Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 23/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 582/2021 R.G.
Appello Sentenza Tribunale Lecce N. 1228 del 29.3.2021 Oggetto: opposizione ad iscrizione d'ufficio e pretesa contributiva
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott. Gennaro LOMBARDI Presidente relatore dott. Maria Grazia CORBASCIO Consigliere dott.ssa Donatella DE GIORGI Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza sociale, in grado d'appello, iscritta al n.
582.2021 del Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa da rappresentato e difeso, per procura in atti dagli avv.ti Giacomo e Parte_1
Dario Lisi, domiciliatari
APPELLANTE
Contro
con sede in Roma, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentato e difeso, per procura generale alle liti richiamata in atti, dagli avv.ti
Salvatore Graziuso e Riccardo Salvo, domiciliatari
APPELLATO
All'udienza del 22.1.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
FATTO
indicata, con la quale è stata dichiara rigettata la domanda di annullamento, proposta con ricorso del 23.5.2017, del provvedimento del 9.3.2017 – di iscrizione d'ufficio CP_1
negli elenchi dei coltivatori diretti – e della richiesta di pagamento di € 14.957,88.
Ha dedotto l'erroneità della decisione che, acriticamente, non ha valutato che le tabelle ettaro-coltura, alla base della contestata iscrizione d'ufficio, avevano quale riferimento giornate lavorative disimpegnate senza l'ausilio di attrezzature meccaniche;
conseguenza di ciò era una sensibile riduzione delle gg con insufficienza di uno dei requisiti idonei alla pretesa contributiva e alla presupposta iscrizione del nominativo nell'elenco dei coltivatori diretti.
Ha altresì dedotto che il calcolo dei costi sopportati dal coltivatore non poteva limitarsi al solo dato documentale (fatture), ma doveva comprendere i capitali iniziali allo svolgimento dell'attività; l'eventuale incremento contributivo, derivante dalla infondata pretesa creditoria dell si risolveva in un danno previdenziale per il contemporaneo CP_1
possesso di contribuzione da lavoro subordinato utile all'erogazione di prestazione previdenziale pensionistica.
Ha reiterato, in riforma dell'erronea decisione, la domanda già avanzata, con il favore delle spese del doppio grado.
Si è tempestivamente costituita l' che ha chiesto il rigetto dell'appello per CP_1
infondatezza dei suoi motivi.
La causa all'odierna udienza, dopo affidamento di CTU, è stata decisa come da separato dispositivo del quale si è data lettura.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Giova premettere che le ragioni d'appello afferenti: a) un presunto danno contributivo per il contemporaneo possesso di altra contribuzione da lavoro dipendente, nei termini sopra esplicitati, nonché b) una corretta analisi dei costi occorrenti per il disimpegno di attività di coltivatore diretto, devono ritenersi totalmente inconferenti rispetto ai temi di causa, dunque di prova e decisione, così come delineati nel ricorso introduttivo del
23.5.2017, che non menziona minimamente tali circostanze;
peraltro queste ultime non costituiscono, neanche incidenter, oggetto di sindacato da parte del giudice nel provvedimento impugnato
All'evidenza deve dunque ritenersi che i cit. motivi contrastino con l'introduzione di nova in appello, in violazione dell'art 345 cpc che ne decreta l'inammissibilità.
Il giudice ha dato conto del dato normativo che impone l'iscrizione d'ufficio negli elenchi dei lavoratori diretti in agricoltura (art 2 legge 1047 del 1957 e artt. 2 e 3 legge 9 del 1963) quando vi sia :1) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, allorchè
l'interessato si dedichi anche in modo soltanto prevalente, cioè con attività che lo impegni per la maggior parte dell'anno e dalla quale ricavi la maggiore fonte di reddito;
2) prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo, nonché fabbisogno di manodopera per lo svolgimento della suddetta attività non inferiore a 104 giornate lavorative annue
Ha altresì, correttamente, affermato che l'onere della prova della sussistenza delle menzionate condizioni di legge, spetti all' quest'ultimo ha contestato l'esito della CP_1
perizia prodotta dal ricorrente - che riduce presuntivamente a 95 gg il fabbisogno manuale per tutte le coltivazioni praticate anziché a quelle indicate dall'istituto –
Su quest'ultimo punto, dirimente, la Corte ha ritenuto di disporre CTU “…al fine di verificare , previo sopralluogo, se in capo a , per gli anni indicati nel verbale di Parte_1
accertamento ispettivo dell' sussistano le condizioni previste dalla legge (art 2 l.n. 1047/1957 e CP_1
successive modifiche, artt 2 e 3 l. n. 9/1963) per la qualifica di coltivatore diretto…”
Non è peregrino rammentare che l'arco temporale di riferimento dell'accertamento è limitato agli anni 2011/2014, che per l'eventuale ausilio di macchine nell'esercizio dell'attività agricola – segnatamente per la coltivazione del vigneto – v'è un principio di prova documentale che riguarda l'anno 2015 (ritenuto dal giudice non conferente ai fini di causa perché fuori dal periodo di accertamento) e che, in ragione di ciò, nella perizia prodotta dal ricorrente il redattore applichi presuntivamente per gli anni 2011/2014 un fabbisogno di gg lavorative inferiore alla previsione di imposizione contributiva (cfr ricorso in I grado “…anche per gli anni 2011,2012,2013, 2014 si può presumere che la vendemmia si sia svolta con mezzi meccanici…”) La relazione di CTU, immune da vizi di ordine logico e/o procedimentale, congruamente motivata ed in esaustiva risposta al quesito ha concluso nei seguenti termini “…in tutti gli anni di riferimento che vanno dal 2011 al 2014, il requisito del tempo dedicato all'attività agricola risulta maggiore rispetto a quella di lavoro dipendente…(nde a pag 21della relazione si indicano anno per anno le gg lavorative per il settore dipendente e quello autonomo)…pur considerando alla voce costi le quote di ammortamento e a quella dei ricavi i premi comunitari, si ottengono solo minime riduzioni…considerando anche queste due voci mancanti dell'attivo
e passivo nel calcolo dei redditi imponibili, si può desumere che quelli percepiti dall'attività agricola risultano essere in tutti gli anni di riferimento…ampiamente più alti rispetto a quelli conseguiti da lavoro dipendente..(alle pagg 22 e 23 della cit. relazione sono individuati i rispettivi redditi anno per anno su riscontro documentale).
Correttamente il CTU ha escluso, per gli anni di riferimento, nel calcolo del fabbisogno di manodopera una sua riduzione per l'uso di automazione non provata così come ha escluso un minor fabbisogno per la “..raccolta delle uve in modo meccanico o manuale agevolata.
A tal proposito, si precisa che non vi è alcuna prova documentale contabile che attesta una qualsiasi operazione di contoterzismo passivo della raccolta meccanizzata delle uve, né un'assunzione di operai agricoli nell'anno in questione…così come nessuna fonte probatoria scritta fornita al momento del controllo ispettivo inps…per prestazioni occasionali rese dai familiari in via gratuita…”
La Corte dopo la puntuale analisi compiuta dall'ausiliario, fondata su dati documentali e sul calcolo del fabbisogno di manodopera secondo gli indici desunti dal Bollettino
Ufficiale della (cfr indicazioni a pag. 9 della cit. relazione) , non può che CP_2
far proprie le conclusioni di cui alla relazione e dunque confermare la Sentenza oggetto di gravame.
Al rigetto dell'appello consegue la soccombenza della parte che è tenuta al pagamento delle spese processuali di questo grado nei modi e termini che seguono in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia ( € 14.957).
Le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, vanno poste definitivamente a carico del soccombente.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 7.6.2021 da
[...]
nei confronti di avverso la sentenza del 29.3.2021 del Tribunale di Parte_1 CP_1
Lecce così provvede:
Rigetta l'appello condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese di giudizio di questo grado liquidate in € 2.906 ex D.M. 55.2014, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge.
Pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'appellante
Ai sensi dell'art. 13 co 1 quater del D.P.R. n. 115.2012, da atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art. 13
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni
Così deciso in Lecce il 22.1.2025
Il Presidente