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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/03/2025, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Antonio Di Marco Presidente dott.ssa Marina Tafuri Consigliere dott. Stefano Risolo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo in grado di appello n. 3668/2024 R.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio (appello contro Tribunale di Santa Maria CA Vetere, 23.04.2024, n. 818), vertente
FRA
nata a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa come da procura in calce all'atto di appello dall'avv. Gaetano Madonna
(c.f.: ) e dall'avv. Giuseppina Piccirillo (c.f.: ), C.F._2 C.F._3 presso il cui studio è domiciliata in Mondragone (CE), alla via del Santuario n. 4 (p.e.c.:
; Email_1 Email_2
appellante
E
nato a [...] il [...] (c.f.: ), CP_1 C.F._4 rappresentato e difeso come da procura in atti dall'avv. Luigi Marchione (c.f.:
) e domiciliato presso lo studio del medesimo in Sparanise (CE), alla C.F._5 via P. Semeria - “Parco Le Rose”, s.n.c.;
appellato nonchè
PROCURA GENERALE presso la Corte d'Appello;
interventore necessario CONCLUSIONI
Per l'appellante: si è riportato all'atto di appello.
Per l'appellato: si è riportato al contenuto della comparsa di costituzione e risposta.
Per il P.G.: non ha formulato conclusioni, non essendo implicati nel procedimento interessi riferibili a minori d'età od incapaci.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato presso il Tribunale di Santa Maria CA Vetere in data 31.10.2019
e ritualmente notificato alla controparte, chiedeva pronunziarsi la cessazione degli CP_1 effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 19.10.1991 a Nocelleto di Carinola (CE) con e dal quale, in data 09.10.1992 ed in data 30.06.1998, erano rispettivamente Parte_1 nate le figlie e (conviventi con la madre presso la ex casa Persona_1 Persona_2 familiare), domandando - quanto agli aspetti economici - confermarsi i patti assunti in sede di separazione consensuale (pronunciata con sentenza n. 1799/2019 del Tribunale di Santa Maria
CA Vetere), con speciale riguardo all'assegno di contributo al mantenimento delle figlie dell'importo di euro 200,00 per ciascuna delle stesse, e chiedendo altresì revocarsi l'assegnazione della casa coniugale (di sua proprietà), essendosi le giovani - maggiorenni - stabilite per motivi di studio a MA ( ed in IA ( . Persona_1 Persona_2
Ritualmente costituitasi in giudizio, la resistente - evidenziando l'assenza di nuovi elementi di valutazione sopravvenuti alla sentenza di separazione - chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermarsi l'assegnazione della ex casa familiare (sul punto eccependo che, pur essendo la figlia studentessa universitaria di medicina Persona_3 in IA e la figlia studentessa di farmacia a MA, nondimeno le giovani Persona_1 facevano regolarmente ritorno a casa da lei appena possibile, dovendo dunque ritenersi le medesime con lei conviventi - seppur non continuativamente coabitanti - secondo la teorizzazione sul punto della giurisprudenza della Corte di Cassazione) e - in via riconvenzionale - aumentarsi l'assegno di contributo al mantenimento delle ragazze a carico del padre nella misura di euro 250,00 al mese per ciascuna.
Sentite le parti all'udienza presidenziale, adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti con ordinanza del 30.01.2020 (mediante la quale venivano confermate le condizioni della separazione consensuale), ammessa ed espletata la prova orale, acquisite le conclusioni scritte delle parti, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.. Infine, con sentenza n. 818/2024, emessa il 26.02.2024 e pubblicata in data 28.02.2024, il
Tribunale di Santa Maria CA Vetere pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti;
revocava l'assegnazione della ex casa coniugale alla resistente e - in accoglimento della corrispondente domanda avanzata dal in corso di causa - CP_1 dichiarava non dovuto dal ricorrente alcun assegno di contributo al mantenimento della figlia inoltre - in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata Persona_1 dalla - rideterminava in euro 250,00 la misura dell'assegno mensile dovuto dal Pt_1 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia con l'integrale Persona_2 compensazione fra le parti delle spese di lite.
Nel motivare la decisione (per quanto riguarda in particolare l'oggetto del presente procedimento), il Tribunale - premessi richiami di giurisprudenza - evidenziava come la prova testimoniale avesse fornito conferma dell'impostazione del ricorrente alla cui stregua le figlie, da tempo studentesse fuori sede, facessero solo saltuariamente rientro presso la ex casa coniugale, dal che la venuta meno in capo alla del diritto di disporre della ex casa Pt_1 familiare, di proprietà del . CP_1
Riguardo alle statuizioni patrimoniali, il Tribunale osservava che, in relazione alla domanda di mantenimento in favore della trentunenne figlia all'esito dell'istruttoria non Persona_1 era emersa prova di un ritardo incolpevole nella conclusione degli studi universitari, atteso che l'età della medesima, studente fuori sede a MA, era tale da far presumere - in un'ottica di normalità - ampiamente terminato l'iter formativo di tipo universitario.
In relazione, invece, alla domanda di mantenimento in favore della figlia maggiorenne
(ed in particolare alla quantificazione dell'assegno), il Tribunale teneva Persona_2 conto <
Difesa, e della limitata capacità reddituale della resistente>>.
1.1. Con ricorso in appello depositato il 31.07.2024 e ritualmente notificato alla controparte, la per le ragioni che saranno di seguito sintetizzate ed a modifica dell'impugnata Pt_1 sentenza, chiedeva l'assegnazione della casa coniugale per abitarla unitamente alle due figlie, maggiorenni e non economicamente autosufficienti, e porsi a carico del l'obbligo di CP_1 corrispondere in favore di ciascuna delle due giovani, a titolo di contributo al mantenimento delle medesime, la somma mensile di euro 300,00, con vittoria integrale delle spese del doppio grado di giudizio.
A seguito della notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza cartolare di trattazione, si costituiva con comparsa di risposta in data 26.12.2024 , CP_1 resistendo nel merito e chiedendo confermarsi la sentenza impugnata. 1.2. All'esito della camera di consiglio del 05.02.2025, sul deposito delle note scritte delle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Con l'atto di gravame (e le note scritte depositate), previo richiamo di Parte_1 giurisprudenza di legittimità, sottolinea che le figlie - pur trascorrendo lontano da casa la maggior parte dell'anno (vivendo attualmente - studente di farmacia a MA Persona_1
- in Germania per il perfezionamento della conoscenza della lingua e in Persona_2
IA, dove studia con profitto medicina) - fanno regolari rientri presso l'abitazione familiare (come - si evidenzia - affermato dal teste il quale ricordava di Testimone_1 avere incontrato le giovani presso la casa della madre “cinque o sei volte”, e dal teste
[...]
- zio materno delle giovani - il quale riferiva che le nipoti erano state da ultimo a Tes_2
Carinola per il mese di agosto), sicchè la casa della genitrice (unica che si occupa delle figlie quando non sono impegnate fuori sede negli studi) costituirebbe ancora all'attualità stabile punto di riferimento per loro, cui farebbero capo ogniqualvolta possibile.
Riguardo agli aspetti economici, eccepisce innanzitutto l'appellante come la richiesta della controparte di revoca dell'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Persona_1 sarebbe inammissibile in quanto avanzata per la prima volta - come sottolineato in sentenza - in sede di comparsa conclusionale e, dunque, oltre il termine massimo costituito dalla rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Nel merito, rappresenta comunque la che la figlia pur essendo Pt_1 Persona_4 ultratrentenne e non avendo ancora ultimato il suo percorso di studi, avrebbe avuto rilevanti difficoltà nella sua carriera di studentessa per via di una seria malattia oncologica già trattata chirurgicamente (“carcinoma alla tiroide, cisti a ponte cerebellare e colestratoma”), causa di frequenti controlli specialistici e della somministrazione di terapie mediche, sicchè del tutto giustificato avrebbe dovuto essere considerato il suo ritardo nel completamento della carriera universitaria.
2.1. Con la comparsa di risposta (e le note scritte) ritualmente depositate, sostiene CP_1
l'infondatezza delle avverse prospettazioni, evidenziando come la completa lettura delle deposizioni testimoniali porterebbe ad escludere recisamente l'asserita frequenza dei rientri delle figlie presso l'abitazione familiare e rappresentando altresì - quanto agli aspetti economici
- la tempestività della domanda di revoca del contributo economico in favore della figlia
(in quanto avanzata non appena se ne erano verificati i presupposti fattuali) Persona_1
e la mancata prova di controparte in ordine all'esistenza di ragionevoli circostanze giustificatrici dell'abnorme ritardo palesato dalla ragazza nel completamento del suo ciclo di studi universitari.
3. Il gravame è infondato e deve essere rigettato.
Va innanzitutto premesso in diritto che “la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione fra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c. che dell'attuale articolo 337 sexies c.c. (Cass. Civ., Sez. 1,
12.10.2018, n. 25604).
La Corte di Cassazione ha, poi, chiarito che “la nozione di convivenza rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiare ex art. 337 sexies c.c. comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione, quindi, dell'ipotesi di rarità dei ritorni, ancorchè regolari, configurandosi, invece in tal caso un rapporto di mera ospitalità; deve, pertanto, sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore caratterizzato da coabitazione che, seppur non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo” (cfr., ex ceteris, Cass., Sez. VI, ordinanza n. 27374 del
19.09.2022; Cass., n. 16134/2019).
Ciò posto, nel caso in esame deve osservarsi come il teste (amico Testimone_1 dell'appellante e della sua famiglia) - sentito all'udienza del 03.02.2023 - abbia dichiarato di avere visto “cinque e o sei volte” le ragazze senza specificare in quale unità di tempo;
in ogni caso ha riferito di essersi incontrato con loro l'ultima volta nel precedente mese di dicembre, allorquando le giovani erano rientrate per una settimana in occasione delle feste natalizie.
A sua volta, il teste (fratello dell'appellante) - escusso all'udienza del Testimone_2
14.10.2022 - riferiva di abitare a poca distanza dall'abitazione della congiunta e di avere visto le nipoti “sei-sette volte” (senza specificare in che unità di tempo), aggiungendo di essersi incontrato con loro per l'ultima volta l'estate precedente, allorquando erano rientrate presso la casa della sorella per il mese di agosto.
Dal canto suo la teste (sorella dell'appellato) - sentita all'udienza del 14.10.2022 Tes_3
- dichiarava di frequentare la casa del fratello (per ivi provvedere alle pulizie) e di incontrare le nipoti in occasione dei loro rientri in Campania, ossia all'incirca “una o due volte all'anno”, aggiungendo di non vederle da circa un anno.
Dunque, dalla comparata valutazione degli apporti dichiarativi dei testi escussi (peraltro, come si è segnalato, talora poco precisi) si evince come i rientri delle giovani presso la casa familiare siano sporadici ed infrequenti (oltre che di esigua durata), essendo emerso che le ragazze rientrano per fare visita alla madre (ed allo stesso padre) per lo più in occasione delle feste religiose e (di parte) delle ferie estive, ciò che conduce ad escludere che per le medesime l'appartamento abitato dalla genitrice costituisca ancora il loro essenziale centro di interessi.
Per quanto concerne l'assegno di contributo al mantenimento di va Controparte_2 innanzitutto evidenziato come la relativa domanda non possa considerarsi tardiva, atteso che
- a differenza di quanto, pervero, indicato nella stessa sentenza di primo grado - la medesima
è stata proposta dal prima del deposito della comparsa conclusionale, e precisamente CP_1 nel contesto delle note scritte presentate in data 28.10.2022 per l'udienza del 04.11.2022, prima del completamento dell'attività istruttoria avvenuta all'udienza del 03.02.2022 con l'escussione del teste Testimone_1
Ciò posto, devono premettersi talune osservazioni preliminari in ordine ai principi giuridici che regolano il mantenimento del figlio maggiorenne, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Cass. 21752/2020; Cass. 38366/2021), cui la
Corte ritiene di aderire. Invero, per costante indirizzo della S.C., l'obbligo in esame, a norma dell'art. 337 septies cod. civ., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura, in linea di principio, finché i figli non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica (Cass. 7168/2016; Cass. 4219/2021). Pertanto, il genitore, qualora chieda la modifica o la declaratoria di cessazione dell'obbligo in esame, è tenuto a dimostrare tale circostanza, oppure che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (Cass., 21752/2020).
Tuttavia, l'onere della prova ben può essere assolto mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta, tenendo presente che l'avanzare dell'età è un elemento che necessariamente concorre a conformare l'onus probandi, giacché "con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, o oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole" (Cass., 12952/2016; Cass.,
5088/2018). Quel che occorre sottolineare è che il diritto del figlio si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione pedagogica del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata del relativo obbligo, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società (Cass., 17183/2020; Cass., 27904/2021). Dunque, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, sia dimostrato, da questi, ove agisca il medesimo in giudizio, o dal genitore interessato, che si sia adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass., 8049/2022).
Tanto rilevato, deve osservarsi nel caso in esame che risulta non avere Controparte_2 ancora completato i suoi studi universitari di farmacia presso l'Università di MA e che - valutate le allegazioni di parte appellante - non può dirsi provata l'assenza di sua colpevolezza nel grande ritardo palesato nella conclusione del suo percorso di istruzione, ove si consideri che la ragazza ha ormai trentadue anni, ovvero un'età in corrispondenza della quale - tenuto conto dei principi giurisprudenziali che si sono dianzi passati in rassegna - si presume ampiamente terminato l'iter formativo di uno studente universitario;
del resto, l'appellante non ha fornito dimostrazione della ricorrenza di concreti elementi di prova idonei a giustificare il grave ritardo della figlia nell'ultimazione degli studi universitari ed a dare conto del costante impegno e della dedizione della giovane nel completamento del percorso di studi (ad esempio depositando il libretto universitario con l'analitica indicazione degli esami sostenuti e della relativa tempistica).
Alla luce di tali elementi, non può riconoscersi al solo dato fattuale costituito dalle patologie di cui soffre assorbente valenza giustificatrice del ritardo da lei accusato nel CP_2 completamento del percorso universitario, non avendo dimostrato la la concreta Pt_1 incidenza delle stesse sulla progressione negli studi della figlia, ove peraltro si consideri che le dette patologie non hanno impedito alla stessa di vivere da anni prevalentemente a MA (e dall'aprile del 2023 in Germania per perfezionare la sua conoscenza della lingua) e, pertanto, di provvedere ivi a se stessa.
Ne consegue che non può in questa sede ripristinarsi l'obbligo dell'appellato di contribuire al mantenimento della figlia Persona_1
Nemmeno può accogliersi la richiesta di volta all'aumento dell'assegno di Parte_1 contributo al mantenimento della figlia trattandosi di richiesta avanzata Persona_2 per la prima volta in appello e peraltro inserita apoditticamente nel riepilogo conclusivo delle domande avanzate nell'atto gravame senza offrirne alcun supporto argomentativo nella parte motivazionale del medesimo;
peraltro, l'ammontare dell'assegno quale determinato in primo grado (pari ad euro 250,00 al mese e non contestato dall'obbligato) si appalesa del tutto equo alla luce della comparazione delle situazioni economiche delle parti cristallizzate nelle rispettive dichiarazioni dei redditi e della retribuzione del (il quale percepisce lo CP_1 stipendio di circa 1.400 euro al mese quale dipendente del Ministero della Difesa) ed è peraltro superiore a quello stabilito in sede di accordi di separazione e poi confermato all'esito dell'udienza presidenziale.
4. Le spese del presente grado del giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i criteri tabellari vigenti, seguono la soccombenza.
Infine, trattandosi di gravame introdotto in epoca successiva al 31.01.2013, trova applicazione nella fattispecie l'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 di avverso la sentenza n. 818/2024, emessa dal Tribunale di Santa Maria CA CP_1
Vetere il 26.02.2024 e pubblicata il 28.02.2024, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in favore Parte_1 dell'appellato, che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
c) dà atto (ai sensi del comma 1 quater art. 13 L. n. 115 del 2002) della sussistenza dei presupposti di legge per l'insorgenza dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis art. 13 citato.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Stefano Risolo dott. Antonio Di Marco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Antonio Di Marco Presidente dott.ssa Marina Tafuri Consigliere dott. Stefano Risolo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo in grado di appello n. 3668/2024 R.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio (appello contro Tribunale di Santa Maria CA Vetere, 23.04.2024, n. 818), vertente
FRA
nata a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa come da procura in calce all'atto di appello dall'avv. Gaetano Madonna
(c.f.: ) e dall'avv. Giuseppina Piccirillo (c.f.: ), C.F._2 C.F._3 presso il cui studio è domiciliata in Mondragone (CE), alla via del Santuario n. 4 (p.e.c.:
; Email_1 Email_2
appellante
E
nato a [...] il [...] (c.f.: ), CP_1 C.F._4 rappresentato e difeso come da procura in atti dall'avv. Luigi Marchione (c.f.:
) e domiciliato presso lo studio del medesimo in Sparanise (CE), alla C.F._5 via P. Semeria - “Parco Le Rose”, s.n.c.;
appellato nonchè
PROCURA GENERALE presso la Corte d'Appello;
interventore necessario CONCLUSIONI
Per l'appellante: si è riportato all'atto di appello.
Per l'appellato: si è riportato al contenuto della comparsa di costituzione e risposta.
Per il P.G.: non ha formulato conclusioni, non essendo implicati nel procedimento interessi riferibili a minori d'età od incapaci.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato presso il Tribunale di Santa Maria CA Vetere in data 31.10.2019
e ritualmente notificato alla controparte, chiedeva pronunziarsi la cessazione degli CP_1 effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 19.10.1991 a Nocelleto di Carinola (CE) con e dal quale, in data 09.10.1992 ed in data 30.06.1998, erano rispettivamente Parte_1 nate le figlie e (conviventi con la madre presso la ex casa Persona_1 Persona_2 familiare), domandando - quanto agli aspetti economici - confermarsi i patti assunti in sede di separazione consensuale (pronunciata con sentenza n. 1799/2019 del Tribunale di Santa Maria
CA Vetere), con speciale riguardo all'assegno di contributo al mantenimento delle figlie dell'importo di euro 200,00 per ciascuna delle stesse, e chiedendo altresì revocarsi l'assegnazione della casa coniugale (di sua proprietà), essendosi le giovani - maggiorenni - stabilite per motivi di studio a MA ( ed in IA ( . Persona_1 Persona_2
Ritualmente costituitasi in giudizio, la resistente - evidenziando l'assenza di nuovi elementi di valutazione sopravvenuti alla sentenza di separazione - chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermarsi l'assegnazione della ex casa familiare (sul punto eccependo che, pur essendo la figlia studentessa universitaria di medicina Persona_3 in IA e la figlia studentessa di farmacia a MA, nondimeno le giovani Persona_1 facevano regolarmente ritorno a casa da lei appena possibile, dovendo dunque ritenersi le medesime con lei conviventi - seppur non continuativamente coabitanti - secondo la teorizzazione sul punto della giurisprudenza della Corte di Cassazione) e - in via riconvenzionale - aumentarsi l'assegno di contributo al mantenimento delle ragazze a carico del padre nella misura di euro 250,00 al mese per ciascuna.
Sentite le parti all'udienza presidenziale, adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti con ordinanza del 30.01.2020 (mediante la quale venivano confermate le condizioni della separazione consensuale), ammessa ed espletata la prova orale, acquisite le conclusioni scritte delle parti, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.. Infine, con sentenza n. 818/2024, emessa il 26.02.2024 e pubblicata in data 28.02.2024, il
Tribunale di Santa Maria CA Vetere pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti;
revocava l'assegnazione della ex casa coniugale alla resistente e - in accoglimento della corrispondente domanda avanzata dal in corso di causa - CP_1 dichiarava non dovuto dal ricorrente alcun assegno di contributo al mantenimento della figlia inoltre - in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata Persona_1 dalla - rideterminava in euro 250,00 la misura dell'assegno mensile dovuto dal Pt_1 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia con l'integrale Persona_2 compensazione fra le parti delle spese di lite.
Nel motivare la decisione (per quanto riguarda in particolare l'oggetto del presente procedimento), il Tribunale - premessi richiami di giurisprudenza - evidenziava come la prova testimoniale avesse fornito conferma dell'impostazione del ricorrente alla cui stregua le figlie, da tempo studentesse fuori sede, facessero solo saltuariamente rientro presso la ex casa coniugale, dal che la venuta meno in capo alla del diritto di disporre della ex casa Pt_1 familiare, di proprietà del . CP_1
Riguardo alle statuizioni patrimoniali, il Tribunale osservava che, in relazione alla domanda di mantenimento in favore della trentunenne figlia all'esito dell'istruttoria non Persona_1 era emersa prova di un ritardo incolpevole nella conclusione degli studi universitari, atteso che l'età della medesima, studente fuori sede a MA, era tale da far presumere - in un'ottica di normalità - ampiamente terminato l'iter formativo di tipo universitario.
In relazione, invece, alla domanda di mantenimento in favore della figlia maggiorenne
(ed in particolare alla quantificazione dell'assegno), il Tribunale teneva Persona_2 conto <
Difesa, e della limitata capacità reddituale della resistente>>.
1.1. Con ricorso in appello depositato il 31.07.2024 e ritualmente notificato alla controparte, la per le ragioni che saranno di seguito sintetizzate ed a modifica dell'impugnata Pt_1 sentenza, chiedeva l'assegnazione della casa coniugale per abitarla unitamente alle due figlie, maggiorenni e non economicamente autosufficienti, e porsi a carico del l'obbligo di CP_1 corrispondere in favore di ciascuna delle due giovani, a titolo di contributo al mantenimento delle medesime, la somma mensile di euro 300,00, con vittoria integrale delle spese del doppio grado di giudizio.
A seguito della notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza cartolare di trattazione, si costituiva con comparsa di risposta in data 26.12.2024 , CP_1 resistendo nel merito e chiedendo confermarsi la sentenza impugnata. 1.2. All'esito della camera di consiglio del 05.02.2025, sul deposito delle note scritte delle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Con l'atto di gravame (e le note scritte depositate), previo richiamo di Parte_1 giurisprudenza di legittimità, sottolinea che le figlie - pur trascorrendo lontano da casa la maggior parte dell'anno (vivendo attualmente - studente di farmacia a MA Persona_1
- in Germania per il perfezionamento della conoscenza della lingua e in Persona_2
IA, dove studia con profitto medicina) - fanno regolari rientri presso l'abitazione familiare (come - si evidenzia - affermato dal teste il quale ricordava di Testimone_1 avere incontrato le giovani presso la casa della madre “cinque o sei volte”, e dal teste
[...]
- zio materno delle giovani - il quale riferiva che le nipoti erano state da ultimo a Tes_2
Carinola per il mese di agosto), sicchè la casa della genitrice (unica che si occupa delle figlie quando non sono impegnate fuori sede negli studi) costituirebbe ancora all'attualità stabile punto di riferimento per loro, cui farebbero capo ogniqualvolta possibile.
Riguardo agli aspetti economici, eccepisce innanzitutto l'appellante come la richiesta della controparte di revoca dell'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Persona_1 sarebbe inammissibile in quanto avanzata per la prima volta - come sottolineato in sentenza - in sede di comparsa conclusionale e, dunque, oltre il termine massimo costituito dalla rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Nel merito, rappresenta comunque la che la figlia pur essendo Pt_1 Persona_4 ultratrentenne e non avendo ancora ultimato il suo percorso di studi, avrebbe avuto rilevanti difficoltà nella sua carriera di studentessa per via di una seria malattia oncologica già trattata chirurgicamente (“carcinoma alla tiroide, cisti a ponte cerebellare e colestratoma”), causa di frequenti controlli specialistici e della somministrazione di terapie mediche, sicchè del tutto giustificato avrebbe dovuto essere considerato il suo ritardo nel completamento della carriera universitaria.
2.1. Con la comparsa di risposta (e le note scritte) ritualmente depositate, sostiene CP_1
l'infondatezza delle avverse prospettazioni, evidenziando come la completa lettura delle deposizioni testimoniali porterebbe ad escludere recisamente l'asserita frequenza dei rientri delle figlie presso l'abitazione familiare e rappresentando altresì - quanto agli aspetti economici
- la tempestività della domanda di revoca del contributo economico in favore della figlia
(in quanto avanzata non appena se ne erano verificati i presupposti fattuali) Persona_1
e la mancata prova di controparte in ordine all'esistenza di ragionevoli circostanze giustificatrici dell'abnorme ritardo palesato dalla ragazza nel completamento del suo ciclo di studi universitari.
3. Il gravame è infondato e deve essere rigettato.
Va innanzitutto premesso in diritto che “la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione fra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c. che dell'attuale articolo 337 sexies c.c. (Cass. Civ., Sez. 1,
12.10.2018, n. 25604).
La Corte di Cassazione ha, poi, chiarito che “la nozione di convivenza rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiare ex art. 337 sexies c.c. comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione, quindi, dell'ipotesi di rarità dei ritorni, ancorchè regolari, configurandosi, invece in tal caso un rapporto di mera ospitalità; deve, pertanto, sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore caratterizzato da coabitazione che, seppur non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo” (cfr., ex ceteris, Cass., Sez. VI, ordinanza n. 27374 del
19.09.2022; Cass., n. 16134/2019).
Ciò posto, nel caso in esame deve osservarsi come il teste (amico Testimone_1 dell'appellante e della sua famiglia) - sentito all'udienza del 03.02.2023 - abbia dichiarato di avere visto “cinque e o sei volte” le ragazze senza specificare in quale unità di tempo;
in ogni caso ha riferito di essersi incontrato con loro l'ultima volta nel precedente mese di dicembre, allorquando le giovani erano rientrate per una settimana in occasione delle feste natalizie.
A sua volta, il teste (fratello dell'appellante) - escusso all'udienza del Testimone_2
14.10.2022 - riferiva di abitare a poca distanza dall'abitazione della congiunta e di avere visto le nipoti “sei-sette volte” (senza specificare in che unità di tempo), aggiungendo di essersi incontrato con loro per l'ultima volta l'estate precedente, allorquando erano rientrate presso la casa della sorella per il mese di agosto.
Dal canto suo la teste (sorella dell'appellato) - sentita all'udienza del 14.10.2022 Tes_3
- dichiarava di frequentare la casa del fratello (per ivi provvedere alle pulizie) e di incontrare le nipoti in occasione dei loro rientri in Campania, ossia all'incirca “una o due volte all'anno”, aggiungendo di non vederle da circa un anno.
Dunque, dalla comparata valutazione degli apporti dichiarativi dei testi escussi (peraltro, come si è segnalato, talora poco precisi) si evince come i rientri delle giovani presso la casa familiare siano sporadici ed infrequenti (oltre che di esigua durata), essendo emerso che le ragazze rientrano per fare visita alla madre (ed allo stesso padre) per lo più in occasione delle feste religiose e (di parte) delle ferie estive, ciò che conduce ad escludere che per le medesime l'appartamento abitato dalla genitrice costituisca ancora il loro essenziale centro di interessi.
Per quanto concerne l'assegno di contributo al mantenimento di va Controparte_2 innanzitutto evidenziato come la relativa domanda non possa considerarsi tardiva, atteso che
- a differenza di quanto, pervero, indicato nella stessa sentenza di primo grado - la medesima
è stata proposta dal prima del deposito della comparsa conclusionale, e precisamente CP_1 nel contesto delle note scritte presentate in data 28.10.2022 per l'udienza del 04.11.2022, prima del completamento dell'attività istruttoria avvenuta all'udienza del 03.02.2022 con l'escussione del teste Testimone_1
Ciò posto, devono premettersi talune osservazioni preliminari in ordine ai principi giuridici che regolano il mantenimento del figlio maggiorenne, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Cass. 21752/2020; Cass. 38366/2021), cui la
Corte ritiene di aderire. Invero, per costante indirizzo della S.C., l'obbligo in esame, a norma dell'art. 337 septies cod. civ., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura, in linea di principio, finché i figli non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica (Cass. 7168/2016; Cass. 4219/2021). Pertanto, il genitore, qualora chieda la modifica o la declaratoria di cessazione dell'obbligo in esame, è tenuto a dimostrare tale circostanza, oppure che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (Cass., 21752/2020).
Tuttavia, l'onere della prova ben può essere assolto mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta, tenendo presente che l'avanzare dell'età è un elemento che necessariamente concorre a conformare l'onus probandi, giacché "con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, o oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole" (Cass., 12952/2016; Cass.,
5088/2018). Quel che occorre sottolineare è che il diritto del figlio si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione pedagogica del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata del relativo obbligo, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società (Cass., 17183/2020; Cass., 27904/2021). Dunque, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, sia dimostrato, da questi, ove agisca il medesimo in giudizio, o dal genitore interessato, che si sia adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass., 8049/2022).
Tanto rilevato, deve osservarsi nel caso in esame che risulta non avere Controparte_2 ancora completato i suoi studi universitari di farmacia presso l'Università di MA e che - valutate le allegazioni di parte appellante - non può dirsi provata l'assenza di sua colpevolezza nel grande ritardo palesato nella conclusione del suo percorso di istruzione, ove si consideri che la ragazza ha ormai trentadue anni, ovvero un'età in corrispondenza della quale - tenuto conto dei principi giurisprudenziali che si sono dianzi passati in rassegna - si presume ampiamente terminato l'iter formativo di uno studente universitario;
del resto, l'appellante non ha fornito dimostrazione della ricorrenza di concreti elementi di prova idonei a giustificare il grave ritardo della figlia nell'ultimazione degli studi universitari ed a dare conto del costante impegno e della dedizione della giovane nel completamento del percorso di studi (ad esempio depositando il libretto universitario con l'analitica indicazione degli esami sostenuti e della relativa tempistica).
Alla luce di tali elementi, non può riconoscersi al solo dato fattuale costituito dalle patologie di cui soffre assorbente valenza giustificatrice del ritardo da lei accusato nel CP_2 completamento del percorso universitario, non avendo dimostrato la la concreta Pt_1 incidenza delle stesse sulla progressione negli studi della figlia, ove peraltro si consideri che le dette patologie non hanno impedito alla stessa di vivere da anni prevalentemente a MA (e dall'aprile del 2023 in Germania per perfezionare la sua conoscenza della lingua) e, pertanto, di provvedere ivi a se stessa.
Ne consegue che non può in questa sede ripristinarsi l'obbligo dell'appellato di contribuire al mantenimento della figlia Persona_1
Nemmeno può accogliersi la richiesta di volta all'aumento dell'assegno di Parte_1 contributo al mantenimento della figlia trattandosi di richiesta avanzata Persona_2 per la prima volta in appello e peraltro inserita apoditticamente nel riepilogo conclusivo delle domande avanzate nell'atto gravame senza offrirne alcun supporto argomentativo nella parte motivazionale del medesimo;
peraltro, l'ammontare dell'assegno quale determinato in primo grado (pari ad euro 250,00 al mese e non contestato dall'obbligato) si appalesa del tutto equo alla luce della comparazione delle situazioni economiche delle parti cristallizzate nelle rispettive dichiarazioni dei redditi e della retribuzione del (il quale percepisce lo CP_1 stipendio di circa 1.400 euro al mese quale dipendente del Ministero della Difesa) ed è peraltro superiore a quello stabilito in sede di accordi di separazione e poi confermato all'esito dell'udienza presidenziale.
4. Le spese del presente grado del giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i criteri tabellari vigenti, seguono la soccombenza.
Infine, trattandosi di gravame introdotto in epoca successiva al 31.01.2013, trova applicazione nella fattispecie l'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 di avverso la sentenza n. 818/2024, emessa dal Tribunale di Santa Maria CA CP_1
Vetere il 26.02.2024 e pubblicata il 28.02.2024, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in favore Parte_1 dell'appellato, che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
c) dà atto (ai sensi del comma 1 quater art. 13 L. n. 115 del 2002) della sussistenza dei presupposti di legge per l'insorgenza dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis art. 13 citato.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Stefano Risolo dott. Antonio Di Marco