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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/03/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3438\2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
nella persone dei seguenti magistrati dott. Lorenzo Orsenigo Presidente
dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere
dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3438/2023 promossa in grado d'appello
DA
(P.Iva , Parte_1 P.IVA_1 con gli avv.ti Niccolò Travia e Fabio Pellicani, come da procura acclusa all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Via Manara n. 1, Milano –
; Email_1 Email_2
APPELLANTE
contro
(C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_2 [...]
(C.F. RT
), con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, elettivamente P.IVA_2
domiciliate presso gli uffici della stessa, Via Freguglia n. 1, Milano,
; Email_3
APPELLATI
pagina 1 di 13 OGGETTO: opposizione ordinanza ingiunzione ex art. 32 Dlgs n. 150\2011.
*
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa, se del caso, sospensione del giudizio ex art. 295 e 337 c.p.c., riformare integralmente la sentenza del
Tribunale di Milano, Sez. I Civile, n. 3770/2023 (R.G. n. 1703/2020) e, per l'effetto, in accoglimento dell'appello, accertare e dichiarare la illegittimità, infondatezza e inesigibilità delle pretese avanzate dall'Amministrazione con l'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910, prot. n. 114181/R.U. del 18 novembre 2019 notificata il 2 dicembre 2019, emessa dall'
[...] per l'importo complessivo di euro RT
353.731,77, asseritamente dovuto a titolo di saldi quindicinali non versati. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, con la maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/2014.
Per gli appellati:
“Voglia la Corte d'Appello adita rigettare le domande avversarie. Con il favore delle spese di lite”.
*
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(a seguire Parte_2
semplicemente ) ha impugnato la sentenza n. 3770\2023 pronunciata dal Tribunale di Parte_1
Milano nei confronti di e Controparte_1 [...]
, chiedendone RT
l'integrale riforma.
La suddetta sentenza ha rigettato l'opposizione svolta da avverso l'ingiunzione di Parte_1 pagamento n. 114181 del 18.11.2019 emessa dall' e compensato CP_1 Controparte_1
le spese di giudizio.
*
Primo grado di giudizio
, concessionaria dello Stato italiano per la raccolta di scommesse ippiche, ha svolto Parte_1 opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento della somma di euro 353.731,77 emessa dall'Amministrazione a titolo di saldo del corrispettivo relativo ai quindicinali dovuti per il biennio
2010\2011.
A fondamento dell'opposizione ha addotto la sussistenza di un proprio contro credito risarcitorio di importo maggiore rispetto a quello richiesto dall' Controparte_1
pagina 2 di 13 Tale credito, secondo la prospettazione della parte, avrebbe titolo in un lodo arbitrale (il c.d. di Per_1
, pronunciato nel 2003 tra l'Amministrazione e i concessionari storici del settore. Per_2
Il suddetto lodo aveva accolto la domanda di risarcimento del danno fatta valere dai concessionari per la perdita di reddittività della concessione stessa, prevedendo altresì la possibilità di estinguere il credito risarcitorio compensandolo con quello dell'Amministrazione relativo all'obbligo di versare i corrispettivi dovuti a titolo di minimo garantito.
Per tali ragioni ha domandato di accertare l'illegittimità, infondatezza e/o inesigibilità Parte_1 della pretesa dell'Amministrazione e, in subordine, di sospendere la condanna di pagamento fino al definitivo accertamento del proprio controcredito. ha eccepito Controparte_1
- che il lodo è stato annullato con sentenza della Corte d'Appello di Roma del 21.11.2013, per Per_3
difetto di giurisdizione del collegio arbitrale;
- che tale sentenza è stata poi dichiarata nulla dalla Corte di Cassazione (S.U.n.23418\2020), che ha rinviato la causa innanzi al giudice di appello, presso il quale la causa riassunta è allo stato pendente;
- che nel frattempo l' ha emesso l'ingiunzione di pagamento in data 18.11.2019; CP_1
- che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo e anche ove venisse ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario in ogni caso non potrebbe operare l'istituto della compensazione, in quanto è controverso l'an del controcredito, che non è né liquido né esigibile.
*
La sentenza del Tribunale in sintesi ha accertato
-che non ha contestato l'esistenza in sé del credito fatto valere dall'Amministrazione Parte_1
(né in punto di an, né in punto di quantum), bensì ha opposto in compensazione un controcredito risarcitorio, allo stato non riconosciuto;
-la non applicabilità del disposto di cui all'art. 1467 c.c. e la carenza dei requisiti costitutivi della previsione di cui all'art. 1460 c.c.
-che non sussistono i presupposti perché possa operare la compensazione, in qualsiasi delle forme codicisticamente riconosciute;
-che, per quanto di competenza del giudice ordinario, non è stata allegata, né tantomeno provata, una condotta inadempiente dell'amministrazione in relazione all'esecuzione della convenzione concessoria;
-che non può operare l'istituto della sospensione contemplata in via generale dall' art. 295 c.p.c e dall'art. 337 secondo comma c.p.c.
*
pagina 3 di 13 Motivi di appello
Avverso tale sentenza ha proposto appello, chiedendone la riforma integrale, sulla base Parte_1
dei seguenti motivi.
Con il primo motivo l'appellante ha ritenuto che il primo giudice abbia erroneamente sostenuto che la mancata definizione transattiva ex art. 10 co. 5 d.l. 16/2012 non costituisce elemento costitutivo dell'inadempimento dell'amministrazione;
Ha quindi domandato di accertare l'inadempimento all'obbligo legislativo di riequilibrio del mercato e la violazione degli artt. 1175, 1366, 1375, 1467 ss, 1218 ss, 1460, c.c, con particolare riferimento alla parte della sentenza nella quale viene statuito: “L'art. 10 co. 5 D.L. 16/2012 consente la definizione in via transattiva delle controversie al Controparte_3
, dando la possibilità di procedere alla definizione, anche in via
[...]
transattiva, con abbandono di ogni controversia pendente, di tutti i rapporti controversi nelle correlate materie;
da un lato la previsione della definizione in via transattiva non è prevista in via esclusiva, dall'altro essa dipende da fattori non necessariamente riconducibili alla volontà dell'Amministrazione; la mancata definizione transattiva di per sé non può quindi essere elemento costitutivo dell'inadempimento ex art. 1460 c.c”.
Con il secondo motivo di appello è stata impugnata la parte della sentenzache ha ritenuto che non fossero specificamente indicati i profili di inadempimento, sul piano contrattuale, imputabili all' dei - violazione degli artt. 1467, 1468, 1218 ss., eccezione di Controparte_1 CP_1
inadempimento - , con particolare riferimento alla parte della motivazione nella quale viene statuito che
“non è specificatamente indicato quali siano i profili di inadempimento ,sul piano contrattuale, che possano essere imputabili all' con riferimento alla posizione Controparte_1 dell'odierna opponente. Si evidenzia in proposito che, nella prima parte dell'atto di citazione,
l' espone i fatti che ritiene significativi in relazione alle proprie sopravvenute difficoltà CP_1
operative; tali fatti sono sostanzialmente riconducibili a provvedimenti amministrativi o di normazione, rispetto ai quali non viene chiarito quale sia il ruolo dell' Controparte_1
.
