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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/02/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 06/02/2025 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1128 /2021 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Parte_1
Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in Indirizzo C.F._1
Telematico presso lo studio dell'Avv. PAVIA SERGIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA ROMAGNOSI 9 Controparte_2
presso lo studio dell'Avv. MONORITI ANTONELLO che lo
[...]
rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
La sig.ra ha adito il Tribunale, ex art. 414 c.p.c., per contestare Parte_1 la decorrenza della pensione di vecchiaia stabilita dall' , sostenendo che CP_2
avrebbe dovuto essere riconosciuta a partire dal 1° aprile 2017, piuttosto che dal
31 agosto 2019. Ella afferma di aver maturato i requisiti previsti per la pensione anticipata in forza del raggiungimento del limite contributivo minimo di venti anni. La controversia verte sull'interpretazione e sull'applicazione dell'art. 24, comma 15-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, che introduce una deroga al regime pensionistico ordinario per specifiche categorie di lavoratrici. L' , nel costituirsi in giudizio, ha contestato la fondatezza della domanda, CP_2
evidenziando che dagli accertamenti amministrativi condotti, sia attraverso il
Centro per l'Impiego che mediante l'analisi degli archivi contributivi, non è emersa la sussistenza del requisito contributivo minimo di venti anni interamente maturato nel settore privato, come prescritto dalla normativa di riferimento.
Dall'analisi dei dati acquisiti risulta che la sig.ra ha accumulato Parte_1
solo 739,93 settimane di contribuzione effettiva come lavoratrice dipendente nel settore privato, valore inferiore alla soglia minima richiesta per beneficiare della deroga pensionistica prevista dal legislatore.
IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 24, comma 15-bis, del D.L. n. 201/2011, possono beneficiare della pensione di vecchiaia anticipata le lavoratrici che, al 31 dicembre 2012, abbiano maturato almeno 20 anni di contribuzione esclusivamente nel settore privato. La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che tale previsione normativa deve essere interpretata in senso restrittivo, nel rispetto del principio di tassatività, e non può essere applicata in via analogica a situazioni che non rientrano espressamente nella disposizione.
Nel caso di specie, l'esame istruttorio ha confermato che la ricorrente non ha maturato il requisito contributivo in misura sufficiente per accedere al regime derogatorio previsto dalla norma. Inoltre, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere probatorio in merito alla dimostrazione del possesso dei requisiti grava sulla parte che intende far valere un diritto, e la ricorrente non ha prodotto elementi probatori idonei a contrastare le risultanze documentali fornite dall' . CP_2
L'orientamento della Corte di Cassazione ha confermato, in più occasioni, che l'art. 24, comma 15-bis, del D.L. n. 201/2011 deve essere applicato con rigore, escludendo dal computo i periodi di contribuzione non afferenti al settore privato
(Il principio giuridico secondo cui l'art. 24, comma 15-bis, del D.L. n. 201/2011 deve essere applicato con rigore, escludendo dal computo i periodi di contribuzione non afferenti al settore privato;
Il principio giuridico secondo cui la verifica della sussistenza del diritto alla pensione anticipata richiede un'attenta valutazione delle fonti contributive e dei documenti ufficiali rilasciati dall'ente previdenziale competente). Tale approccio si fonda sul principio di certezza del diritto previdenziale e sulla necessità di garantire la sostenibilità economica del sistema pensionistico pubblico. È stato altresì ribadito che la semplice presenza di periodi contributivi riconosciuti non è sufficiente per l'applicazione della deroga se non è dimostrato il requisito della contribuzione esclusiva nel settore privato.
Ulteriori pronunce hanno chiarito che la verifica della sussistenza del diritto alla pensione anticipata richiede un'attenta valutazione delle fonti contributive e dei documenti ufficiali rilasciati dall'ente previdenziale competente, e che non possono essere attribuiti effetti costitutivi a mere dichiarazioni di terzi prive di idoneo supporto probatorio.
CONCLUSIONI
Alla luce delle considerazioni esposte, il Tribunale ritiene non fondata la domanda della ricorrente e, di conseguenza, rigetta il ricorso.Tuttavia, in presenza di dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c., il ricorrente deve essere esonerato dal pagamento delle spese del giudizio, tenuto conto della complessità e della natura delle questioni affrontate
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1. Rigetta il ricorso proposto dalla sig.ra ; Parte_1
2. Conferma la legittimità del provvedimento dell' in relazione alla CP_2
decorrenza del trattamento pensionistico;
3. Spese compensate
Così deciso in Patti 06/02/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo