Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 12/02/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00497/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01010/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1010 del 2021, proposto da
Federazione Italiana della Caccia della Regione Lombardia – Federcaccia Lombardia, Federazione Italiana della Caccia – Sezione Provinciale Milano e Monza e Brianza, rappresentate e difese dagli avvocati Luigi Ceffalo, Filippo Pastorini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Milano, via Capuccini 11;
contro
Città IT di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marialuisa Ferrari, Nadia Marina Gabigliani, Giorgio Giulio Grandesso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso in Milano, via Vivaio, 1;
Parco Agricolo Sud Milano, non costituito in giudizio;
nei confronti
NT, rappresentata e difesa dall'avvocato Barbara Antonella Alessandro, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via San Gregorio 21;
Regione Lombardia; non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della Delibera del Consiglio Metropolitano n. 10/2021 del 3.03.2021 avente a oggetto “Approvazione della proposta di perimetro per l’istituzione del parco Naturale nel territorio del Parco Agricolo Sud Milano ai sensi della Legge 394/91 e della L.R. 86/83e ss.mm.ii.”, pubblicata in Albo Pretorio dal 4.03.2021 al 19.03.2021, della Relazione tecnica del Direttore ad interim Settore Parco Agricolo Sud Milano nonché, degli atti presupposti, consequenziali, inerenti e comunque connessi, anche se non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città IT di Milano e di NT;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2025 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il provvedimento impugnato, la Città IT di Milano ha approvato la proposta di perimetro per l’istituzione di un Parco Naturale all’interno del territorio del Parco Agricolo Sud Milano.
La Città IT si è costituita in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso, in rito e nel merito.
La controinteressata NT si è costituita in giudizio solo formalmente, senza depositare documentazione né memorie difensive.
All’udienza pubblica del 24.1.25 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il primo motivo, l’istante deduce la violazione delle disposizioni di legge in materia di partecipazione procedimentale, con particolare riferimento all’art. 165 della L.R. 16.7.2007 n. 16, con il secondo, il difetto di istruttoria, con il terzo, la violazione dell’art. 10 c. 3 della L. n. 157/1992 e dell’art. 13 c. 3 lett. a) della L. n. 26/1993, da cui conseguirebbe l’illegittima riduzione degli spazi disponibili per la gestione programmata della caccia, e con l’ultimo, la violazione dei principi europei di proporzionalità e adeguatezza, per quanto attiene il sacrificio imposto ai cacciatori rispetto al fine di tutela faunistica.
I) Il Collegio deve prescindere dallo scrutinio del merito del presente ricorso, essendo lo stesso inammissibile, dovendosi accogliere l’eccezione sollevata dalla resistente, non avendo il provvedimento impugnato efficacia lesiva, trattandosi di una mera proposta di perimetrazione dei confini del Parco Naturale, che verrà eventualmente e successivamente approvata da Regione Lombardia.
In base a quanto previsto nell’art. 22 c. 1) lett. a) della L. n. 394/91, nell’ambito del procedimento finalizzato all'approvazione del Parco Naturale, la Città IT ha infatti esercitato un potere di natura propositiva, consistente nella perimetrazione, fermo restando che la vera e propria individuazione del perimetro del Parco Naturale, all’interno dei confini del Parco Regionale, dovrà semmai aver luogo con una successiva Legge Regionale, come espressamente previsto dall’art. 16 ter della L.R. n. 86/83.
Anche il Consiglio di Stato, nei pareri depositati dalla difesa provinciale nei doc.ti da 23 a 29, resi in sede di ricorsi al Capo dello Stato promossi avverso il medesimo provvedimento oggetto del presente giudizio, ha confermato che la delibera n. 10/21 qui impugnata, “si colloca nella fase prodromica all’approvazione della Legge, che andrà ad istituire il Parco e a delimitarne i confini”.
II) Secondo le ricorrenti, “la proposta perimetrazione del parco naturale è da ritenersi lesiva in quanto incompatibile con lo svolgimento dell’attività venatoria in zona”, ciò che contrasta tuttavia con quanto evidenziato nel loro stesso documento n. 11, secondo cui, sulle aree incluse nel nuovo perimetro, “verrà imposto il divieto di caccia”, che non è pertanto al momento sussistente, in linea con quanto previsto dall’art. 22 c. 6 della L. n. 394/91, secondo cui l’attività venatoria è vietata nei parchi naturali regionali, il cui procedimento di istituzione, nel caso di specie, è in itinere.
Nelle more dell'approvazione della L.R. regionale istitutiva del parco naturale, la L.R. n. 86/83 cit. non prevede inoltre norme di salvaguardia immediatamente applicabili nelle aree interessate dal provvedimento impugnato, né le ricorrenti hanno indicato differenti disposizioni da cui deriverebbero tali effetti.
III) Sotto altro profilo, le ricorrenti evidenziano come l’approvazione della proposta di perimetrazione chiuderebbe la fase amministrativa, e che pertanto, precludendone l’impugnazione, si darebbe luogo ad un vuoto di tutela, ciò che non è tuttavia corretto, potendo i vizi dei provvedimenti oggetto del presente giudizio, come detto, attinenti al procedimento amministrativo, essere eventualmente fatti valere successivamente dalla ricorrente.
Premesso, infatti, che la legge regionale istitutiva del parco ha natura di legge provvedimento, va precisato che gli eventuali vizi propri del procedimento amministrativo che la precede si riverberano in profili di illegittimità costituzionale della fonte primaria.
Quand’anche non si ritenga, pertanto, (in ragione di una malintesa, per quanto frequente, nozione di incidentalità del giudizio costituzionale) che la legge provvedimento non possa essere direttamente essere contestata avanti al giudice comune, affinché questi rimetta la questione alla Corte costituzionale, in ogni caso le parti che vi abbiano interesse, tra le quali la ricorrente, ben potranno aggredire gli atti applicativi (ad esempio, il regolamento del Parco), per denunciare l’illegittimità costituzionale della legge stessa.
Del resto, ammettere l’impugnabilità degli atti oggetto di censura nella presente causa equivarrebbe a definire una controversia meramente ipotetica, poiché l’approvazione della legge regionale costituisce una prerogativa discrezionale, e non un obbligo certo nei tempi e nei modi, del Consiglio regionale, in contrasto con i principi generali ai quali si informa la giustizia amministrativa.
In conclusione, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, in considerazione delle peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Mauro Gatti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mauro Gatti | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO