Versione
30 luglio 1973
30 luglio 1973
Art. 6. (Titolo domiciliato presso un istituto di credito)
Il debitore ha facolta' di indicare nel titolo, accanto al domicilio di pagamento, quando questo e' presso un istituto di credito o presso un notaio o ufficiale giudiziario, la propria residenza.
Il debitore ha facolta' di indicare nel titolo, accanto al domicilio di pagamento, quando questo e' presso un istituto di credito o presso un notaio o ufficiale giudiziario, la propria residenza.
Giurisprudenza • 7
- 1. Trib. Torre Annunziata, ordinanza 10/06/2021Provvedimento: […]Leggi di più...
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