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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 30/01/2026, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 521/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente
RN IA, RE
SCOLARO MARIA GIUSEPPA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6487/2025 depositato il 20/09/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI PRESA n. 29577202500006645000 AVV PRES CAR 2015
a seguito di discussione Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato all'Agente della OS ed all'Agenzia delle Entrate in data 23.07.2025, depositato il 20.09.2025, Ricorrente_2 ha impugnato l'avviso di presa in carico n.29577202500006645000 del 14.05.2025 (rif interno n.8952501918019800400), notificato in data 28.05.2025, con il quale viene comunicato l'avvenuto affidamento da parte di Agenzia delle Entrate, ai fini dell'avvio dell'attività di riscossione, delle somme già richieste con atto n.TYXIPRN004402024, notificato il 28/10/2024, successivo all'avviso di accertamento n. TYX01B102169/2015, notificato il 22/10/2015”.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1. illegittimità e/o nullità e/o inefficacia dell'avviso di presa in carico e della procedura esattoriale per mancata notifica della cartella di pagamento. Si richiama la disciplina prevista D. Lgvo 110/2024 del 29 luglio
2024, che prevede che, successivamente all'affidamento del carico, l'Agente della OS debba procedere alla notifica di cartella di pagamento;
2. illegittimità e/o nullità e/o inefficacia dell'avviso di presa in carico e della procedura esattoriale per indeterminatezza del contenuto dell'atto opposto;
3. nullità dell'avviso di presa in carico e dell'azione esattoriale per mancata notifica del provvedimento giurisdizionale presupposto – nullità per duplicazione di atti dell'amministrazione finanziaria riferiti al medesimo carico tributario;
4. nullità dell'avviso di presa in carico e dell'azione esattoriale per mancata prova della legittimazione attiva dell'agente della riscossione – mancata prova sull'affidamento/cessione del credito relativo al debito tributario contestato all'odierno ricorrente;
5. nullità dell'avviso di presa in carico e dell'azione esattoriale per intervenuta decadenza ex art.25 dpr
602/1973 – prescrizione quinquennale ex art.2948 n.4 cc, dell'azione esattoriale.
In data 04.12.2025 si è costituita l'AE che ha preliminarmente eccepito la inammissibilità del ricorso avverso l'avviso di presa in carico in quanto non rientrante nel novero degli atti impugnabili di cui all'art. 19 D.lg.
546/1992.
Si è meglio precisato che l'avviso di presa in carico riguarda le somme intimate con l'atto TYXIPRN004402024
(intimazione di pagamento), notificato via pec il 28.10.2024, che a propria volta origina dalla sentenza n.
3764/10/24, emessa dalla Corte di giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia e depositata il 13 maggio
2024, con la quale veniva rigettato il ricorso proposto dal ricorrente avverso l'avviso di accertamento n.
TYX01B102169/2015, anno d'imposta 2010. E' stata quindi specificamente argomentata l'infondatezza dei motivi di ricorso, con richiesta di condanna alle spese ex art. 96 c.p.c..
Sono state prodotte sia la prova della notifica dell'intimazione in formato eml che la sentenza.
Nessuno si è costituito per AdER nel termine ex art. 32 D.Lgs. 546/92.
All'udienza del 29.01.2026, fissata anche per il merito, la causa è stata trattata e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 19 D.Lgs. n. 546/92.
Ed invero, pur volendo accedere alla interpretazione volta a riconoscere l'impugnabilità dell'avviso di presa in carico, quale più di recente affermata da Cass. ordinanza n. 6589/2025, deve rilevarsi che la S.C. ha, in detto pronunciamento, delimitato il perimetro dell'impugnabilità, chiarendo che l'avviso di presa in carico è reclamabile dinanzi alla Giurisdizione Tributaria solo in ipotesi di omessa notifica dell'atto presupposto.
La S.C. ha enunciato il principio generale secondo cui “in tema di giustizia tributaria, possono essere oggetto di ricorso gli atti iscritti nell'elenco di cui all'art. 19 DLgs. n. 546 del 1992 e tutti gli atti amministrativi aventi natura provvedimentale, capaci di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive del contribuente, modificandole unilateralmente sotto il profilo sostanziale o processuale, inerenti o conseguenti a rapporti tributari, creditori o debitori;
non possono, invece, essere oggetto di ricorso gli atti privi della predetta natura, sebbene promananti dall'amministrazione finanziaria, da incaricati per la riscossione o da organismi a questi ancillari, salvo che costituiscano la prima comunicazione di esistenza di un atto tributario di natura provvedimentale, espresso, tacito o presupposto, di cui il contribuente dimostri, anche in via presuntiva, di non aver avuto notizia”.
Nel caso che occupa, l'AE ha dato pieno riscontro in merito al fatto che l'avviso impugnato origina da un avviso di accertamento fatto oggetto di impugnazione nell'ambito di giudizio esitato con il rigetto del ricorso
(sentenza n. 3764/10/24, emessa dalla Corte di giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia e depositata il 13 maggio 2024, versata in atti), cui ha fatto seguito l'intimazione di pagamento notificata via pec in data
25.10.2024.
Peregrina l'asserzione relativa alla necessità della notifica della sentenza, resa all'esito di giudizio di cui il ricorrente è stato parte per averlo esso stesso instaurato.
A fronte di quanto rassegnato, non può che escludersi l'autonoma impugnabilità dell'avviso di presa in carico dinanzi a questa AG, assolvendo lo stesso una funzione comunicativa e ricognitiva di un debito ben conosciuto dal contribuente.
Segue la condanna alle spese in favore dell'AE, unica parte costituita, con riduzione del 20% per la difesa diretta.
