Art. 6. (Titolo domiciliato presso un istituto di credito)
Il debitore ha facolta' di indicare nel titolo, accanto al domicilio di pagamento, quando questo e' presso un istituto di credito o presso un notaio o ufficiale giudiziario, la propria residenza.
Il debitore ha facolta' di indicare nel titolo, accanto al domicilio di pagamento, quando questo e' presso un istituto di credito o presso un notaio o ufficiale giudiziario, la propria residenza.