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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 12135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12135 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 3861/2025
Il Giudice BR RZ, all'udienza del 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da rappresentato e difeso dall'Avv.to RUGGIERO Parte_1
EN IA
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to TETI MARIA PIA TERESA CP_1
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Le parti insistono per la cessazione della materia del contendere;
parte ricorrente insiste per la liquidazione delle spese, le resistenti insistono per la loro compnesazione.
Pag. 2 di 4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso impugna l'intimazione Parte_1
di pagamento n. finale 3754329/00, avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 22378,33, relativa all'avviso di addebito n. finale 31972000, avente ad oggetto i contributi ( a carico della Gestione separata ) asseritamente omessi dalla CP_1
parte per l'anno 2016.
Si sono ritualmente costituiti in giudizio e CP_1 [...]
dando atto che, a seguito dell'emissione Controparte_2
della sentenza del Tribunale di Roma n. 1734/2025, che accoglieva l'opposizione avverso l'avviso di addebito sotteso all'odierna intimazione, procedeva all'annullamento di CP_1
quest'ultimo atto.
La causa veniva rinviata per discussione all'udienza del
26.11.2025, all'esito della quale veniva emessa sentenza contestuale.
Il giudice, visti gli atti e le conclusioni delle parti , dichiara cessata la materia del contendere, a fronte del sopravvenuto annullamento dell'avviso di addebito sotteso all'atto impugnato.
Spese di lite compensate in ragione di 1 /2 tra il ricorrente e
, a fronte del tempestivo annullamento, da parte di , CP_1 CP_1
dell'avviso di addebito sotteso all'atto impugnato, a seguito dell'emissione della sentenza del Tribunale di Roma n.
1734/2025, e liquidate, per la restante parte, secondo il
Pag. 3 di 4 principio di soccombenza virtuale, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Spese integralmente compensate tra il ricorrente e
[...]
, a fronte dell'estraneità dell'ente alla Controparte_2
pretesa previdenziale in esame.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere;
compensa in ragione di ½ le spese tra parte ricorrente e e condanna CP_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rimborsare alla CP_1
ricorrente le restanti spese liquidate in complessivi euro 1000,00, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
restanti spese compensate.
Roma, lì 26/11/2025 Il Giudice
BR RZ
Pag. 4 di 4
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 3861/2025
Il Giudice BR RZ, all'udienza del 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da rappresentato e difeso dall'Avv.to RUGGIERO Parte_1
EN IA
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to TETI MARIA PIA TERESA CP_1
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Le parti insistono per la cessazione della materia del contendere;
parte ricorrente insiste per la liquidazione delle spese, le resistenti insistono per la loro compnesazione.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso impugna l'intimazione Parte_1
di pagamento n. finale 3754329/00, avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 22378,33, relativa all'avviso di addebito n. finale 31972000, avente ad oggetto i contributi ( a carico della Gestione separata ) asseritamente omessi dalla CP_1
parte per l'anno 2016.
Si sono ritualmente costituiti in giudizio e CP_1 [...]
dando atto che, a seguito dell'emissione Controparte_2
della sentenza del Tribunale di Roma n. 1734/2025, che accoglieva l'opposizione avverso l'avviso di addebito sotteso all'odierna intimazione, procedeva all'annullamento di CP_1
quest'ultimo atto.
La causa veniva rinviata per discussione all'udienza del
26.11.2025, all'esito della quale veniva emessa sentenza contestuale.
Il giudice, visti gli atti e le conclusioni delle parti , dichiara cessata la materia del contendere, a fronte del sopravvenuto annullamento dell'avviso di addebito sotteso all'atto impugnato.
Spese di lite compensate in ragione di 1 /2 tra il ricorrente e
, a fronte del tempestivo annullamento, da parte di , CP_1 CP_1
dell'avviso di addebito sotteso all'atto impugnato, a seguito dell'emissione della sentenza del Tribunale di Roma n.
1734/2025, e liquidate, per la restante parte, secondo il
Pag. 3 di 4 principio di soccombenza virtuale, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Spese integralmente compensate tra il ricorrente e
[...]
, a fronte dell'estraneità dell'ente alla Controparte_2
pretesa previdenziale in esame.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere;
compensa in ragione di ½ le spese tra parte ricorrente e e condanna CP_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rimborsare alla CP_1
ricorrente le restanti spese liquidate in complessivi euro 1000,00, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
restanti spese compensate.
Roma, lì 26/11/2025 Il Giudice
BR RZ
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