TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/04/2025, n. 2110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2110 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4011/2023
Segue verbale di udienza del 16/04/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Codecasa
ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 420 C.P.C.
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4011/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentate e difese dall'avv. DAMICO SALVATORE GIUSTINO giusta C.F._2
procura in atti.
RICORRENTI
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CANNIZZARO CP_1 C.F._3
GRAZIA giusta procura in atti.
RESISTENTE
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6
relazione al contratto dell'1.5.2009 e relativo all'immobile meglio descritto in atti, condotto in locazione abitativa da allegando la morosità nel pagamento dei canoni a partire da CP_1
gennaio 2018 sino all'atto di intimazione;
allegavano anche che il contratto era stato originariamente concluso da deceduta in data 5.12.2020, che alla Coco era Persona_1
succeduto il padre delle ricorrenti , deceduto a sua volta il 27.10.2021 e che loro Parte_3
erano divenute proprietarie in virtù della successione ex lege al proprio padre. Chiedevano,
quindi, la convalida dello sfratto ed il rilascio dell'immobile.
Si costituiva l'intimato, opponendosi allo sfratto;
in particolare contestava l'entità della mora e la legittimazione attiva delle intimanti, eccependo che le stesse non fossero legittimate a riscuotere i canoni pregressi alla morte della di avere sempre pagato il canone in contanti versandolo a Per_1
mani della e di avere rinvenuto un testamento olografo in cui era lui stesso nominato dalla Per_1
erede dell'immobile e del garage annesso. Per_1
Veniva concessa ordinanza provvisoria di rilascio e disposto il mutamento del rito.
Entrambe le parti depositavano memoria integrativa;
parte ricorrente contestava tutte le avverse eccezioni ed insisteva nella propria domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e di rilascio dell'immobile, mentre parte resistente si limitava ad insistere nei motivi di opposizione.
La domanda è fondata e va accolta.
§§§
pagina 2 di 6 Preliminarmente vanno dichiarate tardive e quindi inammissibili tutte le domande ed eccezioni e contestazioni sollevate da parte convenuta solo in data 23.10.2024 e non con la memoria integrativa autorizzata.
§§§
In secondo luogo, deve essere dichiarata la legittimazione attiva delle ricorrenti, in quanto eredi di , a sua volta erede di , come dimostrato dal testamento olografo Parte_3 Persona_1
datato 23.10.2016 e pubblicato con atto notaio del 23.6.2022 e dalle successive dichiarazioni di accettazione di eredità depositate dalle ricorrenti.
In merito al testamento in forza del quale le ricorrenti si sono professate proprietarie del bene oggetto di locazione, è da premettere che l'avvenuta pubblicazione dello stesso ne ha reso conoscibile il contenuto a tutte le persone interessate, anche ai fini di una eventuale impugnazione ed ha attribuito alle attrici la possibilità di agire in giudizio in forza dello stesso.
Il resistente ha opposto a questo diritto un testamento olografo in suo possesso, apparentemente riconducibile alla e datato 6.6.2017, nel quale si legge testualmente: “per tutto quanto Persona_1
potrà succedere nel prossimo futuro, la sottoscritta dispone in piena coscienza che l'appartamento di cui sopra, compreso il garage di pertinenza possa passare nella disponibilità dell'attuale conduttore
” ed ha chiesto, nella comparsa di costituzione di “contestare in toto lo sfratto per Parte_4
morosità e verificare la legittimità della proprietà delle istanti”, senza nulla assolutamente dire in merito alla autenticità della scrittura o della sottoscrizione del testamento o circa la identificazione del come erede. Pt_1
pagina 3 di 6 Solo con le note di trattazione del 23.10.2024 il ha querelato di falso il testamento CP_1
pubblicato dalle ricorrenti.
Tuttavia, la Corte di Cassazione a S.U., con la sentenza n. 12307/2015, ha affermato il seguente principio di diritto: “la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo, grava sulla parte stessa”. Era questa, dunque, l'azione che parte resistente doveva proporre e detta azione, se tale si vuole qualificare la domanda proposta nelle note di trattazione citate, è senz'altro tardiva.
Invece, può porsi in questa sede la questione se attribuire al testamento prodotto dal LE la volontà di revocare la precedente manifestazione di volontà della contenuta nel Persona_1
testamento prodotto e pubblicato dalle ricorrenti.
La revoca tacita del testamento è disciplinata dall'682 c.c.., secondo cui: “Il testamento posteriore,
che non revoca in modo espresso i precedenti, annulla in questi soltanto le disposizioni che sono con esso incompatibili”.
A questo proposito si vuole evidenziare che nel testamento prodotto dalle ricorrenti si legge;
“Siete la sola famiglia che ho avuto. Alla mia morte lascio tutto al sig. ” e tale Pt_1
manifestazione di volontà è integrata dalla allegazione in seno al testamento di una fotografia ritraente il Sig. con tutta la sua famiglia e la stessa invece, nel testamento prodotto Pt_1 Per_1
dal convenuto non si menziona l'evento morte, ma si dice: “per tutto quanto potrà succedere nel prossimo futuro” e non si utilizza la parola “lascio” ma “possa passare nella disponibilità
dell'attuale conduttore”.
pagina 4 di 6 Le espressioni utilizzate non sono univoche e ben possono essere intese come manifestazione della volontà che, anche dovesse in futuro cambiare la titolarità dell'immobile (per quanto potrà
succedere nel prossimo futuro), il possa continuare ad avere la disponibilità dell'immobile, CP_1
dove la parola “disponibilità” può ben intendere anche la detenzione gratuita (comodato senza termine) o la detenzione qualificata (locazione).
In conclusione, allo stato l'unico titolo in forza del quale il è certo detenere l'immobile è il CP_1
contratto di locazione azionato dalle ricorrenti.
§§§
E'provato l'inadempimento del al predetto contratto, in quanto non è stata fornita la CP_1
prova di tutti i pagamenti contestati.
Infatti, sono state prodotte solo ricevute parziali e, inoltre, mentre parte ricorrente ha contestato l'autenticità della sottoscrizione sulle quietanze prodotte, il resistente non ne ha tempestivamente chiesto la verificazione.
Conseguentemente, va dichiarato l'inadempimento del conduttore all'obbligazione di pagamento del canone e per questo il contratto di locazione azionato va dichiarato risolto.
Va confermato anche l'obbligo del di rilasciare l'immobile libero e sgombero da CP_1
cose e persone.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, per la fase di convalida
(studio, trattazione ed introduttiva) e per la fase di merito (introduttiva, trattazione e decisionale), secondo i valori medi.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Dichiara risolto per grave inadempimento del conduttore il contratto di locazione dell'1.5.2009
registrato il 21.5.2009;
- Conferma l'obbligo a carico di di rilasciare l'immobile libero e sgombero da cose CP_1
e persone;
- Condanna altresì a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano CP_1
in € 118,50 per spese, € 5.996,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali.
Così deciso in Catania ex art. 420 c.p.c., il 16 aprile 2025
Il GIUDICE
dott. Elena Codecasa
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6