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Sentenza 12 giugno 2024
Sentenza 12 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/06/2024, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del 12 giugno 2024, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 4016/2023 R.A.C.L., promossa da elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Parte_1
Antonio De Giudici, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Tiziana Frongia, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine della memoria di costituzione,
in proprio e quale mandatario di Controparte_2 CP_3
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente,
[...] rappresentato e difeso dall'avv. Marina Olla e dall'avv. Laura Furcas, in virtù di procura generale alle liti, resistenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15 dicembre 2023, ha agito in Parte_1 giudizio nei confronti di (d'ora innanzi anche solo: Ader), di Controparte_1
CP_
e di allegando: Controparte_3
- di essere stata parte di una causa iscritta dinanzi al Tribunale di Cagliari contraddistinta dal
CP_ r.a.c.l. 5868/2007, con controparti e vertente Controparte_1 sull'opposizione alla cartella di pagamento n. 025 2007 00502720 74 000, notificata il 9 ottobre
2007, avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 4.565.458,74 per contributi, somme aggiuntive e interessi di mora relativi alle annualità comprese tra il 1979 e il 1993;
- che il primo grado del giudizio si è concluso con la sentenza n. 749/2020 del 20 gennaio
2020, che ha annullato la cartella opposta e ha condannato la società al pagamento della pagina 1 di 14 complessiva somma di euro 3.372.414,89, di cui euro 377.478,27 a titolo di contributi, euro
729.593,52 a titolo di sanzioni civili, euro 2.265.343,10 a titolo di interessi di mora, oltre accessori.
- che, a seguito della sentenza n. 749/2020, che ha disposto l'annullamento della cartella CP_ opposta, l' ha annullato il relativo ruolo, azzerando il debito residuo;
CP_
- di aver impugnato la sentenza n. 749/2020 nei confronti di e CP_3 [...]
, con ricorso iscritto dinanzi alla Corte d'Appello di Cagliari con r.g. Controparte_4
159/2021;
- che nessuno degli appellati ha proposto appello incidentale;
CP_
- che l' in forza della sentenza n. 749/2020, ha iscritto ipoteca contro
[...]
in data 20 ottobre 2022 (con n. di registro generale 33852 e n. di registro Parte_1
particolare 5058), a garanzia di un credito di euro 4.000.000,00;
- di aver deciso, con riferimento al debito oggetto della sentenza n. 749/2020, di avvalersi della cd. rottamazione quater, introdotta dall'art. 1, commi da 231 a 252 l. 29 dicembre 2022 n.
197, ossia della “definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022”;
- di aver manifestato la propria intenzione alle Amministrazioni interessate nel marzo 2023; CP_
- di aver richiesto a e di attivarsi, al fine di evitare che l'azzeramento del debito CP_5 operato dall'Istituto creasse ostacoli all'esercizio del proprio diritto di accedere alla rottamazione;
- di aver formalizzato la domanda di rottamazione con riferimento alla cartella 025 2007
00502720 74 000 in data 9 maggio 2023, mediante compilazione telematica del modulo disponibile sul portale di CP_5
CP_
- di aver sollecitato nuovamente e nell'agosto 2023, a compiere gli atti necessari CP_5
per poter avere accesso alla rottamazione;
- di aver costituito in mora i creditori, mediante il compimento di un'offerta reale ai sensi degli CP_ artt. 1206 e ss. c.p.c., informando e con comunicazione notificata a mezzo in CP_5 Org_1 data 12 ottobre 2023 e successiva notificazione dell'atto di intimazione, in data 26 ottobre 2023, con l'avviso del deposito e l'invito a presenziare al deposito previsto per il 31 ottobre 2023;
- di aver depositato la somma di euro 377.478,27 per capitale ed euro 100,00 per diritti di notifica della cartella n. 025 2007 00 50 2720 74 000, con espressa riserva di supplemento ai sensi dell'art. 1208, comma 1, n. 3, c.c., in data 31 ottobre 2023, notificando il relativo atto in pari data stante l'assenza dei creditori;
CP_
- di aver intimato a e di ritirare la somma, con diffida a mezzo pec del 13 novembre CP_5
pagina 2 di 14 2023, ottenendo un rifiuto.
Premesse tali ragioni di fatto e di diritto, la ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: in via cautelare: “A.1) ordinare al Conservatore dei Registri immobiliari la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta dall' il 20.10.2022, n. 33852 di registro generale, n. 5058 di CP_2 registro particolare, presentazione n. 9, accesa a garanzia del credito di € 4.000.000,00 (di cui €
3.372.414,89 per capitale) ed in virtù della sentenza n. 749/2020 (RG 5868/2007) del Giudice del
Lavoro del tribunale di Cagliari del 09.10.2020/20.01.2021, a cura e spese dell' ovvero, in CP_2
caso di inottemperanza e decorsi giorni tre, a cura dalla ricorrente, ma con costi a carico dell' dando i conseguenti provvedimenti attuativi; A.2) con riferimento ai fatti dedotti in CP_2
narrativa e, quindi, ai carichi di cui alla cartella di pagamento n. 025 2007 00502720 74 000, notificata il 09.10.2007, oggetto del giudizio nanti in tribunale di Cagliari RACL n. 5868/2007, definito con la sentenza n. 749/2020, ora oggetto d'appello (RG 159/2021), ed alla definizione dei carichi oggetto del presente giudizio, ordinare all' di annotare la regolarità ai fini del CP_2
rilascio dei DURC, e/o di rilasciare o consentire il rilascio dei DURC con attestazione di regolarità, fino alla finale decisione della causa di merito, dando gli opportuni provvedimenti attuativi” nel merito: “B) nel merito, in via principale, nei confronti delle resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza e responsabilità, se del caso con condanne in solido a fare e/o a pagare, ovvero ciascuna per il grado e la percentuale di responsabilità da determinarsi in corso di causa: B.1) accertare e dichiarare l'avvenuto pagamento del debito in narrativa descritto,
l'avvenuta costituzione in mora del creditore e la validità degli atti attinenti alla offerta reale ed al deposito, nelle date accertande e con le conseguenze di legge;
B.2) accertare e dichiarare
l'avvenuta definizione agevolata dei carichi relativi alla cartella di pagamento 025 2007
00502720 74 000 notificata il 09.10.2007, in ragione del pagamento e/o della mora e/o Pt_2 del pagamento con l'offerta reale del 18.10.2023 e/o il successivo deposito, dalle date accertande e con le conseguenze di legge;
B.3) condannare al pagamento dei danni e delle spese dell'offerta reale e del deposito, da determinarsi in corso di causa ed occorrendo con condanna generica e determinazione e liquidazione in separato giudizio, oltre rivalutazione, interessi ed occorrendo maggior danno, dalle date accertande e con le conseguenze di legge;
C) nel merito, ma in via subordinata, nei confronti delle resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza e responsabilità, se del caso con condanne in solido a fare e/o a pagare, ovvero ciascuna per il grado e la percentuale di responsabilità da determinarsi in corso di causa, con riserva di gravame e per la denegata ipotesi che i comportamenti, atti e procedure
pagina 3 di 14 delle resistenti siano ritenute ostative all'avvenuta definizione agevolata: C.1) accertare e dichiarare di avere impedito la rottamazione, come in narrativa, ed avere quindi cagionato alla ricorrente i danni oggetto di causa, con condanna al relativo risarcimento, previa liquidazione in corso di causa in misura pari all'importo attualizzato dovuto dalla ricorrente per estinguere il debito come da narrativa, per contributi, sanzioni tutte, interessi, interessi di mora (cioè per
l'importo indicato nella sentenza n. 749/2020, attualizzato, dunque con gli ulteriori interessi, somme aggiuntive e sanzioni tutte), oltre che per l'eventuale aggio, costi vivi, spese di notifica e ulteriori conseguenti, danni calcolati al giorno della emananda pronuncia definitiva resa nel presente giudizio ovvero ad altra accertanda data;
altresì condannando le resistenti al pagamento alla ricorrente delle voci di danno conseguenti alla mancata rottamazione (per
l'ipoteca e il e le loro conseguenze se pregiudizievoli), ed a qualsivoglia altra somma se Org_2
del caso ancora dovuta, oltre rivalutazione, interessi ed occorrendo maggior danno;
C.2) somme tutte da determinarsi in corso di causa, se del caso dichiarando la compensazione delle somme in ipotesi reciprocamente ancora dovute, con condanna per la differenza;
ovvero occorrendo con condanna generica e determinazione e liquidazione in separato giudizio, oltre rivalutazione, interessi ed occorrendo maggior danno, dalle date accertande e con le conseguenze di legge;
D) in ogni caso: D.1) accertare e dichiarare l'avvenuta estinzione del debito, e quindi
l'estinzione dell'ipoteca iscritta dall' il 20.10.2022 a garanzia dell'importo di € CP_2
4.000.000,00, n. 33852 di registro generale, n. 5058 di registro particolare, presentazione n. 9, dalla data che verrà determinata in corso di causa, e, se già non provveduto, ordinandone la cancellazione al Conservatore dei Registri Immobiliari a cura e spese dell ovvero, in caso CP_2 di inottemperanza e decorsi giorni tre, a cura dalla ricorrente, ma con costi a carico dell' CP_2
D.2) accertare e dichiarare la regolarità contributiva con riferimento alla citata cartella di pagamento, dalle date accertande e con le conseguenze di legge, ordinando e condannando
l' ad annotare la regolarità ai fini del rilascio dei DURC, e/o a rilasciare o a consentire il CP_2
rilascio dei DURC con attestazione di regolarità; D.3) condannare al pagamento dei danni tutti
e delle spese, da determinarsi in corso di causa ed occorrendo con condanna generica e determinazione e liquidazione in separato giudizio, oltre rivalutazione, interessi ed occorrendo maggior danno, dalle date accertande e con le conseguenze di legge;
D.4) il tutto con gli ulteriori accertamenti, statuizioni e condanne di conseguenza”. CP_ e si sono regolarmente costituite in giudizio, sia nella fase cautelare che in quella di CP_5
merito, resistendo con articolate eccezioni.
