Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/06/2025, n. 2646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2646 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
19 giugno 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12227/2023 R.G. promossa da rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Spina e Sebastiano Mauro Parte_1
Bonaccorso come da procura come in atti;
-ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pier Luigi CP_1
Tomaselli come da procura in atti;
- resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in cancelleria in data 29.11.2023 parte ricorrente ha esposto:
- che il Tribunale di Catania con sentenza del 17/10/2019 ha dichiarato il fallimento della datrice di lavoro (c.f. e p.iva ) con sede in Aci Catena (CT), Via Parte_2 P.IVA_1
Allegracuore n. 6;
- di essere creditore della società fallita per retribuzioni e TFR;
- che in data 30.1.2020 ha presentato domanda di ammissione al passivo, al quale è stato ammesso – per quanto in questa sede rileva – in misura pari a 7.624,95 per TFR;
- che in data 21.4.2022 ha presentato, a mezzo patronato, rituale domanda di liquidazione delle somme richiedendo l'intervento del Fondo di Garanzia presso per il pagamento del TFR e dei crediti CP_1 di lavoro (retribuzioni) in quanto ammesso al passivo della detta procedura fallimentare;
- che alla data di presentazione del presente ricorso giudiziario risultano abbondantemente superati i termini di legge per la conclusione del procedimento amministrativo fissati dall'art. 2 della legge
- che l' ha liquidato gli emolumenti a titolo di retribuzione, ma nulla gli ha corrisposto a titolo CP_1 di T.F.R..
Ciò posto, parte ricorrente, rilevato come l'intervento del Fondo di Garanzia avviene per CP_1 sopperire all'inadempimento del datore di lavoro per il TFR maturato fino al 31/12/2006, richiedendo l'Istituto solo in via amministrativa l'accertamento del diritto nella procedura fallimentare, ha CP_ affermato di avere diritto al pagamento, a tale titolo, a carico del Fondo di Garanzia dell'importo di euro 7.624,95 ammesso allo stato passivo, al quale deve aggiungersi l'ulteriore importo di euro
7.845,18 malamente decurtato tra le anticipazioni dal curatore, ma ben risultante all' quale CP_1 competenza del diverso Fondo di tesoreria, e dunque per complessivi euro 15.470,13, dal quale va solo detratta la ritenuta di imposta del 23%.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “1) accertare che il ricorrente ha diritto al pagamento
, a carico del Fondo di Garanzia della somma complessiva lorda di euro 15 470,13 o della CP_1 somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sul capitale dal dì del dovuto alla soddisfo, oltre rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
2) condannare l' al pagamento in CP_1 favore del ricorrente della somma complessiva lorda di euro 15 470,13 o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sul capitale dal dì del dovuto al soddisfo, oltre rivalutazione monetaria sino al soddisfo, alla quale somma lorda deve andare solo detratta la ritenuta di legge del 23%; 3) condannare l' al pagamento de i compensi professionali oltre CP_1 accessori da distrarsi nei confronti dei difensori che si dichiarano antistatari.”.
CP_ Con memoria depositata in data 27.5.2024 si è costituito l' il quale ha rilevato che parte ricorrente in data 21.4.2022 ha presentato domanda di intervento del Fondo di garanzia per il pagamento del Tfr
e dei crediti di lavoro (retribuzioni) e ha affermato di avere liquidato, oltre alle retribuzioni come richiesto, l'importo netto di euro 3.116,06 a titolo di Tfr, ulteriormente precisando come nella domanda d'intervento del Fondo il ricorrente aveva chiesto per il Tfr la somma di euro 6.404,81 (pari alla differenza tra totale Tfr ed anticipazioni percepite).
Ciò posto, l' , argomentato in ordine all'assenza di vincolatività assoluta nei Controparte_2 confronti dell'ente dello stato passivo definitivo con cui è stata accertata la natura di debito di massa del Tfr del lavoratore, ha dedotto l'infondatezza del ricorso, evidenziando come in sede di liquidazione del Tfr il Fondo di Garanzia si è attenuto agli elementi di fatto emergenti dal contesto documentale a corredo della domanda di pagamento, dal cui esame complessivo è emersa la quantificazione dell'importo poi effettivamente erogato, che costituisce tutto quanto dovuto al ricorrente per i titoli di causa, e non una mera anticipazione. In particolare, richiamato il contenuto della relazione del competente reparto gestore del Fondo di
Garanzia, ha evidenziato di avere determinato la prestazione del Fondo, “partendo dal dato certo, consistente nell'importo complessivo (comprensivo del Tfr di competenza del Fondo di Tesoreria) di
Tfr che il datore di lavoro ha dichiarato sussistere in favore del ricorrente con la dichiarazione contenuta nella CU rilasciata. Da tale dato ha detratto quanto risultante accantonato al Fondo di
Tesoreria e corrisposto da tale Fondo direttamente al lavoratore al di fuori della procedura concorsuale. Sulla somma residuale rimasta, che costituisce il dovuto dal Fondo di Garanzia, ha ancora detratto le anticipazioni corrisposte dal datore di lavoro ed è così pervenuto all'importo del
Tfr lordo, posto in pagamento al netto di imposte.”.
CP_ Ha poi osservato che, in quanto sostituto di imposta, l' è tenuto a operare le ritenute IRPEF all'atto del pagamento del Tfr, dovendo i crediti retributivi essere accertati al lordo delle ritenute fiscali secondo le modalità di tassazione di cui agli artt. 17 e 19 del TUIR, sicchè del tutto legittima risultava la tassazione di tutto il Tfr eventualmente dovuto dal Fondo di Garanzia, ivi compreso gli acconti percepiti, in assenza di diversa indicazione debitamente provata da parte del ricorrente circa CP_ eventuali trattenute fiscali sulle anticipazioni di Tfr, effettuata dall' in sede di liquidazione.
Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso in quanto il Fondo di Garanzia correttamente ha liquidato tutto quanto il Tfr maturato fino al 2006, detraendo dall'importo dichiarato dal datore di lavoro tutte le anticipazioni eseguite ed accertate in sede ispettiva e di verifica crediti, nonchè nel rispetto della sua funzione di sostituto di imposta e nelle modalità di tassazione del Tfr di cui agli artt. 17 e 19 del TUIR effettuate in sede di liquidazione.
CP_ In estremo subordine, ha chiesto che la condanna dell' sia limitata all'importo di Tfr richiesto al
Fondo di Garanzia in via amministrativa ed ingiustificatamente aumentato nel ricorso giudiziario senza alcuna valida motivazione, e che qualsiasi somma posta a carico del Fondo di Garanzia venisse CP_ limitata al pagamento della somma pari alla differenza di quanto liquidato dall' quale differenza tra totale Tfr ed acconti percepiti e la somma ammessa allo stato passivo.
L' ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “rigettare il ricorso per i motivi esposti, CP_2 dichiarando che nulla l' deve al ricorrente in relazione alle domande oggetto di lite. In estremo CP_1 subordine dichiarare improponibile/inammissibile la domanda di pagamento di prestazioni per importi superiori a quelli richiesti in sede amministrativa, ed in ogni caso limitare l'eventuale CP_ condanna dell' alla differenza tra la somma ammessa allo stato passivo e la somma lorda liquidata dal Fondo di garanzia, al netto di imposte determinate a norma degli artt.17-19 del TUIR.
Con il favore di spese ed onorari di causa”.
La causa è stata istruita in via documentale e mediante CTU. Sostituita l'udienza del 19 giugno 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
________
1. Il ricorso può trovare accoglimento nei limiti di quanto di seguito esposto.
Al riguardo, può richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per l'analogia delle questioni proposte e della situazione processuale trattata, può farsi riferimento ex art. 118 Disp. Att. c.p.c., recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr, sentenza n. 3073/2024 emessa in data
03.06.2024 nel proc. n. 10534/2023 R.G., est. dott.ssa Laura Renda;
sentenza n. 3184/2024 emessa il giorno 10.06.2024 nel proc. n. 10544/2023 R.G., est. dott.ssa Laura Renda).
Come evidenziato nei richiamati precedenti, “La l. 29.05.1982, n.297, nel dare attuazione alla direttiva comunitaria n. 80/1987, ha istituito presso l' il fondo di garanzia, gestito dall CP_1 CP_2 medesimo, per assicurare ai lavoratori subordinati, nelle situazioni di insolvenza dell'impresa datrice di lavoro, la corresponsione effettiva del TFR e, a seguito delle modifiche introdotte con il d.lgs. n.80/1992, dei crediti relativi agli ultimi tre mesi di retribuzione maturata prima della cessazione del rapporto di lavoro entro un massimale predeterminato.
I commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 2 della richiamata legge n. 297/1982, regolano i presupposti e i termini in base ai quali i lavoratori possono presentare al Fondo la richiesta di pagamento, distinguendo due ipotesi, e precisamente quella in cui il rapporto di lavoro è intercorso con datore di lavoro sottoposto a una procedura concorsuale, dalla situazione di inadempimento facente capo ad imprese non soggette alle disposizioni del R.D. 16.03.1942 n. 267, condizionando l'accoglimento delle domande amministrative, nel primo caso, alla prova dell'inadempimento, totale o parziale, dei crediti de quibus da parte del datore di lavoro e all'accertata insolvenza del medesimo, mentre, nella seconda ipotesi, all'infruttuoso esperimento dell'esecuzione forzata laddove le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti.
Secondo il consolidato orientamento espresso dalla Suprema Corte, il Fondo di garanzia costituisce una forma di assicurazione sociale che si attiva, in sostituzione del datore di lavoro, per neutralizzare CP_ il rischio dell'insolvenza di quest'ultimo, per cui il diritto del lavoratore ad ottenere dall' la corresponsione dei crediti non pagati dalla parte datoriale si risolve in un diritto di credito ad una prestazione previdenziale distinto ed autonomo rispetto a quello vantato nei confronti del datore di lavoro, essendo svincolato dal legame con i presupposti concreti delle obbligazioni retributive rimaste inadempiute (Cass. 19.07.2018, n. 19277; Cass. 24.02.2006, n. 4183).
E' stato quindi sottolineato che “Il lavoratore può conseguire il pagamento del t.f.r. dal Fondo di garanzia costituito presso l' ai sensi dell'art. 2 della l. n. 297 del 1982, ove, accertata CP_1 l'insolvenza del datore con sentenza dichiarativa di fallimento, dimostri di essere stato ammesso al passivo ovvero, in mancanza, che l'esame della domanda tardiva di insinuazione è stata impedita dalla previa chiusura del fallimento per insufficienza di attivo, sempre che, in tal caso, prima di agire per la condanna del Fondo, abbia esperito l'azione esecutiva contro il datore di lavoro tornato "in bonis" e il patrimonio di quest'ultimo sia risultato incapiente” (Cass. 28.01.2020, n. 1886).
Ai sensi dell'art. 2, comma 7, l. n. 297/1982 “Il fondo è surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ai sensi degli articoli 2751 bis e 2776 del codice civile per le somme da esso pagate”, senza che l' debba dimostrare al CP_1 datore di lavoro inadempiente la sussistenza degli elementi costitutivi della autonoma fattispecie previdenziale, ma semplicemente –secondo principi desumibili dagli artt. 1886 e 1916 c.c.-
l'avvenuta erogazione della prestazione assicurativa ai lavoratori ed il diritto al TFR in capo ai lavoratori cui l' è surrogato per legge. CP_1
Alla luce di quanto precede, appare evidente che l'adempimento da parte del fondo di garanzia dell'obbligazione assicurativa nasce dall'esigenza di assicurare ai lavoratori subordinati una copertura sociale per l'ammontare complessivo del TFR maturato rimasto impagato che ammortizzi l'omissione contributiva del datore di lavoro insolvente (Cass. 11.10.2019, n.25682; conf., tra le tante, Cass. 13.11.2014, n. 24231).
L'esecutività dello stato passivo che abbia accertato in sede fallimentare l'esistenza e l'ammontare d'un credito (nella specie, per trattamento di fine rapporto) in favore del dipendente dell'imprenditore dichiarato fallito importa, ai sensi dell'art. 2 della L. 29 maggio 1982, n. 297, il subentro dell CP_1 nel debito del datore di lavoro insolvente, senza che l'istituto previdenziale possa contestare l'assoggettabilità alla procedura concorsuale e l'accertamento ivi operato, al quale resta vincolato sotto il profilo dell'an e del quantum debeatur.
Ciò è confermato dallo stesso tenore letterale della L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 2, là dove si prevede che, trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi della
L. Fall., art. 97, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere "a domanda" il pagamento, a carico del Fondo di G. all'uopo istituto presso l' del trattamento di fine rapporto e dei relativi CP_1 crediti accessori.
D'altro verso va precisato che la modifica apportata all'art. 10 del d.lgs. n. 252/2005 dal comma
764 dell'art. 1 della l.n.296/2006 non influisce sulla ratio e sulla funzione del fondo di garanzia, perseguendo una più modesta esigenza di semplificazione, in guisa da favorire la percezione del TFR con esonero dall'obbligo contributivo relativo al fondo di garanzia per i datori di lavoro che si trovano in una situazione di regolarità contributiva (Trib. di Catania, sez. lav. 8.07.2019, n.3414; id. del 7.03.2019, n.1019). Al riguardo, giova evidenziare che la legge finanziaria n. 296/2006, all'art .1, commi 755 e 756, ha concepito i versamenti al “Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c.”, slegati dalla situazione di insolvenza datoriale ed in alternativa alle opzioni del lavoratore nell'ambito della previdenza complementare e integrativa.
“Con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile", le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito, per conto dello
Stato, dall su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il predetto CP_1
Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo” (c. 755 cit.).
“Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all'articolo
2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ovvero all'opzione di cui al comma 756-bis. Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma
757, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva”
(c. 756).
Come efficacemente esposto dall'esegesi in tema, l'istituzione del Fondo (di Garanzia) ha risposto all'esigenza di socializzazione del rischio di insolvenza datoriale, di tal ché per l'accesso a tale forma di previdenza è che possano ritenersi rigorosamente accertati tanto l'esistenza e l'ammontare del credito quanto l'insolvenza del datore di lavoro. L'obbligazione del Fondo di Garanzia ha, dunque, ad oggetto una prestazione previdenziale e deve considerarsi indipendente dall'obbligazione contributiva del datore di lavoro. Come detto, presupposto indefettibile per ottenere la prestazione è innanzi tutto la verifica dell'esistenza e della misura del credito in oggetto. E' pertanto necessaria la previa ammissione del credito al passivo fallimentare o la verifica dello stesso nel corso di altra procedura collettiva ovvero, in caso di datore di lavoro non assoggettato alle procedure concorsuali, la formazione di un titolo esecutivo .[…] Si tratta di forma di assicurazione sociale obbligatoria nella quale la tutela previdenziale si concretizza mediante l'assunzione da parte dell'ente previdenziale, in caso di insolvenza del datore di lavoro, di un'obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito nel suo ammontare complessivo (in questi termini Tribunale di Catania, nn. 742/2021; 3358/2020; 11204/2019; 389/2018)” (cfr. Tribunale di Catania, sent. n. 3073/2024 cit).
Ciò posto, con riguardo al caso a mano, contrastano le parti in ordine alla quantificazione dell'importo a parte ricorrente ancora dovuto per il vantato titolo, assumendo parte ricorrente che l'importo dovuto a titolo di TFR a carico del Fondo di garanzia ammonterebbe a complessivi euro 15.470,13 e non al minore importo di euro 7.624,95 ammesso allo stato passivo, posto che il curatore avrebbe decurtato tra le anticipazioni la somma di euro 7.845,18 “ben risultante all' quale competenza del diverso CP_1
Fondo di tesoreria”; e rilevando l' che, in ragione di quanto già liquidato dal Fondo di Garanzia CP_1
e dal Fondo di Tesoreria, nulla spetterebbe ancora al lavoratore, il quale sarebbe onerato di dimostrare eventuali trattenute fiscali sulle anticipazioni di TFR effettuate dall'Istituto in sede di liquidazione, al più spettando al predetto l'importo di Tfr richiesto al Fondo di Garanzia in via amministrativa e la differenza tra le somme ammesse al passivo e quanto già liquidato dal Fondo di Tesoreria.
Ebbene, richiamando in motivazione quanto statuito dalla suindicata sentenza di questo Tribunale secondo cui “l'importo ammesso allo stato passivo va considerato al lordo e nel suo valore matematico, non potendo certo effettuarsi compensazioni e recuperi per cifre afferenti altre causali;
che deve tenersi conto degli acconti corrisposti ma che tutti gli importi indicati allo stato passivo vano considerati al lordo di ritenute”, con ordinanza del 6.6.2024 è stato disposto farsi luogo ad una
CTU contabile al fine di “quantificare l'importo eventualmente ancora spettante a parte ricorrente a titolo di saldo del trattamento di fine rapporto a carico del Fondo di garanzia, in ragione del rapporto di lavoro intercorso con tenuto conto dell'importo al predetto titolo Parte_2 ammesso al passivo, nonché degli acconti già corrisposti al medesimo titolo” (cfr. mandato ordinanza del 6.6.2024).
