Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00054/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02100/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2100 del 2024, proposto da AR IT S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Chillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Firenze, Via degli Arazzieri, 4;
M.A.S.A.F. - Dip. della Sovranità Alimentare e dell'Ippica Dg Pemac - Pemac 3, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento emesso dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica DG PEMAC – Pemac 3, con oggetto “Richiesta nulla osta aggiunta attrezzo da pesca alla Licenza di Pesca ITA000024911/5 – M/P JOLLY – 12LI230 – UE 24911” contraddistinto dal Prot. Uscita n. 0546626 – MASAF – PEMAC III – del 16 ottobre 2024, ricevuto a mezzo posta ordinaria dalla società AR IT s.r.l. in data 1° novembre 2024, che ha rigettato l’istanza di inserimento dell’attrezzo di pesca denominato “rapidi-sfogliare (TBB)” nella licenza di pesca n. ITA000024911/5 del motopeschereccio JOLLY – 12LI230 – UE 24911;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, coordinato, dipendente e consequenziale che, comunque, possa ledere gli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 la dott.ssa TI PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società AR IT s.r.l. è proprietaria ed armatrice del motopeschereccio denominato “Jolly”, iscritto al n. 12LI230 (U.E. 24911) dei registri R.N.M.G. dell’Ufficio Locale Marittimo di Castiglione della Pescaia, autorizzato ad esercitare la “pesca costiera locale” in virtù della licenza di pesca n. ITA000024911/5, nei compartimenti marittimi di Viareggio – Livorno – PO (facenti parte della sotto area geografica GSA 9), mediante l’impiego di « rete a strascico a divergenti (OTB)» come attrezzo principale e « LL e ER (FYK), incastellate – combinate (GTN), nasse e cestelli (FPO), reti da posta calate (ancorate) (GNS), reti a tremaglio (GTR), reti da posta circuitanti (GNC), reti gemelle a divergenti (OTT)» come attrezzi secondari.
In data 17 settembre 2024 la AR IT S.r.l. consegnava all’Ufficio Locale Marittimo di Castiglione della Pescaia la domanda, indirizzata al MASAF, diretta a conseguire l’aggiunta, nella suddetta licenza di pesca, tra gli attrezzi secondari, del “rapido-sfogliare (TBB)” .
A seguito di specifica richiesta dell’ufficio locale, con missiva avente ad oggetto “Integrazione alla richiesta di aggiunta dell’attrezzo sfogliare-rapido (TBB) alla licenza di pesca ITA000024911/5”, protocollata dall’Ufficio Locale Marittimo di Castiglione della Pescaia in data 20 settembre 2024, la AR IT S.r.l. precisava che: « Per quanto non sia chiara la ragione giuridica/normativa per cui l’aggiunta in licenza di un attrezzo dovrebbe comportare la rimozione di un altro, il sottoscritto, in ossequio alle indicazioni dell’Ufficio Locale Marittimo di Castiglione della Pescaia, ad integrazione della documentazione sopra indicata, con la presente rappresenta che nel solo caso in cui venga autorizzata l’aggiunta alla licenza di pesca ITA000024911/5 dell’attrezzo rapido-sfogliare (TBB), è disponibile a sostituire l’attrezzo reti gemelle a divergenti (OTT) con il rapido-sfogliare (TBB)».
Il 24 settembre 2024 l’Ufficio Locale Marittimo di Castiglione della Pescaia trasmetteva al Ministero l’istanza e la documentazione ad essa allegata, con la succitata integrazione.
2. Con provvedimento del 16 ottobre 2024, avente ad oggetto la “Richiesta nulla osta aggiunta attrezzo da pesca alla Licenza di Pesca ITA000024911/5 – M/P JOLLY – 12LI230 – UE 24911”, il MASAF – Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica DG PEMAC – Pemac 3 respingeva l’istanza della AR IT S.r.l. per la seguente motivazione: « questa Direzione generale fa presente che secondo le disposizioni vigenti, ed in particolare l’art. 11 comma 16 del Decreto Ministeriale 26 luglio 1995 che enuncia «L'impiego degli attrezzi attualmente denominati "strascico a bocca fissa", "rapido", "sfogliara" non è consentito nelle acque prospicienti i compartimenti da Imperia a Molfetta, ancorché rientrante nella denominazione di "strascico"», la richiesta avanzata non può essere accolta » .
3. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la società AR IT S.r.l. impugnava il diniego emesso dal MASAF, chiedendone l’annullamento in quanto illegittimo.
La società evidenziava in particolare che il divieto richiamato dal Ministero era previsto solo dall’art. 11 D.M. 26 luglio 1995, che era stato ormai da tempo abrogato in virtù del successivo D.M. 26 gennaio 2012. Il divieto sarebbe inoltre incompatibile con l’attuale impianto normativo nazionale e unionale.
4. Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, instando per la reiezione del ricorso, del quale deduceva l’infondatezza.
5. All’udienza pubblica del 10 dicembre 2025 la causa era trattenuta in decisione.
6. La questione giuridica che forma oggetto della causa è stata già esaminata da questa Sezione nella sentenza n. 1611 del 3 dicembre 2021, che viene qui richiamata quale precedente conforme e in funzione motivazionale ai sensi dell’art. 74 c.p.a.
6.1. Partendo dalla ricostruzione del quadro giuridico che viene in rilievo nella fattispecie, occorre in primo luogo tenere conto delle fonti di matrice unionale, che si occupano di regolamentare gli strumenti di pesca utilizzabili, individuandone eventuali limiti.
In particolare, il Regolamento europeo n. 1380 dell’11 settembre 2013, nell’ambito delle misure di conservazione e per lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine (di competenza dell’Unione, come risulta dall’art. 6), prevede all’art. 7 la possibile adozione di “ misure tecniche ”, tra le quali rientrano anche “ le caratteristiche degli attrezzi da pesca e le norme che ne disciplinano l'uso ” (art. 7, comma 2, lett- a]). Il precedente Regolamento CE 1967/2006 del 21 dicembre 2006, all’art. 13, già dettava regole per l’utilizzo di attrezzi di pesca trainati, legati alla distanza dalla costa e alla profondità marina, con possibili deroghe da parte degli Stati membri. Il successivo Regolamento UE 1022/2019 del 20 giugno 2019, all’art. 11, par. 1, stabilisce che « in aggiunta a quanto disposto dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1967/2006, l'uso di reti da traino nel Mar Mediterraneo occidentale è vietato all'interno di sei miglia marine dalla costa, eccetto nelle zone più profonde dell'isobata di 100 metri, per tre mesi ogni anno, consecutivi se opportuno, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili. I suddetti tre mesi di divieto annuale sono stabiliti da ciascuno Stato membro e si applicano durante il periodo più pertinente, determinato sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili. Tale periodo è comunicato senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri interessati ». Il medesimo art. 11, al par. 2, aggiunge che « in deroga al paragrafo 1 e purché sia giustificato da vincoli geografici particolari, come l'estensione limitata della piattaforma continentale o la grande distanza dalle zone di pesca, gli Stati membri possono stabilire, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, altre zone vietate alla pesca, a condizione di realizzare una riduzione di almeno il 20 % delle catture di novellame di nasello in ogni sottozona geografica. Tale deroga è comunicata senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri interessati ». La richiamata normativa riferisce dunque i divieti di pesca e di utilizzo di strumenti di pesca a dati tecnici, correlati a distanze dalla costa, a profondità marine, a studi scientifici.
