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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/11/2025, n. 2313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2313 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice LA RO all'esito dell'udienza cartolare del 4.11.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al numero 5998/2024 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso per mandato in atti Parte_1
dall'avv.to Stefania Lombardi e dall'avv. Ferdinando Cerchia;
RICORRENTE
E
Controparte_1
– in persona del legale rappresentante pro tempore -
[...]
rappresentato e difeso come in atti,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.10.2024 il ricorrente in epigrafe – premesso l'infruttuoso espletamento dell'iter amministrativo per ottenere l'indennità di accompagnamento ed il riconoscimento dell'handicap grave – deduceva di aver proposto accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il riconoscimento del relativo requisito sanitario.
Facendo seguito al dissenso manifestato, contestava le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria, che per la sussistenza dello stato di cui alla Pt_2
legge n. 104 del 1992 articolo 3 comma 3 dall'1.4.2022, negando per contro la sussistenza del requisito sanitario
1 dell'accompagnamento. Concludeva chiedendo la condanna dell'Istituto al pagamento delle provvidenze richieste dalla domanda amministrativa o dalla diversa data che dovesse risultare in corso di causa oltre accessori di legge e spese vinte.
L' , costituitosi eccepisce la improcedibilità ed CP_1
inammissibilità della domanda e ne chiede il rigetto.
In corso di causa veniva disposta la riunione al presente fascicolo di quello relativo alla fase di ATPO.
Preliminarmente va dato atto della conclusione del procedimento sommario e ne va disposta l'archiviazione degli atti.
La domanda è fondata nei limiti della motivazione che segue.
Secondo noti principi, la disposizione di cui all'art. 149 disp. att.
c.p.c., nel prevedere che nelle controversie in materia di invalidità pensionabile debbano essere valutati anche gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, costituisce espressione di un principio generale di economia processuale, valido anche per le prestazioni assistenziali, e trova pertanto applicazione per tutto il corso del processo di merito, imponendo al giudice di prendere in considerazione, ai fini del riconoscimento della provvidenza richiesta, la sussistenza del requisito medico legale previsto dalla legge, anche se sopravvenuto in un momento successivo alla proposizione della domanda, costituendo il requisito stesso una condizione dell'azione, come tale valutabile anche ove intervenuto nel corso del giudizio (Cass. 2 dicembre 2002, n. 17078; Cass., 12 dicembre 2003, n. 19005)
2 Nel nuovo procedimento previsto dall'art. 445 bis c.p.c. l'art. 149 disp. att. c.p.c. trova dunque applicazione anche con riferimento al giudizio di merito fino alla sua conclusione.
Il CTU dott.ssa , alla luce della documentazione Persona_1
medica prodotta nella presente fase, ha concluso che il ricorrente possiede il requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 6.11.2024
Le suddette conclusioni vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto coerenti con l'esame obiettivo, con gli accertamenti espletati e con la diagnosi espletata.
Pertanto, deve essere riconosciuto sussistente in capo all'istante il requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 6.11.2024 ed allo stato di cui alla legge n. 104 del
92 articolo 3 comma 3 a decorrere dall'1.4.2022 .
Va invece dichiarata inammissibile la domanda di condanna ai ratei .
L'inammissibilità di un accertamento dei requisiti socio economici si giustifica dovendo ritenersi estranea al giudizio di opposizione l'indagine sulla sussistenza dei predetti requisiti.
Infatti l'ultima parte del 5° c. dell'art. 445 bis precisa che gli Enti previdenziali “subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti prevista dalla normativa vigente” provvedono al pagamento delle prestazioni entro 120 giorni.
E poiché il ricorso introduttivo del giudizio di cui all'ultimo comma del citato articolo è proposto da colui che “abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente …..” e deve contenere, specificamente, a pena di inammissibilità “i motivi della contestazione” che non possono che riguardare le
3 valutazioni sanitarie (le uniche oggetto dell'ATP) è evidente come rimangono estranei al ricorso i requisiti di erogazione della prestazione.
L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
Vanno invece poste a carico dell' le spese della ctu CP_1
espletata, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite: dichiara concluso il procedimento di atp n. r.g. 2813/22 e dispone l'archiviazione degli atti;
dichiara che possiede il requisito sanitario Parte_1
relativo all'indennità di accompagnamento a decorrere dal
6.11.2024 ed allo stato allo stato di cui alla legge n. 104 del 92 articolo 3 comma 3 a decorrere dall'1.4.2022 ; dichiara interamente compensate le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell le spese della CP_1
consulenza tecnica per entrambe le fasi di giudizio, liquidate come da separato decreto.
Torre Annunziata, 24.11.2025 IL GIUDICE
LA RO
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice LA RO all'esito dell'udienza cartolare del 4.11.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al numero 5998/2024 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso per mandato in atti Parte_1
dall'avv.to Stefania Lombardi e dall'avv. Ferdinando Cerchia;
RICORRENTE
E
Controparte_1
– in persona del legale rappresentante pro tempore -
[...]
rappresentato e difeso come in atti,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.10.2024 il ricorrente in epigrafe – premesso l'infruttuoso espletamento dell'iter amministrativo per ottenere l'indennità di accompagnamento ed il riconoscimento dell'handicap grave – deduceva di aver proposto accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il riconoscimento del relativo requisito sanitario.
Facendo seguito al dissenso manifestato, contestava le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria, che per la sussistenza dello stato di cui alla Pt_2
legge n. 104 del 1992 articolo 3 comma 3 dall'1.4.2022, negando per contro la sussistenza del requisito sanitario
1 dell'accompagnamento. Concludeva chiedendo la condanna dell'Istituto al pagamento delle provvidenze richieste dalla domanda amministrativa o dalla diversa data che dovesse risultare in corso di causa oltre accessori di legge e spese vinte.
L' , costituitosi eccepisce la improcedibilità ed CP_1
inammissibilità della domanda e ne chiede il rigetto.
In corso di causa veniva disposta la riunione al presente fascicolo di quello relativo alla fase di ATPO.
Preliminarmente va dato atto della conclusione del procedimento sommario e ne va disposta l'archiviazione degli atti.
La domanda è fondata nei limiti della motivazione che segue.
Secondo noti principi, la disposizione di cui all'art. 149 disp. att.
c.p.c., nel prevedere che nelle controversie in materia di invalidità pensionabile debbano essere valutati anche gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, costituisce espressione di un principio generale di economia processuale, valido anche per le prestazioni assistenziali, e trova pertanto applicazione per tutto il corso del processo di merito, imponendo al giudice di prendere in considerazione, ai fini del riconoscimento della provvidenza richiesta, la sussistenza del requisito medico legale previsto dalla legge, anche se sopravvenuto in un momento successivo alla proposizione della domanda, costituendo il requisito stesso una condizione dell'azione, come tale valutabile anche ove intervenuto nel corso del giudizio (Cass. 2 dicembre 2002, n. 17078; Cass., 12 dicembre 2003, n. 19005)
2 Nel nuovo procedimento previsto dall'art. 445 bis c.p.c. l'art. 149 disp. att. c.p.c. trova dunque applicazione anche con riferimento al giudizio di merito fino alla sua conclusione.
Il CTU dott.ssa , alla luce della documentazione Persona_1
medica prodotta nella presente fase, ha concluso che il ricorrente possiede il requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 6.11.2024
Le suddette conclusioni vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto coerenti con l'esame obiettivo, con gli accertamenti espletati e con la diagnosi espletata.
Pertanto, deve essere riconosciuto sussistente in capo all'istante il requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 6.11.2024 ed allo stato di cui alla legge n. 104 del
92 articolo 3 comma 3 a decorrere dall'1.4.2022 .
Va invece dichiarata inammissibile la domanda di condanna ai ratei .
L'inammissibilità di un accertamento dei requisiti socio economici si giustifica dovendo ritenersi estranea al giudizio di opposizione l'indagine sulla sussistenza dei predetti requisiti.
Infatti l'ultima parte del 5° c. dell'art. 445 bis precisa che gli Enti previdenziali “subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti prevista dalla normativa vigente” provvedono al pagamento delle prestazioni entro 120 giorni.
E poiché il ricorso introduttivo del giudizio di cui all'ultimo comma del citato articolo è proposto da colui che “abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente …..” e deve contenere, specificamente, a pena di inammissibilità “i motivi della contestazione” che non possono che riguardare le
3 valutazioni sanitarie (le uniche oggetto dell'ATP) è evidente come rimangono estranei al ricorso i requisiti di erogazione della prestazione.
L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
Vanno invece poste a carico dell' le spese della ctu CP_1
espletata, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite: dichiara concluso il procedimento di atp n. r.g. 2813/22 e dispone l'archiviazione degli atti;
dichiara che possiede il requisito sanitario Parte_1
relativo all'indennità di accompagnamento a decorrere dal
6.11.2024 ed allo stato allo stato di cui alla legge n. 104 del 92 articolo 3 comma 3 a decorrere dall'1.4.2022 ; dichiara interamente compensate le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell le spese della CP_1
consulenza tecnica per entrambe le fasi di giudizio, liquidate come da separato decreto.
Torre Annunziata, 24.11.2025 IL GIUDICE
LA RO
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