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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 16/12/2025, n. 2399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2399 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01851/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 16/12/2025
N. 02399 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01851/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1851 del 2025, proposto da
Sintexcal s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B79CF1E0FA, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea
IN e LB IS, con domicilio fisico eletto presso il loro studio in
Bologna, via Santo Stefano n. 50, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Rovigo, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Eliana Varvara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
nei confronti N. 01851/2025 REG.RIC.
ZI CE s.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della nota trasmessa a mezzo del portale pgt.provincia.rovigo.it in data 4-9-2025 con la quale è stata disposta l'esclusione della Sintexcal s.p.a. dalla gara “poiché nel
DGUE trasmesso in riscontro al soccorso istruttorio mancano le parti III e IV (v. il §
13.4 del disciplinare di gara)”;
- della nota trasmessa a mezzo del portale pgt.provincia.rovigo.it in data 15-9-2025 con la quale è stata disposta l'esclusione della Sintexcal s.p.a. dalla gara “per aver fornito informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sulla esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, secondo l'articolo 98, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 36/2023”;
- della determina n.1421 del 18-9-2025 con la quale è stato aggiudicato alla ZI
CE s.r.l. l'appalto dei lavori di ripristino delle pavimentazioni stradali lungo la rete viaria provinciale (annualità 2025) – CUP G57H22001980001 - CIG
B79CF1E0FA;
- del bando, del disciplinare di gara e delle Avvertenze sulla modulistica (citate nel §
2.1 lettera d) del disciplinare di gara) nella parte in cui imponevano di compilare e presentare la documentazione amministrativa esclusivamente con modalità fissate dalla stazione appaltante, vietando qualunque integrazione alla documentazione amministrativa e prevedendo l'esclusione per il concorrente che non si fosse attenuto a tali modalità;
- dei verbali delle sedute pubbliche del 19-20-21-22/8/2025 e del 3/9/2025;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, successivo, connesso e/o collegato; N. 01851/2025 REG.RIC.
nonché per la condanna della Provincia di Rovigo al risarcimento del danno prioritariamente in forma specifica ovvero per equivalente nella misura che risulterà in corso di causa, anche determinato in via equitativa, oltre a rivalutazione e interessi e per l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere riammessa in gara
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Rovigo;
Visti gli artt. 35, comma 2, lett. c), 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Considerato:
- che con atto depositato in data 12 novembre 2025 parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese;
- che la Provincia di Rovigo con atto depositato in pari data ha dichiarato di aderire alla rinuncia, con integrale compensazione delle spese di lite
- che pertanto è necessario dare atto dell'intervenuta estinzione del giudizio per rinuncia ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), 84 e 85 cod. proc. amm.;
- che per le peculiarità della fattispecie e in ragione dell'accordo delle parti costituite, sussistono le condizioni per compensare le spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio per rinuncia. N. 01851/2025 REG.RIC.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL BA, Presidente F/F
Filippo Dallari, Primo Referendario, Estensore
LB MO, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Filippo Dallari OL BA
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 16/12/2025
N. 02399 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01851/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1851 del 2025, proposto da
Sintexcal s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B79CF1E0FA, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea
IN e LB IS, con domicilio fisico eletto presso il loro studio in
Bologna, via Santo Stefano n. 50, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Rovigo, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Eliana Varvara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
nei confronti N. 01851/2025 REG.RIC.
ZI CE s.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della nota trasmessa a mezzo del portale pgt.provincia.rovigo.it in data 4-9-2025 con la quale è stata disposta l'esclusione della Sintexcal s.p.a. dalla gara “poiché nel
DGUE trasmesso in riscontro al soccorso istruttorio mancano le parti III e IV (v. il §
13.4 del disciplinare di gara)”;
- della nota trasmessa a mezzo del portale pgt.provincia.rovigo.it in data 15-9-2025 con la quale è stata disposta l'esclusione della Sintexcal s.p.a. dalla gara “per aver fornito informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sulla esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, secondo l'articolo 98, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 36/2023”;
- della determina n.1421 del 18-9-2025 con la quale è stato aggiudicato alla ZI
CE s.r.l. l'appalto dei lavori di ripristino delle pavimentazioni stradali lungo la rete viaria provinciale (annualità 2025) – CUP G57H22001980001 - CIG
B79CF1E0FA;
- del bando, del disciplinare di gara e delle Avvertenze sulla modulistica (citate nel §
2.1 lettera d) del disciplinare di gara) nella parte in cui imponevano di compilare e presentare la documentazione amministrativa esclusivamente con modalità fissate dalla stazione appaltante, vietando qualunque integrazione alla documentazione amministrativa e prevedendo l'esclusione per il concorrente che non si fosse attenuto a tali modalità;
- dei verbali delle sedute pubbliche del 19-20-21-22/8/2025 e del 3/9/2025;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, successivo, connesso e/o collegato; N. 01851/2025 REG.RIC.
nonché per la condanna della Provincia di Rovigo al risarcimento del danno prioritariamente in forma specifica ovvero per equivalente nella misura che risulterà in corso di causa, anche determinato in via equitativa, oltre a rivalutazione e interessi e per l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere riammessa in gara
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Rovigo;
Visti gli artt. 35, comma 2, lett. c), 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Considerato:
- che con atto depositato in data 12 novembre 2025 parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese;
- che la Provincia di Rovigo con atto depositato in pari data ha dichiarato di aderire alla rinuncia, con integrale compensazione delle spese di lite
- che pertanto è necessario dare atto dell'intervenuta estinzione del giudizio per rinuncia ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), 84 e 85 cod. proc. amm.;
- che per le peculiarità della fattispecie e in ragione dell'accordo delle parti costituite, sussistono le condizioni per compensare le spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio per rinuncia. N. 01851/2025 REG.RIC.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL BA, Presidente F/F
Filippo Dallari, Primo Referendario, Estensore
LB MO, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Filippo Dallari OL BA
IL SEGRETARIO