Versione
16 settembre 1950
16 settembre 1950
Art. 9.
Fuori dei casi in cui si verifica la militarizzazione di diritto ai sensi dell'articolo precedente, i cittadini militarizzati per svolgere un'attivita' connessa con la preparazione e la difesa militare o con la condotta della guerra in generale, ed in caso di morte i loro congiunti, possono conseguire pensioni, assegni o indennita' di guerra, soltanto quando trattisi di invalidita' o di decesso derivanti da azioni belliche.
Fuori dei casi in cui si verifica la militarizzazione di diritto ai sensi dell'articolo precedente, i cittadini militarizzati per svolgere un'attivita' connessa con la preparazione e la difesa militare o con la condotta della guerra in generale, ed in caso di morte i loro congiunti, possono conseguire pensioni, assegni o indennita' di guerra, soltanto quando trattisi di invalidita' o di decesso derivanti da azioni belliche.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 29/08/2016, n. 836Provvedimento: SENT. 836/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta dai magistrati: Luciano CALAMARO Presidente Angela SILVERI Consigliere Luigi CIRILLO Consigliere Francesca PADULA Consigliere Marco SMIROLDO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso in appello iscritto al n. 34595 del registro di segreteria proposto dal MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro, rappresentato dalla Dott.ssa Franca Franchi funzionario delegato legalmente domiciliato presso i propri uffici, siti in Roma, alla Via Casilina, n. 3 contro E. A., e a seguito del suo decesso, G. …Leggi di più...
- art. 1283 c.c.·
- legittimazione dirigenziale·
- art. 429 c.p.c.·
- interessi legali·
- passaggio in giudicato·
- compensazione spese·
- pensione di guerra·
- art. 1224 c.c.·
- rivalutazione monetaria·
- notifica appello