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Sentenza 14 novembre 2024
Sentenza 14 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/11/2024, n. 41892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41892 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CO UI, nato a [...] il [...], avverso la sentenza DE 19/12/2023 DEla Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;
udite le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona DE Sostituto Procuratore generale dott. Gianluigi Pratola, che ha concluso per l'inammissibilità DE ricorso;
udite le conclusioni DEl'avv. Angelo Pignatelli DE foro di Napoli che ha concluso per l'accoglimento DE ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 41892 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI Data Udienza: 17/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza DE 15 gennaio 2018, il Tribunale di Noia condannava UI CO alla pena di anni tre di reclusione, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt. 4 e 10 bis d.lgs. n. 74/2000 ascritti ai capi A, B, C, D, E, applicando le pene accessorie di legge e la confisca per equivalente di beni nella disponibilità DE predetto imputato fino alla concorrenza DEla somma di euro 3.143.881,98, prosciogliendolo dalle residue imputazioni. Con sentenza DE 19 dicembre 2023, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma DEla sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione per i reati ex art. 10 bis d.lgs. n. 74/2000 di cui ai capi D ed E, rideterminando la pena, previo riconoscimento DEle circostanze attenuanti generiche, in anni uno e mesi otto di reclusione, concedendo il beneficio DEla sospensione condizionale DEla pena, revocando la confisca per equivalente, infine confermando nel resto. 2. Avverso la sentenza DEla Corte di appello di Napoli, UI CO, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando sei motivi. 2.1 Con il primo motivo, la difesa di UI CO lamenta, ai sensi DEl'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., manifesta illogicità DEla motivazione e travisamento DEla prova nella parte in cui la sentenza impugnata erroneamente imputa tutti i ricavi omessi alla sola verificata "CO s.p.a." in forza di un documento extracontabile denominato "Fatturato TRE" descrittivo DEl'andamento commerciale DEle vendite di tre società DE gruppo familiare "CO". In sintesi, la difesa deduce a) che la tabella denominata "spaccato DE fatturato CO porte per mese", inserita nel documento "Fatturato TRE", contenente circa 18 tabelle riepilogative, si riferiva alla contabilità DEle tre società di famiglia, "CO" - "MO" - "UX DO", come poteva ricavarsi dall'inserimento, nelle colonne di cui la tabella si componeva, DEle tre società DE gruppo societario, tanto che l'unico teste di accusa non era stato in grado di fornire alcuna convincente risposta logica sulla ragione per la quale la titolazione DE documento "Fatturato TRE" doveva ricondursi solo alla CO s.p.a. e non anche alle altre due società DE gruppo di famiglia;
b) che, in tale tabella, la voce "infissi" era funzionale a consentire al Gruppo familiare di analizzare e seguire, mese per mese, l'incidenza DEla vendita di uno dei principali prodotti, quali gli infissi, rappresentanti la voce più importante e significativa DE core business, rispetto al PVC all'alluminio e ad altro prodotto merceologico comunque analizzati nelle altre tabelle di cui al "Fatturato TRE"; c) che, in tale tabella, 2 l'inserimento in un'unica colonna DEle due società, MO e UX DO, che avevano come attività, rispettivamente, la vendita di porte interne e di servizi business, si spiegava proprio perché dette società avevano un fatturato minimo rispetto alla CO s.p.a.; d) che la mancata corrispondenza tra gli importi indicati nella tabella e quelli dichiarati, per l'anno 2011, relativamente alle società MO e UX DO era minima ed era stata spiegata dal consulente tecnico di parte, mentre gli importi dichiarati al fisco dalle tre società erano in linea con gli importi presuntivamente accertati, tanto che si aveva una differenza di appena euro 675.000,00 a favore DEla società, così dimostrandosi che era stata accertata una maggiore materia imponibile DE tutto inesistente a carico di una sola società senza giustificazione. Il ricorrente deduce, quanto alla tabella riportante l'analisi per settori di vendita dei prodotti - rivenditori, falegnami, imprese, privati, acquirenti esteri - che essa, senza riportare il nome di alcuna DEle tre società, completava l'analisi commerciale unitaria e complessiva di tutti i prodotti facenti capo alle tre società DE Gruppo. Quanto alla tabella con gli acronimi FT e SB, la difesa deduce che i verificatori non avevano eseguito alcun riscontro tra gli importi indicati sotto l'acronimo FT, da intendersi come "fatture totali", con il totale DEle fatture emesse ed inserite in contabilità. 2.2 Con il secondo motivo, la difesa di UI CO lamenta, ai sensi DEl'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., manifesta illogicità DEla motivazione per aver traslato il significato DEl'acronimo SB contenuto nella "circolare SB per filiali", da intendersi come vendite senza bonifico, nell'acronimo SB contenuto in una tabella DE documento "Fatturato TRE" da intendersi questa volta come servizi business. Il ricorrente non contesta che la circolare indirizzata alle filiali di Salerno, TO DE EC ed LL contenesse il divieto espresso, per queste filiali, di ricevere pagamento senza bonifico, contesta invece che l'acronimo SB contenuto in una tabella DE documento "Fatturato TRE" potesse essere inteso nello stesso modo, dal momento che si intendeva invece descrivere i servizi business. Tanto era confermato dal fatto che l'acronimo SB assumeva vari significati in ragione DE contesto: storno banca nell'ambito bancario (come confermato dal teste DEla Guardia di Finanza relativamente all'esistenza di correzioni finanziarie nella contabilità DEla CO s.p.a.), solo bolla nell'ambito finanziario, servizi business nell'ambito DE file "Fatturato TRE". Pertanto, nel "Fatturato TRE" l'acronimo SB indicava le percentuali relative al dettaglio dei servizi che l'azienda fatturava a terzi, dal momento che le fatturazioni non riguardavano solo la merce, ma anche i servizi DE prodotto finito offerto al cliente, in termini di trasporto e/o montaggio. 