Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/03/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 328 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], E_ C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Roberta Pili, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Manuela Carcangiu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 5
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 08/07/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando E_ Controparte_1
atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I figli saranno affidati ad entrambi i genitori, i quali dovranno congiuntamente curarne l'educazione e l'istruzione, mantenendo con gli stessi rapporti equilibrati e continuativi, e favorendone rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo familiare.
3. I genitori continueranno ad adottare sempre congiuntamente le decisioni di maggiore interesse per i figli, tra cui le cure mediche, i viaggi di istruzione e di svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'utilizzo di mezzi di trasporto personali.
4. Dati gli impegni di lavoro del signor che spesso lavora fuori regione ed è Pt_1 impegnato nei fine settimana, si dispone che i bambini potranno stare con il padre almeno due fine settimana al mese dal sabato alla domenica e 8 giornate infrasettimanali che saranno determinate congiuntamente dalle parti in base ai turni di lavoro e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dei bambini.
5. Il domicilio prevalente dei figli, è stabilito con la madre, presso la casa coniugale sita in San Sperate (SU) nella via Sant'Antonio n. 37, distinta al
Pag. 2 di 5 catasto foglio 6 part. 2279, Lotto 9 lottizzazione “Musiu Cannas”, ivi fissandosi la residenza anagrafica degli stessi anche al fine di non sradicarli dal contesto in cui sono cresciuti.
6. Il IGnor si impegna a versare, tramite bonifico bancario, a titolo di Pt_1 mantenimento per ciascun figlio la somma di € 150,00, fino a dicembre 2024 che diventeranno poi € 250,00 per ciascun figlio, a partire dal mese di gennaio 2025.
Tale somma è soggetta annualmente a rivalutazione ISTAT.
Saranno inoltre suddivise a metà le spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie (mediche, sportive, scolastiche, etc.), e le spese per la babysitter e/o centri estivi.
7. Gli assegni familiari INPS (e/o assegno unico e/o qualsiasi altro bonus INPS) saranno percepiti dalla SI , e il IGnor si impegna fin da ora CP_1 Pt_1
a sottoscrivere la dichiarazione di rinuncia.
8. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro.
9. Il IGnor continuerà inoltre a pagare mensilmente € 80,00 pari alla metà Pt_1 delle rate mensili residue del mutuo integrativo della casa coniugale, che le parti hanno contratto congiuntamente.
I coniugi beneficeranno ciascuno per la propria quota del rimborso IRPEF per gli interessi passivi.
Il versamento della somma di € 80,00 da parte del IG. , avverrà E_ mensilmente mediante bonifico sul conto corrente della IG.ra . Controparte_1
10. Le parti si impegnano a sciogliere la comunione legale sulla casa coniugale sita in San Sperate (SU) nella via Sant'Antonio n. 37, trattasi di villetta ad uso civile abitazione facente parte del Lotto 9 lottizzazione “Musiu Cannas”, censita al
C.F. al F. 6 particella 2279, categoria A/2, classe 7, vani sei, R.C. Euro 371,85, avente accesso dalla nuova strada di lottizzazione ridenominata recentemente
Via S. Antonio n. 37; edificata ai piani terra e primo, costituita da: ingresso, disimpegno, pranzo-soggiorno, cucina, bagno, marciapiede, due verande e cortile insistente su tre lati, al piano terra;
disimpegno, bagno, tre camere ed un balcone, al piano primo, confinante con la detta strada, con l'immobile censito al
Foglio 6 particella 2219, e con l'immobile censito al Foglio 6 particella 2183, salvo altri.
La cessione della suddetta casa coniugale dovrà avvenire entro Giugno 2025, o comunque entro un mese dal momento in cui la IG.ra Controparte_1 riceverà parere favorevole da parte dell'Istituto di credito, circa l'accollo della quota parte del contratto di mutuo intestato a . E_
Lo scioglimento della comunione legale sull'abitazione, avverrà mediante stipula di contratto di cessione della quota del 50% di proprietà del IG. a E_
Pag. 3 di 5 favore della IG.ra , in adempimento alle condizioni della Controparte_1 presente separazione.
Per la cessione della quota del 50% dell'abitazione sita in San Sperate (SU) nella via Sant'Antonio, 37 distinta al C.F. al foglio 6 part 2279, Lotto 9 lottizzazione “Musiu Cannas”, a favore della IG.ra , la stessa Controparte_1 non dovrà corrispondere alcuna somma al IG. . E_
11. La suddetta cessione è condizionata all'approvazione dell'accollo del contratto di mutuo in capo alla IG.ra , previo ottenimento del nulla osta Controparte_1 da parte della regione Sardegna e consenso espresso anche dall'istituto di credito.
12. Nel caso in cui la IG.ra fosse impossibilitata ad accollarsi il Controparte_1 mutuo interamente a nome suo, con esclusione dunque della posizione debitoria del IG. , per diniego da parte dell'Istituto di credito, il mutuo E_ medesimo continuerà ad essere pagato da entrambi i coniugi, ed il IG. Pt_1
si impegna a cedere comunque la sua quota di proprietà dell'abitazione
[...] ai due figli minorenni e , entro Giugno 2025 (od entro Persona_1 Persona_2 un mese dall'ottenimento dell'autorizzazione da parte del Giudice Tutelare per la stipula dell'atto a favore dei due minori).
13. In previsione della stipula dell'atto pubblico di cessione della quota di proprietà da parte del IG. a favore della IG.ra (o dei di E_ Controparte_1 loro figli, nel caso in cui non fosse possibile l'accollo del mutuo in capo alla IG.ra ), le parti chiedono sin d'ora l'applicazione dell'esenzione CP_1 dell'imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa prevista dall'art. 19 L. n.
74 del 6.03.1987 e successive modifiche, con la precisazione che gli accordi di cui al presente atto costituiscono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della soluzione della crisi coniugale.
14. Il IGnor rimborserà la somma di € 7.362,84, dovuti alla IG.ra E_
, per l'acquisto dell'autovettura BMW serie 1 Tg. DN571TP, Controparte_1 acquisto per il quale fu stipulato il contratto di finanziamento di cui in premessa.
La somma di € 7.362,84 verrà rimborsata per mezzo del pagamento di rate mensili dell'importo di € 170,00 ciascuna, che dovranno essere versate sul conto corrente della IG.ra . Controparte_1
L'intero debito dovrà essere comunque estinto dal IG. entro E_ dicembre 2028.
15. Il IGnor , su accordo delle parti, ha già lasciato la casa coniugale e Pt_1 consegnato le chiavi alla SI e attualmente vive in affitto a CP_1
Villacidro.
Il IG. si impegna a trovare una nuova sistemazione ed a trasferire la Pt_1 residenza entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso.
16. Gli arredi dell'abitazione resteranno in proprietà alla IG.ra . Controparte_1
Pag. 4 di 5 Il IG. terrà in proprietà esclusiva la bicicletta ed il sacco da box, ancora Pt_1 presenti presso la casa coniugale.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 27/03/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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