[...]
Con il terzo motivo di appello è stata impugnata la parte della sentenza che ha ritenuto non valutabile la violazione, da parte dell' dei doveri di cui agli artt. 1175, 1375 c.c. e Controparte_1 riproposta l'adotta violazione del legittimo affidamento e dell'art. 1337 cc.
In particolare, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui viene sostenuto che “L'assenza di certi elementi di valutazione relativi all'operato dell'odierna opposta rende non valutabile anche il
pagina 4 di 13 profilo inerente alla violazione dei doveri di cui agli artt. 1175, 1375 c.c. Non vi sono ulteriori aspetti che possano costituire oggetto di sindacato da parte del giudice ordinario”.
Con il quarto motivo di appello è stata censurata la parte della sentenza che nega la sussistenza dei presupposti per la riconduzione ad equità dei rapporti concessori, con particolare riferimento al punto della motivazione nel quale viene statuito “non ci sono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1467
c.c., non essendo dimostrata l'eccessiva onerosità della prestazione di una delle parti, né che essa sia dipesa da avvenimenti straordinari e imprevedibili”.
Con il quinto motivo di appello è stata censurata la parte della sentenza che ha ritenuto che non possa operare la compensazione ex art. 1243 c.c. - violazione degli artt. 1241 e ss. cc, con particolare riferimento al passaggio argomentativo nel quale è stato affermato che “si contrappongono due crediti: uno (vantato dall'Amministrazione) non interessato da una specifica contestazione nel quantum e non inficiato dalle contestazioni operate con riferimento alla sua sussistenza;
meno non caratterizzato da certezza;
esso non può considerarsi inoltre liquido, tenuto conto dell'articolata formulazione del dispositivo del lodo, che fa riferimento, tra l'altro, a fatti eventuali e in ogni caso successivi al deposito della decisione”.
Con il sesto motivo di appello è stata censurata la parte della sentenza secondo cui non si sarebbe realizzata la compensazione volontaria- violazione art. 1252 cc, con particolare riferimento al punto della motivazione nel quale si legge: “Parte attrice ha inoltre dedotto l'applicabilità dell'art. 1252 c.c.
e, dunque, la sussistenza dei presupposti per la compensazione volontaria…”.
Con il settimo motivo di appello è stata impugnata la parte della sentenza che ha ritenuto che gli elementi probatori forniti non sono calibrati sulla singola agenzia ippica, ma assumono carattere generale e che non sono pertanto riferiti direttamente all'opponente.
Con l'ottavo motivo di appello, infine, l'appellante ha chiesto la sospensione del giudizio o della condanna ai sensi degli artt. 295 e 337 cpc, ritenendo che il primo giudice abbia omesso di pronunciarsi sul punto. In particolare, ha svolto tale domanda in ragione del fatto che allo stato pende innanzi alla
Corte di Appello di Roma il giudizio di impugnazione del c.d. . Persona_4
e Controparte_1 [...]
, costituitesi regolarmente con RT unica comparsa, hanno insistito per il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza e la condanna alle spese di lite.
pagina 5 di 13 La Corte di Appello di Milano ha fissato per la remissione della causa al Collegio l'udienza del
5.3.2025 previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
A tale udienza, a seguito di discussione, la causa è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene l'appello infondato per le seguenti ragioni.
I motivi di doglianza espressi dall'appellante sono tutti strettamente connessi e finalizzati a smontare l'intero costrutto logico argomentativo della sentenza, sulla base del quale è stata rigettata l'opposizione.
Prima di soffermarsi sui singoli motivi di appello è necessario ricostruire brevemente in punto di fatto la vicenda sottesa alla pretesa economica fatta valere dall'Amministrazione.
Nell'ambito della concessione intercorsa tra le parti era stabilito l'obbligo per il concessionario,
l' di corrispondere all'Erario le c.d. “quote di prelievo” calcolate sull'introito lordo Parte_1 annuo delle scommesse ippiche, nonché una quota di prelievo c.d. “minimo garantito”, vale a dire un gettito minimo da versare indipendentemente dalla raccolta delle giocate, differenziato per le c.d. concessioni storiche (come quella in oggetto), rispetto a quelle assegnate con le nuove procedure ad evidenza pubblica.
unitamente ad altri concessionari, nel corso del rapporto hanno lamentato una Parte_1
significativa contrazione della redditività del mercato, quindi, al fine di ottenere il risarcimento degli addotti danni, in ragione dei minori introiti derivanti dalle alterate condizioni del mercato e dai riferiti ritardi da parte dell'Amministrazione, hanno promosso, ai sensi dell'art. 15 della Convenzione, un giudizio arbitrale, nei confronti delle amministrazioni coinvolte.
Nel 2003 il giudizio arbitrale si è concluso con l 'emissione del c.d. ”, con il quale il Persona_4 collegio arbitrale ha accertato la responsabilità dell'Amministrazione, condannandola a risarcire il danno subito dai concessionari, “autorizzando” questi ultimi a compensare i crediti da risarcimento con le somme dovute a titolo di “minimi garantiti”.
Tale decisone è stata impugnata dalle amministrazioni soccombenti presso la Corte d'Appello di Roma, la quale nel 2013 ha dichiarato nullo il per difetto di giurisdizione del collegio arbitrale. Persona_4
Nel 2020 tale sentenza è stata dichiarata nulla dalla Corte di Cassazione, la quale ha rinviato la causa al giudice di appello.
La questione, a seguito della riassunzione, è allo stato pendente innanzi alla Corte di Appello di Roma.
pagina 6 di 13 Nelle more, a seguito della dichiarazione della nullità del lodo, Controparte_1 ha emesso l'ingiunzione di pagamento in oggetto.
Chiarito il contesto nel cui ambito si è originata la controversia in oggetto, devono essere esaminati i motivi di doglianza espressi dall'appellante.
Con il primo motivo sostiene che il Tribunale abbia errato nel non reputare sussistente Parte_1 una condotta inadempiente in capo all'Amministrazione e conseguentemente nel non ritenere giustificabile l'eccezione di inadempimento sollevata ai sensi dell'art. 1460 c.c.
Secondo la prospettazione della parte, l'Amministrazione sarebbe stata inadempiente per aver violato la previsione di cui all'art. 10, comma 5 Dlgs n. 16/2012 (specificatamente art. 38, comma 4, lett. l) del d.l. n. 223/2006, poi abrogato dall'art. 10, comma 5, lett. b) del d.l. n. 16/2012) consistente nell'obbligo di procedere alla definizione, anche in via transattiva, delle controversie pendenti relative alle quote di prelievo di cui all'art. 12 DPR. n. 169/1998.
La doglianza è infondata.