Non si ravvisano i presupposti soggettivi per la pronuncia ex art. 96 c.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 1.800,00, oltre accessori come per legge.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente
RN IA, RE
SCOLARO MARIA GIUSEPPA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6487/2025 depositato il 20/09/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI PRESA n. 29577202500006645000 AVV PRES CAR 2015
a seguito di discussione Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato all'Agente della OS ed all'Agenzia delle Entrate in data 23.07.2025, depositato il 20.09.2025, Ricorrente_2 ha impugnato l'avviso di presa in carico n.29577202500006645000 del 14.05.2025 (rif interno n.8952501918019800400), notificato in data 28.05.2025, con il quale viene comunicato l'avvenuto affidamento da parte di Agenzia delle Entrate, ai fini dell'avvio dell'attività di riscossione, delle somme già richieste con atto n.TYXIPRN004402024, notificato il 28/10/2024, successivo all'avviso di accertamento n. TYX01B102169/2015, notificato il 22/10/2015”.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1. illegittimità e/o nullità e/o inefficacia dell'avviso di presa in carico e della procedura esattoriale per mancata notifica della cartella di pagamento. Si richiama la disciplina prevista D. Lgvo 110/2024 del 29 luglio
2024, che prevede che, successivamente all'affidamento del carico, l'Agente della OS debba procedere alla notifica di cartella di pagamento;
2. illegittimità e/o nullità e/o inefficacia dell'avviso di presa in carico e della procedura esattoriale per indeterminatezza del contenuto dell'atto opposto;
3. nullità dell'avviso di presa in carico e dell'azione esattoriale per mancata notifica del provvedimento giurisdizionale presupposto – nullità per duplicazione di atti dell'amministrazione finanziaria riferiti al medesimo carico tributario;
4. nullità dell'avviso di presa in carico e dell'azione esattoriale per mancata prova della legittimazione attiva dell'agente della riscossione – mancata prova sull'affidamento/cessione del credito relativo al debito tributario contestato all'odierno ricorrente;
5. nullità dell'avviso di presa in carico e dell'azione esattoriale per intervenuta decadenza ex art.25 dpr
602/1973 – prescrizione quinquennale ex art.2948 n.4 cc, dell'azione esattoriale.
In data 04.12.2025 si è costituita l'AE che ha preliminarmente eccepito la inammissibilità del ricorso avverso l'avviso di presa in carico in quanto non rientrante nel novero degli atti impugnabili di cui all'art. 19 D.lg.
546/1992.
Si è meglio precisato che l'avviso di presa in carico riguarda le somme intimate con l'atto TYXIPRN004402024
(intimazione di pagamento), notificato via pec il 28.10.2024, che a propria volta origina dalla sentenza n.
3764/10/24, emessa dalla Corte di giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia e depositata il 13 maggio
2024, con la quale veniva rigettato il ricorso proposto dal ricorrente avverso l'avviso di accertamento n.
TYX01B102169/2015, anno d'imposta 2010. E' stata quindi specificamente argomentata l'infondatezza dei motivi di ricorso, con richiesta di condanna alle spese ex art. 96 c.p.c..
Sono state prodotte sia la prova della notifica dell'intimazione in formato eml che la sentenza.
Nessuno si è costituito per AdER nel termine ex art. 32 D.Lgs. 546/92.
All'udienza del 29.01.2026, fissata anche per il merito, la causa è stata trattata e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 19 D.Lgs. n. 546/92.
Ed invero, pur volendo accedere alla interpretazione volta a riconoscere l'impugnabilità dell'avviso di presa in carico, quale più di recente affermata da Cass. ordinanza n. 6589/2025, deve rilevarsi che la S.C. ha, in detto pronunciamento, delimitato il perimetro dell'impugnabilità, chiarendo che l'avviso di presa in carico è reclamabile dinanzi alla Giurisdizione Tributaria solo in ipotesi di omessa notifica dell'atto presupposto.
La S.C. ha enunciato il principio generale secondo cui “in tema di giustizia tributaria, possono essere oggetto di ricorso gli atti iscritti nell'elenco di cui all'art. 19 DLgs. n. 546 del 1992 e tutti gli atti amministrativi aventi natura provvedimentale, capaci di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive del contribuente, modificandole unilateralmente sotto il profilo sostanziale o processuale, inerenti o conseguenti a rapporti tributari, creditori o debitori;
non possono, invece, essere oggetto di ricorso gli atti privi della predetta natura, sebbene promananti dall'amministrazione finanziaria, da incaricati per la riscossione o da organismi a questi ancillari, salvo che costituiscano la prima comunicazione di esistenza di un atto tributario di natura provvedimentale, espresso, tacito o presupposto, di cui il contribuente dimostri, anche in via presuntiva, di non aver avuto notizia”.
Nel caso che occupa, l'AE ha dato pieno riscontro in merito al fatto che l'avviso impugnato origina da un avviso di accertamento fatto oggetto di impugnazione nell'ambito di giudizio esitato con il rigetto del ricorso
(sentenza n. 3764/10/24, emessa dalla Corte di giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia e depositata il 13 maggio 2024, versata in atti), cui ha fatto seguito l'intimazione di pagamento notificata via pec in data
25.10.2024.
Peregrina l'asserzione relativa alla necessità della notifica della sentenza, resa all'esito di giudizio di cui il ricorrente è stato parte per averlo esso stesso instaurato.
A fronte di quanto rassegnato, non può che escludersi l'autonoma impugnabilità dell'avviso di presa in carico dinanzi a questa AG, assolvendo lo stesso una funzione comunicativa e ricognitiva di un debito ben conosciuto dal contribuente.
Segue la condanna alle spese in favore dell'AE, unica parte costituita, con riduzione del 20% per la difesa diretta.
Non si ravvisano i presupposti soggettivi per la pronuncia ex art. 96 c.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 1.800,00, oltre accessori come per legge.