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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 23/09/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Pisa Sezione Lavoro N.R.G. 104/2022
Il Giudice Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 23/9/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA proposta da
(C.F./P.I.: , in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Ceschi, presso la cui sede, sita in Pisa, alla Piazza Vittorio Emanuele II n. 7/9, elettivamente domicilia
OPPONENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 dagli Avv.ti Daniele Biagini e Francesco Bertolini, presso il cui studio sito in Massa, alla Via G. Pascoli, n. 39, elettivamente domicilia
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 19/2022
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 23.9.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 3.2.2022, in persona del suo Parte_1 legale rappresentante pro tempore, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 19/2022, con il quale questo Tribunale l'aveva condannata al pagamento in favore di della somma di euro “€.14.988,48 oltre alle CP_1 competenze della procedura e spese di precetto per complessivi €. 16.104,70 oltre interessi al saldo e spese successive ed occorrende”, a titolo di retribuzioni arretrate. A sostegno dell'opposizione dedusse come aveva provveduto ad effettuare l'assunzione dell'opposto in data 03/06/20 presso l'Ufficio Centro Operativo di Pisa con mansioni di autista con le modalità part-time verticale 25,38%, mesi lavorativi luglio, agosto e settembre, con orario di lavoro giornaliero e settimanale tempo per tempo vigente nella struttura di appartenenza, con effettiva presa di servizio a fare data dal 1 luglio 2020.
Pag. 1 di 3 Tale assunzione era stata compiuta in adempimento della sentenza della Corte
d'Appello di Firenze n. 541/2021. Inoltre, nessuna prestazione lavorativa era stata resa nel periodo oggetto di causa e relativo ai mesi da ottobre 2020 a giugno 2021 e da ottobre 2021 a dicembre 2021.
1.1. Con memoria depositata in data 17.6.2022 si è costituita la parte opposta la quale si è opposta all'accoglimento della domanda.
2. L'opposizione è fondata.
In via preliminare, deve rilevarsi come la Corte di Appello di Firenze con sentenza n.
541/2021, in parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza n. 107/2020 del
Tribunale di Pisa, ha dichiarato che “il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra parte appellata e gli appellanti deve ritenersi in regime di part time, con relativa incidenza nel calcolo delle differenze retributive”. Più in particolare, la citata pronuncia di secondo grado, passata in giudicato, ha accertato che “Pertanto, posto che il rapporto di lavoro con è stato accertato a dar data dai primi Pt_1 contratti stipulati con TMA (ogni altra questione assorbita), deve ritenersi che il rapporto di lavoro ebbe a svolgersi part time, secondo quanto previsto da tali contratti che sono stati prodotti in primo grado dalla stessa parte appellata, senza porre nei relativi ricorsi alcuna questione in merito alla loro validità; anzi, presupponendo che gli stessi fossero validi a riprova della sussistenza di un rapporto di lavoro (seppur formalmente) con TMA. Ne consegue che , fermo il resto, la sentenza deve essere riformata nei termini suddetti, con relativa incidenza della decisione sul riconoscimento del part time nella determinazione delle differenze retributive che su tale tempo parziale devono essere ricalcolate”.
2.1. Nel caso di specie, alla luce dell'accertamento contenuto nella sentenza di secondo grado, deve ritenersi che per i mesi per cui è causa, in relazione ai quali non vi è prova dell'avvenuta corresponsione della retribuzione, la prestazione lavorativa da retribuire sia quella resa in regime di part-time pari a 10 ore settimanali, con una retribuzione lorda mensile di euro 552,51. Tale ammontare è stato oggetto di apposito accertamento nella CTU, depositata dalle parti con le note di trattazione scritta, ed espletata nella causa già pendente innanzia a questo Tribunale e recante RG 608/2020.
2.2. Pertanto, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, la somma spettante alla parte
Pag. 2 di 3 opposta a titolo di retribuzione per le mensilità dal mese di ottobre 2020 a giugno 2021
e da ottobre 2021 a dicembre 2021 deve determinarsi in complessivi euro 6.630,12
(552,51*12), oltre accessori di legge.
3. Le spese di lite possono essere compensate per metà alla luce della parziale soccombenza reciproca. Esse sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale D.M. n. 147 del 13/08/2022; ed in particolare dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve essere individuato in quello compreso tra euro 5.200,01 sino a
26.000,00, ulteriormente ridotto del 50%, in considerazione della natura e della difficoltà dell'affare, trattandosi di causa non comportante problematiche giuridiche di particolare complessità.
