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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 19/05/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
Udienza del 19.5.25
Sono comparsi
• l'avv. Osvaldo Cantone per la parte ricorrente in opposizione;
• l'avv. Stefano Iacobucci per parte resistente opposta, che è personalmente presente.
Il giudice, considerato che la causa appare matura per la decisione, invita le parti alla discussione.
L'avv. Cantone si oppone alla produzione documentale di controparte (sub nn.20, 21 e 22) per irrilevanza e per tardività.
L'avv. Iacobucci insiste per l'ammissione dei documenti indicati, non essendo tardiva la produzione. Le parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e concludono insistendo nelle istanze, eccezioni e deduzioni ivi svolte.
Le parti concordemente richiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura del dispositivo o della sentenza ed il giudice le autorizza.
All'esito il giudice si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato dispositivo di sentenza con motivazione riservata, di cui dà lettura in assenza delle parti, autorizzate ad allontanarsi.
Il Giudice dr. Marco Cucchetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dr. Marco Cucchetto, nella causa di lavoro e previdenza promossa da
Parte_1
(Avv. CANTONE OSVALDO)
Contro
Controparte_1
(Avv. IACOBUCCI STEFANO)
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o rigettata:
1. rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n.426/23, che per l'effetto conferma dichiarandolo esecutivo;
2. dichiara la nullità del contratto di sublocazione tra la società opponente e la parte opposta e, per l'effetto, condanna la società opponente alla restituzione in favore della parte opposta della somma di € 15.180,00;
3. rigetta tutte le ulteriori domande avanzate dalle parti anche in via riconvenzionale;
4. condanna la società opponente in persona del legale rappresentante pro tempore alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte opposta, che liquida in complessivi euro 7.600,00 per compensi, oltre rimborso forf. spese 15 %, IVA e CPA di legge, oltre al contributo unificato di € 259,00;
5. indica termine di giorni 60 per il deposito della motivazione della sentenza.
Verona, 19 maggio 2025
IL GIUDICE
dr. Marco Cucchetto
Sono comparsi
• l'avv. Osvaldo Cantone per la parte ricorrente in opposizione;
• l'avv. Stefano Iacobucci per parte resistente opposta, che è personalmente presente.
Il giudice, considerato che la causa appare matura per la decisione, invita le parti alla discussione.
L'avv. Cantone si oppone alla produzione documentale di controparte (sub nn.20, 21 e 22) per irrilevanza e per tardività.
L'avv. Iacobucci insiste per l'ammissione dei documenti indicati, non essendo tardiva la produzione. Le parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e concludono insistendo nelle istanze, eccezioni e deduzioni ivi svolte.
Le parti concordemente richiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura del dispositivo o della sentenza ed il giudice le autorizza.
All'esito il giudice si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato dispositivo di sentenza con motivazione riservata, di cui dà lettura in assenza delle parti, autorizzate ad allontanarsi.
Il Giudice dr. Marco Cucchetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dr. Marco Cucchetto, nella causa di lavoro e previdenza promossa da
Parte_1
(Avv. CANTONE OSVALDO)
Contro
Controparte_1
(Avv. IACOBUCCI STEFANO)
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o rigettata:
1. rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n.426/23, che per l'effetto conferma dichiarandolo esecutivo;
2. dichiara la nullità del contratto di sublocazione tra la società opponente e la parte opposta e, per l'effetto, condanna la società opponente alla restituzione in favore della parte opposta della somma di € 15.180,00;
3. rigetta tutte le ulteriori domande avanzate dalle parti anche in via riconvenzionale;
4. condanna la società opponente in persona del legale rappresentante pro tempore alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte opposta, che liquida in complessivi euro 7.600,00 per compensi, oltre rimborso forf. spese 15 %, IVA e CPA di legge, oltre al contributo unificato di € 259,00;
5. indica termine di giorni 60 per il deposito della motivazione della sentenza.
Verona, 19 maggio 2025
IL GIUDICE
dr. Marco Cucchetto