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Sentenza 23 maggio 2024
Sentenza 23 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/05/2024, n. 5359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5359 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - XI sezione civile - nella persona del Giudice dott. Ciro Caccaviello
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 20390 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2019 avente ad oggetto:
revocazione
TRA
e Parte_1 C.F._1 Parte_2
elettivamente domiciliati in Napoli, Via T. Caravita n. 29 presso gli C.F._2
Avv. Ulderico Nigro e Massimiliano Cicoria C.F._3
dai quali sono rappresentati e difesi in virtù di procura in calce C.F._4
all'atto di citazione.
ATTORI
E
P.IVA e CF: Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
P.IVA e CF: , CF: P.IVA_2 Controparte_3 C.F._5
in proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale “ Organizzazione_1
”, rapp. e dif. dall'Avv. Luigi Aldo Cucinella (CF. ) e
[...] C.F._6
dall'Avv. Nicola Tripani ( ed elettivamente domiciliati in Napoli, C.F._7
alla Via G. Ribera n. 1 giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione.
CONVENUTI NONCHE'
CF: Parte_2 C.F._2
C.F. Parte_1 C.F._8
C.F. CP_4 C.F._9
C.F. Controparte_5 C.F._10
C.F. Controparte_6 C.F._11
C.F. . Controparte_7 C.F._12
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Il procuratore degli attori chiedeva revocarsi la sentenza in questione e dichiararsi l'invalidità dei citati atti di vendita, con vittoria di spese e condanna ex art. 96 cpc.
Il procuratore dei convenuti chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di spese,
attribuzione e condanna ex art. 96 cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 28.6.19 e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, , e .
[...] CP_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
Gli attori, premesso che:
insieme a , , e CP_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
convenivano in giudizio e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
al fine di dichiarare l'invalidità dei seguenti atti di vendita:
[...] atto per Notar del 02.08.2012 avente ad oggetto il bene sito in San Persona_1
Sebastiano al Vesuvio (NA) alla Via Galileo Galilei, individuato nel NCEU della città di
San Sebastiano al Vesuvio (NA), foglio 9, mappale 939, sub 3;
atto per Notar del 06.12.2012 avente ad oggetto il bene sito in Napoli alla Persona_2
Via Generale Pianell, 1/c, individuato nel NCEU della città di Napoli alla sez. VIC, foglio 4,
p.lla 344, z.c. 8, D/1;
con sentenza n. 4881/19 emessa in data 13.5.19 il Tribunale di Napoli rigettava la domanda condannando gli attori al pagamento delle spese di lite;
tale decisione si fondava sui seguenti documenti:
cessione del credito tra ed del 2.8.12; Parte_2 Controparte_8
quietanza rilasciata dall' ed autenticata dal CP_8 Org_2
tali documenti sono poi risultati falsi poiché l' ne ha disconosciuto le sottoscrizioni;
CP_8
deducevano che tale falsità integra i presupposti di cui all'art. 295 nn. 1) e 2) cpc;
chiedevano quindi revocarsi la sentenza in questione e dichiararsi l'invalidità dei citati atti di vendita, con vittoria di spese e condanna ex art. 96 cpc.
Si costituivano i convenuti e contestavano la domanda degli attori, deducendo che:
la domanda è inammissibile in quanto la dedotta falsità costituiva motivo di gravame essendo la sentenza ancora appellabile, come infatti è stata appellata con atto di citazione notificato agli odierni convenuti in data 10 giugno 2019, iscritto a ruolo al numero R.G.
2893/2019;
in ogni caso tali documenti non sono rilevanti ai fini della decisione della causa;
chiedevano pertanto il rigetto della domanda, con vittoria di spese, attribuzione e condanna ex art. 96 cpc. I convenuti , e CP_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
non si costituivano e ne veniva dichiarata la contumacia.
[...]
Espletata l'istruttoria e prodotta varia documentazione, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate la causa veniva riservata per la decisione all'udienza del 24.11.22.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è inammissibile per una serie di motivi.
Gli attori chiedono la revocazione della sentenza citata ai sensi dell'art. 295 n. 2 cpc, ovvero se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza
oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima
della sentenza.
Orbene per riconosciute o comunque dichiarate s'intende prove dichiarate false con sentenza passata in giudicato (cfr., ad es., Cass. n. 1590/20).
Nella specie alcun riconoscimento vi è stato.
Gli attori, poi, chiedono la revocazione della sentenza citata ai sensi dell'art. 295 n. 1 cpc, ovvero se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra.
La sentenza di cui si è chiesta la revocazione, però, non è passata in giudicato poiché è in corso il giudizio di appello.
Orbene l'art. 396 cpc stabilisce che Le sentenze per le quali è scaduto il termine per
l'appello possono essere impugnate per revocazione nei casi dei nn. 1, 2, 3 e 6 dell'articolo
precedente, purché la scoperta del dolo o della falsità o il recupero dei documenti o la
pronuncia della sentenza di cui al n. 6 siano avvenuti dopo la scadenza del termine
suddetto.
Gli attori affermano di aver saputo della falsità del documento solo dopo l'inizio del giudizio di appello ma non lo provano e, in ogni caso, ben conoscendo i documenti in questione ed avendone già posto in dubbio l'autenticità, avrebbero potuto proporre querela di falso in quella sede.
In ogni caso la domanda è infondata anche nel merito poiché il documento in questione non
è rilevante ai fini della decisione.
Il primo giudice, infatti, ha motivato il rigetto della domanda affermando che dalla lettura
ed esame dei documenti prodotti nel corso del giudizio non emerge il comune intento delle
parti di attribuire alla vendita quella funzione di garanzia necessaria affinché la causa del
contratto possa essere considerata illecita poiché volta a frodare il divieto del patto commissorio. Difatti, non risulta da alcun elemento documentale l'intento della , Parte_2
madre di , di garantire, mediante il trasferimento dell'immobile, un asserito Parte_1
prestito, di cui si ribadisce non vi è prova in atti, che la avrebbe effettuato a CP_2
favore della società amministrata dal figlio.
Di contro, la sussistenza di uno scopo di garanzia celato nel contratto di vendita viene per
altro smentita dalla documentazione prodotta dalle parti convenute consistente in una serie
di operazioni contrattuali effettuate della del tutto contrastanti con lo scopo di Parte_2
garantire, con la vendita immobiliare, l'asserito finanziamento alla e, Controparte_9
quindi, con la sussistenza in concreto di una sua volontà effettiva contraria al trasferimento
del bene (vedi contratto di cessione del credito da parte della ad un terzo del Parte_2
2.08.20l2, notifica da parte sua di cessione al cessionario;
quietanza del 30.09.2012, allegati alla memoria n. 2 183 VI comma di …………………….. Controparte_2
Il giudice, quindi, ha ritenuto non sussistente il patto commissorio poiché non vi è alcuna prova del preteso prestito alla cui garanzia sarebbe stata destinata la vendita effettuata.
I documenti impugnati vengono, sì, citati dal giudice nella motivazione ma solo ad colorandum mentre l'elemento decisivo è la mancanza di prova del prestito.
La falsità del documento in questione sarebbe, quindi, irrilevante.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo. Essendo dubbia la validità di tali documenti non sussistono i presupposti per la condanna ex
art. 96 cpc.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Pt_1
e nei confronti di
[...] Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
, , , e
[...] Controparte_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6
con atto di citazione notificato il 28.6.19, così provvede: Controparte_7
1. rigetta la domanda;
2. condanna gli attori al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 10.860
per onorario oltre s.g., IVA e CPA con attribuzione agli Avv. Luigi Aldo Cucinella e
Nicola Tripani.
Così deciso in Napoli il 23.5.24.
IL GIUDICE
(dott. Ciro Caccaviello)