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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 55/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CATALANO ANNA CARLA, Presidente
CAPITANIO MARIA AMALIA, Relatore
GALASSO LUIGI, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 784/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201708547 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 44/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, impugnava l'avviso di accertamento n.201708547, notificato il 26.06.2025, per IMU anno 2020, emesso dal Comune di Benevento, dell'importo di € 9993,00.
Esponeva che l'immobile di cui alla contestazione è destinato ad uso palestra;
di aver ceduto, in forza di un contratto di affitto di azienda, alla “Società_2 S.r.l. - Società Società_3 a responsabilità limitata”, detto immobile.
Eccepiva la nullità\annullabilità dell'avviso perché non preceduto da attività ispettive o da contraddittorio preventivo;
la carenza di motivazione;
il diritto all'esenzione di cui all'art.7 co.1 lett. i) D.L. n.502\92 per società o associazioni sportive dilettantistiche;
il diritto all'esenzione anche in virtù del Decreto Ristori
n.137/2020, che, per l'anno 2020, aboliva il versamento IMU per immobili e pertinenze in cui si svolgono attività imprenditoriali interessate dalla sospensione da Covid – 19, e di cui al DPCM 24.10.2020, Allegato1.
Regolarmente costituito il Comune di Benevento, rilevava che l'atto impugnato era il primo del procedimento e non vi erano atti prodromici, che il contraddittorio poteva essere instaurato chiedendo l'autotutela e, comunque, non era obbligato sia perché si trattava di tributo non armonizzato, sia perché il controllo era avvenuto sulla base dei dati dichiarati e non prevedeva l'avviso bonario.
Segnalava che questa Corte di Giustizia Tributaria, avesse già deciso analoga questione, relativa all'annualità
2019, con sentenza n.884/2025 del 16.06.2025, di rigetto delle eccezioni sollevate da parte ricorrente.
Fissata l'udienza di trattazione del 20.01.2026, la causa è passata in decisione e la Corte ha deliberato in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato con ogni conseguenza di legge.
Viene sottoposto al vaglio della Corte l'avviso di accertamento n.201708547, notificato alla ricorrente in data
26.06.2025, a titolo di IMU anno 2020, emesso dal Comune di Benevento, dell'importo di € 9993,00.
Quanto al primo profilo di opposizione, ricorrente_1 contesta il mancato svolgimento di attività ispettiva, la mancanza di contraddittorio e il difetto di motivazione dell'avviso impugnato.
Nell'avviso impugnato si legge che, dalla consultazione delle banche dati in possesso dell'Ente, emergeva che la ricorrente_1 aveva la proprietà superficiaria dell'immobile di cui al numero_1, sito in Benevento alla Indirizzo_1 snc, in suo possesso dal 01.01.2013, e che non risultava corrisposta IMU 2020.
Appare evidente che la motivazione è assolutamente comprensibile e completa ed indica l'immobile oggetto dell'avviso, i relativi dati catastali, il titolo e il criterio di calcolo dell'imposta.
Non si comprende quale ulteriore attività ispettiva il COMUNE di Benevento era onerato a svolgere, in presenza di un avviso avente origine dai dati dichiarati dal contribuente, dall'esame delle risultanze catastali e dall'accertamento del mancato versamento dell'imposta, in assenza di esenzioni.
Quanto al contraddittorio, la Suprema Corte (da ultimo Cassazione civile sez. trib., 22/02/2025, n.4698), con indirizzo condiviso, ha in più occasioni ribadito che l'ambito di applicabilità dell'art. 2, comma 7, della legge n. 212 del 2000 è limitato ai soli casi di accessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente, chiarendo che "in tema di tributi cd. non armonizzati, l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito;
mentre in tema di tributi c.d. armonizzati, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto purché in giudizio il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto
(Cass. SS.UU. n. 24833 del 2015; per la successiva giurisprudenza si veda: Cass. n. 2875 del 2017; Cass.
n. 10030 del 2017; Cass. n. 20799 del 2017; Cass. n. 2873 del 2018).
Atteso che in tema di IMU, tributo non armonizzato, il legislatore non ha stabilito uno specifico obbligo di contraddittorio preventivo, le eccezioni di parte ricorrente sul punto appaiono prive di pregio.
Venendo al merito, ricorrente_1 evidenzia di aver ceduto detto immobile, in forza di un contratto di affitto di azienda alla “Società_2 S.r.l. - Società Società_3 a responsabilità limitata”, e il conseguente diritto all'esenzione di cui all'art.7 co.1 lett. i) D.L. n.502\92.
Dispone testualmente l'art.7 lett. i) “) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalita' non commerciali di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonche' delle attivita' di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222"
L'articolo 7, comma 2-bis, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, è stato modificato dall'articolo 39, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, che ha previsto che l'esenzione si intende applicabile alle attività indicate che non abbiano esclusivamente natura commerciale.
