Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 26/06/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
sent.……...………………..
REPUBBLICA ITALIANA r.g.…5181 /2019 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA cron.……...……………….
Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la seguente rep.…...……………………
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5181/2019 R.G.,
promossa da e con l'avv. Parte_1 Parte_2
DEPRESBITERIS BIAGIO
PARTE ATTRICE
contro
OGGETTO:
, con l'avv. SCOPSI NICOLA e l'avv. Parte_3 CP_1
[...] [...] Con CP_2
, )
[...]
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da note depositate a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata in data
17.1.2025, con termini massimi per memorie e repliche decorrenti dal 13.3.2025, che devono intendersi qui integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
del suo legale rappresentante pro tempore al risarcimento del danno pari ad € 20.129,44 patito dagli attori a causa del contratto di compravendita del diamante, meglio descritto in premessa, stipulato Cont con e perfezionato in data 04/11/2016, oltre alla rivalutazione monetaria, al maggior danno e agli interessi legali, ex art. 1284, comma 4, c.c., sulla somma predetta, il tutto per le ragioni esposte in narrativa, con ogni conseguenziale pronuncia. In ogni caso, con il favore delle spese e competenze del presente giudizio oltre spese generali 15%, IVA CPA come per legge”.
A fondamento della domanda, hanno dedotto quanto segue.
“ … I Signori e sono clienti di lungo corso Parte_1 Parte_2
Parte del Banco Popolare S.p.A., - oggi - (inde ), in Parte_3
virtù del contratto di conto corrente nn. 184701 acceso presso l'Agenzia di NO IS (PI) (doc.1).
2. Nel mese di novembre
2016, il consulente finanziario della filiale li contattava per sottoporre loro alcune ipotesi di collocamento per i loro risparmi. Durante
l'incontro proponeva ai clienti di acquistare diamanti da investimento:
a detta della banca, l'unica soluzione, in quel momento, in grado di garantire ottimi profitti.
3. Insisteva, in particolare, per le pietre commercializzate dalla (inde Parte_4
IDB), garantendo sulla professionalità della stessa quale leader del mercato.
4. Il consulente si soffermava molto sulla bontà dell'acquisto delle pietre preziose. I diamanti, infatti, erano prospettati sia dalla Cont banca che dalla documentazione della come “bene rifugio per eccellenza”, dal sicuro apprezzamento futuro e meno soggetto alle oscillazioni degli strumenti finanziari, azionari od obbligazionari (docc.
2 2 e 3).
5. Il funzionario, inoltre, mostrava all'esponente un grafico che indicava un rendimento crescente del valore dei citati preziosi, costante nel tempo e senza flessioni. Più precisamente, il consulente Cont scaricava dal sito della un grafico indicante l'andamento del valore dei diamanti rispetto all'inflazione: “Le quotazioni dei diamanti da investimento hanno sempre avuto un trend positivo, ben superiore all'andamento dell'inflazione” (doc. 4).
6. La banca descriveva l'investimento citato come facilmente liquidabile e garantiva il ricollocamento “in tempi reali di mercato”, “alle quotazioni pubblicate trimestralmente sul Sole 24 ORE utilizzate sia per l'acquisto che per la rivendita” (già docc. 2-3).
7. Le ragioni addotte dal funzionario erano accompagnate dal supporto di un libretto promozionale - diffuso nella filiale ed utilizzato dal consulente - sul quale si legge quanto segue: “la sua quotazione [del diamante] appare destinata ad aumentare naturalmente, anche a causa del progressivo calo della produzione ed all'aumento della domanda nei Paesi Emergenti … Non
è sottoposto a influenze politico valutarie … Parte_4
è leader incontrastata in Europa…Da sempre attua una
[...]
politica di trasparenza pubblicando regolarmente su “Il Sole 24 Ore” le quotazioni dei diamanti trattati… Il nostro servizio di rivendita consente di monetizzare i diamanti alla quotazione in vigore pubblicata sul “Sole 24 Ore” (già doc. 2). … Nel mese di ottobre 2017, del tutto inaspettatamente, gli odierni esponenti apprendevano che Cont Parte
e erano state condannate dall'Autorità Garante per il
Mercato e la Concorrenza (inde AGCM o Antitrust) a causa delle pratiche commerciali scorrette tenute nella rivendita di diamanti …
Nel mese di marzo 2019, tramite l'interpello di un perito, gli attori
3 apprendevano che il valore della loro pietra era complessivamente pari ad € 13.450,91 ed aveva un prezzo di rivendita sul mercato libero diminuito di un ulteriore 20%, ovvero € 10.760,73 (doc. 13). Cont 20. Valori all'evidenza di molto inferiori a quelli dichiarati da e Parte
al momento dell'acquisto (id est € 30.890,17). …” (così, l'atto di citazione).
