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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 25/06/2025, n. 1459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1459 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 6611/2024 avente ad oggetto: indennità di accompagnamento ha pronunciato, ex artt. 429 e 442 c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. Marzia
Federica Cannito, presso il cui studio in Barletta, alla via Colonnello
F.sco Grasso n. 16, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa n. 12, presso la sede legale dell' CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data 25 giugno 2025 la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 tee c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta .
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato in data 9.09.2024, parte ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU mediante deposito di dichiarazione di dissenso, ha proposto giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire
l'indennità di accompagnamento, o in subordine la pensione di invalidità civile e le prestazioni economiche correlate alla condizione di portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 sin dalla domanda amministrativa, il primo escluso dal c.t.u. nominato nella fase sommaria e il secondo e il terzo riconosciuti solo dalla visita peritale.
Costituitosi in giudizio, l' ha, in via preliminare, eccepito l'inammissibilità del CP_2 ricorso per mancata contestazione nei termini di legge degli esiti della c.t.u., e per genericità delle contestazioni sollevate;
nel merito ha eccepito l'infondatezza del ricorso. contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i benefici richiesti.
LA DECISIONE
Questioni preliminari
1. In via preliminare va osservato che il ricorso è ammissibile in quanto risultano formulate contestazioni specifiche alla c.t.u. redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, con richiamo puntuale ad una serie di profili che non sarebbero stati adeguatamente considerati nel procedimento di a.t.p.
2. Il ricorso, inoltre, è tempestivo, essendo documentalmente provato il deposito della dichiarazione scritta di dissenso entro 30 giorni dal deposito della c.t.u. espletata nella fase sommaria.
Il merito
1. In primo luogo, va osservato che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, quindi, a seguito dell'emissione della sentenza, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in capo CP_2
a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e
2 all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
2. Ciò posto in punto di ammissibilità della domanda, nel merito la domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
Parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento,
o in subordine della pensione di invalidità civile e l'accertamento del requisito sanitario di portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 e 33 della legge n. 104/92.
L'indennità di accompagnamento, istituita con le leggi n. 406/1968 e n. 18/1980,
a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 508/1988, è concessa: a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche ex L. 118/1971 e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua. L'indennità di accompagnamento spetta anche al minore degli anni 18 che si trovino delle condizioni su indicate. Quanto alla pensione di inabilità, istituita dall'articolo 12 della Legge 30 marzo 1971, n. 118, spetta agli invalidi civili nei confronti dei quali si stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico. Il beneficiario deve avere un'età compresa fra i
18 e i 65 anni di età, deve essere cittadino italiano o UE residente in
Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Per quanto riguarda lo status di persona con handicap, la l. n. 104/1992 all'art. 1 così stabilisce “La Repubblica: a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la
3 cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata”.
Per raggiungere tali obiettivi, in attuazione dei principi costituzionali, la medesima legge riconosce in favore della persona handicappata o di chi la assiste una serie di diritti ed agevolazioni.
Per persona handicappata, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 104/1992, deve intendersi “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità (cfr. art. 3, commi 2 e 3, L. n. 104/1992).
La condizione di soggetto portatore di “handicap grave” ai sensi dell'art. 3, co. 3, della già citata L. 104/1992 costituisce una condizione soggettiva (o status) al cui semplice riconoscimento sono collegati vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie nonché ogni altra utilità che sia erogata da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi.
In tale contesto è evidente come il rigetto della domanda amministrativa volta ad ottenere il riconoscimento dello status in esame da parte dell'adita (o CP_3
l'assenza di risposta alla domanda) ai sensi del successivo art. 4 impedisca al soggetto istante di ottenere tutti quei benefici che la legge prevede nei più disparati ambiti di esplicazione della vita dello stesso (dal mondo del lavoro alla sanità all'imposizione fiscale, etc…). Di conseguenza, a fronte del rigetto (o del silenzio) in questione, non può essere ragionevolmente negata all'interessato – a meno di non configurare un vero e proprio vuoto di tutela difficilmente giustificabile – la possibilità di agire in giudizio davanti al giudice per ottenere il riconoscimento del proprio status di soggetto portatore di handicap grave.