Dispone l'art.73 co. 1 lett. c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 “. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società: ….c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato”.
Dispone ancora l'art.1 comma 759 Legge del 27/12/2019 - N. 160 “759. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:…..g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200 (2) (3)”
Dunque possono beneficiare dell'esenzione enti diversi dalle società e che svolgano l'attività con modalità non commerciali. Nella specie, pacificamente, in forza del contratto di affitto di azienda del 27.09.2011, ricorrente_1 cedeva l'intera struttura adibita a palestra alla “Società_2 S.r.l. - Società Società_3 a responsabilità limitata”, dietro pagamento di un canone pari ad €72.000 annuo.
Ciò nondimeno, dell'esenzione invocata, poteva beneficiare la società dilettantistica, non già Società_1
srl, proprietaria dell'immobile e beneficiaria di un canone di locazione, non godendo la ricorrente, direttamente, di alcuna esenzione.
Tutti i rilievi sollevati in ricorso, quanto all'esenzione, sarebbero conferenti laddove la richiesta di pagamento
IMU fosse stata avanzata nei confronti della cessionaria Società_2 S.r.l. che, dal Registro delle società sportive dilettantistiche Associazione_1, risulta riconosciuta come Unione sportiva ACLI e come Associazione_2. Non anche in favore della ricorrente_1, chiamata al pagamento IMU in qualità di proprietaria dell'immobile, che non gode direttamente di alcun diritto di esenzione.
Ne consegue che non può ritenersi applicabile l'esenzione invocata.
Medesime considerazioni valgono con riferimento all'esenzione invocata ex Decreto Ristori D.L. n.137/2020
e successive integrazioni, sul presupposto che l'esenzione IMU, ex art.9, pur prevista per palestre ed impianti sportivi, richiede coincidenza tra il gestore dell'attività ed il proprietario dell'immobile.
Infine, quanto ai rilievi in ordine alla mancanza di infrastrutture ed alla mancanza di prova circa i benefici in favore del contribuente corrispettivi al versamento dell'imposta, appaiono infondati oltre che inconferenti, posto che la palestra si trova in una zona urbanizzata e fornita di infrastrutture e che siamo in presenza di
IMU e non di TASI.
Pertanto il ricorso dev'essere rigettato.
Alla soccombenza consegue la condanna al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore del Comune di
Benevento che liquida in €900,00.
Benevento, 20.1.2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CATALANO ANNA CARLA, Presidente
CAPITANIO MARIA AMALIA, Relatore
GALASSO LUIGI, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 784/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201708547 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 44/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, impugnava l'avviso di accertamento n.201708547, notificato il 26.06.2025, per IMU anno 2020, emesso dal Comune di Benevento, dell'importo di € 9993,00.
Esponeva che l'immobile di cui alla contestazione è destinato ad uso palestra;
di aver ceduto, in forza di un contratto di affitto di azienda, alla “Società_2 S.r.l. - Società Società_3 a responsabilità limitata”, detto immobile.
Eccepiva la nullità\annullabilità dell'avviso perché non preceduto da attività ispettive o da contraddittorio preventivo;
la carenza di motivazione;
il diritto all'esenzione di cui all'art.7 co.1 lett. i) D.L. n.502\92 per società o associazioni sportive dilettantistiche;
il diritto all'esenzione anche in virtù del Decreto Ristori
n.137/2020, che, per l'anno 2020, aboliva il versamento IMU per immobili e pertinenze in cui si svolgono attività imprenditoriali interessate dalla sospensione da Covid – 19, e di cui al DPCM 24.10.2020, Allegato1.
Regolarmente costituito il Comune di Benevento, rilevava che l'atto impugnato era il primo del procedimento e non vi erano atti prodromici, che il contraddittorio poteva essere instaurato chiedendo l'autotutela e, comunque, non era obbligato sia perché si trattava di tributo non armonizzato, sia perché il controllo era avvenuto sulla base dei dati dichiarati e non prevedeva l'avviso bonario.
Segnalava che questa Corte di Giustizia Tributaria, avesse già deciso analoga questione, relativa all'annualità
2019, con sentenza n.884/2025 del 16.06.2025, di rigetto delle eccezioni sollevate da parte ricorrente.
Fissata l'udienza di trattazione del 20.01.2026, la causa è passata in decisione e la Corte ha deliberato in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato con ogni conseguenza di legge.
Viene sottoposto al vaglio della Corte l'avviso di accertamento n.201708547, notificato alla ricorrente in data
26.06.2025, a titolo di IMU anno 2020, emesso dal Comune di Benevento, dell'importo di € 9993,00.
Quanto al primo profilo di opposizione, ricorrente_1 contesta il mancato svolgimento di attività ispettiva, la mancanza di contraddittorio e il difetto di motivazione dell'avviso impugnato.
