Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/03/2025, n. 1268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1268 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2356 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2020 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio dell'Avv. ROMEO SALVATORE e COSTANTINO MARZIA che lo rappresen- tano e difendono per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...], in data [...], elettivamente do- Controparte_1 miciliata presso lo studio dell'Avv. BONANNO CONCETTA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E
Avv. REALE GIOVANNA n.q. di curatore speciale delle minori nata Persona_1
a Palermo il 05.11.2008, nata a [...] il [...], Controparte_2 CP_3
e nate a Palermo il 26.08.2017, giusto decreto di nomina del
[...] Controparte_4
Tribunale Civile di Palermo del 5.07.2022
-parte resistente-
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Tribunale di Palermo sez. I civile
Conclusioni delle parti: Vedi note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
12/12/2024 alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
A seguito della emissione, in data 5/05/2022, della sentenza non definitiva n.
1918/2022 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
2. DOMANDA DI ADDEBITO
In ordine alla fondatezza della domanda di addebito, deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di va- lutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri po- sti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separa-zione occorre, in- fatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti viola- zione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la viola- zione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazio- ne, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale mi- sura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che «In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della
- 2 - Tribunale di Palermo sez. I civile domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matri- moniale all'accertata infedeltà, con la precisazione che l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condot- ta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al proces- so” (Cass. civ. Sez. I Ord., 07/08/2024, n. 22291).
Ora, nel caso di specie, il ricorrente attribuisce all'odierna resistente la responsabilità della intollerabilità della convivenza come conseguenza dell'avvenuta violazione, da parte di quest'ultima, del dovere di fedeltà.
A questo proposito, nel corso della attività istruttoria è emersa la prova che la resistente abbia intrattenuto una relazione con sin dal 2019, circostanza emersa, Parte_2 anche a non volere utilizzare le dichiarazioni rese da quest'ultimo stante il parallelo conten- zioso penale tra questi e la da quanto riferito dall'altra teste escussa. CP_1
Tuttavia, tale dato va letto nell'ambito di un conflitto familiare aspro che ha portato a plurime denunce reciproche e che ha dato avvio anche al procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria minorile. Da qui, l'ascrivibilità della separazione unicamente alla condotta della resistente non appare dimostrata, inserendosi essa in un contesto di denunciata violenza fi- sica e morale che colora la vicenda di tinte fosche e non consente di stabilire l'effettiva rile- vanza causale determinante della violazione dell'obbligo di fedeltà da parte della moglie nella causazione della crisi.
In mancanza di altre risultanze probatorie che rappresentino elementi di riscontro dotati di adeguata consistenza si deve concludere, quindi, che l'attività istruttoria non ha consenti- to di accertare che effettivamente tale comportamento sia stato il solo a determinare la crisi del rapporto di coniugio.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte la domanda di addebito proposta dalla parte ricorrente va, pertanto, rigettata.
3. PROVVEDIMENTI NELL'INTERESSE DELLA PROLE
Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, dalla coppia sono nate
, nata a [...] il [...], , nata a [...] il Persona_1 Controparte_2
25.09.2013, e nate a Palermo il 26.08.2017. Controparte_3 Controparte_4
Va premesso che, con provvedimento del Tribunale per i Minorenni del 14/10/2020 è stato disposto il collocamento in comunità delle minori con divieto di prelevamento da parte
- 3 - Tribunale di Palermo sez. I civile dei genitori e esercizio del diritto di visita solo alla presenza degli operatori.
A seguito di regolamento di competenza, la Corte di cassazione con provvedimento del
5/10/2021 ha stabilito la competenza del Tribunale Ordinario a decidere e, dopo la rias- sunzione, nel presente giudizio veniva nominato un curatore speciale alle minori, venivano confermati gli incarichi e disposto un approfondimento a mezzo ctu delle competenze geni- toriali di ambo i genitori, oltre all'audizione della minore (sentita all'udienza del Per_1
18/10/2023).
Con provvedimento del 28/06/2024 il Giudice relatore revocava l'inserimento in comu- nità delle minori e disponeva l'affido condiviso delle minori ad entrambi i genitori con col- locamento prevalente presso l'abitazione materna e con la facoltà per il genitore non collo- catario di incontrare e tenere con sé la prole minore, compatibilmente con le sue esigenze scolastiche e fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti, con le modalità ivi in- dicate.
