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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/03/2025, n. 4290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4290 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione Diciassettesima Civile
❖➢ in persona del giudice, dott. Luigi D'Alessandro all'udienza del 20 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 50604 del Ruolo degli
Affari Contenziosi Civile dell'anno 2024 vertente
T R A
elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta Parte_1
elettronica certificata Email_1 rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Sgandurra Gradante che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLANTE
E
Controparte_1
in persona del procuratore speciale, sig.ra elettivamente Controparte_2
domiciliata in Roma, alla via Catanzoro n. 15, presso lo studio degli avv.ti Luca
Paoletti e Maddalena Marchesi, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice di pace
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: “… riformare e dichiarare la nullità della sentenza di incompetenza per valore del 24.05.2024 - pubblicata in data 30.05.2024 e
1 comunicata a mezzo posta elettronica certificata in pari data - del Giudice di
Pace di Roma, Sez. VI Civile, in persona della Dott.ssa Simonetta Masina, resa tra le parti nella causa iscritta al. R.G n. 13960/2023 ed oggi impugnata per i motivi di appello espositi in atti e, per l'effetto: Nel merito: previa declaratoria della nullità della clausola contrattuale n. 5 per i motivi di appello indicati in atti, accertare e dichiarare, l'indebito arricchimento perpetrato da CP_1
in sede di estinzione anticipata del finanziamento de quo per i motivi di cui in atti e, conseguentemente, condannare la parte appellata a risarcire il danno patrimoniale patito restituendo al Sig. l'importo di € 2.177,59 Parte_1
o il diverso importo – anche inferiore - da liquidarsi in corso di causa, oltre rivalutazione eventuale ed interessi legali ex art. 1284 co.4 c.c. dall'estinzione
e/o dalla data di presentazione del procedimento arbitrale e/o dalla data di introduzione della domanda giudiziale In ogni caso: Con vittoria integrale delle spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfetario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo delle competenze liquidate ai sensi delle tariffe forensi vigenti ed oltre ad I.V.A. e
C.P.A. come per legge”.
Per l'appellata: “… 1) In via principale nel merito: rigettare, per le ragioni esposte in narrativa, l'atto di appello perché infondato in fatto e in diritto e per
l'effetto confermarsi la sentenza n. 5713/2024 del Giudice di Pace di Roma;
2)
In via subordinata nel merito: rigettare, per le ragioni esposte in narrativa, tutte le domande attoree restitutorie perché infondate e illegittime, e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto da al sig. a qualsiasi titolo CP_1 Pt_1
per il contratto di finanziamento n. 741019 anticipatamente estinto;
3) In via ulteriormente gradata: nel caso in cui la domanda attorea venga anche solo parzialmente accolta, escludere comunque dal computo del dovuto le commissioni di intermediazione, stante il difetto di legittimazione passiva in capo ad;
4) Condannare in ogni caso l'appellante al pagamento di CP_1
tutte le spese di lite del presente giudizio, competenze ed onorari, rimborso spese generali 15%, IVA e CPA.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 • rilevato che, con atto di citazione notificato il 14 novembre 2024, Pt_1
ha proposto appello avverso la sentenza del giudice di pace di
[...]
Roma n. 5713 del 3 maggio 2024 che, in accoglimento dell'eccezione di incompetenza per valore sollevata dalla convenuta
[...]
