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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 10/02/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2589/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2589/2019 R.G. tra c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Eros Titi e dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Carlo Emanuele Tasselli;
Opponente
CONTRO
c.f. , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Mangano;
Opposta
Conclusioni per l'opponente: come da note scritte del 06/05/2024.
Conclusioni per l'opposta: come da note scritte del 15/05/2024.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
La società agricola agiva in via monitoria nei confronti di Controparte_1
allegando di essere creditrice nei suoi confronti per la fornitura di prodotti Parte_1 agricoli, per un ammontare complessivo di € 38.009,75. Chiedeva dunque la condanna della debitrice al pagamento del dovuto, oltre interessi e spese.
Il Tribunale di Perugia, in accoglimento della domanda, emetteva il decreto ingiuntivo n.
440/2019 RG 6063/2019.
Proponeva opposizione l'ingiunta, la quale, in sintesi, eccepiva pregiudizialmente l'incompetenza per territorio del Tribunale adito nonché, nel merito, il difetto di prova del credito, l'inadempimento dell'opposta rispetto ai contratti di fornitura stipulati, con 1 conseguente illegittimità del recesso esercitato dall'opposta, nonché la violazione della clausola di esclusiva. Allegava poi che l'inadempimento dell'opposta aveva provocato danno all'opponente, consistito nella necessità di ottenere la fornitura da altri soggetti a prezzi superiori, di smaltire i prodotti inidonei, nonché nel mancato accrescimento patrimoniale che l'opponente avrebbe ottenuto in presenza di un regolare adempimento. Chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo, la declaratoria di incompetenza, il rigetto della domanda di pagamento e, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposta al risarcimento del danno.
L'opposta rimaneva contumace e il Tribunale, con sentenza non definitiva del 13/12/2019, dichiarava inammissibile la costituzione medio tempore spiegata dall'opposta e rigettava l'eccezione di incompetenza, rimettendo la causa sul ruolo per il prosieguo.
Si costituiva nuovamente la società opposta, contestando l'inadempimento addebitato dall'opponente e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita con prove orali, e infine, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 21/06/2024, essa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. L'oggetto del giudizio e i rapporti contrattuali tra le parti
La presente controversia ha ad oggetto la domanda principale di pagamento proposta in sede monitoria dalla società a cui si contrappone la domanda riconvenzionale di risoluzione e CP_1 risarcimento del danno proposta dalla società Pt_1
Occorre quindi esaminare preliminarmente i rapporti contrattuali intercorsi tra le parti.
Con contratto del 22/06/2017 la società si è impegnata a vendere esclusivamente alla CP_1 società le uova di 13.500 galline circa, allevate a terra dalla medesima società Pt_1 CP_1 nell'allevamento di Loc. Torre De Belli in Gualdo Tadino (PG) all'interno del “capannone 1”, per il periodo dal settembre 2017 al novembre 2018, rinnovato per due cicli produttivi salvo diversi accordi delle parti1.
Con contratto in pari data, la società ha venduto alla società un numero di 13.500 Pt_1 CP_1 galline circa, da destinare al suddetto “capannone 1”2.
Sempre in data 22/06/2017, le parti hanno stipulato un ulteriore contratto con cui la società si è parimenti impegnata a vendere esclusivamente alla società le uova di 13.500 CP_1 Pt_1 galline circa, allevate a terra dalla medesima società ell'allevamento di Loc. Torre De Belli CP_1 in Gualdo Tadino (PG) all'interno del “capannone 2”, per il periodo dal gennaio 2018 al marzo
2019, rinnovato per due cicli produttivi salvo diversi accordi delle parti3.
Con successivo contratto del 27/01/2018, le parti hanno disciplinato le modalità di pagamento, stabilendo che i pagamenti della società sarebbero avvenuti mediante compensazione Pt_1 con i crediti della medesima società verso la società Rosi4. Pt_1
Infine, la società con missiva del 05/09/2018, ha dichiarato di non volere rinnovare il CP_1 contratto di fornitura e anzi di voler risolvere immediatamente il medesimo contratto a decorrere dal 01/10/20185.
Ciò posto, la domanda di pagamento proposta dalla società ha ad oggetto il corrispettivo CP_1 per la fornitura di uova risultante dalle fatture n. 17 del 31/08/2018, n. 21 del 28/09/2018 e 23 del 31/10/2018. Per contro, la domanda riconvenzionale della società ha ad oggetto il Pt_1 danno subito per l'inadempimento sia del contratto di fornitura relativa al “capannone 1” sia di quello relativo al “capannone 2”.
Quanto al primo contratto, l'opponente ha allegato che la società avrebbe fornito uova in CP_1 quantità inferiore rispetto a quella attesa dalla produzione di 13.500 galline, nonché uova di seconda scelta in percentuale superiore a quella consentita, e avrebbe inoltre violato l'obbligo di esclusiva previsto contrattualmente in favore della società Pt_1
Quanto al secondo contratto, l'opponente ha allegato l'inadempimento integrale della società ispetto alla fornitura ivi prevista. CP_1
L'opponente ha quindi dedotto un pregiudizio derivante dal maggior costo sopportato e da sopportare in futuro per acquistare le uova presso fornitori terzi, dai costi di smaltimento delle uova inidonee, e infine dal mancato accrescimento patrimoniale che avrebbe ottenuto in caso di regolare adempimento da parte della società CP_1
3. Sull'eccezione di incertezza del credito
L'ordine logico delle questioni impone di esaminare preliminarmente la censura di incertezza del credito, sollevata dall'opponente sulla scorta dalla mancata produzione dei documenti di trasporto associati alle fatture, da cui non sarebbe possibile evincere l'effettiva consegna delle uova.
L'eccezione è infondata. Sebbene le fatture non indichino la data di consegna delle uova e non contengano alcun riferimento a specifici documenti di trasporto, va osservato che la contestazione sollevata dall'opponente è del tutto generica.
Va premesso, al riguardo, che secondo la giurisprudenza di legittimità la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. (cfr. Cass. Civ., n. 17889/2020).
Alla luce di ciò, va osservato che l'opponente non ha specificamente contestato di avere effettivamente ricevuto una quantità di uova corrispondente a quella indicata nelle fatture, né ha dedotto che tale quantità comprenderebbe uova già pagate oppure oggetto di precedenti consegne o fatture. Del resto, nelle missive prodotte dall'opponente come doc. 15-21 e 24-27, se da un lato si contesta la presenza di uova di scarto in misura superiore a quella consentita, dall'altro lato si dà esplicitamente atto della quantità di uova comunque ricevuta e per la quale l'opposta è stata autorizzata a fatturare.
L'eccezione in esame va quindi rigettata.
4. Sull'eccezione di inadempimento
Ciò posto in ordine alla consegna della merce, va rilevato che, nel caso di specie, ciascuna parte addebita all'altra l'inadempimento del contratto, per cui trova applicazione il principio giurisprudenziale secondo cui, nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche deve procedersi ad un esame del comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale, con la conseguenza che, qualora l'inadempimento di una delle parti sia valutato come prevalente deve considerarsi legittimo il rifiuto dell'altra di adempiere alla propria obbligazione e alla risoluzione del contratto deve seguire l'esame dell'eventuale richiesta di risarcimento del danno della parte non inadempiente
(cfr. Cass. Civ., n. 13827/2019; nel medesimo senso Cass. Civ., n. 13627/2017).
4.1. Sulla fornitura relativa al “capannone 1”
Il rapporto di fornitura relativo al “capannone 1” si compone di due contratti distinti contratti, stipulati entrambi in data 22/06/2017, che presentano un evidente collegamento strutturale e funzionale.
4 Da un lato, infatti, si è previsto l'obbligo di fornitura delle uova di 13.500 galline da parte della società in via esclusiva alla società mentre dall'altro lato quest'ultima società ha CP_1 Pt_1 fornito alla società e suddette 13.500 galline. CP_1
Se per un verso la società ha dedotto il mancato pagamento delle fatture di agosto, CP_1 settembre e ottobre 2018, per altro verso la società ha censurato la fornitura sul piano Pt_1 qualitativo e quantitativo.
4.1.1. Piano qualitativo
Sul piano qualitativo, l'opponente ha allegato di avere sollevato plurime contestazioni relative alla scarsa qualità della merce fornita. In particolare, l'opponente ha lamentato che le forniture di uova di ottobre e novembre 2018 comprendevano uova di seconda scelta, ossia uova doppie, incrinate, sporche e rotte, in quantità superiore a quella consentita nel contratto del
22/06/2017, che prevedeva un limite massimo di scarto del 5%.
La censura è fondata.
Nella propria comparsa di costituzione l'opposta si è difesa affermando, da un lato, che le galline fornite dalla società avrebbero avuto una scarsa produttività, che non avrebbe Pt_1 consentito di ottenere volumi sufficienti di vendita, e dall'altro lato che il contratto non avrebbe posto alcun limite minimo di uova, bensì unicamente l'obbligo di fornire tutte le uova prodotte, limitandosi poi ad affermare che, prima dell'ottobre 2018, l'opponente non aveva mai contestato la qualità delle uova.
Una tale difesa, calibrata sul versante quantitativo, non contiene una specifica negazione, in punto di fatto, sul piano qualitativo, e dunque in ordine alla effettiva fornitura, da parte della società di uova di seconda scelta in misura superiore alla percentuale (5%) ammessa dal CP_1 contratto del 22/06/2017, non essendo certo qualificabile come effettiva contestazione l'affermazione secondo cui, prima dell'ottobre 2018, non vi erano state contestazioni circa la qualità della merce.
Per tali ragioni, l'effettiva presenza di uova di seconda scelta in misura superiore al 5% deve ritenersi un fatto non specificamente e tempestivamente contestato, mentre sono del tutto tardive le contestazioni circa il difetto di prova sollevate dalla convenuta solo in occasione della comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c., e dunque oltre i termini di preclusione per la formazione del thema decidendum ac probandum.
Tale condotta dell'opposta si pone in contrasto con il regolamento contrattuale, atteso che l'accordo del 22/06/2017 prevedeva che “Le uova di seconda scelta sono tutte quelle doppie, incrinate e
5 sporche e dovranno essere consegnate alla parte acquirente separatamente dalle altre, mentre quelle rotte, con fratture tali da permettere la fuoriuscita di tuorlo/albume, non dovranno essere consegnate”, e inoltre che “Le uova di seconda scelta per ogni bancale non dovranno superare il 5% di scarto nel centro di selezione dell'acquirente”.
Acclarata la violazione contrattuale da parte dell'opposta, va rilevato che l'opponente non ha in alcun modo dedotto quale sarebbe, nell'ambito degli importi oggetto delle fatture azionate, la corrispondente percentuale delle uova di seconda scelta in eccesso. Al contrario, l'opponente ha allegato unicamente la spesa per lo smaltimento delle uova di seconda scelta e liquide, producendo al riguardo la fattura del soggetto all'uopo incaricato6.
L'argomentazione dell'opposta, svolta per la prima volta in comparsa conclusionale, secondo cui non vi sarebbe prova che le uova smaltite sarebbero quelle fornite dalla società non è CP_1 idonea ad infirmare la pretesa risarcitoria dell'opponente, considerato che, se da un lato è pacifico, in quanto non specificamente e tempestivamente contestato, che la società ha CP_1 fornito uova con scarti superiori alla percentuale ammessa, dall'altro lato l'opposta non ha articolato alcuna istanza istruttoria finalizzata a dimostrare che anche altri fornitori avrebbero consegnato uova di scarto o liquide.
Deve quindi ritenersi sufficientemente provato, in base al criterio della probabilità logica, il danno subito dall'opponente come conseguenza della fornitura delle uova di scarto in percentuale eccessiva. I costi sostenuti dall'opponente per il relativo smaltimento costituiscono quindi un credito risarcitorio della società e come tali devono essere scomputati Parte_1 dal credito preteso dalla società CP_1
Occorre infatti considerare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché complesso - rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione “propria”, bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale (cfr. Cass. Civ., n. 26365/2024).
Per tali ragioni, il costo di smaltimento sopportato dall'opponente, pari a € 4.207,78, deve essere detratto dal credito vantato dall'opposta.
4.1.2. Piano quantitativo 6 Cfr. doc. 36 di parte opponente 6 Sul piano quantitativo, l'opponente addebita all'opposta di avere fornito una quantità di uova inferiore a quella normalmente derivante dalla quantità e qualità delle galline allevate.
Tale censura è infondata.
Sul piano strettamente fattuale, la minore entità della produzione di uova rispetto a quella prevista può considerarsi un dato pacifico, visto che la scarsa produttività delle galline era lamentata dalla stessa società che proprio su tale base, nella missiva del 05/09/20187, ha CP_1 invocato la risoluzione del contratto, addebitando tale scarsa produttività alla scarsa qualità delle pollastre fornite da Parte_1
Sul piano giuridico, tuttavia, tale minore produttività non può essere imputata all'inadempimento della società CP_1
Da un lato, infatti, il contratto del 22/06/2017 non prevedeva una quantità minima di uova da fornire, prevedendo unicamente la cessione di tutte le uova prodotte con le galline.
Dall'altro lato, la tesi dell'opponente, secondo cui la quantità di uova fornita sarebbe state inferiore a quella normalmente derivante dalle galline fornite, non trova riscontro oggettivo.
Al riguardo va in primo luogo osservato che l'opponente non ha in alcun modo dedotto condotte imperite o negligenti della società nell'esercizio dell'allevamento, tali da CP_1 configurare una violazione della diligenza professionale qualificata dovuta dalla medesima società.
In secondo luogo, l'obbligazione di fornire, come quantità di uova, “tutta quella prodotta da nr galline 13500 circa”, se per un verso obbliga il fornitore a cedere tutta la quantità di uova all'unico esclusivo cliente, per altro verso, non prevedendo un risultato minimo, non può che assumere il carattere di un'obbligazione di mezzi e non di risultato. È infatti implicito nell'assunzione dell'obbligazione contrattuale l'impegno del fornitore ad allevare il bestiame secondo le regole dell'arte, ma non può essere altrettanto implicito l'obbligo di fornire una quantità minima di prodotto agricolo con l'allevamento di quel medesimo bestiame, dipendendo tale produzione dalle condizioni concrete in cui viene svolto l'allevamento.
Al riguardo occorre considerare che, secondo le prescrizioni contrattuali, il mangime somministrato al bestiame “verrà indicato dall'azienda ciclo per ciclo (…) Qualora la Parte_1 parte venditrice decidesse di cambiare mangimificio di riferimento, le caratteristiche del mangime dovranno essere le medesime come da disciplinare (…)”. Pt_1 7 Cfr. doc. 13 di parte opponente 7 Anche laddove si giungesse alla conclusione per cui la quantità di uova fornite sia stata inferiore alla media producibile con la stessa quantità di animali della stessa tipologia, ciò non sarebbe comunque sufficiente al fine di affermare la responsabilità dell'opposta. Infatti, in base ai rapporti contrattuali tra le parti, sia le galline che il relativo mangime erano forniti dalla società per cui la minore produttività appare ragionevolmente ricollegabile o Pt_1
alla qualità intrinseca delle galline, che tuttavia sarebbe addebitabile alla stessa società
o alle condizioni in cui esse sono state allevate, in ipotesi addebitabile alla società Pt_1
CP_1
Sennonché, come detto, non essendo stato neppure dedotto quale sarebbe la violazione colposa addebitabile all'opposta, tale omissione, vertendo su un fatto principale, non può essere supplita dall'intervento dell'ausiliario nominato dall'ufficio, atteso che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. Civ., S.U., n.
3086/2022).
In terzo luogo, la tesi di parte opponente circa una minore produttività dell'allevamento appare contraddetta dalla condotta tenuta dalla società nel periodo immediatamente Pt_1 successivo alla stipula del contratto, allorquando, in data 05/12/2017, lungi dal lamentare una minore produttività dell'allevamento, è stato riconosciuto all'opposta finanche un aumento sul prezzo delle uova per le forniture dal 01/11/2017 al 30/04/20188. Una tale condotta dell'opponente si pone in manifesta contraddizione con l'affermazione di un inadempimento da parte della società ciò che corrobora la conclusione di non CP_1 imputabilità a quest'ultima della minore produttività delle galline.
Infine, non è possibile addebitare la minore produzione di uova a una violazione della clausola di esclusiva da parte della società CP_1
All'udienza del 26/01/2023 è stato infatti sentito come testimone Testimone_1
il quale, se per un verso ha confermato di avere intrattenuto rapporti con la
[...] 8 Cfr. doc. 7 di parte opponente 8 società dall'altro lato ha pure precisato che questi hanno avuto inizio alla fine del 2018 CP_1
(“Il rapporto è iniziato a fine 2018, inizio 2019, ed è finito ad aprile 2022, quando il contratto è terminato alla scadenza naturale e non è stato rinnovato”). La contrattazione con terzi è dunque avvenuta dopo l'inadempimento della società rispetto al pagamento del Pt_1
corrispettivo delle forniture, essendo la società rimasta inadempiente rispetto alle Pt_1
fatture di agosto, settembre e ottobre 2018. Né può affermarsi che la contrattazione con terzi sia la causa della minore produttività, visto che questa è avvenuta in un momento in cui le forniture di uova alla società erano ormai cessate, per cui un fatto successivo Pt_1
(rapporto contrattuale della società con terzi dalla fine del 2018) non può essere causa CP_1
di un fatto precedente (minore produzione delle uova dal settembre 2017).
Per tali ragioni, deve escludersi l'inadempimento dell'opposta sul piano quantitativo.
4.1.3. Conclusioni
In conclusione, in relazione alla fornitura relativa al “capannone 1”, sussiste l'inadempimento dell'opposta sul piano qualitativo delle uova, ma non anche su quello quantitativo.
Conseguentemente, alla luce della comparazione tra i reciproci inadempimenti, e in particolare tra la fornitura di uova di scarto in percentuale superiore rispetto a quella ammessa e il mancato pagamento integrale delle fatture di agosto, settembre e ottobre 2018,
l'inadempimento della società assume senza dubbio carattere prevalente su quello Pt_1
della società CP_1
Invero, la società ha comunque effettuato la fornitura di uova, pur ricomprendendovi CP_1 una percentuale di scarto superiore a quella ammessa, ma comunque fornendo uova che la stessa società ha accettato e per le quali ha indicato alla società una quantità da Pt_1 CP_1
fatturare. Del resto, anche scomputando dal credito azionato in via monitoria (€ 38.009,75)
l'importo dei costi di smaltimento delle uova inidonee (€ 4.207,78), il credito vantato dalla società mmonta comunque a € 33.801,97. CP_1
L'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente è quindi manifestamente sproporzionata rispetto a quella speculare sollevata dall'opposta.
Conseguentemente, alla luce dei principi di diritto sopra affermati, deve ritenersi giustificata la pretesa della società di ottenere la risoluzione del contratto di fornitura del 22/06/2017, CP_1 quanto meno ai sensi dell'art. 1455 c.c., e, conseguentemente, la pretesa di non eseguire la
9 fornitura di uova nei confronti della società per il periodo successivo alla scadenza del Pt_1 primo ciclo contrattuale.
4.2. Sulla fornitura relativa al “capannone 2”
L'opponente ha poi allegato l'inadempimento dell'opposta anche in relazione all'altro contratto del 22/06/2017, relativo alla fornitura di uova provenienti, anche in questo caso, da 13.500 galline allevate nel “capannone 2”.
La censura è infondata.
Come detto sopra, in data 22/06/2017 le parti hanno stipulato un contratto, diverso e ulteriore rispetto a quello sopra esaminato, con cui la società si è impegnata a vendere CP_1 esclusivamente alla società le uova di 13.500,00 galline circa, allevate a terra dalla Pt_1 medesima società nell'allevamento di Loc. Torre De Belli in Gualdo Tadino (PG) CP_1 all'interno del “capannone 2”, per il periodo dal gennaio 2018 al marzo 2019, rinnovato per due cicli produttivi salvo diversi accordi delle parti.
L'opponente afferma che la fornitura così pattuita non sarebbe stata mai espletata dall'opposta, la quale, per contro, ha sostenuto che tale contratto non sarebbe stato “mai perfezionato ed eseguito in quanto non ha mai fornito le galline necessarie per fare partire Pt_1
l'allevamento”9, e inoltre che esso “era stato definitivamente annullato e divenuto impossibile da eseguire”10.
Posto che rispetto a tale contratto, stipulato per iscritto, non vi è alcuna risoluzione consensuale, né tanto meno una pronuncia giudiziale di annullamento, va osservato che il regolamento contrattuale si presenta omogeneo a quello relativo al “capannone 1”.
Anche in questo caso, infatti, la società si è obbligata a fornire alla società CP_1 Pt_1
l'intera quantità di uova prodotte da 13.500 galline, ma nel caso di specie non risulta stipulato un separato, ancorché collegato, contratto di vendita delle galline da parte di in favore della società Parte_1 CP_1
Sennonché, il contratto prevede che “Per quanto riguarda l'acquisto delle pollastre, alla 16ma settimana, saranno indicate aziende da parte di ciclo per ciclo, il prezzo ad oggi viene fissato ad Parte_1
€ 4,20 + iva/pollastra”. Una tale clausola, presente anche nel contratto relativo al “capannone 1”, evidenzia come la concreta fornitura delle uova sarebbe dipesa dal previo acquisto delle galline, che a sua volta presupponeva una indicazione da parte di relativa al soggetto che quelle galline Parte_1 avrebbe venduto.
Per altro verso, non è possibile ritenere che le galline vendute da in relazione al Parte_1
“capannone 1” fossero utilizzabili anche in relazione al “capannone 2”, sia in quanto nel contratto di vendita delle galline del 22/06/2017 gli animali erano specificamente destinati al “capannone 1”, sia soprattutto perché quel contratto aveva ad oggetto 13.500 galline circa, cioè la stessa quantità da cui avrebbe avuto origine la fornitura proveniente dal
“capannone 1”, che quindi esauriva ed assorbiva l'intero numero delle galline da allevare.
Pertanto, si deve concludere che, anche in relazione al contratto sul “capannone 2”, la concreta fornitura delle uova presupponeva o l'acquisto delle galline dalla società o Pt_1 comunque una sua indicazione sul soggetto da cui acquistarle, come espressamente previsto nel contratto.
L'opponente non ha né allegato né tanto meno documentato di avere fornito gli animali o indicato il soggetto da cui acquistarli, per cui appare condivisibile la ricostruzione offerta da parte opposta secondo cui tale contratto sarebbe di fatto rimasto lettera morta.
Del resto, una conferma di tale ricostruzione si trae dall'assenza di qualunque richiesta della società prima dell'ottobre 2018, circa la fornitura delle uova prevista rispetto al Pt_1
“capannone 2”, ciò che appare in contraddizione con la tesi sostenuta dall'opponente.
Una ulteriore conferma si trae dall'accordo stipulato dalle parti in data 27/01/2018, in cui esse hanno dato atto che “in data 22/06/2017, hanno concluso due distinti contratti, l'uno avente ad oggetto la vendita da a di circa 13.500 pollastre di razza “L Brown” (…) e l'altro Pt_1 CP_1
avente ad oggetto la fornitura da a di uova di gallina allevate a terra”11, laddove le parti, CP_1 Pt_1
pur avendo stipulato in data 22/06/2017 un ulteriore contratto relativo al “capannone 2”, che astrattamente sarebbe dovuto entrare in vigore nel gennaio 2018 e quindi generare crediti della società non ne hanno fatto alcuna menzione, limitandosi a disciplinare CP_1
l'unico rapporto che aveva concretamente avuto esecuzione tra le parti, ossia quello relativo alla fornitura del “capannone 1”. 11 Cfr. doc. 8 di parte opponente 11 Per tali ragioni, non è ravvisabile un inadempimento della società rispetto a tale CP_1
contratto.
5. Conclusioni
In conclusione, per le ragioni esposte, l'opposizione deve essere parzialmente accolta e il credito dell'opposta va accertato nella minor somma di € 33.801,97, oltre interessi ex D.Lgs
231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo. Conseguentemente, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto e l'opponente va condannata al pagamento di tale minor somma, mentre per il resto la domanda riconvenzionale deve essere rigettata.
Considerato che, all'esito dell'opposizione, il credito affermato dalla società è risultato CP_1
comunque esistente, pur in misura inferiore a quella pretesa, non è possibile configurare l'opposta come totalmente soccombente (cfr. Cass. Civ., n. 9587/2015).
Deve quindi procedersi alla liquidazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Il valore della causa, alla luce della domanda riconvenzionale, è compreso nello scaglione da €
52.000,00 a € 260.000,00 di cui al DM 55/2014, con applicazione dei relativi parametri, tenuto conto della non complessità della controversia e del mancato deposito, da parte opposta, delle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1 e 3 c.p.c.
Occorre inoltre considerare che, sebbene l'inadempimento dell'opponente sia risultato prevalente rispetto a quello dell'opposta, è stato comunque riscontrato l'inesatto adempimento del contratto da parte di questa, nella parte in cui ha ricompreso nella fornitura di uova a una quantità di uova di seconda scelta superiore al limite del 5% stabilito Parte_1 contrattualmente. Ciò costituisce un grave ed eccezionale motivo per la compensazione parziale delle spese di lite, nei limiti della metà, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come risultante all'esito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 440/2019 RG
6063/2019 e condanna al pagamento, in favore della società Parte_1 [...]
di € 33.801,97, oltre interessi ex D.Lgs 231/2002 dalla Controparte_1 scadenza delle fatture al saldo;
- Rigetta per il resto la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente;
12 - Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, che si liquidano, già dimidiate della quota compensata, in complessivi € 3.600,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
- Compensa le spese di lite per la restante metà.
Perugia, 07/02/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc. 2 di parte opponente 2 Cfr. doc. 4 di parte opponente 2 3 Cfr. doc. 3 di parte opponente 4 Cfr. doc. 8 di parte opponente 5 Cfr. doc. 12 di parte opponente 3 9 Cfr. pag. 2 della comparsa di costituzione 10 Cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2589/2019 R.G. tra c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Eros Titi e dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Carlo Emanuele Tasselli;
Opponente
CONTRO
c.f. , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Mangano;
Opposta
Conclusioni per l'opponente: come da note scritte del 06/05/2024.
Conclusioni per l'opposta: come da note scritte del 15/05/2024.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
La società agricola agiva in via monitoria nei confronti di Controparte_1
allegando di essere creditrice nei suoi confronti per la fornitura di prodotti Parte_1 agricoli, per un ammontare complessivo di € 38.009,75. Chiedeva dunque la condanna della debitrice al pagamento del dovuto, oltre interessi e spese.
Il Tribunale di Perugia, in accoglimento della domanda, emetteva il decreto ingiuntivo n.
440/2019 RG 6063/2019.
Proponeva opposizione l'ingiunta, la quale, in sintesi, eccepiva pregiudizialmente l'incompetenza per territorio del Tribunale adito nonché, nel merito, il difetto di prova del credito, l'inadempimento dell'opposta rispetto ai contratti di fornitura stipulati, con 1 conseguente illegittimità del recesso esercitato dall'opposta, nonché la violazione della clausola di esclusiva. Allegava poi che l'inadempimento dell'opposta aveva provocato danno all'opponente, consistito nella necessità di ottenere la fornitura da altri soggetti a prezzi superiori, di smaltire i prodotti inidonei, nonché nel mancato accrescimento patrimoniale che l'opponente avrebbe ottenuto in presenza di un regolare adempimento. Chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo, la declaratoria di incompetenza, il rigetto della domanda di pagamento e, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposta al risarcimento del danno.
L'opposta rimaneva contumace e il Tribunale, con sentenza non definitiva del 13/12/2019, dichiarava inammissibile la costituzione medio tempore spiegata dall'opposta e rigettava l'eccezione di incompetenza, rimettendo la causa sul ruolo per il prosieguo.
Si costituiva nuovamente la società opposta, contestando l'inadempimento addebitato dall'opponente e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita con prove orali, e infine, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 21/06/2024, essa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. L'oggetto del giudizio e i rapporti contrattuali tra le parti
La presente controversia ha ad oggetto la domanda principale di pagamento proposta in sede monitoria dalla società a cui si contrappone la domanda riconvenzionale di risoluzione e CP_1 risarcimento del danno proposta dalla società Pt_1
Occorre quindi esaminare preliminarmente i rapporti contrattuali intercorsi tra le parti.
Con contratto del 22/06/2017 la società si è impegnata a vendere esclusivamente alla CP_1 società le uova di 13.500 galline circa, allevate a terra dalla medesima società Pt_1 CP_1 nell'allevamento di Loc. Torre De Belli in Gualdo Tadino (PG) all'interno del “capannone 1”, per il periodo dal settembre 2017 al novembre 2018, rinnovato per due cicli produttivi salvo diversi accordi delle parti1.
Con contratto in pari data, la società ha venduto alla società un numero di 13.500 Pt_1 CP_1 galline circa, da destinare al suddetto “capannone 1”2.
Sempre in data 22/06/2017, le parti hanno stipulato un ulteriore contratto con cui la società si è parimenti impegnata a vendere esclusivamente alla società le uova di 13.500 CP_1 Pt_1 galline circa, allevate a terra dalla medesima società ell'allevamento di Loc. Torre De Belli CP_1 in Gualdo Tadino (PG) all'interno del “capannone 2”, per il periodo dal gennaio 2018 al marzo
2019, rinnovato per due cicli produttivi salvo diversi accordi delle parti3.
Con successivo contratto del 27/01/2018, le parti hanno disciplinato le modalità di pagamento, stabilendo che i pagamenti della società sarebbero avvenuti mediante compensazione Pt_1 con i crediti della medesima società verso la società Rosi4. Pt_1
Infine, la società con missiva del 05/09/2018, ha dichiarato di non volere rinnovare il CP_1 contratto di fornitura e anzi di voler risolvere immediatamente il medesimo contratto a decorrere dal 01/10/20185.
Ciò posto, la domanda di pagamento proposta dalla società ha ad oggetto il corrispettivo CP_1 per la fornitura di uova risultante dalle fatture n. 17 del 31/08/2018, n. 21 del 28/09/2018 e 23 del 31/10/2018. Per contro, la domanda riconvenzionale della società ha ad oggetto il Pt_1 danno subito per l'inadempimento sia del contratto di fornitura relativa al “capannone 1” sia di quello relativo al “capannone 2”.
Quanto al primo contratto, l'opponente ha allegato che la società avrebbe fornito uova in CP_1 quantità inferiore rispetto a quella attesa dalla produzione di 13.500 galline, nonché uova di seconda scelta in percentuale superiore a quella consentita, e avrebbe inoltre violato l'obbligo di esclusiva previsto contrattualmente in favore della società Pt_1
Quanto al secondo contratto, l'opponente ha allegato l'inadempimento integrale della società ispetto alla fornitura ivi prevista. CP_1
L'opponente ha quindi dedotto un pregiudizio derivante dal maggior costo sopportato e da sopportare in futuro per acquistare le uova presso fornitori terzi, dai costi di smaltimento delle uova inidonee, e infine dal mancato accrescimento patrimoniale che avrebbe ottenuto in caso di regolare adempimento da parte della società CP_1
3. Sull'eccezione di incertezza del credito
L'ordine logico delle questioni impone di esaminare preliminarmente la censura di incertezza del credito, sollevata dall'opponente sulla scorta dalla mancata produzione dei documenti di trasporto associati alle fatture, da cui non sarebbe possibile evincere l'effettiva consegna delle uova.
L'eccezione è infondata. Sebbene le fatture non indichino la data di consegna delle uova e non contengano alcun riferimento a specifici documenti di trasporto, va osservato che la contestazione sollevata dall'opponente è del tutto generica.
Va premesso, al riguardo, che secondo la giurisprudenza di legittimità la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. (cfr. Cass. Civ., n. 17889/2020).
Alla luce di ciò, va osservato che l'opponente non ha specificamente contestato di avere effettivamente ricevuto una quantità di uova corrispondente a quella indicata nelle fatture, né ha dedotto che tale quantità comprenderebbe uova già pagate oppure oggetto di precedenti consegne o fatture. Del resto, nelle missive prodotte dall'opponente come doc. 15-21 e 24-27, se da un lato si contesta la presenza di uova di scarto in misura superiore a quella consentita, dall'altro lato si dà esplicitamente atto della quantità di uova comunque ricevuta e per la quale l'opposta è stata autorizzata a fatturare.
L'eccezione in esame va quindi rigettata.
4. Sull'eccezione di inadempimento
Ciò posto in ordine alla consegna della merce, va rilevato che, nel caso di specie, ciascuna parte addebita all'altra l'inadempimento del contratto, per cui trova applicazione il principio giurisprudenziale secondo cui, nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche deve procedersi ad un esame del comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale, con la conseguenza che, qualora l'inadempimento di una delle parti sia valutato come prevalente deve considerarsi legittimo il rifiuto dell'altra di adempiere alla propria obbligazione e alla risoluzione del contratto deve seguire l'esame dell'eventuale richiesta di risarcimento del danno della parte non inadempiente
(cfr. Cass. Civ., n. 13827/2019; nel medesimo senso Cass. Civ., n. 13627/2017).
4.1. Sulla fornitura relativa al “capannone 1”
Il rapporto di fornitura relativo al “capannone 1” si compone di due contratti distinti contratti, stipulati entrambi in data 22/06/2017, che presentano un evidente collegamento strutturale e funzionale.
4 Da un lato, infatti, si è previsto l'obbligo di fornitura delle uova di 13.500 galline da parte della società in via esclusiva alla società mentre dall'altro lato quest'ultima società ha CP_1 Pt_1 fornito alla società e suddette 13.500 galline. CP_1
Se per un verso la società ha dedotto il mancato pagamento delle fatture di agosto, CP_1 settembre e ottobre 2018, per altro verso la società ha censurato la fornitura sul piano Pt_1 qualitativo e quantitativo.
4.1.1. Piano qualitativo
Sul piano qualitativo, l'opponente ha allegato di avere sollevato plurime contestazioni relative alla scarsa qualità della merce fornita. In particolare, l'opponente ha lamentato che le forniture di uova di ottobre e novembre 2018 comprendevano uova di seconda scelta, ossia uova doppie, incrinate, sporche e rotte, in quantità superiore a quella consentita nel contratto del
22/06/2017, che prevedeva un limite massimo di scarto del 5%.
La censura è fondata.
Nella propria comparsa di costituzione l'opposta si è difesa affermando, da un lato, che le galline fornite dalla società avrebbero avuto una scarsa produttività, che non avrebbe Pt_1 consentito di ottenere volumi sufficienti di vendita, e dall'altro lato che il contratto non avrebbe posto alcun limite minimo di uova, bensì unicamente l'obbligo di fornire tutte le uova prodotte, limitandosi poi ad affermare che, prima dell'ottobre 2018, l'opponente non aveva mai contestato la qualità delle uova.
Una tale difesa, calibrata sul versante quantitativo, non contiene una specifica negazione, in punto di fatto, sul piano qualitativo, e dunque in ordine alla effettiva fornitura, da parte della società di uova di seconda scelta in misura superiore alla percentuale (5%) ammessa dal CP_1 contratto del 22/06/2017, non essendo certo qualificabile come effettiva contestazione l'affermazione secondo cui, prima dell'ottobre 2018, non vi erano state contestazioni circa la qualità della merce.
Per tali ragioni, l'effettiva presenza di uova di seconda scelta in misura superiore al 5% deve ritenersi un fatto non specificamente e tempestivamente contestato, mentre sono del tutto tardive le contestazioni circa il difetto di prova sollevate dalla convenuta solo in occasione della comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c., e dunque oltre i termini di preclusione per la formazione del thema decidendum ac probandum.
Tale condotta dell'opposta si pone in contrasto con il regolamento contrattuale, atteso che l'accordo del 22/06/2017 prevedeva che “Le uova di seconda scelta sono tutte quelle doppie, incrinate e
5 sporche e dovranno essere consegnate alla parte acquirente separatamente dalle altre, mentre quelle rotte, con fratture tali da permettere la fuoriuscita di tuorlo/albume, non dovranno essere consegnate”, e inoltre che “Le uova di seconda scelta per ogni bancale non dovranno superare il 5% di scarto nel centro di selezione dell'acquirente”.
Acclarata la violazione contrattuale da parte dell'opposta, va rilevato che l'opponente non ha in alcun modo dedotto quale sarebbe, nell'ambito degli importi oggetto delle fatture azionate, la corrispondente percentuale delle uova di seconda scelta in eccesso. Al contrario, l'opponente ha allegato unicamente la spesa per lo smaltimento delle uova di seconda scelta e liquide, producendo al riguardo la fattura del soggetto all'uopo incaricato6.
L'argomentazione dell'opposta, svolta per la prima volta in comparsa conclusionale, secondo cui non vi sarebbe prova che le uova smaltite sarebbero quelle fornite dalla società non è CP_1 idonea ad infirmare la pretesa risarcitoria dell'opponente, considerato che, se da un lato è pacifico, in quanto non specificamente e tempestivamente contestato, che la società ha CP_1 fornito uova con scarti superiori alla percentuale ammessa, dall'altro lato l'opposta non ha articolato alcuna istanza istruttoria finalizzata a dimostrare che anche altri fornitori avrebbero consegnato uova di scarto o liquide.
Deve quindi ritenersi sufficientemente provato, in base al criterio della probabilità logica, il danno subito dall'opponente come conseguenza della fornitura delle uova di scarto in percentuale eccessiva. I costi sostenuti dall'opponente per il relativo smaltimento costituiscono quindi un credito risarcitorio della società e come tali devono essere scomputati Parte_1 dal credito preteso dalla società CP_1
Occorre infatti considerare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché complesso - rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione “propria”, bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale (cfr. Cass. Civ., n. 26365/2024).
Per tali ragioni, il costo di smaltimento sopportato dall'opponente, pari a € 4.207,78, deve essere detratto dal credito vantato dall'opposta.
4.1.2. Piano quantitativo 6 Cfr. doc. 36 di parte opponente 6 Sul piano quantitativo, l'opponente addebita all'opposta di avere fornito una quantità di uova inferiore a quella normalmente derivante dalla quantità e qualità delle galline allevate.
Tale censura è infondata.
Sul piano strettamente fattuale, la minore entità della produzione di uova rispetto a quella prevista può considerarsi un dato pacifico, visto che la scarsa produttività delle galline era lamentata dalla stessa società che proprio su tale base, nella missiva del 05/09/20187, ha CP_1 invocato la risoluzione del contratto, addebitando tale scarsa produttività alla scarsa qualità delle pollastre fornite da Parte_1
Sul piano giuridico, tuttavia, tale minore produttività non può essere imputata all'inadempimento della società CP_1
Da un lato, infatti, il contratto del 22/06/2017 non prevedeva una quantità minima di uova da fornire, prevedendo unicamente la cessione di tutte le uova prodotte con le galline.
