Art. 9.
Il sottufficiale in servizio permanente o continuativo subisce una detrazione di anzianita' pari al tempo trascorso in una delle seguenti situazioni:
1) detenzione per condanna a pena restrittiva della liberta' personale;
2) sospensione dall'impiego o dal servizio inflitta quale sanzione disciplinare;
3) aspettativa per infermita' non proveniente da causa di servizio, qualora in un triennio, in una o piu' volte e rimanendo nello stesso grado, il sottufficiale abbia trascorso non meno di un anno in detta posizione;
4) aspettativa per motivi privati.
Il sottufficiale in servizio permanente o continuativo subisce una detrazione di anzianita' pari al tempo trascorso in una delle seguenti situazioni:
1) detenzione per condanna a pena restrittiva della liberta' personale;
2) sospensione dall'impiego o dal servizio inflitta quale sanzione disciplinare;
3) aspettativa per infermita' non proveniente da causa di servizio, qualora in un triennio, in una o piu' volte e rimanendo nello stesso grado, il sottufficiale abbia trascorso non meno di un anno in detta posizione;
4) aspettativa per motivi privati.