ha chiesto “voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria e/o Parte_3 diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione: in via principale: rigettare tutte le domande formulate dall'attrice nei confronti di poiché generiche e inammissibili e comunque Parte_3 infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, accertare il concorso di colpa dell'attrice nella causazione del danno ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c.
e, per l'effetto, ridurre l'entità del risarcimento dovuto dalla banca nella diversa misura ritenuta giusta e opportuna, anche in via di equità; in ogni caso: condannare controparte a rifondere a favore di le spese di lite.”. Parte_3
Ha dedotto che il ruolo dell'istituto di credito nell'operazione finanziaria descritta sarebbe quello di mero “segnalatore” e che, di conseguenza, alcun inadempimento o alcuna condotta negligente o imperita causale rispetto al danno patrimoniale dedotto dalla parte attrice sarebbe imputabile alla convenuta, la quale si era limitata, Cont come da contratto concluso con la società , a segnalare la possibilità di eseguire l'investimento in diamanti alla propria clientela.
Ha eccepito, in ogni caso, il concorso del danneggiato nella determinazione del danno, ai sensi del disposto normativo di cui
4 all'art. 1227 c.c., e contestato l'effettività del valore attribuito ai diamanti, rimasti nella disponibilità della parte attrice.
La domanda non appare fondata e non merita accoglimento.
Come condivisibilmente rilevato dalla parte convenuta, la parte attrice non ha articolato alcuna richiesta istruttoria, volta a provare l'effettività delle condotte allegate, e contestate, come poste in essere dai funzionari della banca convenuta.
Resta, quindi, non superato il dato testuale contenuto nei documenti prodotti dalla parte convenuta, nei quali si esplicita il ruolo della banca nell'ambito della operazione finanziaria e, soprattutto, chiarisce Cont la natura, esclusiva, della relazione negoziale fra cliente e .
Come sopra riportato, infatti, la proposta di acquisto sottoscritta dagli attori precisava: con riferimento alla presente proposta di acquisto, il proponente precisa che la Banca domiciliataria ha svolto un'attività di Cont mera segnalazione del proponente stesso a ed è quindi consapevole che la non assume alcuna responsabilità in merito CP_5
Cont al contratto, che intercorre solo tra il proponente e . (doc. 1 § 6, parte convenuta); - la brochure informativa messa a disposizione della clientela presso le filiali della banca specificava “con riferimento alla presente proposta di acquisto, il proponente precisa che la Banca domiciliataria ha svolto un'attività di mero orientamento della clientela interessata, informazioni più approfondite in ordine Cont all'investimento potranno essere richieste solo alla a cura del cliente;
la Banca non assume alcuna responsabilità in proposito, con particolare riferimento alle caratteristiche della pietra“ (doc.4); tutta Cont la documentazione inerente l'acquisto riportava solo il logo di .
Se è vero, quindi, che quanto accertato dall' (con CP_6 provvedimento confermato in sede di impugnazione e appello) relativamente ai fatti costituenti pratica commerciale scorretta e alla
5 loro imputabilità in concorso alla odierna convenuta, rileva, quale prova privilegiata, in questa sede, è anche vero che detti fatti – dei quali, sotto il profilo oggettivo, può anche ritenersi provata l'effettiva verificazione - non costituiscono, di per sé, rispetto al singolo investitore né prova dell'inadempimento al contratto di consulenza, nè prova di una condotta dolosa o colposa, rilevante ai sensi del disposto normativo di qui all'art. 2043 c.c., o nell'ambito di una relazione da contatto sociale qualificato.
Non costituiscono inadempimento al contratto di consulenza, perché si pongono all'esterno di quel contratto, assumendo, per espressa Parte previsione negoziale, il ruolo di mero segnalatore.
Non costituiscono prova di condotta dannosa rilevante, perché non vi
è prova di alcuna connotazione soggettiva della stessa, in termini di dolo o di colpa, avuto riguardo, tra l'altro, alla mancata prova di effettive informazioni circa il reale valore delle pietre in capo alla banca, ed anzi tenuto conto della circostanza che, negli anni immediatamente successivi all'investimento, esso in effetti, a prescindere dal valore intrinseco delle pietre, aveva assunto maggiore valore;
non vi è prova, quindi, che l'istituto di credito conoscesse o potesse conoscesse la effettiva redditività dell'investimento, vero oggetto del contratto di acquisto, e risultato addirittura aumentato nel periodo immediatamente successivo.
La domanda, pertanto, non merita accoglimento.
Tenuto conto dell'esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di merito, in relazione a vicende analoghe a quella per cui è causa, si ritiene sussistano i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
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P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: rigetta la domanda perché infondata.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Pisa, il 25/06/2025.
IL GIUDICE
Dott. Alessia De Durante
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