Nell'espletamento del mandato, il CTU ha preso le mosse dall'importo del TFR ammesso al passivo pari ad euro 7.624,95 lordo già detratti gli acconti corrisposti di euro 28.571,14 parimenti al lordo;
ha quindi considerato gli ulteriori importi ammessi al passivo afferenti interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati sul suddetto importo del TFR residuo lordo di euro 7.624,95 con decorrenza dal licenziamento del 31/12/2019 e fino alla data di pagamento del 7/02/2024 e quantificati nella misura rispettivamente di euro 580,45 ed euro 1.235,24; ha poi detratto dall'importo complessivo ottenuto la ritenuta Irpef a tassazione separata ex art. 17 TUIR nella misura del 23%.
CP_ Il CTU, rilevato, infine, che l' ha liquidato al ricorrente per il titolo in questione in data
07/02/2024 l'importo netto di euro 3.116,06, ha accertato una differenza netta ancora dovuta di euro
4.153,23
CP_
Non coglie nel segno la prospettazione difensiva fatta valere in sede di operazioni peritali dall'
Secondo il tradizionale orientamento della giurisprudenza di legittimità: “L'esecutività dello stato passivo che abbia accertato in sede fallimentare l'esistenza e l'ammontare d'un credito (nella specie, per trattamento di fine rapporto) in favore del dipendente dell'imprenditore dichiarato fallito importa, ai sensi dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, il subentro dell nel debito del CP_1 datore di lavoro insolvente, senza che l'istituto previdenziale possa contestare l'assoggettabilità alla procedura concorsuale e l'accertamento ivi operato, al quale resta vincolato sotto il profilo dell'"an"
e del "quantum debeatur".” (cfr. Cass. n. 24231/2014).
Nella medesima prospettiva è stato ulteriormente precisato che “l' subentra ex lege nel debito CP_1 del datore insolvente, previo accertamento del credito del lavoratore e dei relativi accessori mediante insinuazione nello stato passivo divenuto definitivo e nella misura in cui esso risulta in quella sede accertato. In altre parole, una volta che i crediti de quibus siano stati definitivamente ammessi al passivo della società sottoposta a procedura concorsuale, l' non può contestare tale CP_1 accertamento, che vincola l'istituto previdenziale sia che abbia partecipato alla procedura concorsuale (in tal caso lo stato passivo munito di esecutività ha forza di cosa giudicata anche nei suoi confronti) sia che ad essa sia rimasto estraneo” ( Cassazione, n. 24730 del 2015).
Tale impostazione, pur nella consapevolezza circa l'esistenza di orientamenti parzialmente difformi, appare coerente con la ratio legis della disciplina che è quella di garantire i crediti insoddisfatti dei lavoratori, senza costringerli ad ulteriori defatiganti accertamenti in altra sede.
Non ricorre, comunque, nel caso di specie, alcun dubbio sui presupposti dell'intervento del Fondo, come definiti dall'art. 2 della legge n. 297 del 1982 né si è realizzata alcuna vicenda circolatoria che possa mettere in dubbio la relazione causale e temporale tra inadempimento datoriale ed insolvenza dichiarata con procedura concorsuale.
