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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 14/07/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 1559/2020 promossa da
(P. IVA Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Pisa, Via della Scuola n. 1, presso e nello studio dell'avv.
Alberto Foggia che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione.
Attore
(P. IVA rappresentata e difesa unitamente e CP_1 P.IVA_2 disgiuntamente dagli avv.ti Elisa Salvadori e Leopoldo Conti ed elettivamente domiciliata in Roma Via Giovanni Antonio Plana, 4, presso lo studio dell'Avv. Elisa Salvadori, giusta procura a margine dell'atto di comparsa di costituzione.
Convenuta
(P. IVA ) in persona Controparte_2 P.IVA_3 del suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Piazza Salimbeni
n. 3
Convenuta contumace
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 19.03.2025 – tenuta in modalità cartolare
- le parti hanno precisato le conclusioni come da note ritualmente depositate.
In fatto e in diritto
Ha agito in giudizio la società (d'ora in avanti Parte_1 società ) chiedendo di accertare la nullità e/o invalidità del rapporto di conto Pt_1
1 corrente e di apertura di credito mediante affidamento con scopertura sul c/c per cui è causa, ed in particolare che la convenuta ha proceduto sul conto n. 3655.86 all'applicazione di tassi usurari, interessi ultra- legali ed anatocistici, commissioni, spese e giorni di valuta non contrattualizzati e, per l'effetto accertare e dichiarare l'esatto rapporto dare-avere tra le parti;
ha altresì chiesto che vengano trasmessi gli atti di causa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa ex art. 331 c.p.p.
Nel merito della controversia ha dedotto che:
1. Fino al 29.1.2018 parte attrice ha intrattenuto con la Controparte_2
un rapporto bancario - acceso verbalmente - consistente in un'apertura di credito, con affidamento mediante scopertura sul c.c. n. 3655.86, rapporto terminato in data
29.1.2018 dopo quasi dieci anni;
2. Il contratto di conto corrente è nullo per difetto di forma scritta;
3. La banca ha applicato, fin dall'accensione del rapporto, interessi anatocistici, e tale convenzione anatocistica prevista è nulla per violazione della norma imperativa dell'art. 1283 c.c.;
4. Come comprovato dalla relazione tecnica in atti, nel periodo compreso fra il 2008 ed il
2012, la ha applicato interessi oltre soglia per un ammontare di almeno CP_3 euro 3.232,78;
5. L'Istituto di Credito ha applicato e capitalizzato per tutta la durata del rapporto di conto corrente la commissione di massimo scoperto, senza alcuna previsione contrattuale che prevedesse la corresponsione di un simile onere da parte del correntista;
6. Ciò determina la nullità delle commissioni di massimo scoperto ex art. 1418 c.c. in relazione all'art. 1346 c.c. per indeterminatezza dell'oggetto, e ciò perché nessuna clausola contrattuale prevedeva l'applicazione della commissione;
7. In difetto di pattuizione scritta di sorta sono illegittime le somme indebitamente trattenute dalla in relazione alle spese del rapporto del conto in questione, CP_2 quantificate dallo in euro 2.304,91; Controparte_4
8. È inoltre illegittima la data di valuta applicata dal MPS S.p.A. per le operazioni in accredito e addebito, in difetto di contrattualizzazione alcuna;
2 9. Pertanto, parte attrice chiede che venga accertata la nullità del rapporto e, per l'effetto, degli indebiti di cui sopra, con conseguente rideterminazione del saldo.
Pur regolarmente citata è rimasta contumace. Controparte_2
Si è regolarmente costituita – anche con atto di sostituzione processuale ex CP_1 art. 111 c.p.c. – chiedendo in via preliminare di assegnare un termine alle parti per esperire il tentativo obbligatorio di mediazione, e, nel merito, di accertare che parte attrice è debitrice nei confronti di della somma di € 10.572,84, e, comunque, di Controparte_1 quella maggiore o minor somma che risulterà; in replica alle deduzioni avversarie, ha dedotto che:
10. In virtù del contratto stipulato in data 28.12.2018 la ha acquistato, pro Controparte_1 soluto e in blocco, un portafoglio di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, da Controparte_2
11. Fra i crediti oggetto di cessione è ricompreso anche quello vantato dalla Banca cedente nei confronti di in virtù del contratto di conto corrente n. 3655; Parte_1
12. Parte attrice ha ammesso di aver intrattenuto il rapporto bancario da cui deriva il debito oggetto del presente giudizio e nulla ha affermato in ordine all'adempimento dell'obbligazione restitutoria su di lei gravante;
13. Il contratto per l'apertura del conto corrente e del relativo fido è stato stipulato in data
02.05.2008 in forma scritta, contrariamente a quanto affermato da parte attrice che invece ha affermato che il contratto è stato stipulato verbalmente;
14. Relativamente all'asserita applicazione dell'anatocismo, la tesi attorea è priva di valida argomentazione, oltre che prova, con la conseguenza che la stessa dovrà essere disattesa;
15. La commissione di massimo scoperto non risulta affatto illegittima, dal momento che
è stata regolarmente pattuita, accettata dalla società e correttamente Parte_1
Contr applicata da
16. Relativamente alle spese di tenuta conto, parte attrice non ha dimostrato che le pattuizioni in commento siano indebite, né che concorrano ad un anomalo svolgimento del rapporto negoziale;
pertanto, anche attesa l'estrema genericità delle avverse contestazioni, tali voci di costo sono state correttamente pattuite ed applicate;
3 17. I tassi di interesse applicati al rapporto dalla banca sono stati correttamente pattuiti e risultano rispettosi dei limiti di cui alla L. 108/96.
La causa è stata istruita, oltre che in via documentale, anche mediante consulenza tecnica.
Esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione, con ordinanza del
6.04.2022 è stata disposta CTU con incarico affidato al consulente Dott. Persona_1 il quale ha provveduto al deposito della relativa relazione in data 31.1.2023.
All'udienza del 19.03.2025 – tenuta in modalità cartolare – le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ritualmente depositate e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche la causa è stata trattenuta in decisione.
***
In via preliminare, ritenuta ammissibile la domanda di parte attrice di determinazione del saldo del conto corrente chiuso alla luce delle eccezioni di nullità sollevate, è necessario evidenziare l'inidoneità del doc. 8 di parte convenuta ad essere qualificato quale contratto di apertura del rapporto, stante l'assenza di firma del cliente e l'assenza di prova dell'avvenuta consegnata della relativa documentazione al cliente.
Parte attrice – agendo in giudizio – ha allegato, quale fatto costitutivo della sua domanda, la circostanza della mancata sottoscrizione della documentazione contrattuale, con conseguente nullità delle condizioni applicate;
parte convenuta avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova del fatto contrario a quanto dedotto dell'attore, producendo adeguata documentazione sottoscritta dal cliente o provando l'avvenuta consegna della stessa, circostanze non provate.
L'art. 117 TUB – nella parte che qui interessa – rubricato “Contratti” stabilisce che “
1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.
2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.” (…). La mancanza di un valido contratto in forma scritta comporta, dunque, la necessità di una ricostruzione giudiziale contabile del rapporto senza l'applicazione di quelle clausole abitualmente contenute nel contratto,
4 quali la pattuizione scritta di interessi ultralegali, anatocismo, CMS, giorni valuta etc, essendo gli interessi in tale ipotesi dovuti nella misura del saggio legale.
Ciò premesso in punto di diritto, si evidenzia che il CTU Dott. ha depositato Per_1 motivata relazione tecnica, a cui sono seguiti chiarimenti richiesti dal giudicante, argomentata, motivata e immune da vizi logici, a cui si rimanda interamente;
il CTU ha preliminarmente constatato, correttamente, che il documento depositato da parte intervenuta e qualificato dalla stessa come contratto idoneo a dimostrare la stipula del rapporto dedotto in causa “è, in realtà, un modulo di apertura di conto privo di qualsiasi sottoscrizione delle parti.”, il CTU ha pertanto premesso che “le successive risposte date ai punti del quesito posto dal Giudice muoveranno necessariamente dalla considerazione preliminare dell'assenza di un valida pattuizione scritta in ordine alle condizioni che devono regolare il rapporto di conto corrente di cui è causa”.
In punto di anatocismo il Consulente “rilevata la enunciata assenza di contratto sottoscritto tra le parti, (…) ha verificato direttamente sugli estratti conto trimestrali prodotti agli atti l'applicazione o meno della clausola di reciprocità da parte della nella applicazione degli interessi” (…) “per il periodo CP_2 dall' 01.01.2014 al 03.08.2016, (…) proceduto, così come richiesto dal Giudice, con la eliminazione di ogni capitalizzazione degli interessi sul conto corrente”, ed ha verificato l'adeguamento della CP_2 alla delibera CICR del 3.08.2016.
Sul punto il CTU ha accertato una variazione del saldo del conto corrente in favore del correntista di € 306,84.
In relazione all'applicazione di interessi non pattuiti – in condivisione delle osservazioni svolte dal consulente di parte attrice – il CTU ha concluso rilevando che “in merito alla rilevata assenza di pattuizione scritta del tasso di interesse debitore, è stato effettuato il ricalcolo degli interessi applicando il tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB (nel testo antecedente il D.L.vo
n.141/10) che ha determinato una variazione del saldo del rapporto in favore della correntista pari ad euro 6.437,26 euro”
Il consulente ha poi provveduto all'integrale rettifica degli addebiti operati dalla a CP_2 titolo di CMS, da considerarsi senza causa stante la mancata pattuizione di una valida clausola, per un totale di € 1.064,80.
5 Accertata la nullità del contratto la scrivente – assegnataria del fascicolo successivamente alla formulazione dei quesiti – ritiene condivisibile la risposta fornita dal CTU al sotto- quesito formulato con il provvedimento del 09.09.2022.
Il consulente ha pertanto concluso nei seguenti termini “Come da sotto-quesito affidato con provvedimento del 09.09.2022, lo scrivente ha provveduto a riconteggiare il saldo dare-avere del conto corrente n. 3655.86, espungendo tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati in costanza di rapporto a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione e calcolando sulle somme sia a credito sia a debito i soli interessi al tasso legale, come da foglio di calcolo che si allega (ALL. 4).
Alla luce dei calcoli effettuati, in questa ipotesi di conteggio prevista nel sotto-quesito il saldo dare avere del conto corrente viene rettificato, in favore della correntista, per un importo di 10.081,61 euro.”
In conclusione, pertanto “il saldo rettificato del conto corrente n. 3655.86 diventa pari a 212,78 euro a debito per la correntista.”.
Alla luce di quanto sopra la domanda parte attrice è accolta e il saldo del conto corrente n.
3655.86 è determinato nella misura di € 212,78 a favore della CP_2
Priva di fondamento è la domanda formulata da parte attrice ai sensi dell'art. 331 c.p.p. in quanto la contestazione mossa in punto di usura è formulata in maniera totalmente generica con conseguente rigetto;
sul punto si richiama la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui “La contestazione della natura usuraria dei tassi avrebbe dovuto comportare, da parte dell'opponente, la necessità di indicare in sede di merito la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi e non solo l'aliquota, il tutto in rapporto al capitale oggetto del finanziamento” (Ordinanza Cass. Civ. n. 2311 del 2018).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo parametri di cui al D.M.
55/2014, nei valori medi dello scaglione di riferimento, calcolato sulla differenza di saldo accertata dal consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 1559/2020, disattesa ogni contraria istanza
Accoglie le domande proposte da Parte_1
[...]
6 Dichiara la nullità del rapporto di conto corrente n. 3655.86 intercorso tra
[...]
la Parte_1 Controparte_2
[...]
Determina il saldo rettificato del conto corrente n. 3655.86 in € 212,78 a debito per la correntista,
Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di CP_1 [...] liquidate in € 5.077,00 per compensi, € 156,00 Parte_1 per indennità mediazione, iva e cpa di legge oltre 15% di spese generali.
Spese di CTU a carico di come liquidate da separato decreto CP_1
Pisa, 14.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
7
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 1559/2020 promossa da
(P. IVA Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Pisa, Via della Scuola n. 1, presso e nello studio dell'avv.
Alberto Foggia che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione.
Attore
(P. IVA rappresentata e difesa unitamente e CP_1 P.IVA_2 disgiuntamente dagli avv.ti Elisa Salvadori e Leopoldo Conti ed elettivamente domiciliata in Roma Via Giovanni Antonio Plana, 4, presso lo studio dell'Avv. Elisa Salvadori, giusta procura a margine dell'atto di comparsa di costituzione.
Convenuta
(P. IVA ) in persona Controparte_2 P.IVA_3 del suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Piazza Salimbeni
n. 3
Convenuta contumace
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 19.03.2025 – tenuta in modalità cartolare
- le parti hanno precisato le conclusioni come da note ritualmente depositate.
In fatto e in diritto
Ha agito in giudizio la società (d'ora in avanti Parte_1 società ) chiedendo di accertare la nullità e/o invalidità del rapporto di conto Pt_1
1 corrente e di apertura di credito mediante affidamento con scopertura sul c/c per cui è causa, ed in particolare che la convenuta ha proceduto sul conto n. 3655.86 all'applicazione di tassi usurari, interessi ultra- legali ed anatocistici, commissioni, spese e giorni di valuta non contrattualizzati e, per l'effetto accertare e dichiarare l'esatto rapporto dare-avere tra le parti;
ha altresì chiesto che vengano trasmessi gli atti di causa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa ex art. 331 c.p.p.
Nel merito della controversia ha dedotto che:
1. Fino al 29.1.2018 parte attrice ha intrattenuto con la Controparte_2
un rapporto bancario - acceso verbalmente - consistente in un'apertura di credito, con affidamento mediante scopertura sul c.c. n. 3655.86, rapporto terminato in data
29.1.2018 dopo quasi dieci anni;
2. Il contratto di conto corrente è nullo per difetto di forma scritta;
3. La banca ha applicato, fin dall'accensione del rapporto, interessi anatocistici, e tale convenzione anatocistica prevista è nulla per violazione della norma imperativa dell'art. 1283 c.c.;
4. Come comprovato dalla relazione tecnica in atti, nel periodo compreso fra il 2008 ed il
2012, la ha applicato interessi oltre soglia per un ammontare di almeno CP_3 euro 3.232,78;
5. L'Istituto di Credito ha applicato e capitalizzato per tutta la durata del rapporto di conto corrente la commissione di massimo scoperto, senza alcuna previsione contrattuale che prevedesse la corresponsione di un simile onere da parte del correntista;
6. Ciò determina la nullità delle commissioni di massimo scoperto ex art. 1418 c.c. in relazione all'art. 1346 c.c. per indeterminatezza dell'oggetto, e ciò perché nessuna clausola contrattuale prevedeva l'applicazione della commissione;
7. In difetto di pattuizione scritta di sorta sono illegittime le somme indebitamente trattenute dalla in relazione alle spese del rapporto del conto in questione, CP_2 quantificate dallo in euro 2.304,91; Controparte_4
8. È inoltre illegittima la data di valuta applicata dal MPS S.p.A. per le operazioni in accredito e addebito, in difetto di contrattualizzazione alcuna;
2 9. Pertanto, parte attrice chiede che venga accertata la nullità del rapporto e, per l'effetto, degli indebiti di cui sopra, con conseguente rideterminazione del saldo.
Pur regolarmente citata è rimasta contumace. Controparte_2
Si è regolarmente costituita – anche con atto di sostituzione processuale ex CP_1 art. 111 c.p.c. – chiedendo in via preliminare di assegnare un termine alle parti per esperire il tentativo obbligatorio di mediazione, e, nel merito, di accertare che parte attrice è debitrice nei confronti di della somma di € 10.572,84, e, comunque, di Controparte_1 quella maggiore o minor somma che risulterà; in replica alle deduzioni avversarie, ha dedotto che:
10. In virtù del contratto stipulato in data 28.12.2018 la ha acquistato, pro Controparte_1 soluto e in blocco, un portafoglio di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, da Controparte_2
11. Fra i crediti oggetto di cessione è ricompreso anche quello vantato dalla Banca cedente nei confronti di in virtù del contratto di conto corrente n. 3655; Parte_1
12. Parte attrice ha ammesso di aver intrattenuto il rapporto bancario da cui deriva il debito oggetto del presente giudizio e nulla ha affermato in ordine all'adempimento dell'obbligazione restitutoria su di lei gravante;
13. Il contratto per l'apertura del conto corrente e del relativo fido è stato stipulato in data
02.05.2008 in forma scritta, contrariamente a quanto affermato da parte attrice che invece ha affermato che il contratto è stato stipulato verbalmente;
14. Relativamente all'asserita applicazione dell'anatocismo, la tesi attorea è priva di valida argomentazione, oltre che prova, con la conseguenza che la stessa dovrà essere disattesa;
15. La commissione di massimo scoperto non risulta affatto illegittima, dal momento che
è stata regolarmente pattuita, accettata dalla società e correttamente Parte_1
Contr applicata da
16. Relativamente alle spese di tenuta conto, parte attrice non ha dimostrato che le pattuizioni in commento siano indebite, né che concorrano ad un anomalo svolgimento del rapporto negoziale;
pertanto, anche attesa l'estrema genericità delle avverse contestazioni, tali voci di costo sono state correttamente pattuite ed applicate;
3 17. I tassi di interesse applicati al rapporto dalla banca sono stati correttamente pattuiti e risultano rispettosi dei limiti di cui alla L. 108/96.
La causa è stata istruita, oltre che in via documentale, anche mediante consulenza tecnica.
Esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione, con ordinanza del
6.04.2022 è stata disposta CTU con incarico affidato al consulente Dott. Persona_1 il quale ha provveduto al deposito della relativa relazione in data 31.1.2023.
All'udienza del 19.03.2025 – tenuta in modalità cartolare – le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ritualmente depositate e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche la causa è stata trattenuta in decisione.
***
In via preliminare, ritenuta ammissibile la domanda di parte attrice di determinazione del saldo del conto corrente chiuso alla luce delle eccezioni di nullità sollevate, è necessario evidenziare l'inidoneità del doc. 8 di parte convenuta ad essere qualificato quale contratto di apertura del rapporto, stante l'assenza di firma del cliente e l'assenza di prova dell'avvenuta consegnata della relativa documentazione al cliente.
Parte attrice – agendo in giudizio – ha allegato, quale fatto costitutivo della sua domanda, la circostanza della mancata sottoscrizione della documentazione contrattuale, con conseguente nullità delle condizioni applicate;
parte convenuta avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova del fatto contrario a quanto dedotto dell'attore, producendo adeguata documentazione sottoscritta dal cliente o provando l'avvenuta consegna della stessa, circostanze non provate.
L'art. 117 TUB – nella parte che qui interessa – rubricato “Contratti” stabilisce che “
1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.
2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.” (…). La mancanza di un valido contratto in forma scritta comporta, dunque, la necessità di una ricostruzione giudiziale contabile del rapporto senza l'applicazione di quelle clausole abitualmente contenute nel contratto,
4 quali la pattuizione scritta di interessi ultralegali, anatocismo, CMS, giorni valuta etc, essendo gli interessi in tale ipotesi dovuti nella misura del saggio legale.
Ciò premesso in punto di diritto, si evidenzia che il CTU Dott. ha depositato Per_1 motivata relazione tecnica, a cui sono seguiti chiarimenti richiesti dal giudicante, argomentata, motivata e immune da vizi logici, a cui si rimanda interamente;
il CTU ha preliminarmente constatato, correttamente, che il documento depositato da parte intervenuta e qualificato dalla stessa come contratto idoneo a dimostrare la stipula del rapporto dedotto in causa “è, in realtà, un modulo di apertura di conto privo di qualsiasi sottoscrizione delle parti.”, il CTU ha pertanto premesso che “le successive risposte date ai punti del quesito posto dal Giudice muoveranno necessariamente dalla considerazione preliminare dell'assenza di un valida pattuizione scritta in ordine alle condizioni che devono regolare il rapporto di conto corrente di cui è causa”.
In punto di anatocismo il Consulente “rilevata la enunciata assenza di contratto sottoscritto tra le parti, (…) ha verificato direttamente sugli estratti conto trimestrali prodotti agli atti l'applicazione o meno della clausola di reciprocità da parte della nella applicazione degli interessi” (…) “per il periodo CP_2 dall' 01.01.2014 al 03.08.2016, (…) proceduto, così come richiesto dal Giudice, con la eliminazione di ogni capitalizzazione degli interessi sul conto corrente”, ed ha verificato l'adeguamento della CP_2 alla delibera CICR del 3.08.2016.
Sul punto il CTU ha accertato una variazione del saldo del conto corrente in favore del correntista di € 306,84.
In relazione all'applicazione di interessi non pattuiti – in condivisione delle osservazioni svolte dal consulente di parte attrice – il CTU ha concluso rilevando che “in merito alla rilevata assenza di pattuizione scritta del tasso di interesse debitore, è stato effettuato il ricalcolo degli interessi applicando il tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB (nel testo antecedente il D.L.vo
n.141/10) che ha determinato una variazione del saldo del rapporto in favore della correntista pari ad euro 6.437,26 euro”
Il consulente ha poi provveduto all'integrale rettifica degli addebiti operati dalla a CP_2 titolo di CMS, da considerarsi senza causa stante la mancata pattuizione di una valida clausola, per un totale di € 1.064,80.
5 Accertata la nullità del contratto la scrivente – assegnataria del fascicolo successivamente alla formulazione dei quesiti – ritiene condivisibile la risposta fornita dal CTU al sotto- quesito formulato con il provvedimento del 09.09.2022.
Il consulente ha pertanto concluso nei seguenti termini “Come da sotto-quesito affidato con provvedimento del 09.09.2022, lo scrivente ha provveduto a riconteggiare il saldo dare-avere del conto corrente n. 3655.86, espungendo tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati in costanza di rapporto a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione e calcolando sulle somme sia a credito sia a debito i soli interessi al tasso legale, come da foglio di calcolo che si allega (ALL. 4).
Alla luce dei calcoli effettuati, in questa ipotesi di conteggio prevista nel sotto-quesito il saldo dare avere del conto corrente viene rettificato, in favore della correntista, per un importo di 10.081,61 euro.”
In conclusione, pertanto “il saldo rettificato del conto corrente n. 3655.86 diventa pari a 212,78 euro a debito per la correntista.”.
Alla luce di quanto sopra la domanda parte attrice è accolta e il saldo del conto corrente n.
3655.86 è determinato nella misura di € 212,78 a favore della CP_2
Priva di fondamento è la domanda formulata da parte attrice ai sensi dell'art. 331 c.p.p. in quanto la contestazione mossa in punto di usura è formulata in maniera totalmente generica con conseguente rigetto;
sul punto si richiama la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui “La contestazione della natura usuraria dei tassi avrebbe dovuto comportare, da parte dell'opponente, la necessità di indicare in sede di merito la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi e non solo l'aliquota, il tutto in rapporto al capitale oggetto del finanziamento” (Ordinanza Cass. Civ. n. 2311 del 2018).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo parametri di cui al D.M.
55/2014, nei valori medi dello scaglione di riferimento, calcolato sulla differenza di saldo accertata dal consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 1559/2020, disattesa ogni contraria istanza
Accoglie le domande proposte da Parte_1
[...]
6 Dichiara la nullità del rapporto di conto corrente n. 3655.86 intercorso tra
[...]
la Parte_1 Controparte_2
[...]
Determina il saldo rettificato del conto corrente n. 3655.86 in € 212,78 a debito per la correntista,
Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di CP_1 [...] liquidate in € 5.077,00 per compensi, € 156,00 Parte_1 per indennità mediazione, iva e cpa di legge oltre 15% di spese generali.
Spese di CTU a carico di come liquidate da separato decreto CP_1
Pisa, 14.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
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