Ritiene il collegio che possa confermarsi il regime ordinario di affido condiviso per le mi- nori richiamando in primo luogo gli atti già menzionati nel provvedimento sopra menzio- nato, ovvero la relazione dell'U.O. Spazio Neutro datata 14/06/2024 in cui gli operatori espressamente così concludevano
Del pari rilievo va riconosciuto alla relazione della NPIA del 19/06/2024 di cui si ripor- tano anche qui le conclusioni: “la valutazione condotta, anche attraverso il confronto con gli altri operatori, suggerisce alcune riflessioni che devono riflettersi nell'operatività del progetto pensato per le minori e la coppia genitoriale. È necessario che venga svolto un la- voro sulla genitorialità condivisa e, in tal senso, il contesto clinico naturale potrebbe essere il
Consultorio Familiare territoriale. Come già affermato, “solo se entrambi i genitori saranno
- 4 - Tribunale di Palermo sez. I civile in grado di centrarsi sui bisogni delle figlie e sul loro disagio, nella consapevolezza del ri- schio evolutivo presente, le bambine potranno concedersi uno spazio mentale autonomo e accedere ad una risignificazione degli eventi e ad una riparazione dei legami familiari”.
Una volta avviato il percorso con i genitori o consensualmente, sarà opportuno individuare pe prioritariamente uno spazio di elaborazione al di fuori del contesto istituzionale. Per_1
Al fine di prevenire eventuali interruzioni di questo percorso è necessario prevedere il mo- nitoraggio da parte del servizio Sociale territoriale”.
La rispondenza all'interesse delle minori del regime già in atto ha trovato conferma an- che nella relazione del 5/12/2024 del Servizio Sociale
Del medesimo tenore sono state le conclusioni del Consultorio nella relazione trasmessa il
9/12/2024:
Da qui, appare evidente come siano venuti meno quei profili di pregiudizio che hanno dato luogo al lunghissimo contenzioso tra le parti (di cui a pagare le conseguenze più pe- santi sono state principalmente le minori), ma i genitori vanno ancora supportati nel per- corso di responsabilizzazione nella gestione della responsabilità genitoriale, condividendo le scelte e confrontandosi sui criteri di crescita, nonostante la crisi o la cessazione la relazione
- 5 - Tribunale di Palermo sez. I civile coniugale, in un rapporto realmente paritario nei confronti delle figlie e nel comune supe- riore interesse della loro serena crescita e formazione.
Da qui, va confermato l'incarico tanto al Consultorio familiare territorialmente compe- tente della coppia genitoriale per prosecuzione dell'attività di mediazione e di supporto nell'esercizio delle competenze genitoriali, nonché ai Servizi Sociali territorialmente compe- tente per monitoraggio del nuovo regime, per un anno, con invito a relazionare al Giudice
Tutelare con cadenza trimestrale.
4. DOMANDE DI CONTENUTO ECONOMICO
Venendo all'esame delle domande di contenuto economico, deve rilevarsi che
[...]
in comparsa conclusionale ha insistito solo sulla richiesta di assegno a titolo CP_1 di concorso al mantenimento delle figlie della coppia, oggi tutte conviventi con la stessa.
4.1. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO IN FAVORE DEI FIGLI
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli, invece, si deve os- servare brevemente che, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse econo- miche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, conti- nuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istrui- re ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non ri- conducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispon- dere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professio- nale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accer- tate potenzialità reddituali (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei geni-tori sia tenuto a provvedere al man- tenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di pro- porzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente in-dicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale as-
- 6 - Tribunale di Palermo sez. I civile segno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso cia- scun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei com- piti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritene- re che, per realizzare le finalità perequative cui è de-stinato l'istituto dell'assegno di mante- nimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economi- che che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con rife- rimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimen- to dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concreta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, non- ché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta riparti- zione dei compiti di accudimento.
Nel caso di specie, la scarna documentazione reddituale in atti che attesta la situazione al
2019 e che non consente di ravvisare né una significativa situazione di squilibrio tra le par- ti, né la concreta capacità economica delle stesse, unitamente al dato pacifico della convi- venza di entrambe con altro compagno /a, conduce a confermare l'obbligo a carico di
[...]
di corrispondere a l'importo mensile di € 500,00 a Parte_3 Controparte_1 titolo di contributo al mantenimento delle figlie, somma soggetta a rivalutazione ISTAT (an- che per non alterare il delicatissimo equilibrio raggiunto con non pochi sforzi di tutti gli operatori coinvolti).
Il medesimo va obbligato, altresì, a contribuire al 50% delle spese c.d. straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle
- 7 - Tribunale di Palermo sez. I civile spese straordinarie firmato da questo Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di
Palermo in data 2 luglio 2019.
5. ALTRE DOMANDE
Con riferimento all'ulteriore domanda, avente ad oggetto la condanna del”la sig.r Pt_4
[.. al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dal ricorrente, ossia al risarcimento del danno da sofferenza morale e del danno esistenziale, oltre che al risarcimento del danno da lesione del legale parentale (c.d. edonistico) causato al sig. per le illegittime Parte_1 condotte poste in essere dalla stessa in danno del marito, ormai praticamente ai margini del- la vita delle figlie , danni che il Tribunale vorrà equitativamente determi- Per_1 CP_2 nare tenendo conto degli esiti della CTU e precedentemente della perizia redatta dalla dott.ssa in sede di incidente probatorio”, va detto in primo luogo che essa è stata Per_2 per la prima volta avanzata in comparsa conclusionale e parte resistente ha dichiarato di non accettare il contraddittorio.
In ogni caso, per completezza espositiva, va rilevato che ai sensi dell'art. 40 c.p.c., novel- lato dalla legge n. 353 del 1990, è consentito nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32,
34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettiva- mente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c. e soggette a riti diversi.
Va, dunque, esclusa la possibilità del simultaneus processus, nell'ambito dell'azione di se- parazione, o in quella di divorzio, entrambe soggette al rito della camera di consiglio, con le azioni di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di do- mande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla doman- da di separazione (cf. in tal senso Cassazione civile, sez. I, 15 maggio 2001, n. 6660), tenuto conto dell'anno di iscrizione a ruolo della causa e dell'inapplicabilità dell'art. 473 bis c.p.c.
Per tali ragioni va dichiarata l'inammissibilità della domanda proposta nell'ambito del presente giudizio da ed avente ad oggetto l'istanza risarcitoria, da azionar- Parte_1 si in separata sede con le forme del rito ordinario.
In considerazione del complessivo esito del giudizio, della soccombenza parziale recipro- ca, in assenza di addebito della separazione, si ritengono sussistere i motivi per disporre l'in- tegrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
Le parti vanno, invece, condannate al pagamento delle spese sostenute dal curatore - ammesso al patrocinio a spese dello Stato-avendo dato causa entrambe al conflitto che ne ha giustificato la nomina .
- 8 - Tribunale di Palermo sez. I civile Tenuto conto di quanto statuito da Cass., Sez. II, 19 gennaio 2021, n. 777, (già Cass.
22017 del 11/09/2018): “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittorio- sa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non
è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processual penalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso con- trario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità”), le spese dovute dal soccombente allo Stato non vengono quantificate ai sensi degli artt. 82 e
130 del d.P.R.115/02.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
richiamata la sentenza non definitiva n. 1918/22 con la quale è stata pronunciata la se- parazione personale dei coniugi;
rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da nei con- Parte_1 fronti di;
Controparte_1 dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori della coppia , nata Persona_1
a Palermo il 05.11.2008, , nata a [...] il [...], Controparte_2 CP_3
e nate a Palermo il 26.08.2017 ad entrambi i genitori, con
[...] Controparte_4 domicilio prevalente presso la madre e con regime di visita determinato di comune accordo da entrambi i genitori ed, in caso di permanente disaccordo e fatti salvi, pertanto, diversi accordi liberamente stretti dalle medesime, dispone che il genitore con convivente abbia fa- coltà di incontrare e di tenere con sé le figlie minori secondo le modalità indicate in parte motiva, richiamando il provvedimento del 28/06/2024; conferma l'incarico al Consultorio familiare territorialmente competente della coppia genitoriale per prosecuzione dell'attività di mediazione e di supporto nell'esercizio delle competenze genitoriali, nonché ai Servizi Sociali territorialmente competente per monito- raggio del nuovo regime, per un anno, con invito a relazionare al Giudice Tutelare con ca-
- 9 - Tribunale di Palermo sez. I civile denza trimestrale;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 Parte_5
la complessiva somma di euro 500,00 mensili a titolo di contributo al manteni-
[...] mento delle figlie della coppia, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I. dichiara tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie da so- Parte_1 stenere in favore dei figli, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie approvato in data 2 luglio 2019; dichiara inammissibile la domanda risarcitoria formulata da , da azio- Parte_1 narsi in separata sede con le forme del rito ordinario;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali, anche dei sub- procedimenti;
condanna le parti in solido al pagamento delle spese sostenute dal curatore delle minori che si liquidano per l'intero in € 5.000,00 oltre accessori di legge, da versarsi in favore dell'Erario (dividendole nei rapporti interni nella misura del 50% ciascuna); dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, successivamente al passaggio in giudicato.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 20/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digita- le dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tec- niche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 10 - Tribunale di Palermo sez. I civile