3 2.3 Con il terzo motivo, la difesa di UI CO lamenta, violazione DEl'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., avendo la sentenza impugnata omesso ogni confronto con i documenti prodotti ed allegati alla c.t.p. per smentire il significato attribuito all'acronimo SB. Espone il ricorrente che la sentenza, avendo rinvenuto la sigla SB su alcuni preventivi conservati nell'ufficio fatturazione, era pervenuta alla erronea conclusione che trattavasi di c.d. ordini aperti con vendite di merce senza fatturazione e conseguente evasione DEle imposte dirette e DEl'IVA. Lamenta, in proposito, il ricorrente che la sentenza impugnata aveva omesso il confronto con i documenti prodotti dalla difesa, laddove si dimostrava che la maggior parte degli ordini aperti era priva sia di controfirma da parte dei clienti, sia DEla sigla SB, evidenziandosi inoltre che la Guardia di Finanza aveva definito i preventivi come ordini ricevuti e non come ordini aperti, trattandosi effettivamente di ordini solo ricevuti e non evasi. Osservava ancora il ricorrente come mancasse alcun tipo di riscontro su questi ordini/preventivi, non essendo stato eseguito alcun accesso dagli accertatori presso i cantieri dove la merce avrebbe dovuto essere consegnata. 2.4 Con il quarto motivo, la difesa di UI CO lamenta, violazione DEl'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., avendo la sentenza impugnata violato il principio DEla c.d. competenza economica, avendo ritenuto l'importo di 430 mila euro sotto la voce contabile "crediti fattura da prodotti c/vendite" come vendita non assoggettata a tassazione. Espone il ricorrente che la sentenza, risultando elementi positivi di reddito per l'importo di 430.000,00 alla data DE 31/12/2012 con la causale "crediti fattura da prodotti c/vendite", aveva ritenuto che una parte DEle vendite effettuate dalla società non fosse stata fatturata, e questo neanche nell'anno di imposta successivo. Lamenta, in proposito, il ricorrente come la cifra di 430.000,00 euro fosse stata inserita tra gli elementi positivi DE reddito imponibile DEl'anno 2012, importo dunque assoggettato a tassazione, indipendentemente dalla emissione DE relativo documento fiscale, con la conseguenza che l'omissione DEla fattura non aveva inciso sulla determinazione DE reddito fiscale DEla CO s.p.a. 2.5 Con il quinto motivo, la difesa di UI CO lamenta, violazione DEl'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., nella parte in cui la sentenza impugnata afferma che la UX DO, negli anni 2008-2009-2010, non fosse stata ancora costituita e che, quindi, tale circostanza smentisse la tesi difensiva secondo cui il file "Fatturato TRE" riportasse l'analisi DE fatturato di tre imprese e non DEla sola CO s.p.a. 4 Deduce il ricorrente che, diversamente, la UX DO era già esistente negli anni oggetto di verifica, tanto da aver trasmesso in via telematica il moDElo unico 2009 per i redditi DEl'anno di imposta 2008. 2.6 Con il sesto motivo, la difesa di UI CO lamenta, violazione DEl'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per aver la sentenza impugnata respinto la richiesta di rinnovazione DEl'istruttoria dibattimentale per la nomina di un collegio peritale che potesse confrontarsi con l'analisi contabile eseguita dal consulente DEla difesa sul documento "Fatturato TRE". Il ricorrente si duole DEl'aver la sentenza DEla Corte di merito ritenuto che gli elementi acquisiti consentissero di attribuire un preciso significato ai documenti extracontabili su cui è fondata la prova DE reato, senza adeguatamente considerare le censure sollevate dalla difesa sulla esatta interpretazione DEle sigle FT e SB e ignorando la ricostruzione analitica per ogni anno di verifica contenuta nella relazione tecnica DE consulente di parte. 3. E' pervenuta nota contenente motivo aggiunto a sostegno DE ricorso principale da parte DE difensore di fiducia DEl'imputato, avv. Angelo Pignatelli, con la quale si ribadisce la violazione DEl'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per aver la sentenza impugnata, con una motivazione manifestamente illogica e/o apodittica, trasposto elementi probatori diversi da quelli riportati nel documento extracontabile "Fatturato TRE" e privi di alcun riscontro, con riferimento alla sigla FT intesa come fatture totali. Osserva il ricorrente come la Corte di merito avesse analizzato soltanto tre DEle 18 tabelle di cui si componeva il documento extracontabile "Fatturato TRE" per pervenire alla errata conclusione che il documento restituisse i presunti ricavi omessi DEla sola verificata CO s.p.a., anziché di tutte e tre le società DE gruppo familiare, "CO", "MO" e "UX DO", così incorrendo nel denunciato travisamento DE documento stesso, vale a dire DE "significante". In tal modo, era stata accertata una maggiore materia imponibile, DE tutto inesistente, a carico di una sola società, imputando alla CO s.p.a. dati spalmati su tre distinte società, utilizzando mere congetture per giustificare la discrasia tra il dato probatorio (significante DE "Fatturato TRE") e quanto trasposto in sentenza (volume di affari DEla sola CO s.p.a.). Ribadiva, quindi, i motivi contenuti nel ricorso principale per concludere con la richiesta di annullamento con rinvio DEla sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel complesso manifestamente infondato. 5 Occorre premettere che, nel caso in esame, ci si trova al cospetto DEla conferma nei medesimi termini DEla sentenza di condanna pronunciata in primo grado, cioè ad una c.d. "doppia conforme". Tale costruzione postula che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità sia soltanto quello che, a presidio DE devolutum, discende dalla pretermissione DEl'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 DE 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 DE 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 DE 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o anche manifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 DE 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tale perimetro, resta precluso il rilievo DE vizio di motivazione secondo la nuova espressione DEl'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel caso di adeguata e logica valutazione conforme nei gradi di merito DE medesimo compendio probatorio. Deve altresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme, le motivazioni DEle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 DE 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 DE 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615), che in tali termini deve essere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti DEla loro rilevanza (Sez. 1, n. 33298 DE 22/04/2024, Fall). Quanto al travisamento DEla prova, esso è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini DEla pronuncia;
