Articolo 6 della Legge 12 giugno 1973, n. 349
Articolo 5Articolo 7
Versione
30 luglio 1973
Art. 6. (Titolo domiciliato presso un istituto di credito)

Il debitore ha facolta' di indicare nel titolo, accanto al domicilio di pagamento, quando questo e' presso un istituto di credito o presso un notaio o ufficiale giudiziario, la propria residenza.
Entrata in vigore il 30 luglio 1973
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