Articolo 2 della Legge 23 ottobre 1996, n. 558
Articolo 1
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12 novembre 1996
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10 giugno 2000
Art. 2. 1. Le amministrazioni pubbliche e gli enti di promozione commerciale e di protezione assicurativa, in particolare la Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) e la Societa' italiana per le imprese miste all'estero (SIMEST S.p.a.), sono autorizzati ad operare nei territori palestinesi della Cisgiordania e di Gaza considerando, ai soli fini della loro attivita', l'Autorita' nazionale palestinese alla stregua di un Governo straniero. ((1)) ------------------ AGGIORNAMENTO (1) La L. 26 maggio 2000, n. 147 ha disposto (con l'art.3, comma 1) che " Sono prorogate le disposizioni contenute nella legge 23 ottobre 1996, n. 558 , relative al sostegno dell'attivita' della Delegazione generale palestinese in Italia".
Entrata in vigore il 10 giugno 2000