La norma non contempla un obbligo per l'Amministrazione di definire in via transattiva le controversie suddette, bensì una mera facoltà, come desumibile dallo stesso tenore letterale della disposizione.
D'altra parte, il perfezionamento della transazione, tenuto conto della natura dell'istituto, non potrebbe comunque dipendere dalla unilaterale volontà dell'Amministrazione.
Deve inoltre essere evidenziato che le previsioni normative indicate non costituiscono parte integrante del contenuto del rapporto concessorio perfezionato tra le parti, né possono essere considerate un'integrazione legislativa rispetto alle obbligazioni pattuite, non essendo attinenti alla causa del contratto e all'esecuzione dello stesso.
Analogamente, non possono essere considerati fonte di integrazione del contratto gli atti di alta amministrazione, in quanto non sottendono diritti soggettivi fondanti la pretesa risarcitoria da inadempimento, né ineriscono all'esecuzione della concessione o all'adempimento delle prestazioni in oggetto. Inoltre, il sindacato su tali atti, proprio in ragione della loro natura e funzione, esula dalla sfera di competenza dell'AGO.
Non sussistono quindi profili di inadempimento, riferibili all'Amministrazione, connessi al mancato perfezionamento di un accordo transattivo con i concessionari.
Per tali ragioni, il ricorso all'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.p.c. da parte di Parte_1
è ingiustificato.
Il secondo motivo di impugnazione è strettamente connesso al primo, del quale si richiamano le motivazioni già espresse.
pagina 7 di 13 Condivisibilmente la sentenza impugnata ha ritenuto da un lato che non abbia Parte_1 specificamente indicato i profili di inadempimento, sul piano contrattuale, imputabili all'
[...]
dall'altro che i fatti che l'odierna appellante ritiene significativi, in relazione Controparte_1
alle proprie sopravvenute difficoltà operative, sono sostanzialmente riconducibili a provvedimenti amministrativi o di normazione, rispetto ai quali non viene chiarito quale sia il ruolo dell'
[...]
Controparte_1
Riguardo a tale profilo si deve ulteriormente osservare che l'addotta responsabilità dell'Amministrazione per inadempimento della convenzione è allo stato controversa, in quanto il relativo giudizio è ancora pendente innanzi alla Corte d'Appello di Roma.
Conseguentemente, ogni valutazione sulle condotte inadempienti prospettate dall' e Parte_1
oggetto del Lodo c.d. - inerenti alla spettanza di diritti risarcitori in capo al concessionario – è Per_3
preclusa a questo giudice.
Il motivo è quindi infondato.
Con il terzo motivo di appello viene lamentata la violazione da parte dell'Amministrazione dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175, 1337, 1375 c.c., per avere ingenerato nel concessionario l'affidamento circa il percorso intrapreso al fine di addivenire ad una definizione bonaria della lite pendente.
Al riguardo si deve osservare tanto che l'impugnazione del era circostanza prevedibile Per_1 Per_3
da parte dei concessionari, quanto che è fisiologico che le trattative volte a definire bonariamente una data questione siano di esito incerto.
Il mancato perfezionamento della transazione - e quindi l'esito non positivo delle trattative - non costituisce in sé circostanza imputabile ad una delle parti, salvo che non emergano concreti profili di scorrettezza e mala fede.
Nel caso di specie tali profili non sono emersi, non sono stati allegati specificatamente e non sono stati tantomeno provati.
L'accordo transattivo non è stato raggiunto nonostante l'Amministrazione abbia preso parte attivamente alle trattative, svolgendo un'articolata istruttoria e adottando a tal fine gli atti interinali necessari.
Per tali ragioni il motivo è infondato e deve essere disatteso.
Con il quarto motivo l'appellante ha lamentato che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che “non ci sono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1467 c.c., non essendo dimostrata l'eccessiva onerosità della prestazione di una delle parti, né che essa sia dipesa da avvenimenti straordinari e imprevedibili”.
pagina 8 di 13 Secondo l'appellante l'obbligo di riconduzione ad equità del rapporto tra concessionari e Amministrazione non deriverebbe dal disposto di cui all'art. 1467 c.c., bensì sarebbe imposto ex lege in base al contenuto dell'art. 10 comma 5 del DL n. 16\2012.
Sul punto occorre rammentare che la disciplina codicistica relativa alla riconduzione ad equità del contratto presuppone, ai fini dell'applicabilità, precisi elementi costitutivi, elementi che nel caso di specie sono carenti.
L' eccessiva onerosità sopravvenuta al fine di legittimare la parte a chiedere la risoluzione del contratto deve essere innanzitutto causata da eventi imprevedibili e straordinari.
Nel caso in oggetto gli eventi posti a fondamento dell'addotta eccessiva onerosità sono invece fisiologici rispetto al rapporto sostanziale sotteso alla concessione (trattandosi in particolare di fattori di disturbo e/o distorsivi, quali la rete clandestina o la raccolta illegale) e i concessionari erano in grado di valutare il connesso rischio di impresa sin dal momento di partecipazione alla gara di evidenza pubblica o al momento della richiesta di proroga.
Non risulta, inoltre, che in questo giudizio il concessionario abbia domandato la risoluzione del rapporto contrattuale.
Riguardo alla portata della previsione di cui all'art. 10, comma 5 del d.l. n. 16/2012, si richiama quanto già espresso in relazione al primo motivo di appello, evidenziando che la lettera della norma non ha portata precettiva e non contempla un obbligo in capo all'amministrazione di ricondurre ad equità le concessioni in oggetto.
Anche tale motivo di appello è quindi risultato infondato.
Il quinto e il sesto motivo di appello devono essere valutati congiuntamente, in quanto strettamente connessi. Ineriscono all'operatività della compensazione tra il credito per saldo del corrispettivo azionato dall' Amministrazione e quello risarcitorio per inadempimento eccepito dalla concessionaria.
Tale aspetto è centrale nella questione oggetto di giudizio, in quanto la non operatività della compensazione, sostenuta dal primo giudice, costituisce un dato preclusivo e assorbente rispetto ad ogni altra valutazione in punto di addotto inadempimento.
Le argomentazioni svolte dall'appellante, e poste a fondamento dell'opposizione all'ingiunzione di pagamento, sono articolate e sviluppate intorno ad un presupposto centrale: il diritto della concessionaria a far valere la compensazione del proprio credito risarcitorio.
, infatti, non ha contestato la sussistenza della pretesa creditoria dell'Amministrazione in Parte_1 sé, né in punto di an, né in punto di quantum, ma ha eccepito l'avverso inadempimento e opposto in compensazione un proprio controcredito risarcitorio.
pagina 9 di 13 In altri termini, secondo l'appellante il proprio credito, come accertato dal lodo , possiede i Per_3
caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità che consentono al giudice di operare la compensazione a norma dell'art. 1243 c.c. con il credito vantato dall'Amministrazione.
