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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 20/05/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Procedimento n° 1398/2022 R.G.
Dott.ssa Teresa Cianciulli
Verbale di udienza del giorno 20/05/2025
Il Giudice, letto l'art. 127-ter c.p.c., che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta;
verificata con esito positivo la partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta delle parti;
PQM
decide la causa ex art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Teresa Cianciulli, viste le conclusioni così come precisate dalle parti, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., ha emesso la presente
SENTENZA nel giudizio n° 1398/2022 RG, avente ad oggetto “appello avverso sentenza G.d.P.”, vertente
TRA
c.f. ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Giovanni Alberto Peluso, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di appello, indirizzo di p.e.c. Email_1
Appellante
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto Controparte_1 C.F._1
Fabiano e Giuseppe Cannizzaro, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione di primo grado, indirizzo di p.e.c. e Email_2
Email_3
Appellata
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 23.03.2021, conveniva la Controparte_1 CP_2 dinanzi al Giudice di Pace di Avellino per sentirla condannare al pagamento dell'importo di
[...]
€ 1.072,10, oltre interessi, a titolo di rimborso pro quota dei costi contrattuali relativi ad un finanziamento, con trattenuta del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente, con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della domanda l'attrice esponeva che: in data 04.03.2008 aveva stipulato con Prestitalia
S.p.A. il contratto di finanziamento n. 135099, mediante cessione del quinto dello stipendio;
- aveva estinto anticipatamente il finanziamento in data 30.04.2012; - il contratto era stato ceduto dalla Contr mutuante alla - aveva richiesto, senza esito, il rimborso dei costi cosiddetti up CP_2
front del credito.
Si costituiva la società incorporante di la quale Parte_1 Controparte_2 eccepiva: in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva dell'odierna convenuta in relazione alla quota parte pro rata temporis della commissione di agenzia;
- nel merito,
l'inammissibilità ed infondatezza delle avverse domande.
La causa veniva definita con sentenza n. 2062/2021, depositata il 07.10.2021, con la quale il
Giudice di Pace accoglieva la domanda attorea: annullava la clausola contrattuale che escludeva il mutuatario dal rimborso in caso di estinzione anticipata del finanziamento e condannava la convenuta alla restituzione dell'importo di € 1.072,10, oltre interessi legali dalla data di estinzione del finanziamento al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
Con atto di citazione notificato il 01.04.2022, proponeva appello Parte_1 avverso la suddetta sentenza, chiedendone l'integrale riforma e concludendo per il rigetto della domanda attorea e la condanna dell'appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, con attribuzione al difensore antistatario.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'appellata che eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello, di cui chiedeva il rigetto con condanna al pagamento delle spese con attribuzione ai difensori antistatari.
La causa veniva istruita tramite acquisizione della documentazione prodotta e all'udienza del 20.05.2025 decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
* * *
In via preliminare, va rilevata la tempestività dell'appello, proposto entro il termine di sei mesi dal deposito della sentenza, nonché l'ammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto nell'atto di appello sono chiaramente individuate le modifiche richieste alla decisione di primo grado ed analizzate le questioni a fondamento delle censure formulate. Passando all'esame del merito, l'appello è infondato per le ragioni che si passano ad illustrare.
Con il primo ed il secondo motivo di appello, che si prestano ad essere esaminati congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per aver ritenuto vessatoria la clausola contrattuale che escludeva la retrocessione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, delle commissioni up-front.
A sostegno della domanda, l'appellante ha sostenuto che nel caso di specie: trova applicazione ratione temporis l'art. 125, comma II, T.U.B. in quanto il contratto di finanziamento è stato stipulato nel 2008; - che in base a detta normativa non vi è alcun diritto alla ripetizione della commissione agente, in quanto rimessa alla contrattazione tra le parti;
- in contratto le parti avevano convenuto specificamente l'esclusione la retrocessione delle commissioni “up-front”; - in ogni caso, anche applicando l'art. 125 sexies T.U.B. la domanda attorea andava rigettata dovendo distinguere, ai fini del diritto alla retrocessione in caso di estinzione anticipata del finanziamento, i costi “recurring” dagli oneri “up-front”; - la commissione di agenzia, oggetto della domanda attorea di restituzione, rientra nel novero dei costi “up-front” non retrocedibili.
Le censure sono prive di pregio.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 263 del 22.12.2022, ha dichiarato incostituzionale l'art. 11 octies, comma 2, del Decreto “Sostegni” del 25.6.2021 n. 73, convertito con la legge n. 106 del 23.07.2021, in quanto in contrasto con la normativa europea e, nello specifico, con l'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE del 23.04.2008, del Parlamento
Europeo e del Consiglio, come interpretato dalla Corte di Giustizia con la sentenza Lexitor.
La pronuncia di incostituzionalità della Consulta ha confermato il diritto del consumatore alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche in relazione a contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106/2021, così riallineando l'Italia alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Alla luce del quadro normativo in tema di credito al consumo, come interpretato anche dalla giurisprudenza europea, va pertanto riconosciuto il diritto dell'appellata alla restituzione dei costi oggetto di domanda, dovendosi ritenere superata qualsivoglia questione in ordine alla distinzione tra costi c.d. “recurring” e costi c.d. “up-front”.
D'altra parte, la clausola contrattuale che limita la quota delle commissioni rimborsabili in caso di estinzione anticipata o esclude il mutuatario da qualsiasi rimborso in siffatta ipotesi, va comunque ritenuta invalida ed inefficace, in quanto vessatoria. In base alla disciplina contenuta nel Codice del Consumo, tale clausola avrebbe dovuto essere oggetto di una trattativa individuale, essendo invece irrilevante la mera doppia sottoscrizione. Ed infatti, l'art. 33 del Codice del Consumo prevede espressamente che si considerano vessatorie le clausole che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ed il successivo art. 34, comma IV, prevede che non sono vessatorie le clausole che sono state oggetto di trattativa individuale. Nel caso di specie, non è dimostrato che la clausola contrattuale invocata dall'appellante sia stata oggetto di una effettiva trattativa individuale con il consumatore.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha omesso di statuire sulla eccezione di difetto di legittimazione passiva della in relazione alla domanda di retrocessione della commissione di agenzia. CP_2
A sostegno della domanda, l'appellante sostiene che la commissione di cui viene richiesta la retrocessione è di spettanza dell'agente, nei cui confronti andava pertanto rivola la domanda.
Anche tale censura è infondata.
La legittimazione passiva deve ritenersi sussistente in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la parte del contratto di finanziamento oggetto di causa è proprio l'istituto finanziario, non essendosi invece mai instaurato alcun rapporto diretto tra l'odierna appellata e l'agente (cfr. Tribunale di Avellino, sentenza n. 1236 del 03.08.2023; sentenza n.
1186 del 18.07.2023; sentenza n. 555 del 31.03.2023; sentenza n. 34 del 13.01.2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo, applicando i valori minimi (tenuto conto della natura documentale e del valore di poco superiore allo scaglione precedete) previsti nello scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00 (in cui rientra il credito in lite compresi gli interessi) di cui D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, in funzione di Giudice d'appello, definitivamente pronunciando sull'atto di appello proposto da disattesa ogni diversa istanza, Parte_1
così provvede:
1) rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 2062/2021 del Giudice di Pace di Avellino;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite relative al presente grado di giudizio in favore dell'appellata, che liquida in complessivi € 1.276,00, oltre rimborso spese generali ed oneri accessori come per legge, con distrazione in favore dei difensori dell'appellata dichiaratisi antistatari.
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
II SEZIONE CIVILE
Procedimento n° 1398/2022 R.G.
Dott.ssa Teresa Cianciulli
Verbale di udienza del giorno 20/05/2025
Il Giudice, letto l'art. 127-ter c.p.c., che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta;
verificata con esito positivo la partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta delle parti;
PQM
decide la causa ex art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Teresa Cianciulli, viste le conclusioni così come precisate dalle parti, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., ha emesso la presente
SENTENZA nel giudizio n° 1398/2022 RG, avente ad oggetto “appello avverso sentenza G.d.P.”, vertente
TRA
c.f. ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Giovanni Alberto Peluso, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di appello, indirizzo di p.e.c. Email_1
Appellante
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto Controparte_1 C.F._1
Fabiano e Giuseppe Cannizzaro, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione di primo grado, indirizzo di p.e.c. e Email_2
Email_3
Appellata
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 23.03.2021, conveniva la Controparte_1 CP_2 dinanzi al Giudice di Pace di Avellino per sentirla condannare al pagamento dell'importo di
[...]
€ 1.072,10, oltre interessi, a titolo di rimborso pro quota dei costi contrattuali relativi ad un finanziamento, con trattenuta del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente, con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della domanda l'attrice esponeva che: in data 04.03.2008 aveva stipulato con Prestitalia
S.p.A. il contratto di finanziamento n. 135099, mediante cessione del quinto dello stipendio;
- aveva estinto anticipatamente il finanziamento in data 30.04.2012; - il contratto era stato ceduto dalla Contr mutuante alla - aveva richiesto, senza esito, il rimborso dei costi cosiddetti up CP_2
front del credito.
Si costituiva la società incorporante di la quale Parte_1 Controparte_2 eccepiva: in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva dell'odierna convenuta in relazione alla quota parte pro rata temporis della commissione di agenzia;
- nel merito,
l'inammissibilità ed infondatezza delle avverse domande.
La causa veniva definita con sentenza n. 2062/2021, depositata il 07.10.2021, con la quale il
Giudice di Pace accoglieva la domanda attorea: annullava la clausola contrattuale che escludeva il mutuatario dal rimborso in caso di estinzione anticipata del finanziamento e condannava la convenuta alla restituzione dell'importo di € 1.072,10, oltre interessi legali dalla data di estinzione del finanziamento al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
Con atto di citazione notificato il 01.04.2022, proponeva appello Parte_1 avverso la suddetta sentenza, chiedendone l'integrale riforma e concludendo per il rigetto della domanda attorea e la condanna dell'appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, con attribuzione al difensore antistatario.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'appellata che eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello, di cui chiedeva il rigetto con condanna al pagamento delle spese con attribuzione ai difensori antistatari.
La causa veniva istruita tramite acquisizione della documentazione prodotta e all'udienza del 20.05.2025 decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
* * *
In via preliminare, va rilevata la tempestività dell'appello, proposto entro il termine di sei mesi dal deposito della sentenza, nonché l'ammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto nell'atto di appello sono chiaramente individuate le modifiche richieste alla decisione di primo grado ed analizzate le questioni a fondamento delle censure formulate. Passando all'esame del merito, l'appello è infondato per le ragioni che si passano ad illustrare.
Con il primo ed il secondo motivo di appello, che si prestano ad essere esaminati congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per aver ritenuto vessatoria la clausola contrattuale che escludeva la retrocessione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, delle commissioni up-front.
A sostegno della domanda, l'appellante ha sostenuto che nel caso di specie: trova applicazione ratione temporis l'art. 125, comma II, T.U.B. in quanto il contratto di finanziamento è stato stipulato nel 2008; - che in base a detta normativa non vi è alcun diritto alla ripetizione della commissione agente, in quanto rimessa alla contrattazione tra le parti;
- in contratto le parti avevano convenuto specificamente l'esclusione la retrocessione delle commissioni “up-front”; - in ogni caso, anche applicando l'art. 125 sexies T.U.B. la domanda attorea andava rigettata dovendo distinguere, ai fini del diritto alla retrocessione in caso di estinzione anticipata del finanziamento, i costi “recurring” dagli oneri “up-front”; - la commissione di agenzia, oggetto della domanda attorea di restituzione, rientra nel novero dei costi “up-front” non retrocedibili.
Le censure sono prive di pregio.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 263 del 22.12.2022, ha dichiarato incostituzionale l'art. 11 octies, comma 2, del Decreto “Sostegni” del 25.6.2021 n. 73, convertito con la legge n. 106 del 23.07.2021, in quanto in contrasto con la normativa europea e, nello specifico, con l'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE del 23.04.2008, del Parlamento
Europeo e del Consiglio, come interpretato dalla Corte di Giustizia con la sentenza Lexitor.
La pronuncia di incostituzionalità della Consulta ha confermato il diritto del consumatore alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche in relazione a contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106/2021, così riallineando l'Italia alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Alla luce del quadro normativo in tema di credito al consumo, come interpretato anche dalla giurisprudenza europea, va pertanto riconosciuto il diritto dell'appellata alla restituzione dei costi oggetto di domanda, dovendosi ritenere superata qualsivoglia questione in ordine alla distinzione tra costi c.d. “recurring” e costi c.d. “up-front”.
D'altra parte, la clausola contrattuale che limita la quota delle commissioni rimborsabili in caso di estinzione anticipata o esclude il mutuatario da qualsiasi rimborso in siffatta ipotesi, va comunque ritenuta invalida ed inefficace, in quanto vessatoria. In base alla disciplina contenuta nel Codice del Consumo, tale clausola avrebbe dovuto essere oggetto di una trattativa individuale, essendo invece irrilevante la mera doppia sottoscrizione. Ed infatti, l'art. 33 del Codice del Consumo prevede espressamente che si considerano vessatorie le clausole che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ed il successivo art. 34, comma IV, prevede che non sono vessatorie le clausole che sono state oggetto di trattativa individuale. Nel caso di specie, non è dimostrato che la clausola contrattuale invocata dall'appellante sia stata oggetto di una effettiva trattativa individuale con il consumatore.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha omesso di statuire sulla eccezione di difetto di legittimazione passiva della in relazione alla domanda di retrocessione della commissione di agenzia. CP_2
A sostegno della domanda, l'appellante sostiene che la commissione di cui viene richiesta la retrocessione è di spettanza dell'agente, nei cui confronti andava pertanto rivola la domanda.
Anche tale censura è infondata.
La legittimazione passiva deve ritenersi sussistente in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la parte del contratto di finanziamento oggetto di causa è proprio l'istituto finanziario, non essendosi invece mai instaurato alcun rapporto diretto tra l'odierna appellata e l'agente (cfr. Tribunale di Avellino, sentenza n. 1236 del 03.08.2023; sentenza n.
1186 del 18.07.2023; sentenza n. 555 del 31.03.2023; sentenza n. 34 del 13.01.2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo, applicando i valori minimi (tenuto conto della natura documentale e del valore di poco superiore allo scaglione precedete) previsti nello scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00 (in cui rientra il credito in lite compresi gli interessi) di cui D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, in funzione di Giudice d'appello, definitivamente pronunciando sull'atto di appello proposto da disattesa ogni diversa istanza, Parte_1
così provvede:
1) rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 2062/2021 del Giudice di Pace di Avellino;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite relative al presente grado di giudizio in favore dell'appellata, che liquida in complessivi € 1.276,00, oltre rimborso spese generali ed oneri accessori come per legge, con distrazione in favore dei difensori dell'appellata dichiaratisi antistatari.
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli