Articolo 20 della Legge 11 novembre 1982, n. 828
Articolo 19Articolo 21
Versione
30 novembre 1982
Art. 20.
Per il biennio 1982-83 una quota pari al 10 per cento dei fondi disponibili dell'INAIL da destinare agli investimenti immobiliari ai sensi dell' articolo 5-bis, primo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 , convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94 , e' utilizzata, di intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia e la regione Marche, a favore dei comuni danneggiati dai terremoti del 1972, 1976, 1979.
Ferme restando le destinazioni stabilite dall' articolo 5-bis, secondo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 , convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94 , la parte della quota di cui al precedente comma destinabile ad usi non abitativi dovra' essere utilizzata per la realizzazione di strutture a finalita' sociali e di interesse pubblico.
Nella ipotesi di costruzione di immobili, per l'esecuzione dei lavori l'INAIL e' autorizzato, in deroga all'articolo 53 e ai limiti stabiliti dall' articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696 , a ricorrere al sistema dell'economia, con la forma del cottimo fiduciario di cui all'articolo 69, lettera b), del citato decreto n. 696 del 1979.
Entrata in vigore il 30 novembre 1982
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