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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 29/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dr.ssa Ilaria De Pasquale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1970 del R.G.A.C. dell'anno 2022, vertente
TRA
(P.I ), in persona del Sindaco legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Bevilacqua;
OPPONENTE
E
(già Controparte_1 Controparte_2
C.F./P.I./R.I. , in persona del procuratore legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Cassiani;
OPPOSTA
Oggetto: somministrazione;
opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 611/2022, Parte_1 emesso in data 09.09.2022, notificato il 13.09.2022, con il quale l'intestato Tribunale ha ingiunto il pagamento della somma di € 110.518,66, oltre interessi e spese del giudizio monitorio, in favore di quale credito derivante dalla Controparte_1
somministrazione di energia elettrica avvenuta sino al settembre 2021.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto la mancanza di un contratto avente forma scritta a pena di nullità; ha inoltre contestato il quantum debeatur, eccependo che agli atti dell'ente sono presenti fatture per un importo totale di € 721.238,13, di cui € 690.361,18 risultano pagati, con conseguente insoluto pari a soli € 30.876,95; che non tutte le fatture poste a
1 fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo sono pervenute all'ente locale e che queste
“molto probabilmente fanno riferimento a somministrazioni mai effettuate”; ha infine eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale con riferimento ai crediti di cui alle fatture emesse in data antecedente al primo marzo 2018.
L'opposta ha resistito alle avverse deduzioni, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Anzitutto, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di forma scritta del contratto di somministrazione, avendo parte opposta evidenziato la circostanza – non contestata dall'opponente ed anzi corroborata dagli stessi mandati di pagamento prodotti dal Pt_1
– che la fornitura di energia elettrica non è avvenuta in regime di libero mercato, ma nel c.d. Regime di Maggior Tutela, così come previsto dal D.L. 18/6/2007 n. 73, convertito in
Legge 3/8/2007 n. 125 (emessa in attuazione alla Direttiva Comunitaria 2003/54/CE), il quale regime viene applicato a tutti quei soggetti – comprese le pubbliche amministrazioni
– che sono intestatari di almeno un sito in MT (media tensione) o AT (alta tensione) sul territorio nazionale, ma che non hanno ancora esercitato il diritto di scegliere il proprio fornitore sul mercato libero dell'energia o che per qualsiasi ragione ne siano rimasti privi.
Quanto all'eccezione di pagamento, si evidenzia che l'opponente ha documentato l'avvenuta corresponsione dell'importo di € 66.868,89 attraverso la produzione di diversi mandati di pagamento. Orbene, dal raffronto di tali mandati, contenenti l'indicazione delle fatture di volta in volta oggetto di pagamento, con la documentazione prodotta dall'opposta
(v. in particolare il dettaglio riassuntivo delle partite in contestazione e la tabella incassi) si evince agevolmente che trattasi di pagamenti imputati a crediti diversi da quelli azionati nella presente sede.
Ancora, deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione quinquennale con riferimento alle fatture emesse in data antecedente al primo marzo 2018 ed elencate nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo. Parte opposta ha infatti prodotto validi atti interruttivi della prescrizione (doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) recanti specifica indicazione delle fatture rispetto alle quali parte opponente ha eccepito la prescrizione.
Quanto all'esattezza degli importi fatturati, l'opponente si è limitato a contestare genericamente i consumi addebitati, deducendo che le fatture azionate “molto probabilmente” fanno riferimento a somministrazioni mai effettuate.
2 L'eccezione, per la sua genericità, deve essere disattesa.
Come noto, deve presumersi il buon funzionamento del sistema di rilevazione dei consumi mediante i contatori centrali delle società che erogano il servizio, le cui risultanze fanno piena prova dei consumi, in difetto di specifiche contestazione da parte dell'utente. Ove, invece, l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo ed eccedente le sue ordinarie esigenze, una volta fornita dal somministrante la prova del regolare funzionamento degli impianti, è onere dell'utente provare di aver adottato ogni possibile cautela, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore (si veda Cass. n. 13193/2011).
Nella specie, in mancanza di specifiche contestazione circa il corretto funzionamento del sistema di rilevazione dei consumi, può considerarsi corretta la rispondenza dei dati riportati nelle fatture rispetto agli effettivi consumi riferibili alle utenze in capo al Pt_1
opponente.
Per tutto quanto sopra esposto, l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo deve essere dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 611/2022, emesso in data
09.09.2022, che dichiara esecutivo;
- condanna l'opponente al rimborso delle spese processuali sostenute dall'opposta che liquida in € 9.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, cpa e iva, come per legge.
Crotone, 28.01.2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria De Pasquale
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