P.Q.M.
in accoglimento parziale dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
19/2022 emesso da questo Tribunale;
condanna in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, a pagare in favore di per i titoli di cui alla parte CP_1 motiva, la somma di euro 6.630,12, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata dalla data di maturazione del diritto al saldo;
condanna in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, a pagare in favore di le spese processuali, CP_1 liquidate, già operata la compensazione, in € 1.347,50,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Il giudice del lavoro Pierpaolo Vincelli
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Il Giudice Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 23/9/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA proposta da
(C.F./P.I.: , in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Ceschi, presso la cui sede, sita in Pisa, alla Piazza Vittorio Emanuele II n. 7/9, elettivamente domicilia
OPPONENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 dagli Avv.ti Daniele Biagini e Francesco Bertolini, presso il cui studio sito in Massa, alla Via G. Pascoli, n. 39, elettivamente domicilia
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 19/2022
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 23.9.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 3.2.2022, in persona del suo Parte_1 legale rappresentante pro tempore, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 19/2022, con il quale questo Tribunale l'aveva condannata al pagamento in favore di della somma di euro “€.14.988,48 oltre alle CP_1 competenze della procedura e spese di precetto per complessivi €. 16.104,70 oltre interessi al saldo e spese successive ed occorrende”, a titolo di retribuzioni arretrate. A sostegno dell'opposizione dedusse come aveva provveduto ad effettuare l'assunzione dell'opposto in data 03/06/20 presso l'Ufficio Centro Operativo di Pisa con mansioni di autista con le modalità part-time verticale 25,38%, mesi lavorativi luglio, agosto e settembre, con orario di lavoro giornaliero e settimanale tempo per tempo vigente nella struttura di appartenenza, con effettiva presa di servizio a fare data dal 1 luglio 2020.
Pag. 1 di 3 Tale assunzione era stata compiuta in adempimento della sentenza della Corte
d'Appello di Firenze n. 541/2021. Inoltre, nessuna prestazione lavorativa era stata resa nel periodo oggetto di causa e relativo ai mesi da ottobre 2020 a giugno 2021 e da ottobre 2021 a dicembre 2021.
1.1. Con memoria depositata in data 17.6.2022 si è costituita la parte opposta la quale si è opposta all'accoglimento della domanda.
2. L'opposizione è fondata.
In via preliminare, deve rilevarsi come la Corte di Appello di Firenze con sentenza n.
541/2021, in parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza n. 107/2020 del
Tribunale di Pisa, ha dichiarato che “il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra parte appellata e gli appellanti deve ritenersi in regime di part time, con relativa incidenza nel calcolo delle differenze retributive”. Più in particolare, la citata pronuncia di secondo grado, passata in giudicato, ha accertato che “Pertanto, posto che il rapporto di lavoro con è stato accertato a dar data dai primi Pt_1 contratti stipulati con TMA (ogni altra questione assorbita), deve ritenersi che il rapporto di lavoro ebbe a svolgersi part time, secondo quanto previsto da tali contratti che sono stati prodotti in primo grado dalla stessa parte appellata, senza porre nei relativi ricorsi alcuna questione in merito alla loro validità; anzi, presupponendo che gli stessi fossero validi a riprova della sussistenza di un rapporto di lavoro (seppur formalmente) con TMA. Ne consegue che , fermo il resto, la sentenza deve essere riformata nei termini suddetti, con relativa incidenza della decisione sul riconoscimento del part time nella determinazione delle differenze retributive che su tale tempo parziale devono essere ricalcolate”.
2.1. Nel caso di specie, alla luce dell'accertamento contenuto nella sentenza di secondo grado, deve ritenersi che per i mesi per cui è causa, in relazione ai quali non vi è prova dell'avvenuta corresponsione della retribuzione, la prestazione lavorativa da retribuire sia quella resa in regime di part-time pari a 10 ore settimanali, con una retribuzione lorda mensile di euro 552,51. Tale ammontare è stato oggetto di apposito accertamento nella CTU, depositata dalle parti con le note di trattazione scritta, ed espletata nella causa già pendente innanzia a questo Tribunale e recante RG 608/2020.
2.2. Pertanto, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, la somma spettante alla parte
Pag. 2 di 3 opposta a titolo di retribuzione per le mensilità dal mese di ottobre 2020 a giugno 2021
e da ottobre 2021 a dicembre 2021 deve determinarsi in complessivi euro 6.630,12
(552,51*12), oltre accessori di legge.
3. Le spese di lite possono essere compensate per metà alla luce della parziale soccombenza reciproca. Esse sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale D.M. n. 147 del 13/08/2022; ed in particolare dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve essere individuato in quello compreso tra euro 5.200,01 sino a
26.000,00, ulteriormente ridotto del 50%, in considerazione della natura e della difficoltà dell'affare, trattandosi di causa non comportante problematiche giuridiche di particolare complessità.
P.Q.M.
in accoglimento parziale dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
19/2022 emesso da questo Tribunale;
condanna in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, a pagare in favore di per i titoli di cui alla parte CP_1 motiva, la somma di euro 6.630,12, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata dalla data di maturazione del diritto al saldo;
condanna in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, a pagare in favore di le spese processuali, CP_1 liquidate, già operata la compensazione, in € 1.347,50,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Il giudice del lavoro Pierpaolo Vincelli
Pag. 3 di 3