Al tempo stesso l'appellante ritiene che il credito azionato con l'ingiunzione dall'Amministrazione non sia certo, liquido ed esigibile, in quanto fondato sulla nullità del lodo di che oggi invece sarebbe Per_2 efficace in ragione della dichiarata nullità della sentenza della Corte d'Appello di Roma.
I suddetti motivi di impugnazione sono infondati per le seguenti ragioni.
La compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243 c.c., può operare solo a condizione che entrambi i crediti siano certi, liquidi ed esigibili. Il credito risarcitorio dell'appellante, oggetto di contestazione da parte dell'appellato, non è né certo né liquido.
Esso dipende dall'efficacia del lodo e dalla conferma delle relative statuizioni. Tale lodo, Per_3 tuttavia, allo stato è oggetto di giudizio pendente presso la Corte d'Appello di Roma, a seguito del rinvio dalla Corte di Cassazione.
Ne consegue che il controcredito risarcitorio addotto dall'appellante non può essere ritenuto allo stato esistente e determinato nel suo ammontare, essendo lo stesso ancora sotto giudizio.
Non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione della compensazione legale di cui all'art. 1243 cc.
Secondo giurisprudenza consolidata: “la litigiosità del controcredito è condizione ostativa ad entrambi tipi di compensazione, legale e giudiziale, in quanto il reciproco effetto estintivo presuppone che entrambi i crediti siano effettivamente esistenti e quindi richiede che nella specie il controcredito sia stata accertato in modo definitivo (mediante accertamento contenuto in sentenza passata in giudicato od in altro provvedimento divenuto definitivo per mancata impugnazione nel termine decadenza o per rinuncia volontaria alla contestazione del controcredito), con la conseguenza che la compensazione rimane impedita le volte in cui il credito opposto in compensazione sia stato ritualmente contestato in un separato giudizio, in quanto detto credito potrà essere “liquidato” soltanto in quel giudizio” (così,
Cass. n. 4313/2019).
Ulteriormente: “l'eventuale sentenza di merito o provvedimento di condanna - anche se immediatamente esecutivi - emessi nel giudizio ancora pendente non consentono di ravvisare il necessario quesito della “definitività” dell'accertamento e dunque della “certezza” del controcredito richiesta per operare la compensazione, trattandosi di titoli accertativi del credito pur sempre connotati dalla provvisorietà, in quanto suscettibili di riforma o revoca nel corso dei successivi gradi di giudizio” (Cass. 8/04/2013, n. 8525).
pagina 10 di 13 Analogamente, non sussistono i presupposti per l'operatività della compensazione volontaria di cui all' art. 1252 c.c.
Tenuto conto di quanto allegato e prodotto dalle parti, non emergono elementi da cui desumere la formazione e l'esternazione di una volontà da parte dell'Amministrazione di procedere alla compensazione tra i rispettivi crediti.
Né tale volontà è desumibile dalle “note” inviate dall'Amministrazione.
Con le le note del 4.1.2007 del 9.10.2008 (doc. 47 e 48 appellante) l'Amministrazione invita gli uffici amministrativi regionali ad astenersi in via prudenziale dal recupero delle somme dovute, in attesa della decisione dell'appello proposto avverso il lodo Non viene svolta alcuna forma di Per_3
interlocuzione con ai fini della compensazione. Parte_1
Quanto alla nota 30.6.2011 del (doc. 3 appellante), essa Controparte_3
stabilisce le modalità con le quali dovrà avere luogo la compensazione, alla luce di quanto disposto in sede di lodo arbitrale, ma con riserva di ripetizione dell'indebito nei confronti del soggetto che dovesse usufruire della compensazione.
Non è dunque configurabile alcuna ipotesi di compensazione volontaria.
Quanto al settimo motivo di doglianza, l'appellante ritiene l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha reputato che gli elementi probatori forniti non sono calibrati sulla singola agenzia ippica, ma assumono carattere generale e che non sono pertanto riferiti direttamente all'opponente.
Anche tale motivo è infondato per le seguenti ragioni.
Sul punto la Corte ritiene condivisibile quanto osservato dal Tribunale nella sentenza impugnata: “le considerazioni svolte in sede di CTU nel giudizio arbitrale non sono calibrate sulla singola Pt_1
, ma assumono carattere generale;
non vi sono pertanto dati direttamente riferiti all'odierna
[...]
opponente. I documenti disponibili nel presente giudizio non sono accompagnati da specifiche allegazioni;
in merito a questo aspetto, la produzione dei bilanci e della visura storica è finalizzata a sostenere la richiesta di sospensione dell'efficacia dell'ingiunzione; non vengono però evidenziati i dati che consentono di collegare gli eventi descritti dall'opponente con le perdite aziendali”.
Tali argomenti non sono stati smentiti in sede di appello, avendo l'appellante riproposto le medesime deduzioni già svolte nel primo grado di giudizio, e richiamato genericamente i documenti prodotti senza allegare elementi concreti o esplicare le ragioni in virtù delle quali tali documenti siano rilevanti e che consentono di collegare gli eventi dedotti con la sussistenza del nesso casale e del danno.
Con l'ultimo motivo di appello viene dedotta l'erroneità della sentenza per non avere sospeso il giudizio o la sentenza, come richiesto dalla parte, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. e dell'art. 337 c.p.c.,
pagina 11 di 13 tenuto conto che allo stato pende innanzi ad altro giudice un giudizio volto ad accertare il credito opposto in compensazione.
Sul punto deve essere chiarito che non sussiste rapporto di pregiudizialità tra il presente giudizio, che ha per oggetto l'accertamento del credito relativo al saldo del corrispettivo dell'Amministrazione, e quello pendente presso la Corte d'Appello di Roma, volto ad accertare anche la sussistenza del credito risarcitorio qui opposto in compensazione dalla concessionaria.
Il credito dell'Amministrazione è risultato accertato, esso è certo e liquido. Diversamente, quello opposto in compensazione da non è certo ( in quanto su iudice ), quindi allo stato non Parte_1
sussiste, né tantomeno è liquido.
Deve quindi essere disattesa anche l'istanza di sospensione del giudizio formulata dall'appellante.
Per tutte le ragioni espresse l'appello è risultato infondato e deve essere rigettato, con conseguenziale conferma della sentenza del Tribunale.
* Le spese di lite seguono la soccombenza. Sono liquidate a favore della parte appellata come da dispositivo, in base ai parametri medi dello scaglione di riferimento, come da D.M. 147\2022, in particolare tenuto conto del valore della controversia, delle questioni affrontate, dell'attività svolta.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di e
[...] Controparte_1
RT
, avverso la sentenza n. 3770\2023 del Tribunale di Milano, disattesa o assorbita ogni
[...]
contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando così dispone:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al Parte_1
pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio a favore di
[...]
e Controparte_1 RT
, liquidate in complessivi euro 14.000,00,
[...]
per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, iva e cpa se dovute come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115\2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228\2012.
pagina 12 di 13 Milano, 5.3.2025
Il Consigliere est.
Ernesta Occhiuto
Il Presidente
Lorenzo Orsenigo
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
nella persone dei seguenti magistrati dott. Lorenzo Orsenigo Presidente
dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere
dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3438/2023 promossa in grado d'appello
DA
(P.Iva , Parte_1 P.IVA_1 con gli avv.ti Niccolò Travia e Fabio Pellicani, come da procura acclusa all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Via Manara n. 1, Milano –
; Email_1 Email_2
APPELLANTE
contro
(C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_2 [...]
(C.F. RT
), con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, elettivamente P.IVA_2
domiciliate presso gli uffici della stessa, Via Freguglia n. 1, Milano,
; Email_3
APPELLATI
pagina 1 di 13 OGGETTO: opposizione ordinanza ingiunzione ex art. 32 Dlgs n. 150\2011.
*
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa, se del caso, sospensione del giudizio ex art. 295 e 337 c.p.c., riformare integralmente la sentenza del
Tribunale di Milano, Sez. I Civile, n. 3770/2023 (R.G. n. 1703/2020) e, per l'effetto, in accoglimento dell'appello, accertare e dichiarare la illegittimità, infondatezza e inesigibilità delle pretese avanzate dall'Amministrazione con l'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910, prot. n. 114181/R.U. del 18 novembre 2019 notificata il 2 dicembre 2019, emessa dall'
[...] per l'importo complessivo di euro RT
353.731,77, asseritamente dovuto a titolo di saldi quindicinali non versati. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, con la maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/2014.
Per gli appellati:
“Voglia la Corte d'Appello adita rigettare le domande avversarie. Con il favore delle spese di lite”.
*
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(a seguire Parte_2
semplicemente ) ha impugnato la sentenza n. 3770\2023 pronunciata dal Tribunale di Parte_1
Milano nei confronti di e Controparte_1 [...]
, chiedendone RT
l'integrale riforma.
La suddetta sentenza ha rigettato l'opposizione svolta da avverso l'ingiunzione di Parte_1 pagamento n. 114181 del 18.11.2019 emessa dall' e compensato CP_1 Controparte_1
le spese di giudizio.
*
Primo grado di giudizio
, concessionaria dello Stato italiano per la raccolta di scommesse ippiche, ha svolto Parte_1 opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento della somma di euro 353.731,77 emessa dall'Amministrazione a titolo di saldo del corrispettivo relativo ai quindicinali dovuti per il biennio
2010\2011.
A fondamento dell'opposizione ha addotto la sussistenza di un proprio contro credito risarcitorio di importo maggiore rispetto a quello richiesto dall' Controparte_1
pagina 2 di 13 Tale credito, secondo la prospettazione della parte, avrebbe titolo in un lodo arbitrale (il c.d. di Per_1
, pronunciato nel 2003 tra l'Amministrazione e i concessionari storici del settore. Per_2
Il suddetto lodo aveva accolto la domanda di risarcimento del danno fatta valere dai concessionari per la perdita di reddittività della concessione stessa, prevedendo altresì la possibilità di estinguere il credito risarcitorio compensandolo con quello dell'Amministrazione relativo all'obbligo di versare i corrispettivi dovuti a titolo di minimo garantito.
Per tali ragioni ha domandato di accertare l'illegittimità, infondatezza e/o inesigibilità Parte_1 della pretesa dell'Amministrazione e, in subordine, di sospendere la condanna di pagamento fino al definitivo accertamento del proprio controcredito. ha eccepito Controparte_1
- che il lodo è stato annullato con sentenza della Corte d'Appello di Roma del 21.11.2013, per Per_3
difetto di giurisdizione del collegio arbitrale;
- che tale sentenza è stata poi dichiarata nulla dalla Corte di Cassazione (S.U.n.23418\2020), che ha rinviato la causa innanzi al giudice di appello, presso il quale la causa riassunta è allo stato pendente;
- che nel frattempo l' ha emesso l'ingiunzione di pagamento in data 18.11.2019; CP_1
- che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo e anche ove venisse ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario in ogni caso non potrebbe operare l'istituto della compensazione, in quanto è controverso l'an del controcredito, che non è né liquido né esigibile.
*
La sentenza del Tribunale in sintesi ha accertato
-che non ha contestato l'esistenza in sé del credito fatto valere dall'Amministrazione Parte_1
(né in punto di an, né in punto di quantum), bensì ha opposto in compensazione un controcredito risarcitorio, allo stato non riconosciuto;
-la non applicabilità del disposto di cui all'art. 1467 c.c. e la carenza dei requisiti costitutivi della previsione di cui all'art. 1460 c.c.
-che non sussistono i presupposti perché possa operare la compensazione, in qualsiasi delle forme codicisticamente riconosciute;
-che, per quanto di competenza del giudice ordinario, non è stata allegata, né tantomeno provata, una condotta inadempiente dell'amministrazione in relazione all'esecuzione della convenzione concessoria;
-che non può operare l'istituto della sospensione contemplata in via generale dall' art. 295 c.p.c e dall'art. 337 secondo comma c.p.c.
*
pagina 3 di 13 Motivi di appello
Avverso tale sentenza ha proposto appello, chiedendone la riforma integrale, sulla base Parte_1
dei seguenti motivi.
Con il primo motivo l'appellante ha ritenuto che il primo giudice abbia erroneamente sostenuto che la mancata definizione transattiva ex art. 10 co. 5 d.l. 16/2012 non costituisce elemento costitutivo dell'inadempimento dell'amministrazione;
Ha quindi domandato di accertare l'inadempimento all'obbligo legislativo di riequilibrio del mercato e la violazione degli artt. 1175, 1366, 1375, 1467 ss, 1218 ss, 1460, c.c, con particolare riferimento alla parte della sentenza nella quale viene statuito: “L'art. 10 co. 5 D.L. 16/2012 consente la definizione in via transattiva delle controversie al Controparte_3
, dando la possibilità di procedere alla definizione, anche in via
[...]
transattiva, con abbandono di ogni controversia pendente, di tutti i rapporti controversi nelle correlate materie;
da un lato la previsione della definizione in via transattiva non è prevista in via esclusiva, dall'altro essa dipende da fattori non necessariamente riconducibili alla volontà dell'Amministrazione; la mancata definizione transattiva di per sé non può quindi essere elemento costitutivo dell'inadempimento ex art. 1460 c.c”.
Con il secondo motivo di appello è stata impugnata la parte della sentenzache ha ritenuto che non fossero specificamente indicati i profili di inadempimento, sul piano contrattuale, imputabili all' dei - violazione degli artt. 1467, 1468, 1218 ss., eccezione di Controparte_1 CP_1
inadempimento - , con particolare riferimento alla parte della motivazione nella quale viene statuito che
“non è specificatamente indicato quali siano i profili di inadempimento ,sul piano contrattuale, che possano essere imputabili all' con riferimento alla posizione Controparte_1 dell'odierna opponente. Si evidenzia in proposito che, nella prima parte dell'atto di citazione,
l' espone i fatti che ritiene significativi in relazione alle proprie sopravvenute difficoltà CP_1
operative; tali fatti sono sostanzialmente riconducibili a provvedimenti amministrativi o di normazione, rispetto ai quali non viene chiarito quale sia il ruolo dell' Controparte_1
.
[...]
Con il terzo motivo di appello è stata impugnata la parte della sentenza che ha ritenuto non valutabile la violazione, da parte dell' dei doveri di cui agli artt. 1175, 1375 c.c. e Controparte_1 riproposta l'adotta violazione del legittimo affidamento e dell'art. 1337 cc.
In particolare, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui viene sostenuto che “L'assenza di certi elementi di valutazione relativi all'operato dell'odierna opposta rende non valutabile anche il
pagina 4 di 13 profilo inerente alla violazione dei doveri di cui agli artt. 1175, 1375 c.c. Non vi sono ulteriori aspetti che possano costituire oggetto di sindacato da parte del giudice ordinario”.
Con il quarto motivo di appello è stata censurata la parte della sentenza che nega la sussistenza dei presupposti per la riconduzione ad equità dei rapporti concessori, con particolare riferimento al punto della motivazione nel quale viene statuito “non ci sono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1467
c.c., non essendo dimostrata l'eccessiva onerosità della prestazione di una delle parti, né che essa sia dipesa da avvenimenti straordinari e imprevedibili”.
Con il quinto motivo di appello è stata censurata la parte della sentenza che ha ritenuto che non possa operare la compensazione ex art. 1243 c.c. - violazione degli artt. 1241 e ss. cc, con particolare riferimento al passaggio argomentativo nel quale è stato affermato che “si contrappongono due crediti: uno (vantato dall'Amministrazione) non interessato da una specifica contestazione nel quantum e non inficiato dalle contestazioni operate con riferimento alla sua sussistenza;
meno non caratterizzato da certezza;
esso non può considerarsi inoltre liquido, tenuto conto dell'articolata formulazione del dispositivo del lodo, che fa riferimento, tra l'altro, a fatti eventuali e in ogni caso successivi al deposito della decisione”.
Con il sesto motivo di appello è stata censurata la parte della sentenza secondo cui non si sarebbe realizzata la compensazione volontaria- violazione art. 1252 cc, con particolare riferimento al punto della motivazione nel quale si legge: “Parte attrice ha inoltre dedotto l'applicabilità dell'art. 1252 c.c.
e, dunque, la sussistenza dei presupposti per la compensazione volontaria…”.
Con il settimo motivo di appello è stata impugnata la parte della sentenza che ha ritenuto che gli elementi probatori forniti non sono calibrati sulla singola agenzia ippica, ma assumono carattere generale e che non sono pertanto riferiti direttamente all'opponente.
Con l'ottavo motivo di appello, infine, l'appellante ha chiesto la sospensione del giudizio o della condanna ai sensi degli artt. 295 e 337 cpc, ritenendo che il primo giudice abbia omesso di pronunciarsi sul punto. In particolare, ha svolto tale domanda in ragione del fatto che allo stato pende innanzi alla
Corte di Appello di Roma il giudizio di impugnazione del c.d. . Persona_4
e Controparte_1 [...]
, costituitesi regolarmente con RT unica comparsa, hanno insistito per il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza e la condanna alle spese di lite.
pagina 5 di 13 La Corte di Appello di Milano ha fissato per la remissione della causa al Collegio l'udienza del
5.3.2025 previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
A tale udienza, a seguito di discussione, la causa è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene l'appello infondato per le seguenti ragioni.
I motivi di doglianza espressi dall'appellante sono tutti strettamente connessi e finalizzati a smontare l'intero costrutto logico argomentativo della sentenza, sulla base del quale è stata rigettata l'opposizione.
Prima di soffermarsi sui singoli motivi di appello è necessario ricostruire brevemente in punto di fatto la vicenda sottesa alla pretesa economica fatta valere dall'Amministrazione.
Nell'ambito della concessione intercorsa tra le parti era stabilito l'obbligo per il concessionario,
l' di corrispondere all'Erario le c.d. “quote di prelievo” calcolate sull'introito lordo Parte_1 annuo delle scommesse ippiche, nonché una quota di prelievo c.d. “minimo garantito”, vale a dire un gettito minimo da versare indipendentemente dalla raccolta delle giocate, differenziato per le c.d. concessioni storiche (come quella in oggetto), rispetto a quelle assegnate con le nuove procedure ad evidenza pubblica.
unitamente ad altri concessionari, nel corso del rapporto hanno lamentato una Parte_1
significativa contrazione della redditività del mercato, quindi, al fine di ottenere il risarcimento degli addotti danni, in ragione dei minori introiti derivanti dalle alterate condizioni del mercato e dai riferiti ritardi da parte dell'Amministrazione, hanno promosso, ai sensi dell'art. 15 della Convenzione, un giudizio arbitrale, nei confronti delle amministrazioni coinvolte.
Nel 2003 il giudizio arbitrale si è concluso con l 'emissione del c.d. ”, con il quale il Persona_4 collegio arbitrale ha accertato la responsabilità dell'Amministrazione, condannandola a risarcire il danno subito dai concessionari, “autorizzando” questi ultimi a compensare i crediti da risarcimento con le somme dovute a titolo di “minimi garantiti”.
Tale decisone è stata impugnata dalle amministrazioni soccombenti presso la Corte d'Appello di Roma, la quale nel 2013 ha dichiarato nullo il per difetto di giurisdizione del collegio arbitrale. Persona_4
Nel 2020 tale sentenza è stata dichiarata nulla dalla Corte di Cassazione, la quale ha rinviato la causa al giudice di appello.
La questione, a seguito della riassunzione, è allo stato pendente innanzi alla Corte di Appello di Roma.
pagina 6 di 13 Nelle more, a seguito della dichiarazione della nullità del lodo, Controparte_1 ha emesso l'ingiunzione di pagamento in oggetto.
Chiarito il contesto nel cui ambito si è originata la controversia in oggetto, devono essere esaminati i motivi di doglianza espressi dall'appellante.
Con il primo motivo sostiene che il Tribunale abbia errato nel non reputare sussistente Parte_1 una condotta inadempiente in capo all'Amministrazione e conseguentemente nel non ritenere giustificabile l'eccezione di inadempimento sollevata ai sensi dell'art. 1460 c.c.
Secondo la prospettazione della parte, l'Amministrazione sarebbe stata inadempiente per aver violato la previsione di cui all'art. 10, comma 5 Dlgs n. 16/2012 (specificatamente art. 38, comma 4, lett. l) del d.l. n. 223/2006, poi abrogato dall'art. 10, comma 5, lett. b) del d.l. n. 16/2012) consistente nell'obbligo di procedere alla definizione, anche in via transattiva, delle controversie pendenti relative alle quote di prelievo di cui all'art. 12 DPR. n. 169/1998.
La doglianza è infondata.
La norma non contempla un obbligo per l'Amministrazione di definire in via transattiva le controversie suddette, bensì una mera facoltà, come desumibile dallo stesso tenore letterale della disposizione.
D'altra parte, il perfezionamento della transazione, tenuto conto della natura dell'istituto, non potrebbe comunque dipendere dalla unilaterale volontà dell'Amministrazione.
Deve inoltre essere evidenziato che le previsioni normative indicate non costituiscono parte integrante del contenuto del rapporto concessorio perfezionato tra le parti, né possono essere considerate un'integrazione legislativa rispetto alle obbligazioni pattuite, non essendo attinenti alla causa del contratto e all'esecuzione dello stesso.
Analogamente, non possono essere considerati fonte di integrazione del contratto gli atti di alta amministrazione, in quanto non sottendono diritti soggettivi fondanti la pretesa risarcitoria da inadempimento, né ineriscono all'esecuzione della concessione o all'adempimento delle prestazioni in oggetto. Inoltre, il sindacato su tali atti, proprio in ragione della loro natura e funzione, esula dalla sfera di competenza dell'AGO.
Non sussistono quindi profili di inadempimento, riferibili all'Amministrazione, connessi al mancato perfezionamento di un accordo transattivo con i concessionari.
Per tali ragioni, il ricorso all'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.p.c. da parte di Parte_1
è ingiustificato.
Il secondo motivo di impugnazione è strettamente connesso al primo, del quale si richiamano le motivazioni già espresse.
pagina 7 di 13 Condivisibilmente la sentenza impugnata ha ritenuto da un lato che non abbia Parte_1 specificamente indicato i profili di inadempimento, sul piano contrattuale, imputabili all'
[...]
dall'altro che i fatti che l'odierna appellante ritiene significativi, in relazione Controparte_1
alle proprie sopravvenute difficoltà operative, sono sostanzialmente riconducibili a provvedimenti amministrativi o di normazione, rispetto ai quali non viene chiarito quale sia il ruolo dell'
[...]
Controparte_1
Riguardo a tale profilo si deve ulteriormente osservare che l'addotta responsabilità dell'Amministrazione per inadempimento della convenzione è allo stato controversa, in quanto il relativo giudizio è ancora pendente innanzi alla Corte d'Appello di Roma.
Conseguentemente, ogni valutazione sulle condotte inadempienti prospettate dall' e Parte_1
oggetto del Lodo c.d. - inerenti alla spettanza di diritti risarcitori in capo al concessionario – è Per_3
preclusa a questo giudice.
Il motivo è quindi infondato.
Con il terzo motivo di appello viene lamentata la violazione da parte dell'Amministrazione dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175, 1337, 1375 c.c., per avere ingenerato nel concessionario l'affidamento circa il percorso intrapreso al fine di addivenire ad una definizione bonaria della lite pendente.
Al riguardo si deve osservare tanto che l'impugnazione del era circostanza prevedibile Per_1 Per_3
da parte dei concessionari, quanto che è fisiologico che le trattative volte a definire bonariamente una data questione siano di esito incerto.
Il mancato perfezionamento della transazione - e quindi l'esito non positivo delle trattative - non costituisce in sé circostanza imputabile ad una delle parti, salvo che non emergano concreti profili di scorrettezza e mala fede.
Nel caso di specie tali profili non sono emersi, non sono stati allegati specificatamente e non sono stati tantomeno provati.
L'accordo transattivo non è stato raggiunto nonostante l'Amministrazione abbia preso parte attivamente alle trattative, svolgendo un'articolata istruttoria e adottando a tal fine gli atti interinali necessari.
Per tali ragioni il motivo è infondato e deve essere disatteso.
Con il quarto motivo l'appellante ha lamentato che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che “non ci sono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1467 c.c., non essendo dimostrata l'eccessiva onerosità della prestazione di una delle parti, né che essa sia dipesa da avvenimenti straordinari e imprevedibili”.
pagina 8 di 13 Secondo l'appellante l'obbligo di riconduzione ad equità del rapporto tra concessionari e Amministrazione non deriverebbe dal disposto di cui all'art. 1467 c.c., bensì sarebbe imposto ex lege in base al contenuto dell'art. 10 comma 5 del DL n. 16\2012.
Sul punto occorre rammentare che la disciplina codicistica relativa alla riconduzione ad equità del contratto presuppone, ai fini dell'applicabilità, precisi elementi costitutivi, elementi che nel caso di specie sono carenti.
L' eccessiva onerosità sopravvenuta al fine di legittimare la parte a chiedere la risoluzione del contratto deve essere innanzitutto causata da eventi imprevedibili e straordinari.
Nel caso in oggetto gli eventi posti a fondamento dell'addotta eccessiva onerosità sono invece fisiologici rispetto al rapporto sostanziale sotteso alla concessione (trattandosi in particolare di fattori di disturbo e/o distorsivi, quali la rete clandestina o la raccolta illegale) e i concessionari erano in grado di valutare il connesso rischio di impresa sin dal momento di partecipazione alla gara di evidenza pubblica o al momento della richiesta di proroga.
Non risulta, inoltre, che in questo giudizio il concessionario abbia domandato la risoluzione del rapporto contrattuale.
Riguardo alla portata della previsione di cui all'art. 10, comma 5 del d.l. n. 16/2012, si richiama quanto già espresso in relazione al primo motivo di appello, evidenziando che la lettera della norma non ha portata precettiva e non contempla un obbligo in capo all'amministrazione di ricondurre ad equità le concessioni in oggetto.
Anche tale motivo di appello è quindi risultato infondato.
Il quinto e il sesto motivo di appello devono essere valutati congiuntamente, in quanto strettamente connessi. Ineriscono all'operatività della compensazione tra il credito per saldo del corrispettivo azionato dall' Amministrazione e quello risarcitorio per inadempimento eccepito dalla concessionaria.
Tale aspetto è centrale nella questione oggetto di giudizio, in quanto la non operatività della compensazione, sostenuta dal primo giudice, costituisce un dato preclusivo e assorbente rispetto ad ogni altra valutazione in punto di addotto inadempimento.
Le argomentazioni svolte dall'appellante, e poste a fondamento dell'opposizione all'ingiunzione di pagamento, sono articolate e sviluppate intorno ad un presupposto centrale: il diritto della concessionaria a far valere la compensazione del proprio credito risarcitorio.
, infatti, non ha contestato la sussistenza della pretesa creditoria dell'Amministrazione in Parte_1 sé, né in punto di an, né in punto di quantum, ma ha eccepito l'avverso inadempimento e opposto in compensazione un proprio controcredito risarcitorio.
pagina 9 di 13 In altri termini, secondo l'appellante il proprio credito, come accertato dal lodo , possiede i Per_3
caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità che consentono al giudice di operare la compensazione a norma dell'art. 1243 c.c. con il credito vantato dall'Amministrazione.
Al tempo stesso l'appellante ritiene che il credito azionato con l'ingiunzione dall'Amministrazione non sia certo, liquido ed esigibile, in quanto fondato sulla nullità del lodo di che oggi invece sarebbe Per_2 efficace in ragione della dichiarata nullità della sentenza della Corte d'Appello di Roma.
I suddetti motivi di impugnazione sono infondati per le seguenti ragioni.
La compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243 c.c., può operare solo a condizione che entrambi i crediti siano certi, liquidi ed esigibili. Il credito risarcitorio dell'appellante, oggetto di contestazione da parte dell'appellato, non è né certo né liquido.
Esso dipende dall'efficacia del lodo e dalla conferma delle relative statuizioni. Tale lodo, Per_3 tuttavia, allo stato è oggetto di giudizio pendente presso la Corte d'Appello di Roma, a seguito del rinvio dalla Corte di Cassazione.
Ne consegue che il controcredito risarcitorio addotto dall'appellante non può essere ritenuto allo stato esistente e determinato nel suo ammontare, essendo lo stesso ancora sotto giudizio.
Non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione della compensazione legale di cui all'art. 1243 cc.
Secondo giurisprudenza consolidata: “la litigiosità del controcredito è condizione ostativa ad entrambi tipi di compensazione, legale e giudiziale, in quanto il reciproco effetto estintivo presuppone che entrambi i crediti siano effettivamente esistenti e quindi richiede che nella specie il controcredito sia stata accertato in modo definitivo (mediante accertamento contenuto in sentenza passata in giudicato od in altro provvedimento divenuto definitivo per mancata impugnazione nel termine decadenza o per rinuncia volontaria alla contestazione del controcredito), con la conseguenza che la compensazione rimane impedita le volte in cui il credito opposto in compensazione sia stato ritualmente contestato in un separato giudizio, in quanto detto credito potrà essere “liquidato” soltanto in quel giudizio” (così,
Cass. n. 4313/2019).
Ulteriormente: “l'eventuale sentenza di merito o provvedimento di condanna - anche se immediatamente esecutivi - emessi nel giudizio ancora pendente non consentono di ravvisare il necessario quesito della “definitività” dell'accertamento e dunque della “certezza” del controcredito richiesta per operare la compensazione, trattandosi di titoli accertativi del credito pur sempre connotati dalla provvisorietà, in quanto suscettibili di riforma o revoca nel corso dei successivi gradi di giudizio” (Cass. 8/04/2013, n. 8525).
pagina 10 di 13 Analogamente, non sussistono i presupposti per l'operatività della compensazione volontaria di cui all' art. 1252 c.c.
Tenuto conto di quanto allegato e prodotto dalle parti, non emergono elementi da cui desumere la formazione e l'esternazione di una volontà da parte dell'Amministrazione di procedere alla compensazione tra i rispettivi crediti.
Né tale volontà è desumibile dalle “note” inviate dall'Amministrazione.
Con le le note del 4.1.2007 del 9.10.2008 (doc. 47 e 48 appellante) l'Amministrazione invita gli uffici amministrativi regionali ad astenersi in via prudenziale dal recupero delle somme dovute, in attesa della decisione dell'appello proposto avverso il lodo Non viene svolta alcuna forma di Per_3
interlocuzione con ai fini della compensazione. Parte_1
Quanto alla nota 30.6.2011 del (doc. 3 appellante), essa Controparte_3
stabilisce le modalità con le quali dovrà avere luogo la compensazione, alla luce di quanto disposto in sede di lodo arbitrale, ma con riserva di ripetizione dell'indebito nei confronti del soggetto che dovesse usufruire della compensazione.
Non è dunque configurabile alcuna ipotesi di compensazione volontaria.
Quanto al settimo motivo di doglianza, l'appellante ritiene l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha reputato che gli elementi probatori forniti non sono calibrati sulla singola agenzia ippica, ma assumono carattere generale e che non sono pertanto riferiti direttamente all'opponente.
Anche tale motivo è infondato per le seguenti ragioni.
Sul punto la Corte ritiene condivisibile quanto osservato dal Tribunale nella sentenza impugnata: “le considerazioni svolte in sede di CTU nel giudizio arbitrale non sono calibrate sulla singola Pt_1
, ma assumono carattere generale;
non vi sono pertanto dati direttamente riferiti all'odierna
[...]
opponente. I documenti disponibili nel presente giudizio non sono accompagnati da specifiche allegazioni;
in merito a questo aspetto, la produzione dei bilanci e della visura storica è finalizzata a sostenere la richiesta di sospensione dell'efficacia dell'ingiunzione; non vengono però evidenziati i dati che consentono di collegare gli eventi descritti dall'opponente con le perdite aziendali”.
Tali argomenti non sono stati smentiti in sede di appello, avendo l'appellante riproposto le medesime deduzioni già svolte nel primo grado di giudizio, e richiamato genericamente i documenti prodotti senza allegare elementi concreti o esplicare le ragioni in virtù delle quali tali documenti siano rilevanti e che consentono di collegare gli eventi dedotti con la sussistenza del nesso casale e del danno.
Con l'ultimo motivo di appello viene dedotta l'erroneità della sentenza per non avere sospeso il giudizio o la sentenza, come richiesto dalla parte, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. e dell'art. 337 c.p.c.,
pagina 11 di 13 tenuto conto che allo stato pende innanzi ad altro giudice un giudizio volto ad accertare il credito opposto in compensazione.
Sul punto deve essere chiarito che non sussiste rapporto di pregiudizialità tra il presente giudizio, che ha per oggetto l'accertamento del credito relativo al saldo del corrispettivo dell'Amministrazione, e quello pendente presso la Corte d'Appello di Roma, volto ad accertare anche la sussistenza del credito risarcitorio qui opposto in compensazione dalla concessionaria.
Il credito dell'Amministrazione è risultato accertato, esso è certo e liquido. Diversamente, quello opposto in compensazione da non è certo ( in quanto su iudice ), quindi allo stato non Parte_1
sussiste, né tantomeno è liquido.
Deve quindi essere disattesa anche l'istanza di sospensione del giudizio formulata dall'appellante.
Per tutte le ragioni espresse l'appello è risultato infondato e deve essere rigettato, con conseguenziale conferma della sentenza del Tribunale.
* Le spese di lite seguono la soccombenza. Sono liquidate a favore della parte appellata come da dispositivo, in base ai parametri medi dello scaglione di riferimento, come da D.M. 147\2022, in particolare tenuto conto del valore della controversia, delle questioni affrontate, dell'attività svolta.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di e
[...] Controparte_1
RT
, avverso la sentenza n. 3770\2023 del Tribunale di Milano, disattesa o assorbita ogni
[...]
contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando così dispone:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al Parte_1
pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio a favore di
[...]
e Controparte_1 RT
, liquidate in complessivi euro 14.000,00,
[...]
per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, iva e cpa se dovute come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115\2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228\2012.
pagina 12 di 13 Milano, 5.3.2025
Il Consigliere est.
Ernesta Occhiuto
Il Presidente
Lorenzo Orsenigo
pagina 13 di 13