Art. 4.
I mutui previsti dalla presente legge sono soggetti al regime tributario stabilito per i mutui fondiari, salvo le facilitazioni concesse da leggi speciali.
Sugli stessi sono dovuti alla Sezione dai mutuatari i diritti di commissione e le provvigioni a norma delle leggi in vigore per l'esercizio del credito fondiario.
E' applicabile ogni altra disposizione concernente i mutui fondiari, in quanto non contrastante con quelle sopra indicate.
I mutui previsti dalla presente legge sono soggetti al regime tributario stabilito per i mutui fondiari, salvo le facilitazioni concesse da leggi speciali.
Sugli stessi sono dovuti alla Sezione dai mutuatari i diritti di commissione e le provvigioni a norma delle leggi in vigore per l'esercizio del credito fondiario.
E' applicabile ogni altra disposizione concernente i mutui fondiari, in quanto non contrastante con quelle sopra indicate.