il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa DE dato processuale/probatorio (Sez. 6, n. 5146 DE 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 DE 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499). Inoltre, il vizio di travisamento DEla prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, in ipotesi di doppia conforme, sia in ipotesi in cui entrambi i giudici siano incorsi in travisamento DEla prova, sia nella ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle censure DEla difesa, abbia richiamato elementi probatori non esaminati dal primo giudice, ma in questo ultimo caso la preclusione opera comunque rispetto a quelle parti DEla sentenza che abbiano esaminato e valutato in modo conforme elementi istruttori comuni e suscettibili di autonoma valutazione (Sez.5, n. 18975 DE 13 febbraio 2017, Cadore, Rv. 269906), mentre in relazione alla ipotesi di duplice travisamento, lo stesso deve emergere in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre in termini inequivocabili, il riscontro DEla non 6 corrispondenza DEle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio tra le parti (Sez. 4, n. 32955 DE 05/07/2024, Franzoni;
Sez. 2, n. 5336 DE 9 gennaio 2018, L. ed altro, Rv.272018). 2. Tanto premesso, i primi cinque motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente perché connessi e sono manifestamente infondati. 2.1 Con riferimento al primo motivo, i giudici di merito hanno illustrato i motivi per i quali nel documento "Fatturato TRE" l'analisi DE fatturato riguardasse, per gli anni oggetto di interesse, la sola CO s.p.a., offrendo una spiegazione logica immune dai vizi denunciati. In particolare, anche sulla base DEle testimonianze degli accertatori, i giudici di primo e secondo grado hanno evidenziato come, seppure nel prospetto "spaccato DE fatturato CO porte per mese" si facesse riferimento anche alle società UX DO s.r.l. e MO s.r.I., in realtà il prospetto era relativo alla sola CO s.p.a. ed era funzionale a distinguere il tipo di prodotto oggetto di vendita, tanto che indicava separatamente i prodotti finiti nella colonna "CO", i prodotti semilavorati nella colonna "MO/UX DO" e gli infissi nella colonna denominata "infissi", poiché altrimenti non troverebbe spiegazione la colonna relativa al fatturato per "infissi". Le sentenze di merito osservano che, in altro prospetto il volume di affari era invece suddiviso in relazione ai soggetti con i quali la CO s.p.a. aveva intrattenuto rapporti commerciali (rivenditori, falegnami, imprese, privati, acquirenti esteri). E le colonne dei due prospetti indicanti il totale DE volume di affari erano coincidenti. Ed anche il totale DE volume di affari riportato su un terzo prospetto coincideva con i primi due;
in questo terzo prospetto la colonna DE totale era preceduta da due colonne denominate "SB" e "FT", e le somme degli importi indicati in queste colonne davano anch'esse come risultato il totale DE volume di affari uguale a quello dei primi due prospetti. Sottolineano i giudici di merito che, ove le tabelle avessero descritto il fatturato DEle tre imprese (CO, MO, UX DO), non sarebbe stato logicamente comprensibile il motivo per cui i dati DEle imprese MO e UX DO fossero stati cumulativamente indicati in unica colonna. Aggiungono ancora le sentenze di merito che l'importo totale indicato in calce alla colonna denominata MO/UX DO non era corrispondente al volume di affari ufficialmente dichiarato dalle due imprese, ma inferiore a quest'ultimo. Ciò posto, entrambe le sentenze di merito, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, hanno poi affrontato il tema degli acronimi concludendo nel senso che il prospetto contenente le colonne contrassegnate dagli acronimi "FT" e "SB" consentisse di desumere la sottrazione ad imposizione fiscale di una 7 percentuale DE volume degli affari. E la circostanza che i menzionati acronimi fossero presenti anche nei prospetti relativi ad annualità precedenti alla cessione alla CO s.p.a., da parte DEla CO porte s.p.a., DE ramo di azienda avente ad oggetto la produzione e la vendita di porte ed infissi, stava a significare che, anche in quegli anni, una percentuale DE volume degli affari era stata sottratta all'imposizione fiscale. La circostanza che non vi fosse precisa corrispondenza tra gli importi indicati nelle colonne "FT" e l'importo complessivo DEle fatture emesse dalla CO s.p.a., a giudizio DEla Corte di merito, non essendovi tra gli importi una significativa divergenza ed attenendo il documento "Fatturato TRE" all'analisi DE volume degli affari DEl'impresa, non era tale da smentire che con la sigla "FT" si volesse far riferimento al volume di affari oggetto di fatturazione. 