Dall'altro lato, la tesi dell'opponente, secondo cui la quantità di uova fornita sarebbe state inferiore a quella normalmente derivante dalle galline fornite, non trova riscontro oggettivo.
Al riguardo va in primo luogo osservato che l'opponente non ha in alcun modo dedotto condotte imperite o negligenti della società nell'esercizio dell'allevamento, tali da CP_1 configurare una violazione della diligenza professionale qualificata dovuta dalla medesima società.
In secondo luogo, l'obbligazione di fornire, come quantità di uova, “tutta quella prodotta da nr galline 13500 circa”, se per un verso obbliga il fornitore a cedere tutta la quantità di uova all'unico esclusivo cliente, per altro verso, non prevedendo un risultato minimo, non può che assumere il carattere di un'obbligazione di mezzi e non di risultato. È infatti implicito nell'assunzione dell'obbligazione contrattuale l'impegno del fornitore ad allevare il bestiame secondo le regole dell'arte, ma non può essere altrettanto implicito l'obbligo di fornire una quantità minima di prodotto agricolo con l'allevamento di quel medesimo bestiame, dipendendo tale produzione dalle condizioni concrete in cui viene svolto l'allevamento.
Al riguardo occorre considerare che, secondo le prescrizioni contrattuali, il mangime somministrato al bestiame “verrà indicato dall'azienda ciclo per ciclo (…) Qualora la Parte_1 parte venditrice decidesse di cambiare mangimificio di riferimento, le caratteristiche del mangime dovranno essere le medesime come da disciplinare (…)”. Pt_1 7 Cfr. doc. 13 di parte opponente 7 Anche laddove si giungesse alla conclusione per cui la quantità di uova fornite sia stata inferiore alla media producibile con la stessa quantità di animali della stessa tipologia, ciò non sarebbe comunque sufficiente al fine di affermare la responsabilità dell'opposta. Infatti, in base ai rapporti contrattuali tra le parti, sia le galline che il relativo mangime erano forniti dalla società per cui la minore produttività appare ragionevolmente ricollegabile o Pt_1
alla qualità intrinseca delle galline, che tuttavia sarebbe addebitabile alla stessa società
o alle condizioni in cui esse sono state allevate, in ipotesi addebitabile alla società Pt_1
CP_1
Sennonché, come detto, non essendo stato neppure dedotto quale sarebbe la violazione colposa addebitabile all'opposta, tale omissione, vertendo su un fatto principale, non può essere supplita dall'intervento dell'ausiliario nominato dall'ufficio, atteso che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. Civ., S.U., n.
3086/2022).
In terzo luogo, la tesi di parte opponente circa una minore produttività dell'allevamento appare contraddetta dalla condotta tenuta dalla società nel periodo immediatamente Pt_1 successivo alla stipula del contratto, allorquando, in data 05/12/2017, lungi dal lamentare una minore produttività dell'allevamento, è stato riconosciuto all'opposta finanche un aumento sul prezzo delle uova per le forniture dal 01/11/2017 al 30/04/20188. Una tale condotta dell'opponente si pone in manifesta contraddizione con l'affermazione di un inadempimento da parte della società ciò che corrobora la conclusione di non CP_1 imputabilità a quest'ultima della minore produttività delle galline.
Infine, non è possibile addebitare la minore produzione di uova a una violazione della clausola di esclusiva da parte della società CP_1
All'udienza del 26/01/2023 è stato infatti sentito come testimone Testimone_1
il quale, se per un verso ha confermato di avere intrattenuto rapporti con la
[...] 8 Cfr. doc. 7 di parte opponente 8 società dall'altro lato ha pure precisato che questi hanno avuto inizio alla fine del 2018 CP_1
(“Il rapporto è iniziato a fine 2018, inizio 2019, ed è finito ad aprile 2022, quando il contratto è terminato alla scadenza naturale e non è stato rinnovato”). La contrattazione con terzi è dunque avvenuta dopo l'inadempimento della società rispetto al pagamento del Pt_1
corrispettivo delle forniture, essendo la società rimasta inadempiente rispetto alle Pt_1
fatture di agosto, settembre e ottobre 2018. Né può affermarsi che la contrattazione con terzi sia la causa della minore produttività, visto che questa è avvenuta in un momento in cui le forniture di uova alla società erano ormai cessate, per cui un fatto successivo Pt_1
(rapporto contrattuale della società con terzi dalla fine del 2018) non può essere causa CP_1
di un fatto precedente (minore produzione delle uova dal settembre 2017).
Per tali ragioni, deve escludersi l'inadempimento dell'opposta sul piano quantitativo.
4.1.3. Conclusioni
In conclusione, in relazione alla fornitura relativa al “capannone 1”, sussiste l'inadempimento dell'opposta sul piano qualitativo delle uova, ma non anche su quello quantitativo.
Conseguentemente, alla luce della comparazione tra i reciproci inadempimenti, e in particolare tra la fornitura di uova di scarto in percentuale superiore rispetto a quella ammessa e il mancato pagamento integrale delle fatture di agosto, settembre e ottobre 2018,
l'inadempimento della società assume senza dubbio carattere prevalente su quello Pt_1
della società CP_1
Invero, la società ha comunque effettuato la fornitura di uova, pur ricomprendendovi CP_1 una percentuale di scarto superiore a quella ammessa, ma comunque fornendo uova che la stessa società ha accettato e per le quali ha indicato alla società una quantità da Pt_1 CP_1
fatturare. Del resto, anche scomputando dal credito azionato in via monitoria (€ 38.009,75)
l'importo dei costi di smaltimento delle uova inidonee (€ 4.207,78), il credito vantato dalla società mmonta comunque a € 33.801,97. CP_1
L'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente è quindi manifestamente sproporzionata rispetto a quella speculare sollevata dall'opposta.
Conseguentemente, alla luce dei principi di diritto sopra affermati, deve ritenersi giustificata la pretesa della società di ottenere la risoluzione del contratto di fornitura del 22/06/2017, CP_1 quanto meno ai sensi dell'art. 1455 c.c., e, conseguentemente, la pretesa di non eseguire la
9 fornitura di uova nei confronti della società per il periodo successivo alla scadenza del Pt_1 primo ciclo contrattuale.
4.2. Sulla fornitura relativa al “capannone 2”
L'opponente ha poi allegato l'inadempimento dell'opposta anche in relazione all'altro contratto del 22/06/2017, relativo alla fornitura di uova provenienti, anche in questo caso, da 13.500 galline allevate nel “capannone 2”.
La censura è infondata.
