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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/11/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera dott. Stefania Carlucci consigliera rel.
nella causa iscritta al N. RG. 361/2023
promossa da
– appellante- Parte_1
Avv. Giulio Musu Avv. Carlo Russo contro
- appellata Controparte_1
Avv. Marco Fallaci Avv. Francesco Falso
- appellata – CP_2
Avv. Cinzia Corti Avv. Giacinto Grieco Avv. Rosanna Mariani
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 222/2022 del Tribunale di Pistoia Sezione Lavoro, pubblicata il 16.12.2022. All'udienza del 27.03.2025, all'esito della camera di consiglio, ha emesso il seguente, previo separato dispositivo, la seguente
SENTENZA
ORZA attiva Parte_1 nell'autotrasporto merci per conto terzi, ha proposto azione di accertamento negativo dell'obbligo contributivo dell' per € CP_3 pagina 1 di 13 586.283,99 (di cui € 402.650,85 per contribuzione omessa, il resto sanzioni), nel periodo da giugno 2014 a dicembre 2017 e conseguenti crediti per premi (non quantificati), scaturenti dal verbale unico CP_2 di accertamento n. 2018-398-02 dell'11.07.2018 degli ispettori e CP_3
presso l'ITL Livorno- Pisa, notificato il 25.08.2017. Dato atto della CP_2 applicazione ai dipendenti del , tutti assunti con mansioni di Parte_1 autista, eccetto tre impiegati, di una pluralità di CCNL (Capimed, Terziario e Commercio, Autotrasporti), risultano rilevate nel LUL anomalie e omissioni, contestate al : Parte_1
1.la riduzione della paga base dal i apicali) al 30% (graduata in base ai livelli di inquadramento) dei lavoratori assunti con CCNL Capimed del 10.06.2013 (Confederazione nazionale autonoma artigiani piccoli e medi imprenditori), al di sotto del minimo retributivo, sulla base di un contratto integrativo aziendale di prossimità stipulato il 23.10.2015, finalizzato ad incrementare l'assunzione di personale (valido per 18 mesi nei confronti dei neoassunti); l'ente riteneva l'inopponibilità dell'accordo di prossimità agli istituti previdenziali ai fini della determinazione dell'imponibile contributivo (cd. minimale contributivo di cui all'art. 1 D.L. n. 338/1989) e determinava la contribuzione omessa e dovuta sulla base dell'imponibile contributivo del CCNL Capimed, relativa al 4° livello contrattuale della mansione di autista di assunzione;
2. il sotto inquadramento di lavoratori nel LUL, in particolare l'inquadramento al 6° livello dei lavoratori assunti con CCNL Terziario e Commercio nelle mansioni di autista, inquadrati per declaratoria al 5° livello e l'inquadramento al 5° e al 6° livello dei lavoratori assunti con CCNL Autotrasporto, inquadrati per declaratoria contrattuale al 4° livello;
l'ente rideterminava l'imponibile contributivo applicando il livello di inquadramento previsto dal CCNL, risultante nel contratto individuale di lavoro per la mansione di autista di assunzione;
3.l'erronea applicazione del CCNL ad alcuni lavoratori, difforme da quella indicata nel contratto individuale, in particolare lavoratori assunti con CCNL Terziario e Commercio ai quali era applicato nel LUL il CCNL Autotrasporti e lavoratori assunti con CCNL Capimed ai quali era applicato nel LUL un diverso CCNL;
l'istituto rideterminava l'imponibile contributivo applicando il CCNL risultante nel contratto individuale di lavoro e l'inquadramento corrispondente alla di autista di assunzione;
4.la riduzione di orario lavorativo mensilmente previsto dal CCNL registrato nel LUL (ore lavorabili, festivi e ferie-permessi non goduti), che l'istituto assoggettava a contribuzione;
pagina 2 di 13 5.l'omessa registrazione nel LUL dei ratei ultramensili (14ma), che l'istituto assoggettava a contribuzione;
6.l'erogazione, a favore di specifici lavoratori e periodi, di assegni al nucleo familiare con importi superiori rispetto al dovuto, in relazione ai redditi dichiarati inferiori rispetto a quelli effettivi;
l'istituto recuperava le eccedenze ed assoggettava a contribuzione;
il rilievo e il recupero non è stato oggetto del ricorso;
7.a causa delle violazioni rilevate nel verbale, aventi effetto sull'imponibile previdenziale, l'istituto recuperava le somme conguagliate a titolo di agevolazioni contributive ex L. n. 190/2014 e L. n. 208/2015, limitatamente ai lavoratori cui si riferiscono e per tutto il periodo dell'accertamento (marzo 2014-dicembre 2017);
8.segnalazione all' premi omessi (e sanzioni), da liquidarsi in CP_2 relazione agli imponibili omessi accertati.
eccepiva: Parte_1
- vizi formali del verbale di accertamento, in violazione dell'art. 13 comma 4 D.lgs. n. 124/2004 e dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 3 L. n. 241/1990, per mancanza dell'indicazione delle fonti di prova e della ricostruzione dell'iter operativo logico e giuridico seguito dagli ispettori;
- l'infondatezza nel merito dei rilevi ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8;
- in subordine, l'applicazione della sanzione prevista per il mancato o ritardato pagamento, in luogo di quella applicata per evasione.
Chiedeva: in tesi accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità del verbale di accertamento e l'insussistenza dell'obbligo contributivo ivi riportato. in via subordinata accertare e dichiarare la sussistenza dell'obbligo contributivo nella misura ridotta che dovesse emergere da CTU contabile e dichiarare l'inapplicabilità delle sanzioni quantificate ai sensi dell'art. 116, comma 8 lett. b) L. n. 38/ 2000, per carenza dei presupposti. L' chiedeva il rigetto di tutte le domande, con accertamento della CP_3 debenza delle somme come quantificate nel verbale di accertamento o nella minore somma, oltre sanzioni e somme aggiuntive. L' chiedeva dichiarare la nullità ed inammissibilità e CP_2 improponibilità del ricorso;
nel merito il rigetto del ricorso per difetto di legittimazione passiva, gradatamente per infondatezza;
in subordine condannare alla minore somma oltre accessori.
pagina 3 di 13 Il Tribunale ha rigettato la domanda in tesi;
espletata una CTU contabile, che verificati tutti i dati documentali e i conteggi, recependo i rilievi della CTP del su errori nei conteggi, ha ridotto gli Parte_1 importi pretesi dall , applicando le sanzioni di cui all'art. 116 CP_3 comma 8 lett a) L. 388/2000 ed ha accolto le domande subordinate, nei limiti del dispositivo. Questo il dispositivo:
1) Dichiara che il debito di parte ricorrente nei confronti dell' per CP_3 contributi ed oneri accessori è pari ad euro 488986, 42;
2) rigetta, per il resto, il ricorso;
3) compensa tra le parti le spese di c.t.u.;
4) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico delle parti.
Formula appello solo con tre gruppi di Parte_1 motivi. L' e l' non propongono appello incidentale, pertanto risulta CP_3 CP_2 coperto dal giudicato l'esclusione dell'applicazione delle sanzioni per evasione e la disciplina delle spese.
Appello di Parte_1
A L'appellante lamenta la carenza della prova del fatto costitutivo del debito contributivo relativamente ai dipendenti assunti prevedendo l'applicazione dei CCNL Capimed, CCNL Terziario e Commercio, CCNL Autotrasporti (rilievi 1, 2, 3 sopra indicati, relativi all'an della pretesa contributiva assicurativa e al corretto inquadramento). Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe errato a ritenere corretto l'inquadramento contrattuale effettuato dagli ispettori, in applicazione di CCNL di rispettiva assunzione, tenendo conto della mansione di autista, perché il diverso inquadramento operato dagli ispettori era privo di riscontro probatorio. Rilevo 1) Secondo il era errata la statuizione nei confronti Parte_1 degli assunti con contratto Capimed, in quanto il contratto di prossimità stipulato il 23.10.2015, che ha previsto la riduzione dal 20% (livelli apicali) al 30% (graduata in base ai livelli di inquadramento) della retribuzione dei nuovi assunti Capimed per 18 mesi prorogabile, sarebbe valido e applicabile, in quanto adottato ai sensi dell'art. 8 D.L. n. 138/2011, convertito nella L. n. 148/2011, con validi effetti anche ai fini della riduzione dell'imponibile contributivo. Il Tribunale avrebbe anche errato a ritenere corretta l'applicazione del 4° livello della pagina 4 di 13 declaratoria contrattuale, (corrispondente alla mansione di autista, indicata nei contratti), che secondo l'appellante deve essere attribuita sulla base delle mansioni in concreto espletate e alla natura del mezzo di trasporto condotto, in relazione alla massa dei mezzi di trasporto, se superiore o inferiore ai 35 quintali (l'azienda documenta il possesso di 3 mezzi di carico superiore ai 35 quintali, 53 di carico inferiore); indica essere corretto il livello 2°, quello relativo alla mansione “fattorini”, da applicarsi in quanto afferente alle consegne con mezzi di trasporto ordinari (furgoni). Questa la motivazione del Tribunale, che richiamata la normativa disciplinante il cd. contratto di prossimità, sulla prima parte del rilievo, afferma “La lettera della norma appena richiamata, dunque, non lascia spazio ai contratti di prossimità circa la possibilità di modificare l'importo della retribuzione imponibile minima da utilizzare per finalità previdenziali, così come questa è stabilita dagli accordi collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali con rappresentanza comparativa. In effetti, dal tenore letterale della norma non è dato rilevare l'imponibile minimo contributivo tra le materie che eventualmente possono essere investite da una disciplina in deroga (e il cui elenco deve considerarsi tassativo, come chiarito dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 221/2012). Anzi, a quanto appena rilevato si aggiunge l'ulteriore dato per cui l'unico limite che l'articolo 8 espressamente pone al potere derogatorio della contrattazione di prossimità è quello del rispetto dei parametri costituzionali e dei vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro (si veda appunto il comma 2 bis dell'art. 8, D.L. n. 138 del 2011, conv. in L. n. 148 del 2011, sopra richiamato). Il rispetto dei parametri costituzionali cui fa riferimento la norma impone dunque di tenere presente la funzione della contribuzione anche e soprattutto alla luce del dettato di cui all'art. 38 della Costituzione. Orbene, posto che la contribuzione svolge una funzione solidaristica, indubbiamente sottratta alla disponibilità delle parti, l'unica interpretazione conforme al dettato costituzionale è quella per cui l'accordo di prossimità che preveda deroghe in tal senso non abbia rilevanza a fini contributivi. Pertanto correttamente per tutti i dipendenti autisti assunti con il contratto Capimed di prossimità si è provveduto a calcolare l'imponibile contributivo sulla base del contratto di lavoro nazionale Capimed stipulato in data 10/06/2013, tenendo conto delle mansioni di autista ed applicazione del quarto livello contrattuale”. Il Collegio ritiene che il Tribunale abbia correttamente motivato come la disciplina dell'accordo di prossimità, regolato dall'art. 8 DL. n. 138/2011, conv. in L. n. 148/2011, non attribuisca alcuna facoltà pagina 5 di 13 derogatoria che consenta di modificare l'importo della retribuzione imponibile minima da utilizzare per finalità previdenziali, stabilita dagli accordi collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali con maggiore rappresentatività comparativa. La materia previdenziale non è ricompresa tra gli ambiti derogabili, tassativamente elencati dall'art. 8 comma 2 D.L. n. 138/2011 cit., il rapporto previdenziale intercorre tra il datore di lavoro e l'ente previdenziale, dà luogo ad obbligazioni pubbliche, il cui contenuto è determinato dalle norme ed è sottratto alla disponibilità dei privati, in considerazione del principio di legalità che regola la materia contributiva e l'indisponibilità dei relativi crediti. E' un principio di sistema il cd. minimale contributivo, derivante dall'art. 1 comma 1 D.L. n. 338/1989, conv. nella L. n. 389/1989, che individua la retribuzione imponibile comprensiva della retribuzione base e la norma citata esclude che possa essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. retribuzione virtuale di cui alla L. n. 389/89 cit.; sul cd. minimale contributivo Cass. SS.U. sent. n. 11199/2002; Cass. sez. L. sent. n. 3494/2003; Cas. Sez. L: sent n. 7842/2003; Cass. sez. L. sent n. 16762/2003; Cass. sez. L. sent n. 2758/2006; Cas. Sez. L. sent. n. 16/2012; Cass. Sez. L. ord. n. 19284/2017). La materia della contribuzione è sottratta alla disponibilità delle parti in forza del principio dell'autonomia del rapporto contributivo rispetto all'obbligazione retributiva, ben potendo l'obbligo contributivo essere parametrato a importo superiore a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro (in questo cfr. Cass. sez. L. sent. n. 14129/2004; Cass. sez. L. sent. n. 17531/2016). L'accordo aziendale in esame, anche quale accordo di secondo livello, fonte diretta delle riduzioni retributive, è inidoneo a limitare la retribuzione imponibile, riducendo la paga base, considerato che l'art. 1 comma 1 D.L. n. 338/1989 ne attribuisce la determinazione a leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dà rilievo ad accordi collettivi, come quello in esame, (o contratti individuali) solo se migliorativi rispetto al contratto collettivo (cfr. anche Cass. sez. L. sent. n. 6966/2010; Cass. sez. L. ord. n. 12166/2019). Il collegio ritiene corretta anche l'applicazione ai lavoratori interessati dall'accordo aziendale in esame del 4° livello della declaratoria Capimed, afferente al “conducente di autocarri”, quale lavoratore che ricopra pagina 6 di 13 mansioni per le quali “occorre una conoscenza tecnico-pratica acquisita con l'esperienza del lavoro e/o la formazione professionale”, in quanto risultante dal contratto di assunzione. Deve evidenziarsi come la CTU nominata, che ha esaminato ciascun contratto, ricostruendo la disciplina del Codice della Strada e del Regolamento UE, ha negato, correttamente, che per autocarri si debbano intendere i mezzi di massa superiore a 35 quintali. In particolare, ha evidenziato la definizione del Codice della Strada, art. 54 lett. d), dedicata ai conducenti di autocarri, quali “veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse” e come, secondo la lettura combinata del Regolamento (UE) n. 678/2011 art. 12, che regola la categoria N comprensiva dei veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di merci (N1 massa non superiore a 3,5 tonnellate;
N2 massa tra 3,5 e 12 tonnellate;
N3 massa superiore a 12 tonnellate) e dell'art. 13, sono ricompresi nella categoria N, sia l'autocarro definito “veicolo progettato e costruito esclusivamente o principalmente per trasportare merci”, che il furgone definito “autocarro in cui il vano del conducente e il vano carico si trovano in un'unica unità”. Su detto assunto l'appellante non ha preso posizione e non ha introdotto alcun argomento idoneo a inficiare l'interpretazione delle previsioni citate e ad avvalorare la propria tesi, che per autocarri si debbano intendere solo i mezzi per il trasporto di merci aventi massa superiore a 35 quintali (avendone nella flotta solo 3, rispetto ai 53 mezzi con massa inferiore, furgoni). Del resto la declaratoria del 4° livello Capimed non menziona la massa dei mezzi condotti dall'autista, mentre il superiore livello 5° menziona espressamente il conducente di autotreni od autoarticolati e le declaratorie inferiori (3° e 2° livello) non contengono alcun riferimento alla conduzione di veicoli e alle mansioni di autista. Pertanto non può accogliersi la pretesa dell'appellante di ricondurre le mansioni di autista di assunzione contrattuale a quelle di fattorino, puramente manuali (ricompreso nel 2° livello Capimed, secondo la declaratoria proprio dei