Nell'avviso impugnato si legge che, dalla consultazione delle banche dati in possesso dell'Ente, emergeva che la ricorrente_1 aveva la proprietà superficiaria dell'immobile di cui al numero_1, sito in Benevento alla Indirizzo_1 snc, in suo possesso dal 01.01.2013, e che non risultava corrisposta IMU 2020.
Appare evidente che la motivazione è assolutamente comprensibile e completa ed indica l'immobile oggetto dell'avviso, i relativi dati catastali, il titolo e il criterio di calcolo dell'imposta.
Non si comprende quale ulteriore attività ispettiva il COMUNE di Benevento era onerato a svolgere, in presenza di un avviso avente origine dai dati dichiarati dal contribuente, dall'esame delle risultanze catastali e dall'accertamento del mancato versamento dell'imposta, in assenza di esenzioni.
Quanto al contraddittorio, la Suprema Corte (da ultimo Cassazione civile sez. trib., 22/02/2025, n.4698), con indirizzo condiviso, ha in più occasioni ribadito che l'ambito di applicabilità dell'art. 2, comma 7, della legge n. 212 del 2000 è limitato ai soli casi di accessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente, chiarendo che "in tema di tributi cd. non armonizzati, l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito;
mentre in tema di tributi c.d. armonizzati, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto purché in giudizio il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto
(Cass. SS.UU. n. 24833 del 2015; per la successiva giurisprudenza si veda: Cass. n. 2875 del 2017; Cass.
n. 10030 del 2017; Cass. n. 20799 del 2017; Cass. n. 2873 del 2018).
Atteso che in tema di IMU, tributo non armonizzato, il legislatore non ha stabilito uno specifico obbligo di contraddittorio preventivo, le eccezioni di parte ricorrente sul punto appaiono prive di pregio.
Venendo al merito, ricorrente_1 evidenzia di aver ceduto detto immobile, in forza di un contratto di affitto di azienda alla “Società_2 S.r.l. - Società Società_3 a responsabilità limitata”, e il conseguente diritto all'esenzione di cui all'art.7 co.1 lett. i) D.L. n.502\92.
Dispone testualmente l'art.7 lett. i) “) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalita' non commerciali di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonche' delle attivita' di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222"
L'articolo 7, comma 2-bis, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, è stato modificato dall'articolo 39, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, che ha previsto che l'esenzione si intende applicabile alle attività indicate che non abbiano esclusivamente natura commerciale.
Dispone l'art.73 co. 1 lett. c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 “. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società: ….c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato”.
Dispone ancora l'art.1 comma 759 Legge del 27/12/2019 - N. 160 “759. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:…..g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200 (2) (3)”
Dunque possono beneficiare dell'esenzione enti diversi dalle società e che svolgano l'attività con modalità non commerciali. Nella specie, pacificamente, in forza del contratto di affitto di azienda del 27.09.2011, ricorrente_1 cedeva l'intera struttura adibita a palestra alla “Società_2 S.r.l. - Società Società_3 a responsabilità limitata”, dietro pagamento di un canone pari ad €72.000 annuo.
Ciò nondimeno, dell'esenzione invocata, poteva beneficiare la società dilettantistica, non già Società_1
srl, proprietaria dell'immobile e beneficiaria di un canone di locazione, non godendo la ricorrente, direttamente, di alcuna esenzione.
Tutti i rilievi sollevati in ricorso, quanto all'esenzione, sarebbero conferenti laddove la richiesta di pagamento
IMU fosse stata avanzata nei confronti della cessionaria Società_2 S.r.l. che, dal Registro delle società sportive dilettantistiche Associazione_1, risulta riconosciuta come Unione sportiva ACLI e come Associazione_2. Non anche in favore della ricorrente_1, chiamata al pagamento IMU in qualità di proprietaria dell'immobile, che non gode direttamente di alcun diritto di esenzione.
Ne consegue che non può ritenersi applicabile l'esenzione invocata.
Medesime considerazioni valgono con riferimento all'esenzione invocata ex Decreto Ristori D.L. n.137/2020
e successive integrazioni, sul presupposto che l'esenzione IMU, ex art.9, pur prevista per palestre ed impianti sportivi, richiede coincidenza tra il gestore dell'attività ed il proprietario dell'immobile.
Infine, quanto ai rilievi in ordine alla mancanza di infrastrutture ed alla mancanza di prova circa i benefici in favore del contribuente corrispettivi al versamento dell'imposta, appaiono infondati oltre che inconferenti, posto che la palestra si trova in una zona urbanizzata e fornita di infrastrutture e che siamo in presenza di
IMU e non di TASI.
Pertanto il ricorso dev'essere rigettato.
Alla soccombenza consegue la condanna al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore del Comune di
Benevento che liquida in €900,00.
Benevento, 20.1.2026