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Sentenza 16 febbraio 2023
Sentenza 16 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/02/2023, n. 4981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4981 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2023 |
Testo completo
Civile Sent. Sez. 3 Num. 4981 Anno 2023 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: GIANNITI PASQUALE Data pubblicazione: 16/02/2023 SENTENZtl~ sul ricorso 27536/2020 proposto da: PA ID, domiciliato ex lege in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati De Benedetti Antonino, RI ID clifensore di sé medesimo;
-ricorrente - contro TA RC, domiciliato ex lege in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Stevenazzi Elisa;
NI IO, personalmente e quale legale rappresentante pro tempore della Fondermetal Spa, ON AN AR, domiciliati ex lege in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria 1jella Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato Merisi Simona;
-controricorrenti - avverso l'ordinanza n. 1591/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 24/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/2022 dal Consigliere GIANNITI PASQUALE FATTI DI CAUSA l. L'Avv. ID PA ricorre, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 391 bis, 391 t:er e 395 prirno comma n. 4 c.p.c., avverso l'ordinanza n. 1591/2020 con la quale questa Corte ha rigettato il ricorso da lui proposto avverso la sentenza n.2850/2018 della Corte di Appello di Milano, che, in accoglimento dell'appello proposto da RC TA, AN AR ON, IO AR LD NI e dalla società Fondermetal s.p.a.,. aveva rigettato da domanda risarcitoria da lui proposta nei confronti dei predetti (in relazione ai fatti di falsa testimonianza, calunnia e mendacio processuali, che sarebbero stati compiuti in suo danno). 2. Due sono gli antefatti, che vanno qui richiamati, per una migliore comprensione del ricorso. 2.1. L'Avv. ID PA aveva convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Monza la Signora AN AR ON, chiedendo il pagamento di una parcella per prestazioni da lui svolte in relazione alla redazione e risoluzione di un contratto preliminare di compravendita. Il Tribunale di Monza - ad esito della fase istruttoria, nel corso della quale aveva sentito il dr. RC TA, all'epoca dei fatti praticante presso lo studio dell'Avv. PA -· aveva accolto soltanto in parte la domanda di quest'ultimo, non ritenendo provata l'attività relativa alla redazione del contr.atto per cui era processo. 2 2.2. A seguito della testimonianza resa dal dr. TA in quel procedimento civile, l'Avv. PA aveva querelato il suo ex praticante per falsa testimonianza, ma il procedimento penale, che ne era conseguito, era stato archiviato dal Gip. Per le affermazioni contenute nella querela, I'Avv. PA era stato rinviato a giudizio per il reato di calunnia nei confronti del dr. TA. Il relativo procedimento si era concluso in prirl"lO grado con una sentenza affermativa di penale responsabilità, ma la Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 1361/2019, aveva assolto l'Avv. PA ai sensi dell'art. 530 secondo comma c.p.p. Detta sentenza era stata impugnata con ricorso in cassazione dalle parti civili. La Sesta Sezione Penale di questa Corte con sentenza n. 69200 del 7 ottobre 2020 ha dichiarato l'intervenuta estinzione del reato e ha annullato la sentenza della Corte territoriale limitatamente alle statuizioni civili, rinviando per il nuovo giudizio al giudice civile. 3. Orbene, l'Avv. PA ha convenuto in giudizio il dr. RC TA e il ragionier IO NI chiedendone la condanna al risarcimento danni per falsa testimonianza;
nonché la società ER NI e la Signora ON, chiedendone la condanna al risarcimento danni per calunnia e la sola Signora ON, chiedendone la condanna al risarcimento danni anche per arricchimento senza causa. Il Tribunale di Monza - ad esito della espletata istruttoria, nella quale venivano sentiti, in sede di interrogatorio formale, il dr. TA e il rag. NI (l'Avv. PA espone in ricorso che il rag. NI, nell'occasione, lo ha diffamato e calunniato per ragioni che sono oggetto di un'altra causa, ovverosia per aver simulato una aggressione in luogo di una caduta dalla bicicletta) - con sentenza n. 3 ·~ "'' C) t:: o u 1716/2017 ha accolto le domande risarcitorie attoree,. ma la Corte di Appello di Milano, adita in via principale dai convenuti (e da lui in via incidentale), ha riformato la sentenza di primo grado e rigettato l'originaria domanda risarcitoria attorea. Avverso la sentenza della Corte territoriale I'Avv. PA ha presentato ricorso, ma questa Corte con ordinanza n. 1591/2020 con ha rigettato il ricorso. 4. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per revocazione l'Avv. ID PA lamentando che la stessa in modo "sbrigativo" ha respinto il suo originario ricorso "senza tener conto dell'intervenuto giudicato penale con efficacia ex art. 652 c.p.p", cioè senza tener conto del fatto che era stato assolto, sia pure con formula dubitativa, dall'imputazione di calunnia. Hanno resistito con distinti controricorsi: da un lato, il dr. RC TA;
e, dall'altro, il ragionier IO NI, la società Fondermetal s.p.a. e la Signora AN AR ON. In vista dell'odierna udienza, fissata per la trattazione, il P.M. ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legç~e 18 dicembre 2020, n. 176, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per mancata sottoscrizione del ricorso ad opera del difensore e per inesistenza della procura speciale in atti. Anche i resistenti IO NI, personalmente e quale legale rappresentante pro tempore della Fondermetal s.p.a., e AN AR ON, hanno presentato memoria, nella quale - dopo aver rilevato che le conclusioni del PG si basano sull'esame della copia cartacea della documentazione prodotta dal ricorrente in Cancelleria e messa a disposizione da quest'ultima al Procuratore Generale, che, tuttavia, 4 non corrisponde all'originale depositato, e, prima, ad essi notificato - hanno chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso (oltre alla condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.). In relazioni alle circostanze evidenziate in memoria dai controricorrenti, il Procuratore generale ha depositato nota chiedendo il rinvio della causa a nuova udienza per poter concludere alla luce delle circostanze di fatto emerse successivamente al deposito delle proprie conclusioni scritte. RITENUTO IN DIRITTO l. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ai sensi del già citato art. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137 del 2020, in combinato di~;posto con l'art. 16, comma l, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (che ne ha prorogato l'applicazione alla data del 31 dicembre 2022), non avendo alcuna delle parti né il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale. Sempre in via preliminare, si dà atto che la documentazione cartacea prodotta dal ricorrente in Cancelleria e messa a disposizione di quest'ultima alla Corte non corrisponde all'originale notificato ai resistenti e, quindi, depositato. Ciò in quanto il ricorso è stato notificato in forma telematica e, d'altra parte, la copia della procura speciale trasmessa a mezzo pec con la notifica del ricorso ai resistenti e quella allegata all'originale cartaceo con attestazione di conformità depositata in Cancelleria all'atto della iscrizione a ruolo del procedimento reca correttamente, come oggetto del mandato 5 speciale, la causa avanti alla Corte di cassazione per la revocazione dell'ordinanza 1591 del 2020. 2.Ciò posto, l'Avv. PA chiede la revoca dell'ordinanza impugnata per tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si duole che questa Corte nella ordinanza impugnata, nel respingere il suo ricorso, ha ritenuto che i fatti dedotti dal TA in appello (e cioè che non riconosceva la propria grafia in quanto illeggibile, mentre in primo grado aveva affermato che non riconosceva la propr·ia grafia perché in carattere stampatello) erano m ere argomentazioni difensive, in realtà si trattava di fatti nuovi, pertanto, in presenza dei quali la Corte avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'appello del TA, rientrando essi nel divieto di nova in appello. 2.2. Con il secondo motivo si duole che questa Corte nella ordinanza impugnata ha erroneamente ritenuto compatibili le distinte dichiarazioni rese dal TA rispettivamente in data 15 settembre 2008 e 29 maggio 2009. 2.3. Con il terzo motivo si duole che questa Corte, nella ordinanza impugnata, al pari della corte territoriale, da un lato, ha tenuto conto dell'ordinanza di archiviazione sulla denuncia (a suo tempo da lui proposta) e della sentenza di condanna che era intervenuta a suo carico in primo grado;
dall'altro non ha tenuto conto del fatto che la Corte penale ambrosiana con sentenza n. 1361/2019 lo ha assolto e detta decisione è divenuta definitiva "anche per effetto dell'intervenuta prescrizione" del fatto reato a lui imputato a titolo di calunnia (che era stato contestato come intervenuto il 14 settembre 2011 e che si era comunque prescritto il 6 14 marzo 2019, come dichiarato dalla Corte di cassazione penale con sentenza del 7 ottobre 2020). 3. Il ricorso è inammissibile sotto plurimi profili. In via preliminare ed assorbente, il Colle·;Jio rileva che l'inammissibilità discende dal fatto che il ricorso è stato proposto anche ai sensi dell'art. 391-ter c.p.c., mentre l'ordinanza impugnata non è stata una decisione di merito. Sempre in via preliminare occorre poi rilevare che il ricorso è financo nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, in quanto in esso parte ricorrente neppure distingue, fra le deduzioni svolte, quelle formulate ai sensi dell'art. 391-bis e quelle (ipoteticamente) formulate ai sensi dell'art. 391-ter c.p.c. Ai due rilievi che precedono, di per sé assorbenti, si aggiungono quelli relativi ai motivi in concreto articolati. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'errore di fatto previsto dall'art. 395 cod. proc. civ., n. 4 , per essere idoneo a costituire motivo di revocazione delle sentenze di Cassazione ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., deve consistere, al pari dell'errore revocatorio imputabile al giudice di merito, nell'affermazione o supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece, in modo indiscutibile, esclusa o accertata in base al tenore degli atti o dei documenti di causa;
deve essere decisivo, nel senso che deve esistere un necessario nesso di causalità tra l'erronea supposizione e la decisione resa;
non deve cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata;
deve infine presentare i caratteri della evidenza ed obiettività. 7 Orbene, nel caso di specie il ricorrente in ciascuno dei tre motivi chiede la revoca della sentenza. Senonché, nessuno dei tre motivi denuncia in concreto un errore di fatto, come è confermato dalla loro stessa illustrazione, nella quale non compare non solo il riferimento all'art. 395 n. 4 c.p.c., ma financo la stessa espressione "errore di fatto". Al contrario, essi si risolvono in una inammissibile manifestazione di dissenso dalle valutazioni svolte dalla Corte nella pronuncia impugnata. Altri profili che rendono manifestamente inamm i!ssibile il ricorso sono: a) la circostanza che la sentenza n. 1361/2019 non costituisce un documento di causa, non essendo stata prodotta dlal ricorrente né all'atto del deposito (rispetto al quale era successiva) e neppure successivamente;
b) la circostanza che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'errata presupposizione della sussistenza o della insussistenza di un giudicato (nella specie quello penale, formatosi sulla suddetta sentenza n. 1361/2019) rileva quale errore di diritto, che non integra mai gli estremi dell'errore revocatorio;
c) la questione della falsità o meno delle dichiarazioni dal Dott. RC TA, dal Rag. IO NI e dalla Si9.ra AN AR ON, avendo costituito l'oggetto precipuo delle domande dell'Avv. ID PA (e, di riflesso, delle difese degli odierni controricorrenti, oltre che delle sentenze fin qui intervenute), rappresenta un punto controverso, con la conseguenza che anche sotto questo profilo era in radice preclusa la richiesta di revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. 4.AIIa inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti 8 ·~ "'' C) t:: o u resistenti in relazione al presente giudizio, nonché la declaratoria, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. llS del 2002, dei presupposti processuali per il versamento a carico di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma l-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). 5. Ai sensi dell'art. 96, 3° comma, cod. proc. civ., ricorrono presupposti per la condanna del ricorrente al pagamento, a favore di entrambe le parti resistenti, del risarcimento per responsabilità processuale aggravata. Come statuito anche di recente da questa Sezione (sent. n. 14548/2022): "Nel giudizio di cassazione, ai fini della condanna ex articolo 96, comma 3, del c.p.c., può costituire abuso del diritto alla impugnazione la proposizione di un ricorso basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata o completamente privo dell'autosufficienza oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia. Parimenti, la proposizione di un ricorso per cassazione fondato su motivi palesemente inammissibili, rende l'impugnazione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (articolo 6 Cedu) e dall'altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie;
essa, pertanto, costituisce condotta oggettivamente valutabile come abuso del processo, poiché determina un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali e si presta, dunque, ad essere sanzionata con la 9 condanna del soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'articolo 96, comma 3, cod. proc. civ., la quale configura una sanzione di carattere pubblicistico che non richiede l'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa dell'agente ma unicamente quello della sua condotta processualmente abusiva, consistente nell'avere agito o resistito pretestuosamente". Nel caso di specie, l'abuso del processo, nei termini sopra delineati di "ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali", consiste negli errori commessi nella formazione dei fascicoli, dell'originale e delle copie, consegnati in Cancelleria, errori che, oltre a fuorviare il Procuratore Generale nelle sue conclusioni, hanno reso più gravoso il lavoro della Difesa delle parti resistenti ed anche di questo Collegio (peraltro in un procedimento in cui si è contestato un precedente provvedimento della Corte). L'importo del risarcimento dovuto a ciascuna delle due parti resistent~ viene determinato, in via equitativa, in euro 3.000,00.
P.Q.M.
La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento clelle spese del presente giudizio, che liquida, in favore IO NI, personalmente e quale l.r. pro tempore della Fonderrnetal s.p.a., e di AN AR ON in euro 8500 per compensi, e, in favore di RC TA, in euro 6000 per compensi, oltre, per ciascuna delle parti resistenti, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge;
IO -condanna altresì parte ricorrente ex art. 96 c.p.c. al risarcimento ~ danno per lite temeraria che liquida in favore di ciascuna dellèyparti resistenti in euro 3.000; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma l-bis del citato art. 137 ).t ~t/vV'b. Così deciso in Roma, il 23 novembre 2022, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile. 11
-ricorrente - contro TA RC, domiciliato ex lege in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Stevenazzi Elisa;
NI IO, personalmente e quale legale rappresentante pro tempore della Fondermetal Spa, ON AN AR, domiciliati ex lege in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria 1jella Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato Merisi Simona;
-controricorrenti - avverso l'ordinanza n. 1591/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 24/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/2022 dal Consigliere GIANNITI PASQUALE FATTI DI CAUSA l. L'Avv. ID PA ricorre, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 391 bis, 391 t:er e 395 prirno comma n. 4 c.p.c., avverso l'ordinanza n. 1591/2020 con la quale questa Corte ha rigettato il ricorso da lui proposto avverso la sentenza n.2850/2018 della Corte di Appello di Milano, che, in accoglimento dell'appello proposto da RC TA, AN AR ON, IO AR LD NI e dalla società Fondermetal s.p.a.,. aveva rigettato da domanda risarcitoria da lui proposta nei confronti dei predetti (in relazione ai fatti di falsa testimonianza, calunnia e mendacio processuali, che sarebbero stati compiuti in suo danno). 2. Due sono gli antefatti, che vanno qui richiamati, per una migliore comprensione del ricorso. 2.1. L'Avv. ID PA aveva convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Monza la Signora AN AR ON, chiedendo il pagamento di una parcella per prestazioni da lui svolte in relazione alla redazione e risoluzione di un contratto preliminare di compravendita. Il Tribunale di Monza - ad esito della fase istruttoria, nel corso della quale aveva sentito il dr. RC TA, all'epoca dei fatti praticante presso lo studio dell'Avv. PA -· aveva accolto soltanto in parte la domanda di quest'ultimo, non ritenendo provata l'attività relativa alla redazione del contr.atto per cui era processo. 2 2.2. A seguito della testimonianza resa dal dr. TA in quel procedimento civile, l'Avv. PA aveva querelato il suo ex praticante per falsa testimonianza, ma il procedimento penale, che ne era conseguito, era stato archiviato dal Gip. Per le affermazioni contenute nella querela, I'Avv. PA era stato rinviato a giudizio per il reato di calunnia nei confronti del dr. TA. Il relativo procedimento si era concluso in prirl"lO grado con una sentenza affermativa di penale responsabilità, ma la Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 1361/2019, aveva assolto l'Avv. PA ai sensi dell'art. 530 secondo comma c.p.p. Detta sentenza era stata impugnata con ricorso in cassazione dalle parti civili. La Sesta Sezione Penale di questa Corte con sentenza n. 69200 del 7 ottobre 2020 ha dichiarato l'intervenuta estinzione del reato e ha annullato la sentenza della Corte territoriale limitatamente alle statuizioni civili, rinviando per il nuovo giudizio al giudice civile. 3. Orbene, l'Avv. PA ha convenuto in giudizio il dr. RC TA e il ragionier IO NI chiedendone la condanna al risarcimento danni per falsa testimonianza;
nonché la società ER NI e la Signora ON, chiedendone la condanna al risarcimento danni per calunnia e la sola Signora ON, chiedendone la condanna al risarcimento danni anche per arricchimento senza causa. Il Tribunale di Monza - ad esito della espletata istruttoria, nella quale venivano sentiti, in sede di interrogatorio formale, il dr. TA e il rag. NI (l'Avv. PA espone in ricorso che il rag. NI, nell'occasione, lo ha diffamato e calunniato per ragioni che sono oggetto di un'altra causa, ovverosia per aver simulato una aggressione in luogo di una caduta dalla bicicletta) - con sentenza n. 3 ·~ "'' C) t:: o u 1716/2017 ha accolto le domande risarcitorie attoree,. ma la Corte di Appello di Milano, adita in via principale dai convenuti (e da lui in via incidentale), ha riformato la sentenza di primo grado e rigettato l'originaria domanda risarcitoria attorea. Avverso la sentenza della Corte territoriale I'Avv. PA ha presentato ricorso, ma questa Corte con ordinanza n. 1591/2020 con ha rigettato il ricorso. 4. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per revocazione l'Avv. ID PA lamentando che la stessa in modo "sbrigativo" ha respinto il suo originario ricorso "senza tener conto dell'intervenuto giudicato penale con efficacia ex art. 652 c.p.p", cioè senza tener conto del fatto che era stato assolto, sia pure con formula dubitativa, dall'imputazione di calunnia. Hanno resistito con distinti controricorsi: da un lato, il dr. RC TA;
e, dall'altro, il ragionier IO NI, la società Fondermetal s.p.a. e la Signora AN AR ON. In vista dell'odierna udienza, fissata per la trattazione, il P.M. ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legç~e 18 dicembre 2020, n. 176, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per mancata sottoscrizione del ricorso ad opera del difensore e per inesistenza della procura speciale in atti. Anche i resistenti IO NI, personalmente e quale legale rappresentante pro tempore della Fondermetal s.p.a., e AN AR ON, hanno presentato memoria, nella quale - dopo aver rilevato che le conclusioni del PG si basano sull'esame della copia cartacea della documentazione prodotta dal ricorrente in Cancelleria e messa a disposizione da quest'ultima al Procuratore Generale, che, tuttavia, 4 non corrisponde all'originale depositato, e, prima, ad essi notificato - hanno chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso (oltre alla condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.). In relazioni alle circostanze evidenziate in memoria dai controricorrenti, il Procuratore generale ha depositato nota chiedendo il rinvio della causa a nuova udienza per poter concludere alla luce delle circostanze di fatto emerse successivamente al deposito delle proprie conclusioni scritte. RITENUTO IN DIRITTO l. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ai sensi del già citato art. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137 del 2020, in combinato di~;posto con l'art. 16, comma l, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (che ne ha prorogato l'applicazione alla data del 31 dicembre 2022), non avendo alcuna delle parti né il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale. Sempre in via preliminare, si dà atto che la documentazione cartacea prodotta dal ricorrente in Cancelleria e messa a disposizione di quest'ultima alla Corte non corrisponde all'originale notificato ai resistenti e, quindi, depositato. Ciò in quanto il ricorso è stato notificato in forma telematica e, d'altra parte, la copia della procura speciale trasmessa a mezzo pec con la notifica del ricorso ai resistenti e quella allegata all'originale cartaceo con attestazione di conformità depositata in Cancelleria all'atto della iscrizione a ruolo del procedimento reca correttamente, come oggetto del mandato 5 speciale, la causa avanti alla Corte di cassazione per la revocazione dell'ordinanza 1591 del 2020. 2.Ciò posto, l'Avv. PA chiede la revoca dell'ordinanza impugnata per tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si duole che questa Corte nella ordinanza impugnata, nel respingere il suo ricorso, ha ritenuto che i fatti dedotti dal TA in appello (e cioè che non riconosceva la propria grafia in quanto illeggibile, mentre in primo grado aveva affermato che non riconosceva la propr·ia grafia perché in carattere stampatello) erano m ere argomentazioni difensive, in realtà si trattava di fatti nuovi, pertanto, in presenza dei quali la Corte avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'appello del TA, rientrando essi nel divieto di nova in appello. 2.2. Con il secondo motivo si duole che questa Corte nella ordinanza impugnata ha erroneamente ritenuto compatibili le distinte dichiarazioni rese dal TA rispettivamente in data 15 settembre 2008 e 29 maggio 2009. 2.3. Con il terzo motivo si duole che questa Corte, nella ordinanza impugnata, al pari della corte territoriale, da un lato, ha tenuto conto dell'ordinanza di archiviazione sulla denuncia (a suo tempo da lui proposta) e della sentenza di condanna che era intervenuta a suo carico in primo grado;
dall'altro non ha tenuto conto del fatto che la Corte penale ambrosiana con sentenza n. 1361/2019 lo ha assolto e detta decisione è divenuta definitiva "anche per effetto dell'intervenuta prescrizione" del fatto reato a lui imputato a titolo di calunnia (che era stato contestato come intervenuto il 14 settembre 2011 e che si era comunque prescritto il 6 14 marzo 2019, come dichiarato dalla Corte di cassazione penale con sentenza del 7 ottobre 2020). 3. Il ricorso è inammissibile sotto plurimi profili. In via preliminare ed assorbente, il Colle·;Jio rileva che l'inammissibilità discende dal fatto che il ricorso è stato proposto anche ai sensi dell'art. 391-ter c.p.c., mentre l'ordinanza impugnata non è stata una decisione di merito. Sempre in via preliminare occorre poi rilevare che il ricorso è financo nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, in quanto in esso parte ricorrente neppure distingue, fra le deduzioni svolte, quelle formulate ai sensi dell'art. 391-bis e quelle (ipoteticamente) formulate ai sensi dell'art. 391-ter c.p.c. Ai due rilievi che precedono, di per sé assorbenti, si aggiungono quelli relativi ai motivi in concreto articolati. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'errore di fatto previsto dall'art. 395 cod. proc. civ., n. 4 , per essere idoneo a costituire motivo di revocazione delle sentenze di Cassazione ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., deve consistere, al pari dell'errore revocatorio imputabile al giudice di merito, nell'affermazione o supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece, in modo indiscutibile, esclusa o accertata in base al tenore degli atti o dei documenti di causa;
deve essere decisivo, nel senso che deve esistere un necessario nesso di causalità tra l'erronea supposizione e la decisione resa;
non deve cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata;
deve infine presentare i caratteri della evidenza ed obiettività. 7 Orbene, nel caso di specie il ricorrente in ciascuno dei tre motivi chiede la revoca della sentenza. Senonché, nessuno dei tre motivi denuncia in concreto un errore di fatto, come è confermato dalla loro stessa illustrazione, nella quale non compare non solo il riferimento all'art. 395 n. 4 c.p.c., ma financo la stessa espressione "errore di fatto". Al contrario, essi si risolvono in una inammissibile manifestazione di dissenso dalle valutazioni svolte dalla Corte nella pronuncia impugnata. Altri profili che rendono manifestamente inamm i!ssibile il ricorso sono: a) la circostanza che la sentenza n. 1361/2019 non costituisce un documento di causa, non essendo stata prodotta dlal ricorrente né all'atto del deposito (rispetto al quale era successiva) e neppure successivamente;
b) la circostanza che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'errata presupposizione della sussistenza o della insussistenza di un giudicato (nella specie quello penale, formatosi sulla suddetta sentenza n. 1361/2019) rileva quale errore di diritto, che non integra mai gli estremi dell'errore revocatorio;
c) la questione della falsità o meno delle dichiarazioni dal Dott. RC TA, dal Rag. IO NI e dalla Si9.ra AN AR ON, avendo costituito l'oggetto precipuo delle domande dell'Avv. ID PA (e, di riflesso, delle difese degli odierni controricorrenti, oltre che delle sentenze fin qui intervenute), rappresenta un punto controverso, con la conseguenza che anche sotto questo profilo era in radice preclusa la richiesta di revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. 4.AIIa inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti 8 ·~ "'' C) t:: o u resistenti in relazione al presente giudizio, nonché la declaratoria, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. llS del 2002, dei presupposti processuali per il versamento a carico di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma l-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). 5. Ai sensi dell'art. 96, 3° comma, cod. proc. civ., ricorrono presupposti per la condanna del ricorrente al pagamento, a favore di entrambe le parti resistenti, del risarcimento per responsabilità processuale aggravata. Come statuito anche di recente da questa Sezione (sent. n. 14548/2022): "Nel giudizio di cassazione, ai fini della condanna ex articolo 96, comma 3, del c.p.c., può costituire abuso del diritto alla impugnazione la proposizione di un ricorso basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata o completamente privo dell'autosufficienza oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia. Parimenti, la proposizione di un ricorso per cassazione fondato su motivi palesemente inammissibili, rende l'impugnazione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (articolo 6 Cedu) e dall'altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie;
essa, pertanto, costituisce condotta oggettivamente valutabile come abuso del processo, poiché determina un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali e si presta, dunque, ad essere sanzionata con la 9 condanna del soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'articolo 96, comma 3, cod. proc. civ., la quale configura una sanzione di carattere pubblicistico che non richiede l'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa dell'agente ma unicamente quello della sua condotta processualmente abusiva, consistente nell'avere agito o resistito pretestuosamente". Nel caso di specie, l'abuso del processo, nei termini sopra delineati di "ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali", consiste negli errori commessi nella formazione dei fascicoli, dell'originale e delle copie, consegnati in Cancelleria, errori che, oltre a fuorviare il Procuratore Generale nelle sue conclusioni, hanno reso più gravoso il lavoro della Difesa delle parti resistenti ed anche di questo Collegio (peraltro in un procedimento in cui si è contestato un precedente provvedimento della Corte). L'importo del risarcimento dovuto a ciascuna delle due parti resistent~ viene determinato, in via equitativa, in euro 3.000,00.
P.Q.M.
La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento clelle spese del presente giudizio, che liquida, in favore IO NI, personalmente e quale l.r. pro tempore della Fonderrnetal s.p.a., e di AN AR ON in euro 8500 per compensi, e, in favore di RC TA, in euro 6000 per compensi, oltre, per ciascuna delle parti resistenti, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge;
IO -condanna altresì parte ricorrente ex art. 96 c.p.c. al risarcimento ~ danno per lite temeraria che liquida in favore di ciascuna dellèyparti resistenti in euro 3.000; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma l-bis del citato art. 137 ).t ~t/vV'b. Così deciso in Roma, il 23 novembre 2022, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile. 11