rateali ai lavoratori S.p.A., aveva Controparte_1
dichiarato l'incompetenza del giudice adìto a pronunciarsi sulla sua domanda diretta ad ottenere, quale conseguenza dell'estinzione anticipata di un finanziamento con cessione del quinto della stipendio stipulato nel luglio del 2015, la restituzione in via proporzionale di quei costi sostenuti in relazione al credito che non gli erano stati spontaneamente rimborsati dalla controparte (specificamente, le commissioni di intermediazione e le spese di attivazione del finanziamento);
• che, a sostegno del gravame, l'attore ha dedotto l'ingiustizia della sentenza impugnata in quanto: (i) contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, la domanda proposta aveva ad oggetto esclusivamente la ripetizione della somma di €2.177,59 e quindi rientrava senz'altro nell'ambito della competenza per valore del giudice di pace;
(ii) ai sensi dell'art. 125-sexies d.lgs. n. 385/1993, anche nella sua formulazione originaria applicabile ratione temporis, in caso di rimborso anticipato del finanziamento, esso mutuatario avrebbe avuto diritto ad una proporzionale riduzione di tutti i costi del credito: i costi cd. recurring, ossia di quelle voci di costo soggette a maturazione nel tempo, e i costi cd. up front, ossia quelli, come appunto la commissione di attivazione e la commissione dell'intermediario, dovuti quale corrispettivo di prestazioni già rese al cliente;
(iii) alla predetta conclusione doveva necessariamente pervenirsi interpretando l'art. 125-sexies cit. in modo conforme ai principi sanciti dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, 11 settembre
2019, in causa C-383/18, EX (che ha interpretato l'art. 16 della direttiva 2008/48/CE nel senso che la riduzione spettante al consumatore deve riguardare tutti i costi del credito e non solo i costi recurring);
3 • che la soc. Controparte_1
costituitasi in giudizio, ha dedotto l'infondatezza
[...] dell'appello, evidenziando in particolare, oltre alla correttezza della pronuncia impugnata in punto di competenza, l'insussistenza in capo all'appellante del diritto al rimborso dei cd. costi recurring;
• considerato che la domanda formulata da ha come unico Parte_1
oggetto la retrocessione della somma di €2.177,59, oltre interessi: domanda proposta sulla base del diritto accordato dalla legge al consumatore di ottenere una riduzione proporzionale del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del finanziamento (art. 125-sexies, comma 1, del testo unico bancario);
• che la domanda di cui trattasi rientra certamente nella competenza per materia e per valore del giudice di pace quale delineata dall'art. 7, comma
1, c.p.c., nella sua formulazione applicabile ratione temporis alla presente controversia, a mente del quale “Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro”;
• che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, non potrebbe pervenirsi a diversa conclusione sulla base del fatto che l'eventuale riconoscimento del diritto di credito fatto valere dal Pt_1 passerebbe necessariamente per l'accertamento della nullità delle clausole contrattuali che negano la restituzione dei costi up front al mutuatario che abbia rimborsato anticipatamente il prestito, e quindi richiederebbe un accertamento del complessivo “rapporto contrattuale intercorso tra le parti, anche in termini di eventuale nullità e/o vessatorietà di clausole inserite nel contratto stesso”, dovendosi invece dare rilievo al disposto dell'art. 12, comma 1, c.p.c., secondo cui “Il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione” (e nel caso di specie l'unica parte del rapporto che è in contestazione è appunto quella che limita il rimborso di certi costi, pacificamente ammontanti ad una somma inferiore a cinquemila euro,
4 senza che il giudice sia chiamato ad esaminare questioni inerenti all'esistenza e alla validità del rapporto di mutuo nel suo complesso);
• che, alla luce di quanto testé esposto, la sentenza appellata va dichiarata nulla per erronea declinatoria della competenza, dovendo comunque questo Tribunale, in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello, decidere sul merito quale giudice d'appello (v. Cass., 17.12.2019, n. 33456);
• considerato che, secondo quanto statuito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella già citata sentenza EX, l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore, compresi quelli che non dipendono dalla durata del contratto;
• che, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022, non sussiste una così netta divergenza tra il dato testuale dell'originario art. 125-sexies e quello dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, tale da determinare l'impossibilità di recepire il contenuto prospettato dalla sentenza EX; anzi, la differenza fra il testo dei due articoli summenzionati, pur essendo non del tutto marginale, non era (e non è) tale da far escludere una loro sostanziale corrispondenza;
• che pertanto, proseguendo nell'iter logico tracciato dal Giudice delle leggi, l'interpretazione conforme del vecchio art. 125-sexies alla sentenza
EX, non solo non è contra legem ma, oltre che possibile, è doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia;
• ritenuto che, alla luce di quanto testé chiarito e tenuto conto dell'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73 quale dichiarata dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 263/2022 (norma che, tramite il richiamo alla normativa secondaria dettata dalla Banca d'Italia, consentiva di escludere la rimborsabilità dei costi up front in relazione ai contratti di mutuo
