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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/10/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2225 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da:
, c.f. , nata a [...] il CP_1 C.F._1
30/01/2000, rappresentata e difesa dall'avvocato PILLAN BEATRICE
e
LL NI, c.f. , nato a [...] il C.F._2
01/11/1991, rappresentato e difeso dall'avvocato RANDO FRANCESCA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1 1. La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori, con collocazione abitativa prevalente presso la madre.
2. La casa familiare, sita in Sandrigo (VI), Via Dante Alighieri n. 3, viene assegnata alla madre che l'abiterà unitamente alla figlia.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità:
➢ fino al compimento dei tre anni di età della minore ogni fine settimana, alternativamente il sabato o la domenica pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore
19.00, nonchè uno o due pomeriggi infrasettimanali dopo il lavoro (in questo caso recandosi a trovare la figlia a casa della madre),
➢ dal compimento dei tre anni di età della minore: - a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera dopo cena (indicativamente per le
20.30), - un pomeriggio infrasettimanale, da individuarsi concordemente tra i genitori, nella settimana in cui il weekend spetta al padre e due pomeriggi infrasettimanali, da individuarsi concordemente tra i genitori, nella settimana in cui il weekend spetta alla madre, con riaccompagnamento presso la casa della madre entro le ore 20.30,
➢ per le vacanze di Natale 2025 il giorno di Natale o quello di Capodanno da concordare con la madre, a partire dal Natale 2026 quattro giorni comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno, dal
2027 una settimana comprendente ad anni alterni il giorno di Natale (dal
25/12 al 31/12) o quello di Capodanno (dal 31/12 al 6/1);
➢ per le vacanze pasquali 2026 il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo da concordare con la madre, a partire da Pasqua 2027 tre giorni comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo,
➢ sei giorni (tre giorni consecutivi e altri tre giorni in altro periodo) durante le vacanze estive 2026, a partire dalle vacanze estive 2027 quindici giorni non consecutivi, e a partire dall'estate 2028 due settimane anche consecutive da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
2 4. Il signor CA si impegna a non fare incontrare la figlia con la nonna materna nei propri tempi di visita della minore. I rapporti tra ed i Per_1 componenti del ramo familiare materno saranno gestiti unicamente dalla signora CP_1
5. Il padre contribuirà al mantenimento della minore versando alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese: - per il periodo di frequenza dell'asilo nido da parte della minore, vale a dire fino al mese di agosto 2026, l'importo di €
250,00, - a partire dal mese di settembre 2026 l'importo di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
6. Il padre contribuirà altresì nella misura del 50% alle spese straordinarie afferenti la minore, così come individuate e disciplinate dal Protocollo del
Tribunale di Vicenza.
7. Le parti concordano che l'assegno unico per la figlia sia percepito interamente dalla madre.
8. Le parti concordano altresì che, nel periodo di frequenza dell'asilo nido, vista la partecipazione di entrambi i genitori alla spesa per la retta, la madre corrisponda al padre a titolo di rimborso un importo pari al 50% del bonus nido percepito dall'INPS previa esibizione al sig.CA della relativa documentazione.
9. Spese e compensi professionali compensati.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 13/06/2025 e CP_1
LL NI hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento della figlia minore nata in [...] Per_1
6.05.2023 dalla relazione sentimentale tra le parti.
All'esito dell'udienza del 7/10/2025 dinanzi al Giudice Relatore sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, i ricorrenti
3 hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze della minore.
Le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
La casa familiare va assegnata a in quanto convivente con la CP_1 figlia minore.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento / mantenimento della minore Per_2 sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in
[...] epigrafe riportati da intendersi qui integralmente trascritti;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 14.10.2025.
4 Il giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2225 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da:
, c.f. , nata a [...] il CP_1 C.F._1
30/01/2000, rappresentata e difesa dall'avvocato PILLAN BEATRICE
e
LL NI, c.f. , nato a [...] il C.F._2
01/11/1991, rappresentato e difeso dall'avvocato RANDO FRANCESCA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1 1. La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori, con collocazione abitativa prevalente presso la madre.
2. La casa familiare, sita in Sandrigo (VI), Via Dante Alighieri n. 3, viene assegnata alla madre che l'abiterà unitamente alla figlia.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità:
➢ fino al compimento dei tre anni di età della minore ogni fine settimana, alternativamente il sabato o la domenica pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore
19.00, nonchè uno o due pomeriggi infrasettimanali dopo il lavoro (in questo caso recandosi a trovare la figlia a casa della madre),
➢ dal compimento dei tre anni di età della minore: - a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera dopo cena (indicativamente per le
20.30), - un pomeriggio infrasettimanale, da individuarsi concordemente tra i genitori, nella settimana in cui il weekend spetta al padre e due pomeriggi infrasettimanali, da individuarsi concordemente tra i genitori, nella settimana in cui il weekend spetta alla madre, con riaccompagnamento presso la casa della madre entro le ore 20.30,
➢ per le vacanze di Natale 2025 il giorno di Natale o quello di Capodanno da concordare con la madre, a partire dal Natale 2026 quattro giorni comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno, dal
2027 una settimana comprendente ad anni alterni il giorno di Natale (dal
25/12 al 31/12) o quello di Capodanno (dal 31/12 al 6/1);
➢ per le vacanze pasquali 2026 il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo da concordare con la madre, a partire da Pasqua 2027 tre giorni comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo,
➢ sei giorni (tre giorni consecutivi e altri tre giorni in altro periodo) durante le vacanze estive 2026, a partire dalle vacanze estive 2027 quindici giorni non consecutivi, e a partire dall'estate 2028 due settimane anche consecutive da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
2 4. Il signor CA si impegna a non fare incontrare la figlia con la nonna materna nei propri tempi di visita della minore. I rapporti tra ed i Per_1 componenti del ramo familiare materno saranno gestiti unicamente dalla signora CP_1
5. Il padre contribuirà al mantenimento della minore versando alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese: - per il periodo di frequenza dell'asilo nido da parte della minore, vale a dire fino al mese di agosto 2026, l'importo di €
250,00, - a partire dal mese di settembre 2026 l'importo di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
6. Il padre contribuirà altresì nella misura del 50% alle spese straordinarie afferenti la minore, così come individuate e disciplinate dal Protocollo del
Tribunale di Vicenza.
7. Le parti concordano che l'assegno unico per la figlia sia percepito interamente dalla madre.
8. Le parti concordano altresì che, nel periodo di frequenza dell'asilo nido, vista la partecipazione di entrambi i genitori alla spesa per la retta, la madre corrisponda al padre a titolo di rimborso un importo pari al 50% del bonus nido percepito dall'INPS previa esibizione al sig.CA della relativa documentazione.
9. Spese e compensi professionali compensati.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 13/06/2025 e CP_1
LL NI hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento della figlia minore nata in [...] Per_1
6.05.2023 dalla relazione sentimentale tra le parti.
All'esito dell'udienza del 7/10/2025 dinanzi al Giudice Relatore sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, i ricorrenti
3 hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze della minore.
Le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
La casa familiare va assegnata a in quanto convivente con la CP_1 figlia minore.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento / mantenimento della minore Per_2 sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in
[...] epigrafe riportati da intendersi qui integralmente trascritti;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 14.10.2025.
4 Il giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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