6.2. Il diniego impugnato con l’atto introduttivo del presente giudizio non fa riferimento alcuno alla riferita normativa europea e applica, diversamente, una disciplina interna di stampo regolamentare, da intendersi come normativa secondaria, subordinata alla legge e ancor prima alle fonti europee di diretta applicabilità interna. Il riferimento è in particolare all’art. 11 del DM 26 luglio 1995, che disciplina i “ sistemi di pesca ” e, al comma 1, stabilisce che « in vista del razionale sfruttamento delle risorse biologiche del mare i sistemi autorizzati sulla licenza sono raggruppati, per categorie omogenee, come indicato nei commi da 2 a 14. L’indicazione di ciascun sistema sulla licenza consente l’impiego degli attrezzi compresi nel sistema autorizzato ». Il successivo comma 16 del medesimo art. 11 stabilisce poi che « l’impiego degli attrezzi attualmente denominati «strascico a bocca fissa», «rapido», «sfogliara» non è consentito nelle acque prospicienti i compartimenti da Imperia a Molfetta, ancorché rientrante nella denominazione di «strascico» di cui al comma 4 ». Dunque la disposizione nazionale che giustificherebbe l’eliminazione dello sfogliare-rapidi dagli strumenti legittimamente utilizzabili dalla ricorrente è costituita dall’art. 11, comma 16, del DM 26 luglio 1995, che vieta lo sfogliare-rapidi nelle acque marine tra Imperia e Molfetta. Tale disposizione risulta tuttavia, in termini incontestati dalle parti, oggetto di abrogazione espressa. Infatti il DM 26 gennaio 2012, il quale introduce la nuova nomenclatura degli attrezzi di pesca utilizzabili di stampo europeo, all’art. 4, rubricato “ disposizioni transitorie ”, stabilisce che “ a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, in attuazione dell’articolo 3, punto III e dell’articolo 4, punto 2 del Regolamento (UE) n.404/2011, sono abrogati l’articolo 11 del D.M. 26 luglio 1995 ed il D.M. 22 gennaio 2004 ”. Secondo l’amministrazione, tuttavia, nonostante la pacifica abrogazione della norma che costituiva il fondamento del divieto territoriale di utilizzo dello strumentario in questione, una disciplina limitativa dell’uso dello strumento stesso sopravvivrebbe e sarebbe da ricercare nei DDMM 9 novembre 1996 e 4 agosto 2000 i quali, partendo dall’allora esistente divieto di cui al richiamato art. 11 del DM 26 luglio 1995, introducevano delle possibili discipline derogatorie rispetto al divieto stesso; ad avviso dell’amministrazione, dunque, pur essendo venuto meno il divieto, permarrebbero le previsioni derogatorie rispetto al divieto stesso, le quali, da norme costituenti deroghe al divieto, finirebbero per essere norme fondative dello stesso divieto.
Come già precisato dalla Sezione, la suddetta prospettazione di parte resistente non pare potersi condividere: « Il Collegio ritiene che in un così complesso quadro disciplinare non sia rinvenibile, come sostenuto dai ricorrenti, un sufficiente fondamento normativo degli atti gravati. In primo luogo perché il dato disciplinare europeo non risulta richiamato, così che non è dato sapere se sussistano i presupposti previsti dalla normativa europea per l’adozione delle misure limitative della pesca qui richiamate; né sul punto la competente Direzione generale del Ministero, pur chiamata dalla Sezione a fornire chiarimenti, ha dato indicazioni e delucidazioni convincenti; deve quindi ribadirsi che la pesca, e gli strumenti utilizzabili e i limiti agli stessi, sono oggetto di disciplina europea direttamente applicabile e dalla quale non può in alcun modo prescindersi. In secondo luogo appare assai debole il supporto normativo richiamato dall’amministrazione con riferimento alle norme interne. Non solo non è chiarito come le richiamate norme secondarie interne possano sopravvivere a fronte delle sopravvenute norme primarie europee direttamente applicabili, che paiono ispirarsi a logiche e presupposti del tutto diversi; ma le norme regolamentari interne sono incerte nella loro stessa esistenza giuridica, giacché l’unica norma di divieto pacificamente esistente (art. 11, comma 16, DM 26 luglio 1995) è stata altrettanto pacificamente abrogata, mentre appare tortuoso e poco convincente il percorso ermeneutico attraverso il quale il divieto di utilizzo dello sfogliare-rapidi dovrebbe individuarsi in norme (quelle dei DDMM 9 novembre 1996 e 4 agosto 2000) che nascono come deroghe parziali al divieto stesso (e quindi come norme permissive e non preclusive dell’utilizzo dello strumento in esame) » (TAR Toscana, II, 3 dicembre 2021 n. 1611).
6.3. In virtù delle considerazioni che precedono il ricorso, siccome fondato, deve essere accolto, con annullamento del provvedimento gravato. L’Amministrazione dovrà pronunciarsi nuovamente sull’istanza della AR IT S.r.l., tenendo conto del quadro normativo unionale, dell’intervenuta abrogazione espressa del divieto di cui all’articolo 11 del D.M. 26 luglio 1995, e delle statuizioni recate con il presente provvedimento.
7. Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni e nei sensi indicati in motivazione e annulla, per l’effetto, il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SA RI, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
TI PI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TI PI | SA RI |
IL SEGRETARIO