4 Né a diversa conclusione può invero pervenirsi facendo riferimento alle note pronunce della S.C. secondo le quali, successivamente all'entrata in vigore dell'art. 130 del d.lgs. 112/98, sarebbero da considerarsi inammissibili domande di mero accertamento dello status di invalido senza che le stesse siano accompagnate dalla contestuale richiesta di condanna dell'Ente deputato alla corresponsione della relativa provvidenza prevista dalla legge. In proposito basta infatti osservare come il semplice riconoscimento dello status di portatore di handicap grave consente immediatamente al soggetto interessato, senza necessità di alcuna pronuncia accessoria di condanna, di richiedere la concessione di tutti i benefici previsti dalla legge in qualsivoglia settore di esplicazione della vita dello stesso (tanto che, a tal fine, l'art. 39 della L. 448/1998 prevede espressamente che “i soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, attestano, mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge, l'esistenza delle condizioni personali richieste ai fini dell'adozione di provvedimenti amministrativi o dell'acquisizione di vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie e di ogni altra utilità, eroganti da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi”).
D'altra parte, come ha di recente stabilito la Corte di Cassazione “è ammissibile l'azione di mero accertamento dello stato invalidante, ben potendo configurarsi l'interesse ad agire in relazione ad uno "status", quale quello di invalidità totale, potenzialmente produttivo di una serie indeterminata di diritti ricollegata dall'ordinamento alla condizione fisica dell'invalido (cfr. Cass. Sez. Lav.
2691/2009, in materia di indennità di accompagnamento).
Ciò premesso, sussiste la legittimazione passiva dell' in relazione CP_2 all'accertamento dell'handicap.
L'art. 42 del D.L. 3/9/2003, n. 269, convertito in L. 24/11/2003, n.326, aveva stabilito che il ricorso giurisdizionale in tema di invalidità civile dovesse essere notificato anche al Ministero , il quale assumeva, Controparte_4 quindi, la veste di litisconsorte necessario e poteva assistere, con un proprio consulente, alle operazioni peritali. Dunque, per espressa previsione di legge, oltre all' soggetto legittimato passivo era anche il suddetto Ministero. CP_2
Sennonché, successivamente, il D.L. 30/9/2005, n. 203, recante “Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e
5 finanziaria”, convertito, con modificazioni, in L. 2/12/2005, n. 248, all'art. 10, 1° co., ha disposto il trasferimento all' “delle funzioni residuate allo Stato in CP_2 materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze”; pertanto, in ossequio a quanto previsto dal secondo comma della predetta norma, con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 30/03/2007 (pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 121 del 26/05/2007), è stata data attuazione a tale trasferimento di competenze “a decorrere dal 1° aprile 2007”, con subentro, dalla medesima data, dell' al Ministero dell'Economia e delle Finanze “nei rapporti giuridici relativi CP_2 alle funzioni ad esso trasferite”.
Inoltre, l'art. 20 del D.L. n. 78/2009, convertito nella L. n. 102/2009, ha previsto,
a far data dal 10.1.2010, il trasferimento di ogni residua competenza in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità all' , che CP_2
Contr riceve le relative domande amministrative e le trasmette alla competente, fa parte della stessa Commissione Medica e, quindi, è legittimato a resistere nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento in tali materie.
3. Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato in questa fase di merito, dott.
, specializzato in medicina legale, le cui conclusioni appaiono Persona_1 condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento, ha ritenuto che parte ricorrente, a causa delle plurime patologie sofferte, si trovava, alla data della domanda amministrativa in una condizione di invalidità per una serie di patologie tale da poter essere considerata portatrice di handicap in situazione di gravità. Inoltre, il consulente d'ufficio ha riscontrato una pluralità di patologie particolarmente gravi che rendono la parte istante incapace di compiere gli atti di vita quotidiana senza ausilio già dalla domanda amministrativa.