5 stipulati prima dell'entrata in vigore della legge n. 106/2021), la norma di cui all'art. 125-sexies d.lgs. n. 385/1993 nella sua originaria formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, da interpretare in senso conforme al diritto dell'Unione europea e in particolare alla più volte citata sentenza EX, imponga al finanziatore, in caso di rimborso anticipato, la riduzione proporzionale di tutti i costi del finanziamento, dovendo così superarsi la distinzione tra costi recurring e costi up front;
• che dunque, applicando gli esposti principi al caso di specie, anche la commissione di intermediazione e le spese di attivazione rientrino nell'ambito della rimborsabilità prevista dall'art. 125-sexies, a nulla valendo la diversa previsione contenuta nella contestata clausola n. 5 del contratto concluso tre le parti, la quale è nulla per contrasto con la testé citata norma imperativa;
• che, diversamente da quanto sostenuto dalla società appellata, l'art. 6-bis del d.P.R. n. 180/1950 non è norma speciale derogatoria rispetto alla disciplina generale di cui all'art. 125-sexies del testo unico bancario, dal momento che il primo comma del predetto art. 6-bis sancisce espressamente l'applicazione all'istituto della cessione di quote di stipendio delle norme in materia di credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
• che le obiezioni dell'appellata in merito alla non rimborsabilità dei costi di intermediazione siccome non specificamente presi in considerazione dalla sentenza EX vadano disattese dal momento che nel concetto di costo totale del credito cui fa riferimento l'art. 125-sexies cit. sono ricompresi, in virtù di quanto stabilito dal precedente art. 121, anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, e nella specie non può dubitarsi che l'attività di intermediazione creditizia costituisca un servizio di tale natura;
• che a nulla valga poi il richiamo operato dalla alla sentenza CP_1
della Corte di giustizia dell'Unione europea, in causa C-555/21, Unicredit
Bank Austria, riferendosi tale pronuncia a fattispecie differente, regolata
6 dalla direttiva 2014/17/Ue in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali (il vincolo a carico del giudice nazionale rispetto all'interpretazione di una norma comunitaria offerta dalla Corte di giustizia non può venir meno a seguito di una pronuncia della stessa Corte relativa ad una norma diversa, sebbene disciplinante una materia analoga);
• che le ulteriori obiezioni dell'appellata in merito alla non rimborsabilità di una somma da essa non incamerata siccome di spettanza di un soggetto terzo vadano disattese giacché – al di là della previsione dell'attuale art. 125-sexies, comma 3, d.lgs. n. 385/1993, tuttavia non applicabile in via diretta al caso in esame – le condizioni economiche del contratto di mutuo per cui è causa includono la commissione di intermediazione tra i costi che il finanziatore addebita al cliente (secondo il meccanismo per cui il finanziatore paga il mediatore creditizio e poi recupera la relativa somma tramite riaddebito al mutuatario, disciplinato nello stesso contratto di mutuo ed appunto compreso tra i costi del finanziamento), con la conseguenza che in caso di estinzione anticipata è proprio il finanziatore a doversi far carico della restituzione, salvo il suo diritto di regresso verso il mediatore in virtù del collegamento negoziale esistente tra i due rapporti;
• che, diversamente da quanto proposto dalla società appellata, il rimborso delle somme richieste dall'appellante debba avvenire secondo il criterio cd. proporzionale puro, che è il più aderente al concetto di proporzionalità sancito dal ridetto art. 125-sexies ed evita diversificazioni del sistema di calcolo delle varie voci di costo, diversificazioni che sarebbero scarsamente giustificabili (il diverso criterio prospettato dalla società, quello della cd. curva degli interessi – in base al quale la quota da restituire
è proporzionale all'ammontare di interessi insiti nelle rate venute meno per effetto dell'estinzione anticipata rapportato al totale degli interessi – condurrebbe a risultati irragionevolmente diversi a seconda del tipo di ammortamento che caratterizza il prestito);
7 • che la quantificazione operata dall'appellante secondo il criterio di proporzionalità lineare sia dunque corretta;
• ritenuto pertanto che la Controparte_1
rateali ai lavoratori debba essere condannata alla restituzione, in CP_1 favore di , della somma di €2.177,59; Parte_1
• che, in aderenza ai criteri di cui all'art. 2033 c.c. in tema di ripetizione di indebito, sulla predetta somma siano dovuti gli interessi legali dalla data della domanda, dovendo radicalmente escludersi la mala fede della società appellata al momento dell'incasso delle somme, che è tenuta a restituire per effetto del sopravvenuto scioglimento anticipato del vincolo negoziale;
• e che le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo in relazione ai due gradi di giudizio, debbano seguire la soccombenza;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del giudice di pace di Roma n. 5713 del 3 maggio 2024, così provvede:
1. - dichiara nulla la sentenza impugnata;
2. - condanna la rateali ai Controparte_1
lavoratori al pagamento, in favore di , della somma CP_1 Parte_1
di €2.177,59#, oltre interessi legali dalla data della domanda;
3. - condanna la rateali ai Controparte_1
al pagamento, in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
del giudizio che liquida in complessivi €1.500,00# (€600,00# quanto al giudizio di primo grado ed €900,00 quanto al giudizio di secondo grado) per compensi professionali, oltre oneri di legge.
Roma, 20 marzo 2025
Il Giudice
Luigi D'Alessandro
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