2.2 Con riferimento al secondo motivo, premette il ricorrente di non contestare che il documento denominato "circolare interna per SB filiali" ed indirizzato alle filiali di Salerno, TO DE greco ed LL contenesse il divieto espresso di non ricevere pagamenti "senza bonifico", lamentandosi tuttavia che la Corte territoriale avesse traslato il significato DEl'acronimo desumibile dalla predetta circolare a quello contenuto nel documento "Fatturato TRE", laddove invece l'acronimo era riferibile a "servizi business", vale a dire ai servizi DE prodotto finito (trasporto, montaggio, ecc.). I giudici di merito, sul punto, avevano già evidenziato come la difesa avesse offerto diverse ricostruzioni interpretative diverse DEla sigla "SB" e come l'unico verosimile, logico e coerente significato fosse quello individuato dai verificatori. A fronte DEla interpretazione di una operazione finanziaria di storno, "storno banca", il giudice di primo grado aveva osservato come i verificatori non avessero rinvenuto operazioni finanziarie di erronea registrazione riferite alle cifre di cui al prospetto. L'acronimo contenuto nella circolare stava senz'altro a significare vendite "senza bolla" o "senza bonifico", poiché associato alla indicazione "vendite di prodotti" ed era, quindi, riferibile al carattere commerciale e non finanziario DEl'operazione, con chiaro riferimento a vendite e clienti da favorire. La circolare era per giunta riconducibile ad epoca in cui era operativa la CO Porte s.p.a., a dimostrazione che anche con riferimento a quest'ultima società il meccanismo finalizzato all'evasione fiscale fosse già stato attuato. Ad avviso dei giudici di merito il significato DEla sigla contenuta nella circolare era da attribuire anche alla sigla contenuta nel documento "Fatturato TRE". A queste conclusioni, i giudici pervenivano in modo DE tutto logico, sulla base DEla considerazione che attribuire alla sigla "SB" il significato di servizi non 8 spiegherebbe perché il significato DEl'acronimo "FT" nella ulteriore colonna dovesse invece rappresentare il solo dato DEla cessione DE bene. 2.3 Con riferimento ad alcuni ordinativi di merce relativi all'anno 2012 e rinvenuti all'interno DEl'ufficio fatturazione DEla CO s.p.a. per i quali non risultava emissione di documento fiscale, né contabilizzazione dei lavori, oggetto DE quarto motivo di ricorso, la Corte di merito, sul presupposto che parte di questi ordini recavano la firma dei clienti e la sigla "SB", ha DE tutto logicamente concluso che trattavasi di vendita senza emissione di fattura, con pagamento in contanti e senza contabilizzazione dei ricavi, deponendo in tal senso la presenza DEla sottoscrizione DE cliente sull'ordine e l'apposizione DEla sigla "SB", intesa alla luce DE documento "circolare interna per SB filiali" come vendita di prodotti caratterizzati dalla corresponsione in contanti DE corrispettivo. Le conclusioni dei giudici di merito non paiono manifestamente illogiche, né, in ossequio al principio di autosufficienza DE ricorso, i documenti allegati al ricorso danno contezza di quanti fossero gli ordini sprovvisti di controfirma e di sigla "SB", rimanendo mera deduzione quella che gli ordini mancanti di sottoscrizione rappresentassero la maggior parte di quelli rinvenuti dagli accertatori. 2.4 Con riferimento agli elementi positivi di reddito corrispondenti alla somma di 430.000,00 euro, quali prestazioni rese alla MO s.r.l. per le quali non erano state emesse le relative fatture e giustificate dal c.t. di parte come scritture di mero assestamento, con emissione DEle fatture nell'anno di imposta successivo, oggetto DE quarto motivo di ricorso, i giudici di merito, anche qui senza vizi di manifesta illogicità, osserva come i verificatori avevano riferito che l'emissione postuma DEle fatture non era avvenuta, sicchè residuava un'evasione IVA. 2.5 La censura difensiva DEl'erroneità DEla motivazione, dedotta nel quinto motivo di ricorso, riguarda gli anni di imposta 2007-2008-2009 non oggetto di contestazione. 2.6 In definitiva, in quanto sorretto da argomentazioni razionali e coerenti con le fonti dimostrative acquisite, il giudizio DEle due conformi sentenze di merito sulla configurabilità dei reati ascritti al ricorrente resiste alle censure difensive, con le quali si sollecita una lettura alternativa DE materiale probatorio, operazione non consentita in questa sede, dovendosi richiamare la costante affermazione DEla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 5465 DE 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 DE 07/10/2015, Rv. 9 265482), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento DEla decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice DE merito. Non sono infatti deducibili innanzi a questa Corte censure attinenti a vizi DEla motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua contraddittorietà e dalla sua illogicità ove non manifesta su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione DE processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti DEl'attendibilità, DEla credibilità, DElo spessore DEla valenza probatoria DE singolo elemento (cfr. in termini Sez. 2, n. 9106 DE 12/02/2021, Rv. 280747). Di qui la manifesta infondatezza DEle censure in punto di responsabilità. 3. Il sesto motivo di appello è anch'esso manifestamente infondato. La rinnovazione istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen. è comunque soggetta a valutazione discrezionale DE giudice di appello, essendo pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che nel dibattimento DE giudizio di appello, la rinnovazione di una perizia può essere disposta soltanto se il giudice ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Sez. 2, n. 36630 DE 15/05/2013, dep. 2014, Bommarito, Rv. 257062, che ha inoltre precisato che, in caso di rigetto DEla relativa richiesta, la valutazione DE giudice di appello, se logicamente e congruamente motivata, è incensurabile in cassazione, in quanto costituente giudizio di fatto). In proposito, le ragioni espresse dalla Corte di merito non possono certamente considerarsi "manifestamente illogiche", avendo ritenuto non ricorrere l'impossibilità di decisione allo stato degli atti, sul presupposto DEla esaustiva ricostruibilità degli elementi costitutivi DEle fattispecie contestate, alla luce dei documenti extracontabili sui quali era principalmente fondata la prova DE reato. 4. In conclusione, stante la manifesta infondatezza DEle doglianze formulate, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con 10 conseguente onere per il ricorrente, ai sensi DEl'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese DE procedimento. Tenuto conto, inoltre, DEla sentenza DEla Corte costituzionale n. 186 DE 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione DEla causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore DEla Cassa DEle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di euro tremila in favore DEla Cassa DEle ammende. Così deciso il 17/09/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;