All'udienza del 17 gennaio 2024, preso atto del rilascio del d.u.r.c. con esito regolare con pagina 4 di 14 decorso dal 5 gennaio 2023, ha rinunciato all'ulteriore domanda Parte_1 cautelare, avente a oggetto la cancellazione dell'ipoteca.
All'udienza del 12 giugno 2024, fissata per la discussione del merito, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
2.1. In sintesi, la società ricorrente ha sostenuto la sussistenza del proprio diritto a fruire della c.d. rottamazione quater, introdotta dall'art. 1, commi da 231 a 252 l. 29 dicembre 2022 n.
197, con riferimento alla somma complessiva di euro 3.372.414,89 – di cui euro 377.478,27 a titolo di contributi, euro 729.593,52 a titolo di sanzioni civili, euro 2.265.343,10 a titolo di interessi di mora – oggetto della condanna inflittale all'esito del giudizio iscritto con r.a.c.l.
5868/2007, con la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 749/2020 del 20 gennaio 2020
Appare opportuno ripercorrere le vicende alla base di quel giudizio, posto che la definizione del presente procedimento presuppone l'accertamento della liceità delle determinazioni assunte da CP_ e e, ancor prima, l'individuazione degli effetti giuridici della sentenza del Tribunale di CP_5
Cagliari n. 749/2020.
Il giudizio contraddistinto al r.a.c.l. 5868/2007 era stato instaurato con ricorso depositato in data
16 novembre 2007 da in opposizione alla cartella di pagamento n. Parte_1
025 2007 00502720 74, notificata in data 9 ottobre 2007 da per il Controparte_6
CP_ versamento, in favore dell' dell'importo di euro 4.565.458,74 a titolo di contributi previdenziali maturati negli anni 1979 – 1993, interessi di mora e somme aggiuntive, Org_3
CP_ oltre compensi di riscossione e diritti di notifica (cfr, doc. 1, pag. 3 fascicolo dell' .
La pretesa contributiva aveva tratto origine dall'accertamento, oggetto di verbale ispettivo, con cui era stato contestato alle società e poi incorporate Parte_3 Controparte_7 nella l'indebito godimento di sgravi contributivi e fiscalizzazione. Parte_1
CP_ Sulla base del predetto accertamento, l' aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari due decreti ingiuntivi, avverso i quali le due società avevano proposto opposizione giudiziale.
subentrata alle due società nel rapporto processuale a seguito Parte_1 dell'incorporazione delle due originarie opponenti, aveva presentato istanza di riduzione delle CP_ sanzioni civili e, a fronte della richiesta dell' aveva rinunciato alle opposizioni, presentando successivamente domanda di rateazione.
CP_ L'istanza di rateazione era stata respinta, e il credito era stato iscritto a ruolo dall' in data 23 luglio 2007, ruolo successivamente trasmesso a (attualmente per Controparte_6 CP_5
la riscossione (doc. 1 fascicolo della ricorrente e doc. 1 fascicolo . CP_5
pagina 5 di 14 Sulla base del ruolo così formato, aveva emesso la cartella di pagamento n. 025 2007 CP_5
00502720 74, opposta nel giudizio contraddistinto al r.a.c.l. n. 749/2020 e annullata all'esito dello stesso, con conseguente rideterminazione del debito a carico dell'odierna ricorrente.
Segnatamente, il dispositivo della sentenza n. 749/2020 risulta così articolato (doc. 1 fascicolo
CP_ dell' :
“annulla la cartella di pagamento n. 025 2007 00502720 74; condanna al pagamento, in favore dell' della somma Parte_1 CP_2
complessiva di € 3.372.414,89, di cui € 377.478,27 per contributi, € 729.593,52 a titolo di sanzioni civili, € 2.265.343,10 a titolo di interessi di mora, oltre accessori come per legge fino al saldo […]”
2.2. Ritenendo di agire in conformità al contenuto dispositivo del provvedimento
CP_ giudiziale, l' ha proceduto all'azzeramento del ruolo originario, iscritto in data 23 luglio 2007
(cfr. doc. 1 fascicolo di . CP_5
Dopo il decreto di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza, emesso CP_ dal Giudice dell'appello in data 21 settembre 2022 (doc. 2 fascicolo dell' , l'Istituto ha deciso di intraprendere un'azione conservativa del credito cristallizzato nella pronuncia giudiziale, iscrivendo in forza del medesimo titolo ipoteca in data 20 ottobre 2022, per l'importo
CP_ di euro 4.000.000,00 (doc. 3 fascicolo dell' . CP_
2.3. Secondo la ricostruzione fatta propria dalla difesa della ricorrente, l' decidendo di azzerare il ruolo originario in esecuzione della sentenza n. 749/2020, avrebbe agito illegittimamente, impedendo alla società di accedere al beneficio della definizione agevolata del carico sulla base dell'art. 1, commi da 231 a 252 l. 197/2022.
Per conformarsi al dispositivo del provvedimento giudiziale, l' si sarebbe dovuto limitare CP_2
a ridurre proporzionalmente gli importi oggetto del ruolo originario, senza “azzerarlo”.
Ciò avrebbe consentito a di fruire della definizione agevolata Parte_1
secondo la procedura ordinaria, posto che il debito sarebbe rientrato tra “i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022” di cui all'art. 1 co. 231 l.
197/2022.
CP_ A fronte del diniego opposto dall' e da la ricorrente ha invece dovuto procedere alla CP_5
costituzione in mora del creditore secondo le forme di cui agli artt. 1206 e ss. c.p.c.
3. Deve anzitutto osservarsi che appare pacifico che avrebbe Parte_1 potuto fruire della definizione agevolata prevista dall'art. 1, commi da 231 a 252 l. 197/2022, se,
a seguito della sentenza n. 749/2020, che pure ha annullato la cartella di pagamento n. 025 2007
pagina 6 di 14 00502720 74, il debito contributivo fosse rimasto cristallizzato nel ruolo n. 2007/442 iscritto CP_ dall' di Cagliari in data 23 luglio 2007 e trasmesso all'agente della riscossione in data anteriore al 9 ottobre 2007 (data della notifica della cartella di pagamento), atteso che le somme iscritte in tale ruolo sarebbero sussumibili nella categoria dei “debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022” di cui all'art. 1 co.
231 l. 197/2022.
Dal tenore letterale della norma, che utilizza il termine “affidati”, si evince che il legislatore intende riferirsi a quei carichi che sono stati trasmessi all'agente della riscossione e, quindi, usciti dalla disponibilità dell'ente impositore: trattasi dei crediti che siano stati iscritti a ruolo e consegnati all'agente di riscossione ai sensi degli artt. 10 e ss d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602.
Il thema decidendum della presente causa verte quindi sulla correttezza della determinazione
CP_ dell' il quale, a fronte dell'annullamento della cartella n. 025 2007 00502720 74 e della rideterminazione del debito a carico di mediante la sentenza n. Parte_1
749/2020, ha deciso di “azzerare” il ruolo originario, senza peraltro provvedere a iscriverne uno nuovo.
Appare infatti conseguenza diretta di tale atto, adottato dall'Ente impositore, il successivo diniego opposto da alla domanda di rottamazione riferita alla cartella 025 2007 00502720 CP_5
74 000, depositata da in data 9 maggio 2023; tale diniego si è infatti Parte_1 fondato sulla mancanza di carichi affidati all'agente di riscossione.
3.1. Si rende opportuno, preliminarmente, ricostruire la disciplina normativa della riscossione dei crediti contributivi mediante ruolo.
Anzitutto, la definizione di ruolo è contenuta nell'art. 10 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, secondo cui il “ruolo” è “l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario”.
Nei ruoli, in base all'art. 11 d.p.r. 602/1973, “sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi”
e nel ruolo devono essere sempre indicati, secondo l'art. 12, co. 3 d.p.r. cit. “il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa;
in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all'iscrizione”.
Il ruolo è sottoscritto “anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato” e con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo (cfr. art. 12 co. 4 d.p.r. cit.).
Il ruolo dev'essere poi consegnato dall'ente impositore al “concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce” (art. 24 d.p.r. cit.), il quale deve emettere e notificare “la cartella
pagina 7 di 14 di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede” (art. 25 d.p.r. cit.).
Nell'ambito della procedura di riscossione, il ruolo assume quindi la funzione di titolo esecutivo e la notificazione della cartella quella di intimazione del precetto.
Gli enti previdenziali sono stati facoltizzati alla riscossione mediante ruolo dall'art. 2 della legge
7 dicembre 1989, n. 389.
Le regole della riscossione mediante ruolo hanno poi trovato applicazione generalizzata nei confronti degli enti previdenziali con l'entrata in vigore del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46.
In particolare, l'art. 17 d.lgs. 46/1999 dispone che “si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici” e il successivo art. 24 d.lgs. 46/1999 prevede specificamente che “i contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore”.
La regola della riscossione coattiva generalizzata mediante ruolo, che individua nel ruolo l'unico titolo stragiudiziale idoneo per la riscossione, non impedisce agli enti previdenziali di agire secondo le disposizioni del codice di rito, come dimostra la permanente vigenza dell'art. 635, co. 2, c.p.c., che consente a tali enti di utilizzare il procedimento per ingiunzione per realizzare “i crediti derivanti da omesso versamento agli enti di previdenza e di assistenza dei contributi relativi”.
Allo stesso modo, l'obbligo di procedere stragiudizialmente mediante ruolo non preclude agli enti previdenziali, una volta radicato il giudizio di cognizione sull'obbligo contributivo – instaurato anche sull'accertamento della consistenza del credito contributivo iscritto a ruolo – di realizzare i propri crediti con le forme ordinarie, secondo una scelta affidata alla discrezionalità del soggetto in favore del quale l'esecuzione è posta.
Tale possibilità emerge plasticamente dal radicato principio per cui “l'opposizione contro la cartella esattoriale di pagamento emessa per la riscossione di contributi previdenziali dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo, con la conseguenza che, per essere oggetto del giudizio l'obbligazione contributiva, nell'an e nel quantum, l'ente previdenziale convenuto può limitarsi a chiedere il rigetto dell'opposizione o chiedere anche la condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella, in
pagina 8 di 14 quest'ultimo caso senza che ne risulti mutata la domanda (v., per tutte, Cass. n. 3486 del 2016 e successive conformi), così come se all'esito del giudizio di opposizione il credito contributivo accertato risulti in misura inferiore a quella azionata dall'istituto, il giudice dovrà non già accogliere sic et simpliciter l'opposizione, ma condannare l'opponente a pagare la minor somma” (Cass. Civ. Sez. L. 25 febbraio 2021, n. 5246), che postula evidentemente la possibilità dell'ente convenuto di acquisire la sentenza di condanna al pagamento dei contributi accertati come dovuti, in caso di revoca della cartella e accoglimento parziale del ricorso nel merito, e di attivare le ordinarie forme di esecuzione del titolo giudiziale.
Deve infine rilevarsi che la disciplina della riscossione coattiva mediante titolo stragiudiziale è
CP_ stata innovata, nei confronti dell' dal d.l. 21 maggio 2010 n. 78, il cui art. 30 dispone che “a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a CP_ qualunque titolo dovute all' anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo”, introducendo con l'avviso di addebito un istituto che sintetizza in uno le funzioni del ruolo (ha valore di titolo esecutivo) e della notifica della cartella di pagamento (la notifica ha valore di intimazione del precetto).
3.2. Il debito contributivo oggetto del presente giudizio era stato originariamente determinato mediante un accertamento contenuto in verbali ispettivi, successivamente azionato mediante decreti ingiuntivi, infine portato in esecuzione dopo la rinuncia di
[...]
all'opposizione avverso i suddetti decreti ingiuntivi. Parte_1
CP_ La riscossione coattiva era stata avviata dall' in data 23 luglio 2007, mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 46/1999, del credito di euro 4.362.592,30, e si era concretizzata nell'emissione da parte di della cartella n. 025 2007 00 50 2720 74 000, notificata in data 9 CP_5 ottobre 2007; dall'opposizione giudiziale alla suddetta cartella è scaturito il giudizio iscritto dinanzi al Tribunale di Cagliari con r.a.c.l. 5868/2007.
Tale giudizio ha avuto ad oggetto sia la verifica della presenza di vizi formali della cartella di pagamento opposta, sia l'accertamento di merito sulla formazione del ruolo da parte dell'ente impositore, il quale, secondo la ricostruzione della ricorrente, aveva iscritto a ruolo non solo il debito contributivo, come da accordi formalizzati con la società ai sensi dell'art. 116, co. 15, lett.
a), l. 23 dicembre 2000 n. 388, ma anche le somme aggiuntive per il ritardato pagamento dei
CP_ contributi e degli interessi di mora;
secondo inoltre, l' aveva Parte_1
errato nella formazione del ruolo poiché non aveva decurtato gli importi fatti oggetto di sgravio e quelli versati ratealmente prima dell'iscrizione del ruolo.
pagina 9 di 14 L'accertamento condotto dal Tribunale, pur non riscontrando vizi formali nella cartella opposta, ha condotto nel merito alla rideterminazione delle somme oggetto dell'originaria iscrizione a ruolo, a seguito dell'espletamento di una consulenza contabile per il calcolo dell'esatto ammontare del debito contributivo.
Il giudizio è stato quindi definito con la sentenza n. 749/2020 del 20 gennaio 2020, che ha annullato la cartella opposta e ha condannato la società al pagamento della complessiva somma di euro 3.372.414,89.
Ciò premesso, soffermandoci sulla questione principale oggetto della presente causa, deve osservarsi che il giudizio di opposizione ha condotto all'annullamento della cartella n. 025 2007
00502720 74 000 non per vizi formali ma bensì per ragioni legate alla corretta determinazione del
CP_ credito oggetto di precetto e all'iscrizione a ruolo del medesimo: deve quindi ritenersi che l' abbia agito secondo diligenza nel conformarsi al contenuto dispositivo della sentenza, azzerando il ruolo originario e acquisendo il provvedimento giudiziale come nuovo titolo esecutivo.
Infatti, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, quando, a seguito dell'instaurazione di un giudizio, viene ridotto l'importo accertato o liquidato in origine, la vecchia iscrizione a ruolo, effettuata sulla base di un diverso accertamento, perde legittimità e la relativa cartella (recante detta iscrizione) è nulla.
Difatti, “l'iscrizione a ruolo è atto della riscossione che si forma in base ai contenuti degli atti della procedura di accertamento dell'imponibile, secondo la triade dichiarazione-avviso- sentenza. In mancanza, o in difformità di tale accertamento, l'iscrizione a ruolo è illegittima. E il principio deve trovare applicazione anche laddove il contrasto in ordine all'accertamento abbia imposto l'intervento giurisdizionale. Se la definizione dell'imponibile è conseguente alla sentenza, l'iscrizione a ruolo, avente a presupposto l'atto amministrativo tributario, più non rileva, in quanto una nuova iscrizione va effettuata in base alla sentenza, della quale statuizione deve riprodurre il contenuto” (Cass. civ. Sez. T. 12 novembre 2014 n. 24092).
Tali insegnamenti sono stato recepiti dalla giurisprudenza successiva, secondo cui “la sentenza resa sull'impugnazione dell'atto impositivo ad esso si sostituisce integralmente, stante la natura di impugnazione-merito del processo tributario (Cass. n. 24092/2014), nonché a quello secondo cui il venir meno dell'atto impositivo, per effetto dell'annullamento (anche non passato in giudicato), determina il difetto del presupposto per procedere esecutivamente, anche a titolo provvisorio (Cass. n. 740/2019)” (Cass. Civ. Sez. T. 17 dicembre 2019 n. 33318, vd. anche Cass.
Civ. Sez. T. 6 giugno 2022, n. 18003).
Il principio enucleato dalla Corte di Cassazione in materia tributaria può essere applicato pagina 10 di 14 analogicamente al caso di specie, avente a oggetto un debito contributivo messo in esecuzione da CP_ e da in conformità alle regole di cui al d.lgs. 46/1999, che ha esteso agli enti CP_5
previdenziali le regole della riscossione coattiva mediante ruolo vigenti per le entrate tributarie.
CP_ Segnatamente, deve osservarsi che, nella fattispecie, l'iscrizione a ruolo da parte dell' di
Cagliari della somma di euro 4.362.592,30, avvenuta in data 23 luglio 2007 (doc. 1, fascicolo di
, ha cumulato in sé la duplice funzione di accertamento e di atto che preannuncia CP_5
l'esecuzione forzata, posto che i precedenti atti di accertamento erano già stati sottoposti a cognizione giudiziale mediante la proposizione dei ricorsi per ingiunzione, divenendo definitivi a seguito del successivo abbandono dei giudizi di opposizione ai decreti ingiuntivi da parte di
Parte_1
Di conseguenza, l'iscrizione a ruolo ha costituito l'unico atto di accertamento sottoposto alla cognizione del giudice dell'opposizione, il quale, riaccertando nel merito la consistenza nel credito e rideterminando gli importi oggetto dell'originaria iscrizione, ha emesso una sentenza che si sostituisce integralmente all'iscrizione precedente, basata su presupposti ritenuti erronei.
CP_ Deve pertanto ritenersi che l' abbia agito diligentemente azzerando il ruolo precedentemente iscritto e provvedendo al compimento di atti conservativi del credito sulla base del titolo esecutivo costituito dalla sentenza.
L'applicabilità dei suddetti principi, enucleati nel processo tributario, anche al giudizio di cognizione instaurato davanti al giudice del lavoro è stato confermato dalla Corte di Cassazione,
Sezione Lavoro, con la sentenza del 25 febbraio 2021 n. 5246, che così statuisce: “se dunque
l'opposizione dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, la ritenuta illegittimità del procedimento di iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento, nel merito, della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei pre1mi e/o contributi (v. da ultimo, Cass. n. 12025 del 2019 e i precedenti ivi richiamati) giacché ricor1rono gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto (v. per tutte, Cass. n. 12311 del 1997) che
l'opposizione dà luogo ad un ordina1rio autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633, 644 e ss. c.p.c.) si svolge nel contraddittorio tra le parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.) sicché il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo emesso in assenza delle condizioni di legge […] gli effetti del parziale accoglimento dell'opposizione a cartella sono inevitabilmente quelli di una rideterminazione del
pagina 11 di 14 credito previdenziale con sostituzione, quale nuovo titolo della pretesa dell'istituto, della medesima sentenza all'originaria cartella. Il parallelismo con la disciplina prevista dal codice di rito per il giudizio monitorio comporta che anche se risulta omessa la specificazione di tale effetto sostitutivo da parte della sentenza che ha definito l'opposizione a cartella, ciò resta del tutto irrilevante atteso che, a norma dell'art. 653 c.p.c., comma secondo, se l'opposizione è accolta solo in parte il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza”.
A riguardo, deve osservarsi che non appare invece conferente il richiamo operato dalla difesa della ricorrente – al fine di suffragare la tesi dell'obbligo della riduzione proporzionale dei crediti iscritti a ruolo, in luogo del loro azzeramento – ai principi enunciati nella sentenza della Corte di
Cassazione 14 marzo 2013 n. 6250, la quale ha statuito che “in caso di accoglimento dell'opposizione all'azione esecutiva individuale esperita secondo la disciplina della riscossione
a mezzo ruolo, deve essere annullata la sola cartella esattoriale opposta e non anche il ruolo, per consentire l'insinuazione nella procedura concorsuale”.
Nel caso sottoposto all'attenzione della Suprema Corte, infatti, la cartella esattoriale era stata annullata perché emessa nell'ambito di una procedura esecutiva individuale attivata nonostante il fallimento del debitore, mentre non era stato compiuto alcun accertamento sul merito, in ordine alla sussistenza e alla consistenza del credito in esecuzione: pertanto la sentenza richiamata conferma solo il principio per cui, in caso di annullamento della cartella per vizi esclusivamente formali, l'originaria iscrizione a ruolo rimane valida.
Nel caso di specie, all'opposto, la cartella esattoriale è stata annullata non per vizi formali ma a seguito della rideterminazione del debito contributivo, per cui risulta perfettamente giustificata la
CP_ scelta dell' di annullare il ruolo originario, fondato su erronei presupposti sostanziali. CP_
3.3. Neppure può revocarsi in dubbio la legittimità del contegno tenuto da sotto l'ulteriore profilo dell'omessa iscrizione di un nuovo ruolo che avesse come presupposto n.
749/2020 del 20 gennaio 2020, e quindi la nuova misura del credito in essa determinata.
Deve a riguardo ricordarsi che gli artt. 17 e 24 d.lgs. 46/1999 non hanno introdotto un principio di obbligatorietà dell'iscrizione a ruolo anche in caso di ottenimento di un provvedimento giudiziale favorevole, posto che astrattamente gli enti previdenziali potrebbero procedere alla riscossione dei crediti determinati con sentenza mediante le forme di esecuzione ordinaria.
Deve altresì osservarsi che, quand'anche un simile obbligo si ritenesse invalso con l'entrata in vigore del d.lgs. 46/1999, l'art. 24, co. 3 d.lgs. cit. prevede che “se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice” e che il successivo art. 25, lett. b), stabilisce pagina 12 di 14 che i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici che siano sottoposti a gravame giudiziario, devono essere iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza entro il
31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.
Pertanto, considerata la pendenza dell'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza
749/2020 del 20 gennaio 2020, formulata dalla società e definita con un rigetto della Corte CP_ d'Appello di Cagliari solo in data 21 settembre 2022 (cfr. doc. 2 fascicolo dell' , non potrebbe in ogni caso rimproverarsi all'Istituto di non avere compiuto tempestivamente una nuova iscrizione a ruolo sulla base delle somme indicate in sentenza.
Difatti, se anche un nuovo ruolo fosse stato iscritto dopo la definizione dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza (21 settembre 2022), il relativo “carico” sarebbe stato affidato all'agente di riscossione oltre il termine del 30 giugno 2022 indicato come termine ultimo dall'art. 1 co. 231 l. 197/2022 per l'accesso alla definizione agevolata.
4. Sulla base delle ragioni esposte, che hanno dimostrato la legittimità del contegno tenuto
CP_ dall' il quale, a seguito della sentenza 749/2020 del 20 gennaio 2020, ha provveduto all'azzeramento del ruolo originario, deve respingersi la domanda proposta in via principale dalla ricorrente, tesa ad accertare l'avvenuto pagamento del debito contributivo sulla base dell'offerta reale compiuta da nei confronti di di importo corrispondente Parte_1 CP_5
alla misura del debito contributivo determinata sulla base dell'art. 1 co. 231 l. 197/2022.
Tale domanda si fonda sull'assunto per cui avrebbe diritto di Parte_1
accedere alla definizione agevolata ex art. 1 commi da 231 a 252 l. 29 dicembre 2022 n. 197 – ai cui criteri l'offerta reale si conforma – mentre nel giudizio è emersa l'insussistenza di tale diritto.
4.1. Deve altresì essere respinta la domanda agitata da in Parte_1
via subordinata, tesa alla condanna al risarcimento dei danni delle due convenute per aver impedito alla ricorrente di accedere alla definizione agevolata.
CP_ È risultata infatti accertata la piena liceità del contegno tenuto dalle due resistenti, l' in sede di esecuzione della sentenza n. 749/2020 e in sede di rigetto della domanda di definizione CP_5
agevolata formulata dalla ricorrente.
Nessun danno ingiusto risulta quindi essere stato procurato a in Parte_1
conseguenza delle determinazioni assunte dagli Enti convenuti.
CP_
4.2. Anche la domanda di estinzione dell'ipoteca iscritta da in data 20 ottobre 2022 a garanzia dell'importo di euro 4.000.000,00, risulta infondata, atteso che deve ritenersi l'inidoneità dell'offerta reale a estinguere il credito garantito.
4.3. Data l'infondatezza delle domande proposte, il ricorso deve essere rigettato.
pagina 13 di 14 5. In considerazione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione in favore delle parti resistenti delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella per le cause in materia di previdenza, di valore indeterminabile, esclusa la liquidazione della fase istruttoria che sostanzialmente non si è svolta.
5.1. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese della fase cautelare, atteso che la ricorrente ha ottenuto il rilascio del d.u.r.c. oggetto di una delle due istanze proposte in via d'urgenza, scegliendo di rinunziare all'ulteriore domanda cautelare (avente a oggetto la cancellazione dell'ipoteca), in ordine alla quale deve ritenersi soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente alla rifusione in favore dei resistenti Parte_1
CP_ e delle spese processuali relative alla fase del merito, che Controparte_1
liquida per ciascuno in euro 6.580,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
- compensa tra tutte le parti le spese della fase cautelare.
Cagliari, 12 giugno 2024.
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del 12 giugno 2024, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 4016/2023 R.A.C.L., promossa da elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Parte_1
Antonio De Giudici, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Tiziana Frongia, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine della memoria di costituzione,
in proprio e quale mandatario di Controparte_2 CP_3
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente,
[...] rappresentato e difeso dall'avv. Marina Olla e dall'avv. Laura Furcas, in virtù di procura generale alle liti, resistenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15 dicembre 2023, ha agito in Parte_1 giudizio nei confronti di (d'ora innanzi anche solo: Ader), di Controparte_1
CP_
e di allegando: Controparte_3
- di essere stata parte di una causa iscritta dinanzi al Tribunale di Cagliari contraddistinta dal
CP_ r.a.c.l. 5868/2007, con controparti e vertente Controparte_1 sull'opposizione alla cartella di pagamento n. 025 2007 00502720 74 000, notificata il 9 ottobre
2007, avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 4.565.458,74 per contributi, somme aggiuntive e interessi di mora relativi alle annualità comprese tra il 1979 e il 1993;
- che il primo grado del giudizio si è concluso con la sentenza n. 749/2020 del 20 gennaio
2020, che ha annullato la cartella opposta e ha condannato la società al pagamento della pagina 1 di 14 complessiva somma di euro 3.372.414,89, di cui euro 377.478,27 a titolo di contributi, euro
729.593,52 a titolo di sanzioni civili, euro 2.265.343,10 a titolo di interessi di mora, oltre accessori.
- che, a seguito della sentenza n. 749/2020, che ha disposto l'annullamento della cartella CP_ opposta, l' ha annullato il relativo ruolo, azzerando il debito residuo;
CP_
- di aver impugnato la sentenza n. 749/2020 nei confronti di e CP_3 [...]
, con ricorso iscritto dinanzi alla Corte d'Appello di Cagliari con r.g. Controparte_4
159/2021;
- che nessuno degli appellati ha proposto appello incidentale;
CP_
- che l' in forza della sentenza n. 749/2020, ha iscritto ipoteca contro
[...]
in data 20 ottobre 2022 (con n. di registro generale 33852 e n. di registro Parte_1
particolare 5058), a garanzia di un credito di euro 4.000.000,00;
- di aver deciso, con riferimento al debito oggetto della sentenza n. 749/2020, di avvalersi della cd. rottamazione quater, introdotta dall'art. 1, commi da 231 a 252 l. 29 dicembre 2022 n.
197, ossia della “definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022”;
- di aver manifestato la propria intenzione alle Amministrazioni interessate nel marzo 2023; CP_
- di aver richiesto a e di attivarsi, al fine di evitare che l'azzeramento del debito CP_5 operato dall'Istituto creasse ostacoli all'esercizio del proprio diritto di accedere alla rottamazione;
- di aver formalizzato la domanda di rottamazione con riferimento alla cartella 025 2007
00502720 74 000 in data 9 maggio 2023, mediante compilazione telematica del modulo disponibile sul portale di CP_5
CP_
- di aver sollecitato nuovamente e nell'agosto 2023, a compiere gli atti necessari CP_5
per poter avere accesso alla rottamazione;
- di aver costituito in mora i creditori, mediante il compimento di un'offerta reale ai sensi degli CP_ artt. 1206 e ss. c.p.c., informando e con comunicazione notificata a mezzo in CP_5 Org_1 data 12 ottobre 2023 e successiva notificazione dell'atto di intimazione, in data 26 ottobre 2023, con l'avviso del deposito e l'invito a presenziare al deposito previsto per il 31 ottobre 2023;
- di aver depositato la somma di euro 377.478,27 per capitale ed euro 100,00 per diritti di notifica della cartella n. 025 2007 00 50 2720 74 000, con espressa riserva di supplemento ai sensi dell'art. 1208, comma 1, n. 3, c.c., in data 31 ottobre 2023, notificando il relativo atto in pari data stante l'assenza dei creditori;
CP_
- di aver intimato a e di ritirare la somma, con diffida a mezzo pec del 13 novembre CP_5
pagina 2 di 14 2023, ottenendo un rifiuto.
Premesse tali ragioni di fatto e di diritto, la ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: in via cautelare: “A.1) ordinare al Conservatore dei Registri immobiliari la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta dall' il 20.10.2022, n. 33852 di registro generale, n. 5058 di CP_2 registro particolare, presentazione n. 9, accesa a garanzia del credito di € 4.000.000,00 (di cui €
3.372.414,89 per capitale) ed in virtù della sentenza n. 749/2020 (RG 5868/2007) del Giudice del
Lavoro del tribunale di Cagliari del 09.10.2020/20.01.2021, a cura e spese dell' ovvero, in CP_2
caso di inottemperanza e decorsi giorni tre, a cura dalla ricorrente, ma con costi a carico dell' dando i conseguenti provvedimenti attuativi; A.2) con riferimento ai fatti dedotti in CP_2
narrativa e, quindi, ai carichi di cui alla cartella di pagamento n. 025 2007 00502720 74 000, notificata il 09.10.2007, oggetto del giudizio nanti in tribunale di Cagliari RACL n. 5868/2007, definito con la sentenza n. 749/2020, ora oggetto d'appello (RG 159/2021), ed alla definizione dei carichi oggetto del presente giudizio, ordinare all' di annotare la regolarità ai fini del CP_2
rilascio dei DURC, e/o di rilasciare o consentire il rilascio dei DURC con attestazione di regolarità, fino alla finale decisione della causa di merito, dando gli opportuni provvedimenti attuativi” nel merito: “B) nel merito, in via principale, nei confronti delle resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza e responsabilità, se del caso con condanne in solido a fare e/o a pagare, ovvero ciascuna per il grado e la percentuale di responsabilità da determinarsi in corso di causa: B.1) accertare e dichiarare l'avvenuto pagamento del debito in narrativa descritto,
l'avvenuta costituzione in mora del creditore e la validità degli atti attinenti alla offerta reale ed al deposito, nelle date accertande e con le conseguenze di legge;
B.2) accertare e dichiarare
l'avvenuta definizione agevolata dei carichi relativi alla cartella di pagamento 025 2007
00502720 74 000 notificata il 09.10.2007, in ragione del pagamento e/o della mora e/o Pt_2 del pagamento con l'offerta reale del 18.10.2023 e/o il successivo deposito, dalle date accertande e con le conseguenze di legge;
B.3) condannare al pagamento dei danni e delle spese dell'offerta reale e del deposito, da determinarsi in corso di causa ed occorrendo con condanna generica e determinazione e liquidazione in separato giudizio, oltre rivalutazione, interessi ed occorrendo maggior danno, dalle date accertande e con le conseguenze di legge;
C) nel merito, ma in via subordinata, nei confronti delle resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza e responsabilità, se del caso con condanne in solido a fare e/o a pagare, ovvero ciascuna per il grado e la percentuale di responsabilità da determinarsi in corso di causa, con riserva di gravame e per la denegata ipotesi che i comportamenti, atti e procedure
pagina 3 di 14 delle resistenti siano ritenute ostative all'avvenuta definizione agevolata: C.1) accertare e dichiarare di avere impedito la rottamazione, come in narrativa, ed avere quindi cagionato alla ricorrente i danni oggetto di causa, con condanna al relativo risarcimento, previa liquidazione in corso di causa in misura pari all'importo attualizzato dovuto dalla ricorrente per estinguere il debito come da narrativa, per contributi, sanzioni tutte, interessi, interessi di mora (cioè per
l'importo indicato nella sentenza n. 749/2020, attualizzato, dunque con gli ulteriori interessi, somme aggiuntive e sanzioni tutte), oltre che per l'eventuale aggio, costi vivi, spese di notifica e ulteriori conseguenti, danni calcolati al giorno della emananda pronuncia definitiva resa nel presente giudizio ovvero ad altra accertanda data;
altresì condannando le resistenti al pagamento alla ricorrente delle voci di danno conseguenti alla mancata rottamazione (per
l'ipoteca e il e le loro conseguenze se pregiudizievoli), ed a qualsivoglia altra somma se Org_2
del caso ancora dovuta, oltre rivalutazione, interessi ed occorrendo maggior danno;
C.2) somme tutte da determinarsi in corso di causa, se del caso dichiarando la compensazione delle somme in ipotesi reciprocamente ancora dovute, con condanna per la differenza;
ovvero occorrendo con condanna generica e determinazione e liquidazione in separato giudizio, oltre rivalutazione, interessi ed occorrendo maggior danno, dalle date accertande e con le conseguenze di legge;
D) in ogni caso: D.1) accertare e dichiarare l'avvenuta estinzione del debito, e quindi
l'estinzione dell'ipoteca iscritta dall' il 20.10.2022 a garanzia dell'importo di € CP_2
4.000.000,00, n. 33852 di registro generale, n. 5058 di registro particolare, presentazione n. 9, dalla data che verrà determinata in corso di causa, e, se già non provveduto, ordinandone la cancellazione al Conservatore dei Registri Immobiliari a cura e spese dell ovvero, in caso CP_2 di inottemperanza e decorsi giorni tre, a cura dalla ricorrente, ma con costi a carico dell' CP_2
D.2) accertare e dichiarare la regolarità contributiva con riferimento alla citata cartella di pagamento, dalle date accertande e con le conseguenze di legge, ordinando e condannando
l' ad annotare la regolarità ai fini del rilascio dei DURC, e/o a rilasciare o a consentire il CP_2
rilascio dei DURC con attestazione di regolarità; D.3) condannare al pagamento dei danni tutti
e delle spese, da determinarsi in corso di causa ed occorrendo con condanna generica e determinazione e liquidazione in separato giudizio, oltre rivalutazione, interessi ed occorrendo maggior danno, dalle date accertande e con le conseguenze di legge;
D.4) il tutto con gli ulteriori accertamenti, statuizioni e condanne di conseguenza”. CP_ e si sono regolarmente costituite in giudizio, sia nella fase cautelare che in quella di CP_5
merito, resistendo con articolate eccezioni.
All'udienza del 17 gennaio 2024, preso atto del rilascio del d.u.r.c. con esito regolare con pagina 4 di 14 decorso dal 5 gennaio 2023, ha rinunciato all'ulteriore domanda Parte_1 cautelare, avente a oggetto la cancellazione dell'ipoteca.
All'udienza del 12 giugno 2024, fissata per la discussione del merito, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
2.1. In sintesi, la società ricorrente ha sostenuto la sussistenza del proprio diritto a fruire della c.d. rottamazione quater, introdotta dall'art. 1, commi da 231 a 252 l. 29 dicembre 2022 n.
197, con riferimento alla somma complessiva di euro 3.372.414,89 – di cui euro 377.478,27 a titolo di contributi, euro 729.593,52 a titolo di sanzioni civili, euro 2.265.343,10 a titolo di interessi di mora – oggetto della condanna inflittale all'esito del giudizio iscritto con r.a.c.l.
5868/2007, con la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 749/2020 del 20 gennaio 2020
Appare opportuno ripercorrere le vicende alla base di quel giudizio, posto che la definizione del presente procedimento presuppone l'accertamento della liceità delle determinazioni assunte da CP_ e e, ancor prima, l'individuazione degli effetti giuridici della sentenza del Tribunale di CP_5
Cagliari n. 749/2020.
Il giudizio contraddistinto al r.a.c.l. 5868/2007 era stato instaurato con ricorso depositato in data
16 novembre 2007 da in opposizione alla cartella di pagamento n. Parte_1
025 2007 00502720 74, notificata in data 9 ottobre 2007 da per il Controparte_6
CP_ versamento, in favore dell' dell'importo di euro 4.565.458,74 a titolo di contributi previdenziali maturati negli anni 1979 – 1993, interessi di mora e somme aggiuntive, Org_3
CP_ oltre compensi di riscossione e diritti di notifica (cfr, doc. 1, pag. 3 fascicolo dell' .
La pretesa contributiva aveva tratto origine dall'accertamento, oggetto di verbale ispettivo, con cui era stato contestato alle società e poi incorporate Parte_3 Controparte_7 nella l'indebito godimento di sgravi contributivi e fiscalizzazione. Parte_1
CP_ Sulla base del predetto accertamento, l' aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari due decreti ingiuntivi, avverso i quali le due società avevano proposto opposizione giudiziale.
subentrata alle due società nel rapporto processuale a seguito Parte_1 dell'incorporazione delle due originarie opponenti, aveva presentato istanza di riduzione delle CP_ sanzioni civili e, a fronte della richiesta dell' aveva rinunciato alle opposizioni, presentando successivamente domanda di rateazione.
CP_ L'istanza di rateazione era stata respinta, e il credito era stato iscritto a ruolo dall' in data 23 luglio 2007, ruolo successivamente trasmesso a (attualmente per Controparte_6 CP_5
la riscossione (doc. 1 fascicolo della ricorrente e doc. 1 fascicolo . CP_5
pagina 5 di 14 Sulla base del ruolo così formato, aveva emesso la cartella di pagamento n. 025 2007 CP_5
00502720 74, opposta nel giudizio contraddistinto al r.a.c.l. n. 749/2020 e annullata all'esito dello stesso, con conseguente rideterminazione del debito a carico dell'odierna ricorrente.
Segnatamente, il dispositivo della sentenza n. 749/2020 risulta così articolato (doc. 1 fascicolo
CP_ dell' :
“annulla la cartella di pagamento n. 025 2007 00502720 74; condanna al pagamento, in favore dell' della somma Parte_1 CP_2
complessiva di € 3.372.414,89, di cui € 377.478,27 per contributi, € 729.593,52 a titolo di sanzioni civili, € 2.265.343,10 a titolo di interessi di mora, oltre accessori come per legge fino al saldo […]”
2.2. Ritenendo di agire in conformità al contenuto dispositivo del provvedimento
CP_ giudiziale, l' ha proceduto all'azzeramento del ruolo originario, iscritto in data 23 luglio 2007
(cfr. doc. 1 fascicolo di . CP_5
Dopo il decreto di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza, emesso CP_ dal Giudice dell'appello in data 21 settembre 2022 (doc. 2 fascicolo dell' , l'Istituto ha deciso di intraprendere un'azione conservativa del credito cristallizzato nella pronuncia giudiziale, iscrivendo in forza del medesimo titolo ipoteca in data 20 ottobre 2022, per l'importo
CP_ di euro 4.000.000,00 (doc. 3 fascicolo dell' . CP_
2.3. Secondo la ricostruzione fatta propria dalla difesa della ricorrente, l' decidendo di azzerare il ruolo originario in esecuzione della sentenza n. 749/2020, avrebbe agito illegittimamente, impedendo alla società di accedere al beneficio della definizione agevolata del carico sulla base dell'art. 1, commi da 231 a 252 l. 197/2022.
Per conformarsi al dispositivo del provvedimento giudiziale, l' si sarebbe dovuto limitare CP_2
a ridurre proporzionalmente gli importi oggetto del ruolo originario, senza “azzerarlo”.
Ciò avrebbe consentito a di fruire della definizione agevolata Parte_1
secondo la procedura ordinaria, posto che il debito sarebbe rientrato tra “i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022” di cui all'art. 1 co. 231 l.
197/2022.
CP_ A fronte del diniego opposto dall' e da la ricorrente ha invece dovuto procedere alla CP_5
costituzione in mora del creditore secondo le forme di cui agli artt. 1206 e ss. c.p.c.
3. Deve anzitutto osservarsi che appare pacifico che avrebbe Parte_1 potuto fruire della definizione agevolata prevista dall'art. 1, commi da 231 a 252 l. 197/2022, se,
a seguito della sentenza n. 749/2020, che pure ha annullato la cartella di pagamento n. 025 2007
pagina 6 di 14 00502720 74, il debito contributivo fosse rimasto cristallizzato nel ruolo n. 2007/442 iscritto CP_ dall' di Cagliari in data 23 luglio 2007 e trasmesso all'agente della riscossione in data anteriore al 9 ottobre 2007 (data della notifica della cartella di pagamento), atteso che le somme iscritte in tale ruolo sarebbero sussumibili nella categoria dei “debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022” di cui all'art. 1 co.
231 l. 197/2022.
Dal tenore letterale della norma, che utilizza il termine “affidati”, si evince che il legislatore intende riferirsi a quei carichi che sono stati trasmessi all'agente della riscossione e, quindi, usciti dalla disponibilità dell'ente impositore: trattasi dei crediti che siano stati iscritti a ruolo e consegnati all'agente di riscossione ai sensi degli artt. 10 e ss d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602.
Il thema decidendum della presente causa verte quindi sulla correttezza della determinazione
CP_ dell' il quale, a fronte dell'annullamento della cartella n. 025 2007 00502720 74 e della rideterminazione del debito a carico di mediante la sentenza n. Parte_1
749/2020, ha deciso di “azzerare” il ruolo originario, senza peraltro provvedere a iscriverne uno nuovo.
Appare infatti conseguenza diretta di tale atto, adottato dall'Ente impositore, il successivo diniego opposto da alla domanda di rottamazione riferita alla cartella 025 2007 00502720 CP_5
74 000, depositata da in data 9 maggio 2023; tale diniego si è infatti Parte_1 fondato sulla mancanza di carichi affidati all'agente di riscossione.
3.1. Si rende opportuno, preliminarmente, ricostruire la disciplina normativa della riscossione dei crediti contributivi mediante ruolo.