“lavoratori addetti alle pulizie, alla custodia locali e a mansioni puramente manuali quali, manovali, addetti alle pulizie, imballatore, custode, facchino), al quale non è assimilabile l'attività dell'autista. Non era necessario, come preteso dall'appellante alcun accertamento in concreto delle mansioni svolte dai lavoratori, in quanto gli ispettori, rilevato che la riduzione della paga base in forza dell'accordo di prossimità (graduata in base ai livelli di inquadramento della retribuzione dei nuovi assunti CAPIMED per 18 mesi prorogabile) non pagina 7 di 13 aveva effetti sull'imponibile contributivo, hanno correttamente applicato il livello 4°Capimed corrispondente alla mansione contrattuale di assunzione (autista) per determinare l'imponibile omesso. Del resto il lavoratore ha diritto ad essere adibito alle mansioni di assunzione e, in conformità all'art. 2103 c.c., la modifica delle mansioni è legittima nei limiti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, fattispecie mai dedotta nella vicenda in esame, atteso comunque che il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento. Rilievi 2) e 3) L'appellante con argomenti analoghi a quelli svolti nella seconda parte del rilievo sopra esaminato, contrasta la pronuncia del Tribunale che avrebbe errato a ritenere corretta l'applicazione dell'inquadramento corrispondente alla mansione di assunzione (autista) ai lavoratori assunti con CCNL Terziario e Commercio e CCNL Autotrasporto, ai quali nel LUL risulta registrata una paga base correlata al livello inferiore (agli assunti con CCNL Terziario Commercio paga base del livello 6° fattorini e portapacchi, invece del 5° conducenti autovetture della declaratoria, agli assunti con CCNL Autotrasporto paga base dei livelli 5° fattorini e 6° attività manuali, invece del livello 4° autisti che non rientrano nel livello 3° e 3° super della declaratoria), nonché l'erronea applicazione del CCNL ad alcuni lavoratori, difforme da quella indicata nel contratto individuale, in particolare lavoratori assunti con CCNL Terziario e Commercio ai quali era applicato nel LUL il CCNL Autotrasporti e lavoratori assunti con CCNL Capimed ai quali era applicato nel LUL un diverso CCNL. L'operato degli ispettori risulta corretto, in questo senso si è espressa la CTU a seguito dell'esame dei dati tratti dal LUL e dai contratti individuali di assunzione;
valgono in ordine a questo motivo di appello gli stessi argomenti già enunciati nel precedente paragrafo, sia in ordine alla superfluità di una indagine sulle mansioni svolte in concreto, che in ordine ai diritti del lavoratore ex art. 2013 c.c. Quanto ai lavoratori assunti con CCNL Terziario e Commercio con mansioni di autista, ai quali è stata applicata la paga base del livello 6° (spettante ai “i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche”, quali il “fattorino”), spetta invece il livello 5° proprio dei “lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico- pratiche”, tra i quali il “conducente di autovetture”, in quanto intermedio rispetto al 4° livello cui appartengono “i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico- pratiche comunque acquisite”, cioè lavoratori con una maggiore professionalità, tra i quali è ricompreso “l'autotrenista conducente di pagina 8 di 13 mezzi pesanti”. Nessuna attività di conducente di mezzi emerge nelle mansioni del livello 6°, tutte di tipo semplici e strettamente esecutive. Con riferimento ai lavoratori assunti con CCNL Autotrasporto e mansioni di autista, ai quali l'appellante ha applicato la paga base prevista dal livello 5° (cui appartengono i “lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono brevi periodi di pratica per entrare in possesso di adeguate conoscenze professionali”, tra i quali i “fattorini addetti alla presa e consegna”) o dal livello 6° (dei “lavoratori che svolgono attività produttive semplici per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma e' sufficiente un periodo minimo di pratica” tra i quali gli operai che svolgono “attività manuali di scarico e carico merci, facchino;
recupero di contenitori ed attrezzature di imballaggio;
comuni lavori di pulizia anche con l'ausilio di mezzi meccanici e/o elettrici;
manovali comuni, compresi quelli di officina;
guardiani e/o personale di custodia alla porta”, deve evidenziarsi come i citati livelli applicati dal non abbiano alcuna attinenza con le mansioni di autista di Parte_1 assunzione, mai menzionate. Pertanto risulta corretto l'inquadramento nel livello 4° cui appartiene la categoria residuale di “altri autisti non compresi nel 3° livello Super e nel 3° livello”, cui sono certamente riconducibili gli autisti dei mezzi Fiorino, presenti nella flotta del
. Parte_1
L'avvenuta applicazione ad alcuni lavoratori assunti con CCNL Terziario e Commercio del CCNL Autotrasporti e a lavoratori assunti con CCNL CAPIMED di un diverso CCNL è stata verificata e riscontrata dalla CTU, pertanto correttamente gli ispettori hanno rideterminato la base imponibile contributiva applicando il CCNL di assunzione e il livello di inquadramento corrispondente alla mansione di autista di assunzione, come già esaminato.