Come detto sopra, in data 22/06/2017 le parti hanno stipulato un contratto, diverso e ulteriore rispetto a quello sopra esaminato, con cui la società si è impegnata a vendere CP_1 esclusivamente alla società le uova di 13.500,00 galline circa, allevate a terra dalla Pt_1 medesima società nell'allevamento di Loc. Torre De Belli in Gualdo Tadino (PG) CP_1 all'interno del “capannone 2”, per il periodo dal gennaio 2018 al marzo 2019, rinnovato per due cicli produttivi salvo diversi accordi delle parti.
L'opponente afferma che la fornitura così pattuita non sarebbe stata mai espletata dall'opposta, la quale, per contro, ha sostenuto che tale contratto non sarebbe stato “mai perfezionato ed eseguito in quanto non ha mai fornito le galline necessarie per fare partire Pt_1
l'allevamento”9, e inoltre che esso “era stato definitivamente annullato e divenuto impossibile da eseguire”10.
Posto che rispetto a tale contratto, stipulato per iscritto, non vi è alcuna risoluzione consensuale, né tanto meno una pronuncia giudiziale di annullamento, va osservato che il regolamento contrattuale si presenta omogeneo a quello relativo al “capannone 1”.
Anche in questo caso, infatti, la società si è obbligata a fornire alla società CP_1 Pt_1
l'intera quantità di uova prodotte da 13.500 galline, ma nel caso di specie non risulta stipulato un separato, ancorché collegato, contratto di vendita delle galline da parte di in favore della società Parte_1 CP_1
Sennonché, il contratto prevede che “Per quanto riguarda l'acquisto delle pollastre, alla 16ma settimana, saranno indicate aziende da parte di ciclo per ciclo, il prezzo ad oggi viene fissato ad Parte_1
€ 4,20 + iva/pollastra”. Una tale clausola, presente anche nel contratto relativo al “capannone 1”, evidenzia come la concreta fornitura delle uova sarebbe dipesa dal previo acquisto delle galline, che a sua volta presupponeva una indicazione da parte di relativa al soggetto che quelle galline Parte_1 avrebbe venduto.
Per altro verso, non è possibile ritenere che le galline vendute da in relazione al Parte_1
“capannone 1” fossero utilizzabili anche in relazione al “capannone 2”, sia in quanto nel contratto di vendita delle galline del 22/06/2017 gli animali erano specificamente destinati al “capannone 1”, sia soprattutto perché quel contratto aveva ad oggetto 13.500 galline circa, cioè la stessa quantità da cui avrebbe avuto origine la fornitura proveniente dal
“capannone 1”, che quindi esauriva ed assorbiva l'intero numero delle galline da allevare.
Pertanto, si deve concludere che, anche in relazione al contratto sul “capannone 2”, la concreta fornitura delle uova presupponeva o l'acquisto delle galline dalla società o Pt_1 comunque una sua indicazione sul soggetto da cui acquistarle, come espressamente previsto nel contratto.
L'opponente non ha né allegato né tanto meno documentato di avere fornito gli animali o indicato il soggetto da cui acquistarli, per cui appare condivisibile la ricostruzione offerta da parte opposta secondo cui tale contratto sarebbe di fatto rimasto lettera morta.
Del resto, una conferma di tale ricostruzione si trae dall'assenza di qualunque richiesta della società prima dell'ottobre 2018, circa la fornitura delle uova prevista rispetto al Pt_1
“capannone 2”, ciò che appare in contraddizione con la tesi sostenuta dall'opponente.
Una ulteriore conferma si trae dall'accordo stipulato dalle parti in data 27/01/2018, in cui esse hanno dato atto che “in data 22/06/2017, hanno concluso due distinti contratti, l'uno avente ad oggetto la vendita da a di circa 13.500 pollastre di razza “L Brown” (…) e l'altro Pt_1 CP_1
avente ad oggetto la fornitura da a di uova di gallina allevate a terra”11, laddove le parti, CP_1 Pt_1
pur avendo stipulato in data 22/06/2017 un ulteriore contratto relativo al “capannone 2”, che astrattamente sarebbe dovuto entrare in vigore nel gennaio 2018 e quindi generare crediti della società non ne hanno fatto alcuna menzione, limitandosi a disciplinare CP_1
l'unico rapporto che aveva concretamente avuto esecuzione tra le parti, ossia quello relativo alla fornitura del “capannone 1”. 11 Cfr. doc. 8 di parte opponente 11 Per tali ragioni, non è ravvisabile un inadempimento della società rispetto a tale CP_1
contratto.
5. Conclusioni
In conclusione, per le ragioni esposte, l'opposizione deve essere parzialmente accolta e il credito dell'opposta va accertato nella minor somma di € 33.801,97, oltre interessi ex D.Lgs
231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo. Conseguentemente, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto e l'opponente va condannata al pagamento di tale minor somma, mentre per il resto la domanda riconvenzionale deve essere rigettata.
Considerato che, all'esito dell'opposizione, il credito affermato dalla società è risultato CP_1
comunque esistente, pur in misura inferiore a quella pretesa, non è possibile configurare l'opposta come totalmente soccombente (cfr. Cass. Civ., n. 9587/2015).
Deve quindi procedersi alla liquidazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Il valore della causa, alla luce della domanda riconvenzionale, è compreso nello scaglione da €
52.000,00 a € 260.000,00 di cui al DM 55/2014, con applicazione dei relativi parametri, tenuto conto della non complessità della controversia e del mancato deposito, da parte opposta, delle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1 e 3 c.p.c.
Occorre inoltre considerare che, sebbene l'inadempimento dell'opponente sia risultato prevalente rispetto a quello dell'opposta, è stato comunque riscontrato l'inesatto adempimento del contratto da parte di questa, nella parte in cui ha ricompreso nella fornitura di uova a una quantità di uova di seconda scelta superiore al limite del 5% stabilito Parte_1 contrattualmente. Ciò costituisce un grave ed eccezionale motivo per la compensazione parziale delle spese di lite, nei limiti della metà, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come risultante all'esito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 440/2019 RG
6063/2019 e condanna al pagamento, in favore della società Parte_1 [...]
di € 33.801,97, oltre interessi ex D.Lgs 231/2002 dalla Controparte_1 scadenza delle fatture al saldo;
- Rigetta per il resto la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente;
12 - Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, che si liquidano, già dimidiate della quota compensata, in complessivi € 3.600,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
- Compensa le spese di lite per la restante metà.
Perugia, 07/02/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc. 2 di parte opponente 2 Cfr. doc. 4 di parte opponente 2 3 Cfr. doc. 3 di parte opponente 4 Cfr. doc. 8 di parte opponente 5 Cfr. doc. 12 di parte opponente 3 9 Cfr. pag. 2 della comparsa di costituzione 10 Cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione 10