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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 07/01/2026, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 135/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PRISCO EMILIO, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13012/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250007251480000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22366/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro la Regione Campania e l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Il ricorrente Ricorrente_1 si è costituito in giudizio l'8/7/25.
I resistenti sono rimasti contumaci. Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXV sezione.
Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza del 10/12/25; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato la parte costituita della data di trattazione e nei termini di legge null'altro è stato depositato.
All'udienza odierna il Giudice si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna la cartella di pagamento di cui in epigrafe relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2019 deducendo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento sotteso e la prescrizione del tributo.
Il ricorso è inammissibile.
Invero, osserva questo Giudice che non vi è prova della notifica del ricorso alle parti resistenti.
Inoltre, dagli atti emerge che il ricorso depositato presso questa Corte non reca l'attestazione di conformità all'originale ipoteticamente notificato alla Regione Campania e all'Agenzia delle Entrate
Riscosisone, in violazione del disposto dell'art. 22 comma 3 del d.lgs. n. 546 del 1992. In merito, va richiamato il principio di diritto secondo cui “costituisce causa di inammissibilità del ricorso…non la mancanza di attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra l'atto depositato e quello notificato ma solo la loro effettiva difformità, accertabile d'ufficio in caso di omissione dell'attestazione. Tuttavia, se la controparte è rimasta contumace, la mancata attestazione della conformità costituisce, di per sé, causa di inammissibilità, non essendo questa onerata dell'accesso presso la segreteria della commissione tributaria per verificare l'eventuale difformità tra
l'atto a lei notificato e quello depositato, trattandosi di attività difensiva che presuppone, comunque, già sorto un interesse concreto a contraddire” (cfr. ordinanza n. 11637 del 11/05/2017). Si tratta, invero, di un assunto consolidato, ribadito anche in altri arresti giurisprudenziali secondo cui “l'art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 va interpretato nel senso che costituisce causa di inammissibilità del ricorso…non la mancanza di attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra l'atto depositato e quello notificato, ma solo la loro effettiva difformità, accertabile d'ufficio in caso di omissione dell'attestazione. Tuttavia, se la controparte è rimasta contumace, con conseguente impossibilità del giudice di esercitare il diretto raffronto, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso, perché la soluzione contraria priverebbe di qualunque reale funzione la prescritta formalità di attestazione gravante sul ricorrente, senza possibilità di ricorso alla verifica officiosa degli atti da parte del giudice” (cfr. ex plurimis Cass. Civ. n. 11271 del 07/04/2022, n. 6677 del
15/03/2017).
Non ignora questa Corte che la questione della necessità dell'attestazione di conformità, quando oggetto di notifica e di successivo deposito sia un atto “nativo digitale” (come nel caso che occupa), è stata affrontata e decisa dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 981/23, con la quale si è sancito il principio di diritto secondo cui “quando la produzione di un atto, nativo digitale, quale la notificazione a mezzo Pec del ricorso in appello, degli allegati e dell'attestazione di consegna, avvenga in giudizio tramite l'allegazione al fascicolo dibattimentale mediante modalità telematica, non è richiesta l'attestazione di conformità all'originale dell'atto prodotto da parte del difensore”. In tal senso la Suprema Corte argomenta dal fatto che le disposizioni vigenti forniscono evidenza che l'attestazione di conformità dell'atto depositato a quello notificato è richiesta soltanto nel caso in cui non sia stato possibile procedere al deposito con modalità telematica dell'atto notificato e venga, invece, allegata al fascicolo una copia analogica estratta dall'originale digitale. In particolare, hanno osservato i Supremi Giudici che “la ragione della scelta operata dal legislatore, che non richiede
l'attestazione di conformità in relazione all'atto nativo digitale il quale sia prodotto in giudizio in tale forma, mediante allegazione telematica al fascicolo dibattimentale, dipende dal fatto che, a differenza dei documenti su supporto cartaceo, in cui vi è un problema di conformità dell'atto depositato con l'originale, quando il deposito riguarda l'atto digitale, lo stesso non viene prodotto in “copia”, bensì in originale, essendo l'originale dell'atto suscettibile di ripetute riproduzioni, senza perdere le sue caratteristiche di essere un atto originale”; sicchè “l'attestazione di conformità dell'atto depositato è richiesta soltanto nel caso in cui l'atto notificato sia allegato al fascicolo dibattimentale previa estrazione di copia analogica, e l'evento si verifica nel solo caso in cui non sia stato possibile procedere al deposito con modalità telematica dell'atto notificato con modalità telematica”.
Orbene, pur muovendo da una condivisibile premessa teorica, le conclusioni a cui pervengono i Giudici di legittimità non persuadono.
Invero, va premesso che per “file nativo digitale” si intende un documento informatico ottenuto tramite un software di videoscrittura (word, openoffice, libre office, ecc.) che sia poi trasformato in PDF senza scansione: il documento “nativo digitale”, cioè, viene generato direttamente in formato digitale (ovvero informatico) e si differenzia dalla copia informatica di un documento analogico (cioé cartaceo) proprio perché esiste a prescindere da una sua versione cartacea. In sostanza, se un foglio di testo creato con un programma di videoscrittura viene trasformato in formato PDF, tale file PDF è
“nativo digitale”; se, invece, quel documento viene stampato, avremo un documento analogico
(cartaceo) che potrà essere scansionato e diventare nuovamente digitale, ma in un formato PDF “non nativo” poiché frutto di una scansione. Nel primo caso si tratta di un documento digitale (cioè informatico), nel secondo caso si tratterà di una copia informatica (digitale) di un documento analogico.
Tanto brevemente premesso, osserva questo Giudice che, pur condividendosi l'assunto secondo cui “l'originale dell'atto (nativo digitale) è suscettibile di ripetute riproduzioni, senza perdere le sue caratteristiche di essere un atto originale”, deve necessariamente osservarsi che niente impedisce al ricorrente di depositare telematicamente un atto nativo digitale diverso da quello, parimenti informatico (e, quindi, nativo digitale) che ha notificato al resistente. In sostanza, la peculiare modalità telematica di deposito del ricorso (enfatizzata dalla Suprema Corte nell'ordinanza sopra citata) di per sé non esclude che l'atto depositato sia diverso da quello precedentemente notificato, trattandosi di fasi
(la notifica del ricorso e il successivo deposito dello stesso) tra loro nettamente distinte e non sovrapponibili. Ciò che, quindi, rende indefettibile l'attestazione di conformità dei due atti, quello notificato e quello depositato, a prescindere dalla loro natura digitale e dalla modalità telematica di notifica e di deposito: infatti, in caso di contumacia del resistente, la mancanza dell'attestazione di conformità di fatto preclude la possibilità di accertare che il ricorso nativo digitale notificato a mezzo pec sia effettivamente identico a quello depositato telematicamente.
Orbene, rilevato che nel caso di specie le parti resistenti sono rimaste contumaci, non può che dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Nulla è dovuto per le spese, stante la mancata costituzione in giudizio del resistente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deliberato in Napoli, in data 10 dicembre 2025
Il giudice monocratico
IL CO
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PRISCO EMILIO, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13012/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250007251480000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22366/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro la Regione Campania e l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Il ricorrente Ricorrente_1 si è costituito in giudizio l'8/7/25.
I resistenti sono rimasti contumaci. Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXV sezione.
Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza del 10/12/25; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato la parte costituita della data di trattazione e nei termini di legge null'altro è stato depositato.
All'udienza odierna il Giudice si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna la cartella di pagamento di cui in epigrafe relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2019 deducendo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento sotteso e la prescrizione del tributo.
Il ricorso è inammissibile.
Invero, osserva questo Giudice che non vi è prova della notifica del ricorso alle parti resistenti.
Inoltre, dagli atti emerge che il ricorso depositato presso questa Corte non reca l'attestazione di conformità all'originale ipoteticamente notificato alla Regione Campania e all'Agenzia delle Entrate
Riscosisone, in violazione del disposto dell'art. 22 comma 3 del d.lgs. n. 546 del 1992. In merito, va richiamato il principio di diritto secondo cui “costituisce causa di inammissibilità del ricorso…non la mancanza di attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra l'atto depositato e quello notificato ma solo la loro effettiva difformità, accertabile d'ufficio in caso di omissione dell'attestazione. Tuttavia, se la controparte è rimasta contumace, la mancata attestazione della conformità costituisce, di per sé, causa di inammissibilità, non essendo questa onerata dell'accesso presso la segreteria della commissione tributaria per verificare l'eventuale difformità tra
l'atto a lei notificato e quello depositato, trattandosi di attività difensiva che presuppone, comunque, già sorto un interesse concreto a contraddire” (cfr. ordinanza n. 11637 del 11/05/2017). Si tratta, invero, di un assunto consolidato, ribadito anche in altri arresti giurisprudenziali secondo cui “l'art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 va interpretato nel senso che costituisce causa di inammissibilità del ricorso…non la mancanza di attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra l'atto depositato e quello notificato, ma solo la loro effettiva difformità, accertabile d'ufficio in caso di omissione dell'attestazione. Tuttavia, se la controparte è rimasta contumace, con conseguente impossibilità del giudice di esercitare il diretto raffronto, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso, perché la soluzione contraria priverebbe di qualunque reale funzione la prescritta formalità di attestazione gravante sul ricorrente, senza possibilità di ricorso alla verifica officiosa degli atti da parte del giudice” (cfr. ex plurimis Cass. Civ. n. 11271 del 07/04/2022, n. 6677 del
15/03/2017).
Non ignora questa Corte che la questione della necessità dell'attestazione di conformità, quando oggetto di notifica e di successivo deposito sia un atto “nativo digitale” (come nel caso che occupa), è stata affrontata e decisa dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 981/23, con la quale si è sancito il principio di diritto secondo cui “quando la produzione di un atto, nativo digitale, quale la notificazione a mezzo Pec del ricorso in appello, degli allegati e dell'attestazione di consegna, avvenga in giudizio tramite l'allegazione al fascicolo dibattimentale mediante modalità telematica, non è richiesta l'attestazione di conformità all'originale dell'atto prodotto da parte del difensore”. In tal senso la Suprema Corte argomenta dal fatto che le disposizioni vigenti forniscono evidenza che l'attestazione di conformità dell'atto depositato a quello notificato è richiesta soltanto nel caso in cui non sia stato possibile procedere al deposito con modalità telematica dell'atto notificato e venga, invece, allegata al fascicolo una copia analogica estratta dall'originale digitale. In particolare, hanno osservato i Supremi Giudici che “la ragione della scelta operata dal legislatore, che non richiede
l'attestazione di conformità in relazione all'atto nativo digitale il quale sia prodotto in giudizio in tale forma, mediante allegazione telematica al fascicolo dibattimentale, dipende dal fatto che, a differenza dei documenti su supporto cartaceo, in cui vi è un problema di conformità dell'atto depositato con l'originale, quando il deposito riguarda l'atto digitale, lo stesso non viene prodotto in “copia”, bensì in originale, essendo l'originale dell'atto suscettibile di ripetute riproduzioni, senza perdere le sue caratteristiche di essere un atto originale”; sicchè “l'attestazione di conformità dell'atto depositato è richiesta soltanto nel caso in cui l'atto notificato sia allegato al fascicolo dibattimentale previa estrazione di copia analogica, e l'evento si verifica nel solo caso in cui non sia stato possibile procedere al deposito con modalità telematica dell'atto notificato con modalità telematica”.
Orbene, pur muovendo da una condivisibile premessa teorica, le conclusioni a cui pervengono i Giudici di legittimità non persuadono.
Invero, va premesso che per “file nativo digitale” si intende un documento informatico ottenuto tramite un software di videoscrittura (word, openoffice, libre office, ecc.) che sia poi trasformato in PDF senza scansione: il documento “nativo digitale”, cioè, viene generato direttamente in formato digitale (ovvero informatico) e si differenzia dalla copia informatica di un documento analogico (cioé cartaceo) proprio perché esiste a prescindere da una sua versione cartacea. In sostanza, se un foglio di testo creato con un programma di videoscrittura viene trasformato in formato PDF, tale file PDF è
“nativo digitale”; se, invece, quel documento viene stampato, avremo un documento analogico
(cartaceo) che potrà essere scansionato e diventare nuovamente digitale, ma in un formato PDF “non nativo” poiché frutto di una scansione. Nel primo caso si tratta di un documento digitale (cioè informatico), nel secondo caso si tratterà di una copia informatica (digitale) di un documento analogico.
Tanto brevemente premesso, osserva questo Giudice che, pur condividendosi l'assunto secondo cui “l'originale dell'atto (nativo digitale) è suscettibile di ripetute riproduzioni, senza perdere le sue caratteristiche di essere un atto originale”, deve necessariamente osservarsi che niente impedisce al ricorrente di depositare telematicamente un atto nativo digitale diverso da quello, parimenti informatico (e, quindi, nativo digitale) che ha notificato al resistente. In sostanza, la peculiare modalità telematica di deposito del ricorso (enfatizzata dalla Suprema Corte nell'ordinanza sopra citata) di per sé non esclude che l'atto depositato sia diverso da quello precedentemente notificato, trattandosi di fasi
(la notifica del ricorso e il successivo deposito dello stesso) tra loro nettamente distinte e non sovrapponibili. Ciò che, quindi, rende indefettibile l'attestazione di conformità dei due atti, quello notificato e quello depositato, a prescindere dalla loro natura digitale e dalla modalità telematica di notifica e di deposito: infatti, in caso di contumacia del resistente, la mancanza dell'attestazione di conformità di fatto preclude la possibilità di accertare che il ricorso nativo digitale notificato a mezzo pec sia effettivamente identico a quello depositato telematicamente.
Orbene, rilevato che nel caso di specie le parti resistenti sono rimaste contumaci, non può che dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Nulla è dovuto per le spese, stante la mancata costituzione in giudizio del resistente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deliberato in Napoli, in data 10 dicembre 2025
Il giudice monocratico
IL CO