B L'appellante lamenta la carenza di prova delle cd. ore non registrate e l'erroneità dei conteggi con riferimento ai ratei ultramensili (rilievi 4, 5 an e quantum) L'appellante lamenta l'errore del Tribunale, che ha accertato la fondatezza del recupero contributivo relativamente alle ore non registrate, senza accogliere la tesi del , secondo il quale sono Parte_1 da ricondurre ad assenze ingiustificate dei lavoratori, come tali non computabili ai fini dell'imponibile contributivo. Secondo l'appellante non è comprensibile il criterio in base al quale il giudice abbia accolto la tesi degli appellati, anziché quella sostenuta dall'appellante. Il collegio ritiene che correttamente il Tribunale abbia ritenuto la difesa del non provata, perché non è stata prodotta, né allegata, a Parte_1
pagina 9 di 13 supporto della tesi dell'azienda, alcuna contestazione scritta ai lav ortatorie dell'inadempimento o sanzione disciplinare irrogata. In tema di onere della prova in ordine alla riduzione dell'imponibile contributivo, è affermazione consolidata della giurisprudenza di legittimità che “in tema di minimale contributivo, ove gli enti previdenziali ed assistenziali pretendano da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 338 del 1989 (conv., con modif., dalla l. n. 389 del 1989), anche con riferimento all'orario di lavoro, è onere del datore di lavoro allegare, e provare, la sussistenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo contributivo”, (cfr. da ultimo Cass. sez. L. ord. n. 23360/2021; in precedenza Cass. sez. L. sent. n. 15120/2019). L'onere probatorio non è stato assolto, considerato altresì del tutto inverosimile l'esistenza di una prassi aziendale di mancata contestazione disciplinare, in ordine ad un inadempimento rilevante, quale quello inerente all'osservanza dell'orario di lavoro, che incide su un aspetto qualificante della gestione datoriale, con effetti sui servizi resi ai clienti. Deve inoltre evidenziarsi che la CTU contabile ha rilevato, attraverso l'analisi delle singole buste paga numerosi errori attinenti a ore non registrate (lavorabili e festivi e ferie-permessi non goduti), specificamente riepilogati e ha corretto, effettuando un nuovo conteggio, gli importi relativi alla contribuzione omessa (p. 32 relazione e allegato 13), accertamento non oggetto di specifico motivo di appello. L'appellante censura inoltre l'errore nei conteggi relativi ai ratei ultramensili, lamentando che gli ispettori non abbiano indicato analiticamente la natura del rateo sulle singole posizioni, abbiano richiesto recuperi multipli ed arbitrari, senza tenere conto degli acconti, con modalità svincolate dall'esame della documentazione e dei prospetti paga. Anche con riferimento a dette voci la CTU contabile ha effettivamente riscontrato recuperi non corretti relativamente a specifiche posizioni di lavoratori (sei lavoratori, , Persona_1 Per_2
, .
[...] Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6 ha corretto gli importi relativi alla contribuzione omessa (pp. 32-36 relazione, allegato 13). In sostanza la CTU ha recepito i rilievi della CTP (p. 7) ed ha rielaborato i conteggi, senza che il motivo di appello, del tutto coincidente con quello riportato nella relazione depositata (p. 7), contenga alcuna specifica contestazione sullo sviluppo di calcolo. Pertanto anche questo motivo di appello non può accogliersi. C Carenza di motivazione relativamente alle eccezioni preliminari e sul recupero degli incentivi cd. biennali e triennali (rilievo 7 an) pagina 10 di 13 Con riferimento ai vizi formali eccepiti, l'appellante lamenta l'omessa motivazione. Il Collegio, pur rilevata la carenza di motivazione, ritiene l'infondatezza delle eccezioni preliminari. In ordine alla pretesa nullità del verbale di accertamento per la mancata indicazione delle fonti di prova, della ricostruzione dell'iter operativo logico e giuridico seguito dagli ispettori ed omessa motivazione, deve evidenziarsi come il verbale contenga puntualmente l'elenco delle fonti di prova (p. 1, 2), l'esito dell'accertamento e le argomentazioni giuridiche che gli ispettori collegano all'accertamento (p. 2-12), in assenza di alcuna violazione del diritto di difesa, atteso che il si è difeso in maniera esaustiva. Parte_1
Le eventuali violazioni delle previsioni che regolano il giusto procedimento, dettate dalla L. n. 241/1990, non hanno alcuna incidenza sul rapporto obbligatorio previdenziale, obbligazione che discende dalla legge, essendo il giudice tenuto, sia con riferimento alla domanda di accertamento negativo del contribuente, che con riferimento alla pretesa creditoria dell' formulata dall'ente nelle conclusioni, ad CP_3 accertare la sussistenza dei presupposti di legge che regolano l'obbligo contributivo. In ogni caso nessun preteso vizio formale preclude l'accertamento giudiziale in merito alle pretese creditorie dell'ente. E' assorbente il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale
“nel giudizio sul rapporto previdenziale, il verbale ispettivo viene in rilievo non nella sua natura di atto amministrativo, di cui se ne possa sindacare la legittimità come afferma il motivo, bensì come fonte di prova, liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell'art.116 c.p.c. ”(cfr. in motivazione Cass. sez. L. ord. n. 5851/2024; Cass. Sez. L. sent. n. 14965/2012). L'appellante lamenta infine la violazione dell'art. 14 L. n. 689/1989, del termine di 90 giorni previsto dalla normativa per la contestazione immediata della violazione. La censura è inammissibile perché introdotta per la prima volta in appello;
è inoltre infondata in quanto la norma disciplina gli illeciti amministrativi mentre quello in esame è un accertamento in materia di contribuzione. L'azienda censura infine l'errore del Tribunale che ha ritenuto fondato il recupero degli esoneri contributivi fruiti, non potendosi l'art. 1 comma 1775 e 1776 L. n. 296/2006 applicarsi al passato, dovendosi applicare solo alle agevolazioni future a far data dal passaggio in giudicato della sentenza (o dalla definitività di una ordinanza ingiunzione non oggetto di impugnazione). Il Collegio ritiene il rilievo non accoglibile. pagina 11 di 13 L'art. 1 comma 1175 L. n. 296/2006 stabilisce: “1175. A decorrere da 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale”. La previsione prescrive, per quanto rileva nella causa, quale presupposto per la fruizione dei benefici contributivi il possesso della regolarità contributiva, attestato dal DURC, da intendersi quale necessaria e costante regolarità contributiva. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la ratio della normativa è quella di assicurare la necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi/benefici contributivi (cfr. Cass. sez. L. sent. n. 27107/2018) e che al datore non spettano i benefici contributivi e l ha facoltà di recuperarli in toto ed in modo CP_3 retroattivo, ai sensi dell'art. 1 comma 1175 cit., non solo quando fosse stato negato il DURC (come documento formale richiesto dal datore), ma anche quando (in senso sostanziale) le violazioni datoriali avrebbero comunque escluso la sussistenza degli stessi presupposti per il suo rilascio e/o mantenimento (cfr. Cass. sez. L. ord. n. 16821/2019, Cass. sez. L. ord. n. 20449/2019). Non è pertanto richiesto il passaggio in giudicato della sentenza (né la definitività dell'ordinanza ingiunzione). Resta solo da dare conto del fatto che, in forza delle accertate violazioni, risulta accertato il presupposto sostanziale del recupero dei benefici contributivi fruiti e che il CTU ha tenuto conto nei propri conteggi della osservazione del CTP, che il recupero non potesse essere superiore il maggior importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta. Tutti i motivi di appello sono rigettati e la sentenza impugnata viene confermata. Le spese del secondo grado sono poste a carico dell'appellante soccombente, liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, considerato il valore della causa, l'attività svolta (tre fasi senza istruttoria, applicati i minimi, nell'importo di € 7.120,00 a favore dell e di € 3.473 a CP_3 favore dell' . CP_2
Sussistono i presupposti del raddoppio del CU a carico dell'appellante, come da dispositivo
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda assorbita, respinge l'appello e conferma la sentenza appellata. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del secondo grado, a favore dell' , che liquida, in € 7.120,00 per compenso di avvocato ex CP_3
DM 55/2014, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del secondo grado, a favore dell , che liquida, in € 3.473,00 per compenso di avvocato ex CP_2
DM 55/2014, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n. 228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 27.03.2025
La Consigliera rel. Dott. Stefania Carlucci il Presidente
Dott. Flavio Baraschi
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