Anzitutto, la definizione di ruolo è contenuta nell'art. 10 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, secondo cui il “ruolo” è “l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario”.
Nei ruoli, in base all'art. 11 d.p.r. 602/1973, “sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi”
e nel ruolo devono essere sempre indicati, secondo l'art. 12, co. 3 d.p.r. cit. “il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa;
in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all'iscrizione”.
Il ruolo è sottoscritto “anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato” e con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo (cfr. art. 12 co. 4 d.p.r. cit.).
Il ruolo dev'essere poi consegnato dall'ente impositore al “concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce” (art. 24 d.p.r. cit.), il quale deve emettere e notificare “la cartella
pagina 7 di 14 di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede” (art. 25 d.p.r. cit.).
Nell'ambito della procedura di riscossione, il ruolo assume quindi la funzione di titolo esecutivo e la notificazione della cartella quella di intimazione del precetto.
Gli enti previdenziali sono stati facoltizzati alla riscossione mediante ruolo dall'art. 2 della legge
7 dicembre 1989, n. 389.
Le regole della riscossione mediante ruolo hanno poi trovato applicazione generalizzata nei confronti degli enti previdenziali con l'entrata in vigore del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46.
In particolare, l'art. 17 d.lgs. 46/1999 dispone che “si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici” e il successivo art. 24 d.lgs. 46/1999 prevede specificamente che “i contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore”.
La regola della riscossione coattiva generalizzata mediante ruolo, che individua nel ruolo l'unico titolo stragiudiziale idoneo per la riscossione, non impedisce agli enti previdenziali di agire secondo le disposizioni del codice di rito, come dimostra la permanente vigenza dell'art. 635, co. 2, c.p.c., che consente a tali enti di utilizzare il procedimento per ingiunzione per realizzare “i crediti derivanti da omesso versamento agli enti di previdenza e di assistenza dei contributi relativi”.
Allo stesso modo, l'obbligo di procedere stragiudizialmente mediante ruolo non preclude agli enti previdenziali, una volta radicato il giudizio di cognizione sull'obbligo contributivo – instaurato anche sull'accertamento della consistenza del credito contributivo iscritto a ruolo – di realizzare i propri crediti con le forme ordinarie, secondo una scelta affidata alla discrezionalità del soggetto in favore del quale l'esecuzione è posta.
Tale possibilità emerge plasticamente dal radicato principio per cui “l'opposizione contro la cartella esattoriale di pagamento emessa per la riscossione di contributi previdenziali dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo, con la conseguenza che, per essere oggetto del giudizio l'obbligazione contributiva, nell'an e nel quantum, l'ente previdenziale convenuto può limitarsi a chiedere il rigetto dell'opposizione o chiedere anche la condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella, in
pagina 8 di 14 quest'ultimo caso senza che ne risulti mutata la domanda (v., per tutte, Cass. n. 3486 del 2016 e successive conformi), così come se all'esito del giudizio di opposizione il credito contributivo accertato risulti in misura inferiore a quella azionata dall'istituto, il giudice dovrà non già accogliere sic et simpliciter l'opposizione, ma condannare l'opponente a pagare la minor somma” (Cass. Civ. Sez. L. 25 febbraio 2021, n. 5246), che postula evidentemente la possibilità dell'ente convenuto di acquisire la sentenza di condanna al pagamento dei contributi accertati come dovuti, in caso di revoca della cartella e accoglimento parziale del ricorso nel merito, e di attivare le ordinarie forme di esecuzione del titolo giudiziale.
Deve infine rilevarsi che la disciplina della riscossione coattiva mediante titolo stragiudiziale è
CP_ stata innovata, nei confronti dell' dal d.l. 21 maggio 2010 n. 78, il cui art. 30 dispone che “a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a CP_ qualunque titolo dovute all' anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo”, introducendo con l'avviso di addebito un istituto che sintetizza in uno le funzioni del ruolo (ha valore di titolo esecutivo) e della notifica della cartella di pagamento (la notifica ha valore di intimazione del precetto).
3.2. Il debito contributivo oggetto del presente giudizio era stato originariamente determinato mediante un accertamento contenuto in verbali ispettivi, successivamente azionato mediante decreti ingiuntivi, infine portato in esecuzione dopo la rinuncia di
[...]
all'opposizione avverso i suddetti decreti ingiuntivi. Parte_1
CP_ La riscossione coattiva era stata avviata dall' in data 23 luglio 2007, mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 46/1999, del credito di euro 4.362.592,30, e si era concretizzata nell'emissione da parte di della cartella n. 025 2007 00 50 2720 74 000, notificata in data 9 CP_5 ottobre 2007; dall'opposizione giudiziale alla suddetta cartella è scaturito il giudizio iscritto dinanzi al Tribunale di Cagliari con r.a.c.l. 5868/2007.
Tale giudizio ha avuto ad oggetto sia la verifica della presenza di vizi formali della cartella di pagamento opposta, sia l'accertamento di merito sulla formazione del ruolo da parte dell'ente impositore, il quale, secondo la ricostruzione della ricorrente, aveva iscritto a ruolo non solo il debito contributivo, come da accordi formalizzati con la società ai sensi dell'art. 116, co. 15, lett.
a), l. 23 dicembre 2000 n. 388, ma anche le somme aggiuntive per il ritardato pagamento dei
CP_ contributi e degli interessi di mora;
secondo inoltre, l' aveva Parte_1
errato nella formazione del ruolo poiché non aveva decurtato gli importi fatti oggetto di sgravio e quelli versati ratealmente prima dell'iscrizione del ruolo.
pagina 9 di 14 L'accertamento condotto dal Tribunale, pur non riscontrando vizi formali nella cartella opposta, ha condotto nel merito alla rideterminazione delle somme oggetto dell'originaria iscrizione a ruolo, a seguito dell'espletamento di una consulenza contabile per il calcolo dell'esatto ammontare del debito contributivo.
Il giudizio è stato quindi definito con la sentenza n. 749/2020 del 20 gennaio 2020, che ha annullato la cartella opposta e ha condannato la società al pagamento della complessiva somma di euro 3.372.414,89.
Ciò premesso, soffermandoci sulla questione principale oggetto della presente causa, deve osservarsi che il giudizio di opposizione ha condotto all'annullamento della cartella n. 025 2007
00502720 74 000 non per vizi formali ma bensì per ragioni legate alla corretta determinazione del
CP_ credito oggetto di precetto e all'iscrizione a ruolo del medesimo: deve quindi ritenersi che l' abbia agito secondo diligenza nel conformarsi al contenuto dispositivo della sentenza, azzerando il ruolo originario e acquisendo il provvedimento giudiziale come nuovo titolo esecutivo.
Infatti, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, quando, a seguito dell'instaurazione di un giudizio, viene ridotto l'importo accertato o liquidato in origine, la vecchia iscrizione a ruolo, effettuata sulla base di un diverso accertamento, perde legittimità e la relativa cartella (recante detta iscrizione) è nulla.
Difatti, “l'iscrizione a ruolo è atto della riscossione che si forma in base ai contenuti degli atti della procedura di accertamento dell'imponibile, secondo la triade dichiarazione-avviso- sentenza. In mancanza, o in difformità di tale accertamento, l'iscrizione a ruolo è illegittima. E il principio deve trovare applicazione anche laddove il contrasto in ordine all'accertamento abbia imposto l'intervento giurisdizionale. Se la definizione dell'imponibile è conseguente alla sentenza, l'iscrizione a ruolo, avente a presupposto l'atto amministrativo tributario, più non rileva, in quanto una nuova iscrizione va effettuata in base alla sentenza, della quale statuizione deve riprodurre il contenuto” (Cass. civ. Sez. T. 12 novembre 2014 n. 24092).
Tali insegnamenti sono stato recepiti dalla giurisprudenza successiva, secondo cui “la sentenza resa sull'impugnazione dell'atto impositivo ad esso si sostituisce integralmente, stante la natura di impugnazione-merito del processo tributario (Cass. n. 24092/2014), nonché a quello secondo cui il venir meno dell'atto impositivo, per effetto dell'annullamento (anche non passato in giudicato), determina il difetto del presupposto per procedere esecutivamente, anche a titolo provvisorio (Cass. n. 740/2019)” (Cass. Civ. Sez. T. 17 dicembre 2019 n. 33318, vd. anche Cass.
Civ. Sez. T. 6 giugno 2022, n. 18003).
Il principio enucleato dalla Corte di Cassazione in materia tributaria può essere applicato pagina 10 di 14 analogicamente al caso di specie, avente a oggetto un debito contributivo messo in esecuzione da CP_ e da in conformità alle regole di cui al d.lgs. 46/1999, che ha esteso agli enti CP_5
previdenziali le regole della riscossione coattiva mediante ruolo vigenti per le entrate tributarie.
CP_ Segnatamente, deve osservarsi che, nella fattispecie, l'iscrizione a ruolo da parte dell' di
Cagliari della somma di euro 4.362.592,30, avvenuta in data 23 luglio 2007 (doc. 1, fascicolo di
, ha cumulato in sé la duplice funzione di accertamento e di atto che preannuncia CP_5
l'esecuzione forzata, posto che i precedenti atti di accertamento erano già stati sottoposti a cognizione giudiziale mediante la proposizione dei ricorsi per ingiunzione, divenendo definitivi a seguito del successivo abbandono dei giudizi di opposizione ai decreti ingiuntivi da parte di
Parte_1
Di conseguenza, l'iscrizione a ruolo ha costituito l'unico atto di accertamento sottoposto alla cognizione del giudice dell'opposizione, il quale, riaccertando nel merito la consistenza nel credito e rideterminando gli importi oggetto dell'originaria iscrizione, ha emesso una sentenza che si sostituisce integralmente all'iscrizione precedente, basata su presupposti ritenuti erronei.
CP_ Deve pertanto ritenersi che l' abbia agito diligentemente azzerando il ruolo precedentemente iscritto e provvedendo al compimento di atti conservativi del credito sulla base del titolo esecutivo costituito dalla sentenza.
L'applicabilità dei suddetti principi, enucleati nel processo tributario, anche al giudizio di cognizione instaurato davanti al giudice del lavoro è stato confermato dalla Corte di Cassazione,
Sezione Lavoro, con la sentenza del 25 febbraio 2021 n. 5246, che così statuisce: “se dunque
l'opposizione dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, la ritenuta illegittimità del procedimento di iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento, nel merito, della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei pre1mi e/o contributi (v. da ultimo, Cass. n. 12025 del 2019 e i precedenti ivi richiamati) giacché ricor1rono gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto (v. per tutte, Cass. n. 12311 del 1997) che
l'opposizione dà luogo ad un ordina1rio autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633, 644 e ss. c.p.c.) si svolge nel contraddittorio tra le parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.) sicché il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo emesso in assenza delle condizioni di legge […] gli effetti del parziale accoglimento dell'opposizione a cartella sono inevitabilmente quelli di una rideterminazione del
pagina 11 di 14 credito previdenziale con sostituzione, quale nuovo titolo della pretesa dell'istituto, della medesima sentenza all'originaria cartella. Il parallelismo con la disciplina prevista dal codice di rito per il giudizio monitorio comporta che anche se risulta omessa la specificazione di tale effetto sostitutivo da parte della sentenza che ha definito l'opposizione a cartella, ciò resta del tutto irrilevante atteso che, a norma dell'art. 653 c.p.c., comma secondo, se l'opposizione è accolta solo in parte il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza”.
A riguardo, deve osservarsi che non appare invece conferente il richiamo operato dalla difesa della ricorrente – al fine di suffragare la tesi dell'obbligo della riduzione proporzionale dei crediti iscritti a ruolo, in luogo del loro azzeramento – ai principi enunciati nella sentenza della Corte di
Cassazione 14 marzo 2013 n. 6250, la quale ha statuito che “in caso di accoglimento dell'opposizione all'azione esecutiva individuale esperita secondo la disciplina della riscossione
a mezzo ruolo, deve essere annullata la sola cartella esattoriale opposta e non anche il ruolo, per consentire l'insinuazione nella procedura concorsuale”.
Nel caso sottoposto all'attenzione della Suprema Corte, infatti, la cartella esattoriale era stata annullata perché emessa nell'ambito di una procedura esecutiva individuale attivata nonostante il fallimento del debitore, mentre non era stato compiuto alcun accertamento sul merito, in ordine alla sussistenza e alla consistenza del credito in esecuzione: pertanto la sentenza richiamata conferma solo il principio per cui, in caso di annullamento della cartella per vizi esclusivamente formali, l'originaria iscrizione a ruolo rimane valida.
Nel caso di specie, all'opposto, la cartella esattoriale è stata annullata non per vizi formali ma a seguito della rideterminazione del debito contributivo, per cui risulta perfettamente giustificata la
CP_ scelta dell' di annullare il ruolo originario, fondato su erronei presupposti sostanziali. CP_
3.3. Neppure può revocarsi in dubbio la legittimità del contegno tenuto da sotto l'ulteriore profilo dell'omessa iscrizione di un nuovo ruolo che avesse come presupposto n.
749/2020 del 20 gennaio 2020, e quindi la nuova misura del credito in essa determinata.
Deve a riguardo ricordarsi che gli artt. 17 e 24 d.lgs. 46/1999 non hanno introdotto un principio di obbligatorietà dell'iscrizione a ruolo anche in caso di ottenimento di un provvedimento giudiziale favorevole, posto che astrattamente gli enti previdenziali potrebbero procedere alla riscossione dei crediti determinati con sentenza mediante le forme di esecuzione ordinaria.
Deve altresì osservarsi che, quand'anche un simile obbligo si ritenesse invalso con l'entrata in vigore del d.lgs. 46/1999, l'art. 24, co. 3 d.lgs. cit. prevede che “se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice” e che il successivo art. 25, lett. b), stabilisce pagina 12 di 14 che i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici che siano sottoposti a gravame giudiziario, devono essere iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza entro il
31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.
Pertanto, considerata la pendenza dell'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza
749/2020 del 20 gennaio 2020, formulata dalla società e definita con un rigetto della Corte CP_ d'Appello di Cagliari solo in data 21 settembre 2022 (cfr. doc. 2 fascicolo dell' , non potrebbe in ogni caso rimproverarsi all'Istituto di non avere compiuto tempestivamente una nuova iscrizione a ruolo sulla base delle somme indicate in sentenza.
Difatti, se anche un nuovo ruolo fosse stato iscritto dopo la definizione dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza (21 settembre 2022), il relativo “carico” sarebbe stato affidato all'agente di riscossione oltre il termine del 30 giugno 2022 indicato come termine ultimo dall'art. 1 co. 231 l. 197/2022 per l'accesso alla definizione agevolata.
4. Sulla base delle ragioni esposte, che hanno dimostrato la legittimità del contegno tenuto
CP_ dall' il quale, a seguito della sentenza 749/2020 del 20 gennaio 2020, ha provveduto all'azzeramento del ruolo originario, deve respingersi la domanda proposta in via principale dalla ricorrente, tesa ad accertare l'avvenuto pagamento del debito contributivo sulla base dell'offerta reale compiuta da nei confronti di di importo corrispondente Parte_1 CP_5
alla misura del debito contributivo determinata sulla base dell'art. 1 co. 231 l. 197/2022.
Tale domanda si fonda sull'assunto per cui avrebbe diritto di Parte_1
accedere alla definizione agevolata ex art. 1 commi da 231 a 252 l. 29 dicembre 2022 n. 197 – ai cui criteri l'offerta reale si conforma – mentre nel giudizio è emersa l'insussistenza di tale diritto.
4.1. Deve altresì essere respinta la domanda agitata da in Parte_1
via subordinata, tesa alla condanna al risarcimento dei danni delle due convenute per aver impedito alla ricorrente di accedere alla definizione agevolata.
CP_ È risultata infatti accertata la piena liceità del contegno tenuto dalle due resistenti, l' in sede di esecuzione della sentenza n. 749/2020 e in sede di rigetto della domanda di definizione CP_5
agevolata formulata dalla ricorrente.
Nessun danno ingiusto risulta quindi essere stato procurato a in Parte_1
conseguenza delle determinazioni assunte dagli Enti convenuti.
CP_
4.2. Anche la domanda di estinzione dell'ipoteca iscritta da in data 20 ottobre 2022 a garanzia dell'importo di euro 4.000.000,00, risulta infondata, atteso che deve ritenersi l'inidoneità dell'offerta reale a estinguere il credito garantito.
4.3. Data l'infondatezza delle domande proposte, il ricorso deve essere rigettato.
pagina 13 di 14 5. In considerazione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione in favore delle parti resistenti delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella per le cause in materia di previdenza, di valore indeterminabile, esclusa la liquidazione della fase istruttoria che sostanzialmente non si è svolta.
5.1. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese della fase cautelare, atteso che la ricorrente ha ottenuto il rilascio del d.u.r.c. oggetto di una delle due istanze proposte in via d'urgenza, scegliendo di rinunziare all'ulteriore domanda cautelare (avente a oggetto la cancellazione dell'ipoteca), in ordine alla quale deve ritenersi soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente alla rifusione in favore dei resistenti Parte_1
CP_ e delle spese processuali relative alla fase del merito, che Controparte_1
liquida per ciascuno in euro 6.580,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
- compensa tra tutte le parti le spese della fase cautelare.
Cagliari, 12 giugno 2024.
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
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