Più specificamente, il c.t.u., dopo aver premesso che il ricorrente è affetto da “- emiparesi dx da infarto lacunare con allegata encefalopatia vascolare sottocorticale, -ipertensione arteriosa, -gammopatia monoclonale”, ha osservato che
“L'esame obiettivo ha consentito di rilevare a carico del un quadro Pt_1 patologico sovrapponibile a quello già apprezzato dalla documentazione medica depositata all'epoca dell'accertamento amministrativo. In particolare, va sottolineato come il verbale di invalidità fu redatto sugli atti senza alcuna visita sul
6 paziente e tanto, del tutto attendibilmente, inficiò anche la valutazione. Andando oltre, ulteriori perplessità rinvengono dalla CTU di I grado a firma del dott.
[...] il quale, nonostante avesse evidenziato al suo esame clinico un Per_2
“disorientamento temporo-spaziale” ed un quadro clinico neurologico, rinveniente dalla documentazione in atti, indicativo di una “emiparesi grave con “disartria”, non ritenne opportuno riconoscere la indennità di accompagnamento. Al nostro controllo clinico è stato quindi possibile apprezzare una deambulazione autonoma non espletabile autonomamente, cambi posturali assistiti nonché la impossibilità ad estrinsecare autonomamente gli atti quotidiani della vita attese le evidenti alterazioni della funzionalità globale del paziente con particolare riguardo per la autonomia nei cambi posturali e per l'orientamento temporo-spaziale”.
Sulla base del quadro clinico così ricostruito, il consulente d'ufficio ha quindi concluso osservando che “Alla luce di tali evidenze deve pertanto motivatamente ritenersi che le patologie da cui è affetto sono responsabili di un Parte_1 grado di invalidità pari al 100%, della concessione della indennità di accompagnamento e dei requisiti del comma 3 dell'art. 3 della L. 104/92 sin dalla domanda amministrativa (5.9.2023)”.
Le conclusioni raggiunte dal consulente d'ufficio sono pienamente condivisibili perché in linea con la documentazione medica in atti e con i requisiti richiesti per tali prestazioni;
esse, inoltre, sono il frutto anche di un'accurata valutazione delle condizioni della parte come emerse dall'esame diretto della stessa che in questo tipo di accertamento riveste un ruolo centrale.
Pertanto, la domanda deve essere accolta e deve dichiararsi la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario di persona con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 ed art. 33 della legge n. 104/92 dal
5.09.2023 (data della domanda amministrativa) e dell'indennità di accompagnamento dall'1.10.2023 (primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa), data dalla quale il CTU nominato nel presente procedimento ha fatto decorrere il requisito sanitario.
Avendo il ricorrente chiesto il riconoscimento del requisito sanitario della pensione di invalidità civile in via subordinata, ossia condizionatamente al mancato riconoscimento del requisito sanitario dell'indennità di
7 accompagnamento, esso deve ritenersi assorbito dall'accertamento del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento
Spese processuali
Le spese processuali, comprensive del procedimento di a.t.p., seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' , nella misura liquidata in CP_2 dispositivo, ai sensi del D.M. 55/14, e successive modifiche, tenuto conto della fase sommaria e di merito (cfr. Cass. n. 6558/21), delle ragioni della decisione, della natura della controversia, della attività processuale svolta, in considerazione della maggiore attività processuale svolta (impugnativa di due verbali). Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv.to Marzia Federico
Cannito che ne ha fatto richiesta.
Le spese di c.t.u. sono poste definitivamente a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 6611/2024, come innanzi proposta, così provvede:
1. dichiara sussistenza del requisito sanitario in capo a , Parte_1 di persona con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 ed art. 33 della legge n. 104/92 dal 5.09.2023 (data della domanda amministrativa) e dell'indennità di accompagnamento dall'1.10.2023 (primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa);
2. condanna l' al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente, che CP_2 liquida in complessivi € 6.805,00 per compensi al difensore, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge con attribuzione al procuratore antistatario avv.to Marzia Federico Cannito;
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_2
Trani, 25.06.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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