udite le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona DE Sostituto Procuratore generale dott. Gianluigi Pratola, che ha concluso per l'inammissibilità DE ricorso;
udite le conclusioni DEl'avv. Angelo Pignatelli DE foro di Napoli che ha concluso per l'accoglimento DE ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 41892 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI Data Udienza: 17/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza DE 15 gennaio 2018, il Tribunale di Noia condannava UI CO alla pena di anni tre di reclusione, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt. 4 e 10 bis d.lgs. n. 74/2000 ascritti ai capi A, B, C, D, E, applicando le pene accessorie di legge e la confisca per equivalente di beni nella disponibilità DE predetto imputato fino alla concorrenza DEla somma di euro 3.143.881,98, prosciogliendolo dalle residue imputazioni. Con sentenza DE 19 dicembre 2023, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma DEla sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione per i reati ex art. 10 bis d.lgs. n. 74/2000 di cui ai capi D ed E, rideterminando la pena, previo riconoscimento DEle circostanze attenuanti generiche, in anni uno e mesi otto di reclusione, concedendo il beneficio DEla sospensione condizionale DEla pena, revocando la confisca per equivalente, infine confermando nel resto. 2. Avverso la sentenza DEla Corte di appello di Napoli, UI CO, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando sei motivi. 2.1 Con il primo motivo, la difesa di UI CO lamenta, ai sensi DEl'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., manifesta illogicità DEla motivazione e travisamento DEla prova nella parte in cui la sentenza impugnata erroneamente imputa tutti i ricavi omessi alla sola verificata "CO s.p.a." in forza di un documento extracontabile denominato "Fatturato TRE" descrittivo DEl'andamento commerciale DEle vendite di tre società DE gruppo familiare "CO". In sintesi, la difesa deduce a) che la tabella denominata "spaccato DE fatturato CO porte per mese", inserita nel documento "Fatturato TRE", contenente circa 18 tabelle riepilogative, si riferiva alla contabilità DEle tre società di famiglia, "CO" - "MO" - "UX DO", come poteva ricavarsi dall'inserimento, nelle colonne di cui la tabella si componeva, DEle tre società DE gruppo societario, tanto che l'unico teste di accusa non era stato in grado di fornire alcuna convincente risposta logica sulla ragione per la quale la titolazione DE documento "Fatturato TRE" doveva ricondursi solo alla CO s.p.a. e non anche alle altre due società DE gruppo di famiglia;
b) che, in tale tabella, la voce "infissi" era funzionale a consentire al Gruppo familiare di analizzare e seguire, mese per mese, l'incidenza DEla vendita di uno dei principali prodotti, quali gli infissi, rappresentanti la voce più importante e significativa DE core business, rispetto al PVC all'alluminio e ad altro prodotto merceologico comunque analizzati nelle altre tabelle di cui al "Fatturato TRE"; c) che, in tale tabella, 2 l'inserimento in un'unica colonna DEle due società, MO e UX DO, che avevano come attività, rispettivamente, la vendita di porte interne e di servizi business, si spiegava proprio perché dette società avevano un fatturato minimo rispetto alla CO s.p.a.; d) che la mancata corrispondenza tra gli importi indicati nella tabella e quelli dichiarati, per l'anno 2011, relativamente alle società MO e UX DO era minima ed era stata spiegata dal consulente tecnico di parte, mentre gli importi dichiarati al fisco dalle tre società erano in linea con gli importi presuntivamente accertati, tanto che si aveva una differenza di appena euro 675.000,00 a favore DEla società, così dimostrandosi che era stata accertata una maggiore materia imponibile DE tutto inesistente a carico di una sola società senza giustificazione. Il ricorrente deduce, quanto alla tabella riportante l'analisi per settori di vendita dei prodotti - rivenditori, falegnami, imprese, privati, acquirenti esteri - che essa, senza riportare il nome di alcuna DEle tre società, completava l'analisi commerciale unitaria e complessiva di tutti i prodotti facenti capo alle tre società DE Gruppo. Quanto alla tabella con gli acronimi FT e SB, la difesa deduce che i verificatori non avevano eseguito alcun riscontro tra gli importi indicati sotto l'acronimo FT, da intendersi come "fatture totali", con il totale DEle fatture emesse ed inserite in contabilità. 2.2 Con il secondo motivo, la difesa di UI CO lamenta, ai sensi DEl'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., manifesta illogicità DEla motivazione per aver traslato il significato DEl'acronimo SB contenuto nella "circolare SB per filiali", da intendersi come vendite senza bonifico, nell'acronimo SB contenuto in una tabella DE documento "Fatturato TRE" da intendersi questa volta come servizi business. Il ricorrente non contesta che la circolare indirizzata alle filiali di Salerno, TO DE EC ed LL contenesse il divieto espresso, per queste filiali, di ricevere pagamento senza bonifico, contesta invece che l'acronimo SB contenuto in una tabella DE documento "Fatturato TRE" potesse essere inteso nello stesso modo, dal momento che si intendeva invece descrivere i servizi business. Tanto era confermato dal fatto che l'acronimo SB assumeva vari significati in ragione DE contesto: storno banca nell'ambito bancario (come confermato dal teste DEla Guardia di Finanza relativamente all'esistenza di correzioni finanziarie nella contabilità DEla CO s.p.a.), solo bolla nell'ambito finanziario, servizi business nell'ambito DE file "Fatturato TRE". Pertanto, nel "Fatturato TRE" l'acronimo SB indicava le percentuali relative al dettaglio dei servizi che l'azienda fatturava a terzi, dal momento che le fatturazioni non riguardavano solo la merce, ma anche i servizi DE prodotto finito offerto al cliente, in termini di trasporto e/o montaggio. 3 2.3 Con il terzo motivo, la difesa di UI CO lamenta, violazione DEl'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., avendo la sentenza impugnata omesso ogni confronto con i documenti prodotti ed allegati alla c.t.p. per smentire il significato attribuito all'acronimo SB. Espone il ricorrente che la sentenza, avendo rinvenuto la sigla SB su alcuni preventivi conservati nell'ufficio fatturazione, era pervenuta alla erronea conclusione che trattavasi di c.d. ordini aperti con vendite di merce senza fatturazione e conseguente evasione DEle imposte dirette e DEl'IVA. Lamenta, in proposito, il ricorrente che la sentenza impugnata aveva omesso il confronto con i documenti prodotti dalla difesa, laddove si dimostrava che la maggior parte degli ordini aperti era priva sia di controfirma da parte dei clienti, sia DEla sigla SB, evidenziandosi inoltre che la Guardia di Finanza aveva definito i preventivi come ordini ricevuti e non come ordini aperti, trattandosi effettivamente di ordini solo ricevuti e non evasi. Osservava ancora il ricorrente come mancasse alcun tipo di riscontro su questi ordini/preventivi, non essendo stato eseguito alcun accesso dagli accertatori presso i cantieri dove la merce avrebbe dovuto essere consegnata. 2.4 Con il quarto motivo, la difesa di UI CO lamenta, violazione DEl'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., avendo la sentenza impugnata violato il principio DEla c.d. competenza economica, avendo ritenuto l'importo di 430 mila euro sotto la voce contabile "crediti fattura da prodotti c/vendite" come vendita non assoggettata a tassazione. Espone il ricorrente che la sentenza, risultando elementi positivi di reddito per l'importo di 430.000,00 alla data DE 31/12/2012 con la causale "crediti fattura da prodotti c/vendite", aveva ritenuto che una parte DEle vendite effettuate dalla società non fosse stata fatturata, e questo neanche nell'anno di imposta successivo. Lamenta, in proposito, il ricorrente come la cifra di 430.000,00 euro fosse stata inserita tra gli elementi positivi DE reddito imponibile DEl'anno 2012, importo dunque assoggettato a tassazione, indipendentemente dalla emissione DE relativo documento fiscale, con la conseguenza che l'omissione DEla fattura non aveva inciso sulla determinazione DE reddito fiscale DEla CO s.p.a. 2.5 Con il quinto motivo, la difesa di UI CO lamenta, violazione DEl'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., nella parte in cui la sentenza impugnata afferma che la UX DO, negli anni 2008-2009-2010, non fosse stata ancora costituita e che, quindi, tale circostanza smentisse la tesi difensiva secondo cui il file "Fatturato TRE" riportasse l'analisi DE fatturato di tre imprese e non DEla sola CO s.p.a. 4 Deduce il ricorrente che, diversamente, la UX DO era già esistente negli anni oggetto di verifica, tanto da aver trasmesso in via telematica il moDElo unico 2009 per i redditi DEl'anno di imposta 2008. 2.6 Con il sesto motivo, la difesa di UI CO lamenta, violazione DEl'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per aver la sentenza impugnata respinto la richiesta di rinnovazione DEl'istruttoria dibattimentale per la nomina di un collegio peritale che potesse confrontarsi con l'analisi contabile eseguita dal consulente DEla difesa sul documento "Fatturato TRE". Il ricorrente si duole DEl'aver la sentenza DEla Corte di merito ritenuto che gli elementi acquisiti consentissero di attribuire un preciso significato ai documenti extracontabili su cui è fondata la prova DE reato, senza adeguatamente considerare le censure sollevate dalla difesa sulla esatta interpretazione DEle sigle FT e SB e ignorando la ricostruzione analitica per ogni anno di verifica contenuta nella relazione tecnica DE consulente di parte. 3. E' pervenuta nota contenente motivo aggiunto a sostegno DE ricorso principale da parte DE difensore di fiducia DEl'imputato, avv. Angelo Pignatelli, con la quale si ribadisce la violazione DEl'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per aver la sentenza impugnata, con una motivazione manifestamente illogica e/o apodittica, trasposto elementi probatori diversi da quelli riportati nel documento extracontabile "Fatturato TRE" e privi di alcun riscontro, con riferimento alla sigla FT intesa come fatture totali. Osserva il ricorrente come la Corte di merito avesse analizzato soltanto tre DEle 18 tabelle di cui si componeva il documento extracontabile "Fatturato TRE" per pervenire alla errata conclusione che il documento restituisse i presunti ricavi omessi DEla sola verificata CO s.p.a., anziché di tutte e tre le società DE gruppo familiare, "CO", "MO" e "UX DO", così incorrendo nel denunciato travisamento DE documento stesso, vale a dire DE "significante". In tal modo, era stata accertata una maggiore materia imponibile, DE tutto inesistente, a carico di una sola società, imputando alla CO s.p.a. dati spalmati su tre distinte società, utilizzando mere congetture per giustificare la discrasia tra il dato probatorio (significante DE "Fatturato TRE") e quanto trasposto in sentenza (volume di affari DEla sola CO s.p.a.). Ribadiva, quindi, i motivi contenuti nel ricorso principale per concludere con la richiesta di annullamento con rinvio DEla sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel complesso manifestamente infondato. 5 Occorre premettere che, nel caso in esame, ci si trova al cospetto DEla conferma nei medesimi termini DEla sentenza di condanna pronunciata in primo grado, cioè ad una c.d. "doppia conforme". Tale costruzione postula che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità sia soltanto quello che, a presidio DE devolutum, discende dalla pretermissione DEl'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 DE 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 DE 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 DE 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o anche manifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 DE 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tale perimetro, resta precluso il rilievo DE vizio di motivazione secondo la nuova espressione DEl'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel caso di adeguata e logica valutazione conforme nei gradi di merito DE medesimo compendio probatorio. Deve altresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme, le motivazioni DEle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 DE 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 DE 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615), che in tali termini deve essere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti DEla loro rilevanza (Sez. 1, n. 33298 DE 22/04/2024, Fall). Quanto al travisamento DEla prova, esso è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini DEla pronuncia;
il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa DE dato processuale/probatorio (Sez. 6, n. 5146 DE 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 DE 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499). Inoltre, il vizio di travisamento DEla prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, in ipotesi di doppia conforme, sia in ipotesi in cui entrambi i giudici siano incorsi in travisamento DEla prova, sia nella ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle censure DEla difesa, abbia richiamato elementi probatori non esaminati dal primo giudice, ma in questo ultimo caso la preclusione opera comunque rispetto a quelle parti DEla sentenza che abbiano esaminato e valutato in modo conforme elementi istruttori comuni e suscettibili di autonoma valutazione (Sez.5, n. 18975 DE 13 febbraio 2017, Cadore, Rv. 269906), mentre in relazione alla ipotesi di duplice travisamento, lo stesso deve emergere in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre in termini inequivocabili, il riscontro DEla non 6 corrispondenza DEle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio tra le parti (Sez. 4, n. 32955 DE 05/07/2024, Franzoni;
Sez. 2, n. 5336 DE 9 gennaio 2018, L. ed altro, Rv.272018). 2. Tanto premesso, i primi cinque motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente perché connessi e sono manifestamente infondati. 2.1 Con riferimento al primo motivo, i giudici di merito hanno illustrato i motivi per i quali nel documento "Fatturato TRE" l'analisi DE fatturato riguardasse, per gli anni oggetto di interesse, la sola CO s.p.a., offrendo una spiegazione logica immune dai vizi denunciati. In particolare, anche sulla base DEle testimonianze degli accertatori, i giudici di primo e secondo grado hanno evidenziato come, seppure nel prospetto "spaccato DE fatturato CO porte per mese" si facesse riferimento anche alle società UX DO s.r.l. e MO s.r.I., in realtà il prospetto era relativo alla sola CO s.p.a. ed era funzionale a distinguere il tipo di prodotto oggetto di vendita, tanto che indicava separatamente i prodotti finiti nella colonna "CO", i prodotti semilavorati nella colonna "MO/UX DO" e gli infissi nella colonna denominata "infissi", poiché altrimenti non troverebbe spiegazione la colonna relativa al fatturato per "infissi". Le sentenze di merito osservano che, in altro prospetto il volume di affari era invece suddiviso in relazione ai soggetti con i quali la CO s.p.a. aveva intrattenuto rapporti commerciali (rivenditori, falegnami, imprese, privati, acquirenti esteri). E le colonne dei due prospetti indicanti il totale DE volume di affari erano coincidenti. Ed anche il totale DE volume di affari riportato su un terzo prospetto coincideva con i primi due;
in questo terzo prospetto la colonna DE totale era preceduta da due colonne denominate "SB" e "FT", e le somme degli importi indicati in queste colonne davano anch'esse come risultato il totale DE volume di affari uguale a quello dei primi due prospetti. Sottolineano i giudici di merito che, ove le tabelle avessero descritto il fatturato DEle tre imprese (CO, MO, UX DO), non sarebbe stato logicamente comprensibile il motivo per cui i dati DEle imprese MO e UX DO fossero stati cumulativamente indicati in unica colonna. Aggiungono ancora le sentenze di merito che l'importo totale indicato in calce alla colonna denominata MO/UX DO non era corrispondente al volume di affari ufficialmente dichiarato dalle due imprese, ma inferiore a quest'ultimo. Ciò posto, entrambe le sentenze di merito, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, hanno poi affrontato il tema degli acronimi concludendo nel senso che il prospetto contenente le colonne contrassegnate dagli acronimi "FT" e "SB" consentisse di desumere la sottrazione ad imposizione fiscale di una 7 percentuale DE volume degli affari. E la circostanza che i menzionati acronimi fossero presenti anche nei prospetti relativi ad annualità precedenti alla cessione alla CO s.p.a., da parte DEla CO porte s.p.a., DE ramo di azienda avente ad oggetto la produzione e la vendita di porte ed infissi, stava a significare che, anche in quegli anni, una percentuale DE volume degli affari era stata sottratta all'imposizione fiscale. La circostanza che non vi fosse precisa corrispondenza tra gli importi indicati nelle colonne "FT" e l'importo complessivo DEle fatture emesse dalla CO s.p.a., a giudizio DEla Corte di merito, non essendovi tra gli importi una significativa divergenza ed attenendo il documento "Fatturato TRE" all'analisi DE volume degli affari DEl'impresa, non era tale da smentire che con la sigla "FT" si volesse far riferimento al volume di affari oggetto di fatturazione. 2.2 Con riferimento al secondo motivo, premette il ricorrente di non contestare che il documento denominato "circolare interna per SB filiali" ed indirizzato alle filiali di Salerno, TO DE greco ed LL contenesse il divieto espresso di non ricevere pagamenti "senza bonifico", lamentandosi tuttavia che la Corte territoriale avesse traslato il significato DEl'acronimo desumibile dalla predetta circolare a quello contenuto nel documento "Fatturato TRE", laddove invece l'acronimo era riferibile a "servizi business", vale a dire ai servizi DE prodotto finito (trasporto, montaggio, ecc.). I giudici di merito, sul punto, avevano già evidenziato come la difesa avesse offerto diverse ricostruzioni interpretative diverse DEla sigla "SB" e come l'unico verosimile, logico e coerente significato fosse quello individuato dai verificatori. A fronte DEla interpretazione di una operazione finanziaria di storno, "storno banca", il giudice di primo grado aveva osservato come i verificatori non avessero rinvenuto operazioni finanziarie di erronea registrazione riferite alle cifre di cui al prospetto. L'acronimo contenuto nella circolare stava senz'altro a significare vendite "senza bolla" o "senza bonifico", poiché associato alla indicazione "vendite di prodotti" ed era, quindi, riferibile al carattere commerciale e non finanziario DEl'operazione, con chiaro riferimento a vendite e clienti da favorire. La circolare era per giunta riconducibile ad epoca in cui era operativa la CO Porte s.p.a., a dimostrazione che anche con riferimento a quest'ultima società il meccanismo finalizzato all'evasione fiscale fosse già stato attuato. Ad avviso dei giudici di merito il significato DEla sigla contenuta nella circolare era da attribuire anche alla sigla contenuta nel documento "Fatturato TRE". A queste conclusioni, i giudici pervenivano in modo DE tutto logico, sulla base DEla considerazione che attribuire alla sigla "SB" il significato di servizi non 8 spiegherebbe perché il significato DEl'acronimo "FT" nella ulteriore colonna dovesse invece rappresentare il solo dato DEla cessione DE bene. 2.3 Con riferimento ad alcuni ordinativi di merce relativi all'anno 2012 e rinvenuti all'interno DEl'ufficio fatturazione DEla CO s.p.a. per i quali non risultava emissione di documento fiscale, né contabilizzazione dei lavori, oggetto DE quarto motivo di ricorso, la Corte di merito, sul presupposto che parte di questi ordini recavano la firma dei clienti e la sigla "SB", ha DE tutto logicamente concluso che trattavasi di vendita senza emissione di fattura, con pagamento in contanti e senza contabilizzazione dei ricavi, deponendo in tal senso la presenza DEla sottoscrizione DE cliente sull'ordine e l'apposizione DEla sigla "SB", intesa alla luce DE documento "circolare interna per SB filiali" come vendita di prodotti caratterizzati dalla corresponsione in contanti DE corrispettivo. Le conclusioni dei giudici di merito non paiono manifestamente illogiche, né, in ossequio al principio di autosufficienza DE ricorso, i documenti allegati al ricorso danno contezza di quanti fossero gli ordini sprovvisti di controfirma e di sigla "SB", rimanendo mera deduzione quella che gli ordini mancanti di sottoscrizione rappresentassero la maggior parte di quelli rinvenuti dagli accertatori. 2.4 Con riferimento agli elementi positivi di reddito corrispondenti alla somma di 430.000,00 euro, quali prestazioni rese alla MO s.r.l. per le quali non erano state emesse le relative fatture e giustificate dal c.t. di parte come scritture di mero assestamento, con emissione DEle fatture nell'anno di imposta successivo, oggetto DE quarto motivo di ricorso, i giudici di merito, anche qui senza vizi di manifesta illogicità, osserva come i verificatori avevano riferito che l'emissione postuma DEle fatture non era avvenuta, sicchè residuava un'evasione IVA. 2.5 La censura difensiva DEl'erroneità DEla motivazione, dedotta nel quinto motivo di ricorso, riguarda gli anni di imposta 2007-2008-2009 non oggetto di contestazione. 2.6 In definitiva, in quanto sorretto da argomentazioni razionali e coerenti con le fonti dimostrative acquisite, il giudizio DEle due conformi sentenze di merito sulla configurabilità dei reati ascritti al ricorrente resiste alle censure difensive, con le quali si sollecita una lettura alternativa DE materiale probatorio, operazione non consentita in questa sede, dovendosi richiamare la costante affermazione DEla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 5465 DE 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 DE 07/10/2015, Rv. 9 265482), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento DEla decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice DE merito. Non sono infatti deducibili innanzi a questa Corte censure attinenti a vizi DEla motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua contraddittorietà e dalla sua illogicità ove non manifesta su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione DE processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti DEl'attendibilità, DEla credibilità, DElo spessore DEla valenza probatoria DE singolo elemento (cfr. in termini Sez. 2, n. 9106 DE 12/02/2021, Rv. 280747). Di qui la manifesta infondatezza DEle censure in punto di responsabilità. 3. Il sesto motivo di appello è anch'esso manifestamente infondato. La rinnovazione istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen. è comunque soggetta a valutazione discrezionale DE giudice di appello, essendo pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che nel dibattimento DE giudizio di appello, la rinnovazione di una perizia può essere disposta soltanto se il giudice ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Sez. 2, n. 36630 DE 15/05/2013, dep. 2014, Bommarito, Rv. 257062, che ha inoltre precisato che, in caso di rigetto DEla relativa richiesta, la valutazione DE giudice di appello, se logicamente e congruamente motivata, è incensurabile in cassazione, in quanto costituente giudizio di fatto). In proposito, le ragioni espresse dalla Corte di merito non possono certamente considerarsi "manifestamente illogiche", avendo ritenuto non ricorrere l'impossibilità di decisione allo stato degli atti, sul presupposto DEla esaustiva ricostruibilità degli elementi costitutivi DEle fattispecie contestate, alla luce dei documenti extracontabili sui quali era principalmente fondata la prova DE reato. 4. In conclusione, stante la manifesta infondatezza DEle doglianze formulate, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con 10 conseguente onere per il ricorrente, ai sensi DEl'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese DE procedimento. Tenuto conto, inoltre, DEla sentenza DEla Corte costituzionale n. 186 DE 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione DEla causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore DEla Cassa DEle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di euro tremila in favore DEla Cassa DEle ammende. Così deciso il 17/09/2024