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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 21/05/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
in composizione monocratica, all'esito dell'udienza del 21.5.2025, ha pronunciato, in seguito alla discussione ex art. 281 sexies la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1156 del 2024 R.G.A.C. promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Giacomo Serra ed elettivamente domiciliati C.F._2 presso il suo studio in La Maddalena, via Cairoli 58,
Parte ricorrente
CONTRO
, nato ad [...] il [...], C.F. residente a[...] C.F._3
Stromboli n.22. Parte resistente - contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio e, premesso di aver stipulato con quest'ultimo, l'1.7.2020, CP_1 contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito in Olbia, via
Stromboli 22, int. 3, catastalmente censito al Fg. 30, particella 8556 sub 5, di loro proprietà, ne chiedevano la restituzione, essendo il contratto cessato alla data dell'1.7.2024, a seguito di disdetta comunicata dapprima con raccomandata a.r. del 6.3.2023, ricevuta dal resistente il 27.3.2023.
, nonostante la ritualità della notifica del ricorso, non si costituiva in giudizio e veniva CP_1 dichiarato contumace.
All'udienza del 21.5.2025 la causa veniva discussa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed il giudice si riservava la decisione, da depositarsi nel termine di cui all'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., applicabile,
1 in virtù dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 164 del 2024 (c.d. correttivo della riforma
Cartabia, entrato in vigore il 26.11.2024), anche ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
E' documentalmente provato che il contratto di locazione stipulato dalle parti l' 1.7.2020, è cessato alla data dell'1.7.2024, a seguito di disdetta comunicata con raccomandata a.r. del 6.3.2023, ricevuta dal resistente il 27.3.2023.
Risultando quindi esatta la data di scadenza indicata nell'atto introduttivo del giudizio, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione del contratto di locazione avente ad oggetto l' immobile sito in Olbia, via Stromboli 22, int. 3, catastalmente censito al Fg. 30, particella 8556 sub
5, con la conseguente condanna del resistente al suo immediato rilascio in favore dei ricorrenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara che il contratto di locazione per cui è causa è cessato alla data dell'1.7.2024 e, per l'effetto, condanna parte resistente all'immediato rilascio dell'immobile sito in Olbia, via Stromboli 22, int. 3, catastalmente censito al Fg. 30, particella 8556 sub 5;
condanna la parte resistente alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate in €. 145,50 per spese ed in €. 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Tempio Pausania, 21.5.2025
Il giudice
Alessandro Di Giacomo
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