Piuttosto le censure mosse da muovono dalla affermazione che la ricostruzione del credito in CP_1 ipotesi spettante alla ricorrente si sarebbe dovuta effettuare sulla base della differenza degli importi del Tfr complessivo come risultante dalla CU 2019 e quelli erogati dal Fondo di tesoreria come risultanti dall'estratto conto Fondo tesoreria, nonché tenuto conto degli acconti ricevuti dalla lavoratrice direttamente dal datore di lavoro prima del fallimento, calcolando poi sull'intero importo CP_ lordo tutte le imposte dovute dall' quale sostituto di imposta (cfr. all. 4 relazione peritale nelle quali in conclusione si legge : “ Al ctu si chiede quindi di validare, anche attraverso un conteggio alternativo, la correttezza dei calcoli (non dei criteri giuridici che li presidiano) al fine da accertare
(come si sostiene) che il pagamento lordo eseguito dall' per la somma di € 7.245,36 per Tfr ante CP_1
2007, cioè di competenza del Fondo di garanzia, sia contabilmente corretta ed esaustiva o meno, in relazione ai dati sopra esposti e, schematicamente, secondo il seguente procedimento:- somma lorda di Tfr maturato, dichiarato dal datore di lavoro;
- detratta la somma lorda trasferita alla titolarità passiva del Fondo di Tesoreria;
- detratte tutte le anticipazioni di Tfr ricevute dal datore di lavoro;
- al netto delle ritenute fiscali dovute dall' quale sostituto di imposta, su tutto il dovuto, CP_1 comprensivo delle anticipazioni di tfr ricevute direttamente dal datore di lavoro in bonis”.
Tali rilievi non appaiono strettamente pertinenti rispetto alla questione oggetto del giudizio, laddove riferiti alla eventuale debenza di somme afferenti il Fondo di Tesoreria, mentre l'intervento richiesto ed oggetto del giudizio è relativo al Fondo di Garanzia. Non appare, in particolare, possibile operare alcuna commistione delle spettanze in carico a distinte gestioni, operanti sulla base di distinte normative e aventi finalità del tutto diverse.
Peraltro, come rilevato nella citata sentenza n. 3073/2024 del Tribunale di Catania : “ si osserva che alcuna riserva o condizione – anche a voler astrattamente ritenere possibile, cosa che non è, una ammissione “condizionata” al passivo del fallimento – è stata posta, osservando esclusivamente il giudice delegato, nel rigettare l'insinuazione afferente la domanda per la parte di tfr di competenza del Fondo di tesoreria, che trattasi di somme già versate nel corso del rapporto di lavoro al predetto
Fondo, come risultante dal cassetto previdenziale, e rilevando in obiter che gli importi “versati” al
Fondo di tesoreria risultano verificati in sede di verbale ispettivo. Alcuna condizione afferisce l'ammissione al passivo del TFR dovuto a carico del Fondo di garanzia, come peraltro dimostrato dallo stesso comportamento dell' che ha pure corrisposto acconti per poi assumere CP_1 contraddittoriamente in giudizio, con argomenti scarsamente intelligibili, di null'altro dovere”.
2.In conclusione, va riconosciuto il diritto della parte ricorrente alla corresponsione a carico del Fondo di Garanzia della somma di euro 4.153,23 netta, per le ragioni meglio sopra esposte, oltre CP_1 ulteriori interessi e rivalutazione monetaria, in quanto il credito del lavoratore per il trattamento di fine rapporto non muta la propria natura retributiva quando in forza della legge 29 maggio 1982 n.
297 e del d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 80 sia fatto valere nei confronti del Fondo di Garanzia gestito dall' per l'insolvenza o l'inadempimento del datore di lavoro ed è comprensivo, come di regola, CP_1 di interessi legali e di rivalutazione monetaria, restando inapplicabile il divieto di cumulo di tali accessori stabilito dall'art. 16 sesto comma della legge 30 dicembre 1991 n. 412; a nulla rilevando che l' possa poi surrogarsi nel privilegio spettante al lavoratore ai sensi degli art. 2751 bis e CP_1
2776 c.c. con ammissione al passivo nella stessa posizione che avrebbe assunto il lavoratore e, quindi, non già per l'intero importo corrisposto a questo ultimo, ma comprendendo nel credito privilegiato solo gli interessi maturati sino alla data della vendita, nonché la rivalutazione monetaria maturata fino al momento in cui lo stato passivo sia divenuto definitivo, con la conseguente esclusione degli interessi e della rivalutazione maturati in epoca successiva.
3.Le spese processuali restano regolate dal principio della soccombenza, ivi comprese le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, e per l'effetto poste a carico dell' , liquidate nella CP_1 misura di cui in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della controversia, di quanto previsto dal DM 55/2014, sì come integrato e modificato dal DM 147/2022, con distrazione in favore dei procuratori della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente della somma netta di euro € 4.153,23 a CP_1 titolo di TFR, oltre ulteriore rivalutazione ed interessi al soddisfo;
CP_ condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 1.312,00, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate come da separato decreto. CP_1
Catania, 20/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso