del vano scala condominiale (contraddistinto al catasto al foglio 116, particella
1209, sub. 5); del lastrico solare sovrastante e dei pozzetti di scolo collocati sul viale condominiale (quest'ultimo identificato al foglio 116, particella 1153), siti in Sabaudia, alla via
Vittorio Emanuele III, n. 152, secondo le modalità già indicate nell'ordinanza summenzionata che s'intendono qui integralmente richiamate;
b) condanna altresì a Parte_1
rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 8.766,00 Controparte_1
(euro 7.616,00 per il merito ed euro 1.150,00 per la fase di attuazione) per compensi di avvocato, euro 309,72 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
c) pone definitivamente le spese di c.t.u., già liquidate in corso di causa, a carico della parte resistente”.
A sostegno dell'opposizione, il deduceva che nel procedimento possessorio, ed in Pt_1
particolare a seguito del ricorso ex art. 669-duodecies c.p.c., era stato accertato dal CTU che non era possibile dare attuazione all'ordinanza del 9.10.2018 richiamata nella sentenza 1099/2023, con conseguente insussistenza del diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata.
L'ing. , nominato dal Giudice nel procedimento di attuazione, delle cui conclusioni il Per_1
giudice del merito possessorio non aveva avuto conto, aveva infatti dato parere negativo alle misure di attuazione e comunque subordinato il tutto al parere preventivo all'autorizzazione sismica del genio civile. Dunque, fermo restando l'ingiustizia del provvedimento già oggetto del giudizio di appello, considerato che dall'intervento di demolizione potevano derivare danni a persone e cose, l'opponente non intendeva assumersene il rischio, né altri potevano obbligarlo ad assumersi una responsabilità rilevante penalmente.
Sotto altro profilo, proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c., sostenendo che non poteva darsi attuazione alla sentenza n. 1099 del 2023, che richiamava quale modalità di attuazione l'ordinanza n. cron. 5115/2018 la cui notifica non era menzionata nell'atto di precetto.
In tali premesse, concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, alla luce di tutto quanto sovra, per tutta la serie di impedimenti dettagliatamente descritti in premessa, - accertare
e dichiarare l'invalidità, nullità annullabilità del precetto per mancata notifica dell'ordinanza emessa in data 09.10.2018 n. cron. 5115/2018 confermata dalla sentenza n. 1099/2023; - accertare e dichiarare che la sentenza n. 1099/23 e l'ordinanza n. 5115/2018 del 09.10.2018 non sono attuabili poiché sussistono una serie di impedimenti che precludono la riduzione in pristino
pagina 3 di 7 ed in ogni caso non attuabile nella pendenza del Giudizio di appello Rg. 3285/23. - Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge in favore degli Avv.ti Luca Leone e AN De EL che si dichiarano antistatari”.
Si costituiva in giudizio , deducendo che l'ordinanza del 9.10.2018 a firma del Controparte_1
Giudice Dott. Galasso era stata notificata al in data 21.11.2019 unitamente a un primo Pt_1
atto di precetto ed insieme anche alla ordinanza ex art.669 terdecies c.p.c. rep. 2283/19 del
Tribunale di Latina con cui veniva deciso, rigettandolo, il reclamo proposto dal Pt_1
successivamente, la medesima ordinanza era stata depositata nel fascicolo R.G. 3331-1/17 relativo al ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c., notificato al a mezzo pec, in data Pt_1
18.6.2020. Era quindi evidente la piena conoscenza dell'opponente delle disposizioni contenute in quella ordinanza.
Inoltre, l'interdetto possessorio, a differenza della sentenza di condanna resa all'esito della successiva fase di merito, non era mai suscettibile di esecuzione, ma soltanto di attuazione ai sensi dell'art. 669 duodecies cod. proc. civ., sicché unico titolo esecutivo azionabile nelle forme dell'esecuzione ordinaria, e pertanto, unico titolo da porre alla base del precetto oggi opposto, era la sentenza n. 1099/2023 del Tribunale di Latina con cui era stata decisa la fase di merito dell'azione possessoria.
Esponeva, altresì, che eventuali criticità nell'attuazione della riduzione in pristino erano impedimenti da vagliare in sede esecutiva, e che l'esecuzione dell'obbligo di fare non risultava allo stato ancora iniziata ex art. 612 c.p.c.; solo in quella sede, dunque, il Giudice dell'esecuzione sarebbe stato chiamato a valutare l'attuabilità delle modalità contenute nell'ordinanza del
9.10.2018, confermate dal titolo esecutivo, eventualmente determinando con l'ausilio dell'Ufficiale Giudiziario metodi alternativi per porre in esecuzione l'obbligo di ripristino sin ora accertato nella sentenza.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigettare l'opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. proposta dal sig.
, siccome infondata in fatto ed in diritto per quanto esposto nella narrativa del Parte_1
presente atto e, per l'effetto, confermare la validità e la regolarità del precetto opposto;
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa”.
pagina 4 di 7 Depositate le memorie ex art. 171-ter c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 27.3.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Tanto premesso, l'opposizione è infondata per le ragioni di seguito esposte.
Quanto all'eccepita carenza di notifica dell'ordinanza del 9.10.2018, richiamata dalla sentenza n.
1099/2023, è sufficiente evidenziare che ai sensi dell'art. 479 c.p.c. l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notifica del titolo esecutivo e del precetto, e che, nel caso in esame, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza n. 1099/2023.
È infatti noto che l'interdetto possessorio, a differenza della sentenza di condanna resa all'esito della successiva fase di merito, non è mai suscettibile di esecuzione, ma soltanto di attuazione ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c.
Peraltro, la previsione di cui al citato art. 479 c.p.c. risponde allo scopo di rendere edotto il debitore degli elementi essenziali dell'azione esecutiva e di dare al medesimo la possibilità di adempiere spontaneamente entro il termine di dieci giorni dalla notifica;
è altresì pacifico che la notifica del titolo esecutivo può avvenire separatamente o contestualmente a quella dell'atto di precetto.
Nel caso di specie, l'ordinanza interdittale del 9.10.2018, richiamata dalla sentenza n. 1099/2023, era già stata notificata all'odierno opponente in data 21.11.2019, e successivamente in data
18.6.2020 unitamente al ricorso per attuazione presentato da . Controparte_1
Il motivo di opposizione si appalesa, pertanto, del tutto infondato.
Con riferimento, invece, alla dedotta ineseguibilità del comando di cui al titolo esecutivo azionato, dovuta alla impossibilità di attuare le opere di riduzione in pristino secondo quanto appurato dal CTU nominato nel procedimento di attuazione, ritiene il Tribunale che, come correttamente rilevato dall'odierna opposta, trattasi di profili suscettibili di assumere rilevanza nella successiva fase esecutiva, ex art. 612 c.p.c.
Va rammentato, infatti, che l'oggetto del giudizio di opposizione a precetto, ex art. 615, comma
1, c.p.c., è costituito dall'accertamento del diritto di procedere ad esecuzione forzata.
In punto di onere probatorio, in presenza di titolo esecutivo formatosi nei confronti di un determinato soggetto, al creditore procedente, opposto, che è sostanzialmente oltre che formalmente il convenuto, spetta fornire la prova che il titolo esecutivo esiste e che esso è stato emesso appunto nei confronti del soggetto esecutato;
di contro, è onere dell'esecutato opponente,
pagina 5 di 7 che in giudizio riveste la qualità formale e sostanziale di attore, dare la prova del fatto sopravvenuto che determina il venir meno del diritto del creditore a procedere esecutivamente nei suoi confronti (Cass. n. 3477 del 2003; Cass. n. 1328 del 2011; Cass. n. 12415 del 2016; Cass. n.
17441 del 2019).
Ebbene, nel caso di specie non può revocarsi in dubbio l'esistenza del titolo esecutivo, costituito dalla richiamata sentenza n. 1099/2023, emesso nei confronti del e la conseguente Pt_1
sussistenza del diritto dell'odierna opposta di procedere ad esecuzione forzata.
Inoltre, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, nel giudizio di opposizione a precetto fondato su titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto a procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne avessero determinato l'inesistenza giuridica, “in quanto gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione potevano essere fatti valere solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando alla cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto pieno sviluppo ed è stata in esame” (Cass. civ., sez. VI, 18.2.2015, n. 3277) oppure su sopravvenuti (ovvero successivi alla formazione del titolo esecutivo) fatti impeditivi od estintivi del diritto alla esecuzione ma non su fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti.
Nella fattispecie in esame, la circostanza che il CTU nominato nel procedimento di attuazione abbia riscontrato l'impossibilità di eseguire le opere di riduzione in pristino richiamate nel titolo, non costituisce un fatto impeditivo od estintivo del diritto alla esecuzione, essendo al più suscettibile di incidere sulle modalità secondo cui dovrà darsi concretamente attuazione al comando giudiziale di reintegra nel possesso.
Ai sensi dell'art. 612 c.p.c., infatti, chi intende ottenere l'esecuzione forzata di una sentenza di condanna per violazione di un obbligo di fare, dopo la notificazione del precetto, deve chiedere con ricorso al giudice dell'esecuzione che siano determinate le modalità dell'esecuzione.
Spetta al G.E., quindi, adito successivamente alla notifica del precetto, attestare l'eventuale ineseguibilità dell'obbligo portato dal titolo, ovvero procedere all'individuazione delle forme idonee a realizzare l'obbligo contenuto nel titolo.
La presente opposizione a precetto, pertanto, deve essere rigettata, non potendo porsi in discussione l'esistenza di un valido titolo esecutivo, di formazione giudiziale, idoneo a fondare il diritto dell'odierna opposta a procedere ad esecuzione forzata.
pagina 6 di 7 Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, di bassa complessità, ed applicando i parametri minimi alla luce delle attività espletate e della scarsa complessità giuridica delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come
[...]
per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 27 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
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