Versione
16 aprile 1963
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7 settembre 1972
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30 agosto 1974
30 agosto 1974
Art. 4.
All'onere derivante dalla estensione delle prestazioni di cui ai precedenti articoli si provvede:
a) con un ulteriore contributo, a decorrere dal 1 luglio 1963, in aggiunta a quello dovuto per l'assicurazione contro le malattie per i lavoratori agricoli, salariati fissi, giornalieri e compartecipanti di lire 21 per ogni giornata di lavoro di uomo o donna e di lire 18 per ogni giornata di ragazzo.(1) ((2)) Il contributo e' dovuto dal datore di lavoro per ogni giornata di lavoro accertata ai fini dei contributi unificati in agricoltura di cui al decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 , e successive modificazioni, ed e' riscosso unitamente ai contributi predetti.
Non si applica, ai fini della riscossione del contributo predetto, la norma di cui all' articolo 15, secondo comma, del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 .
b) con un contributo addizionale di solidarieta', da versarsi all'I.N.A.M., per tutti i lavoratori dipendenti da privati datori di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie e non assicurati per legge presso Istituti, Enti o Casse di malattia di diritto pubblico diverse dall'I.N.A.M.
Detto contributo addizionale di solidarieta' e' determinato nello 0,58 per cento delle retribuzioni a decorrere dal 1 luglio 1963 ed e' posto interamente a carico dei datori di lavoro.
Il contributo addizionale di solidarieta' non e' dovuto per i lavoratori agricoli di cui alla precedente lettera a); nonche' per i coloni e mezzadri, per gli addetti in servizi familiari e domestici, per i lavoratori della piccola pesca e per gli apprendisti.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 8 agosto 1972, n. 457 , ha disposto (con l'art.7, comma 1) che "La misura del contributo di cui alla lettera a) dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 329 , e' modificata in lire 92 per ogni giornata di lavoro di uomo o donna e in lire 89 per ogni giornata di lavoro di ragazzo."
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 8 luglio 1974, n. 264 , convertito con modificazioni dalla
L. 17 agosto 1976, n. 386 , ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che " A decorrere dal 1 luglio 1974 e' stabilito un contributo giornaliero aggiuntivo a quello previsto per l'assicurazione contro le malattie dall' art. 4, lettera A) della legge 26 febbraio 1963 n. 329 , modificato dall' art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 457 , nella misura appresso indicata:
lire 20, di cui L. 2 a carico del lavoratore, per ogni giornata di lavoro di uomo o di donna;
lire 18,50, di cui L. 1,50 a carico del lavoratore, per ogni giornata di lavoro di ragazzo."
All'onere derivante dalla estensione delle prestazioni di cui ai precedenti articoli si provvede:
a) con un ulteriore contributo, a decorrere dal 1 luglio 1963, in aggiunta a quello dovuto per l'assicurazione contro le malattie per i lavoratori agricoli, salariati fissi, giornalieri e compartecipanti di lire 21 per ogni giornata di lavoro di uomo o donna e di lire 18 per ogni giornata di ragazzo.(1) ((2)) Il contributo e' dovuto dal datore di lavoro per ogni giornata di lavoro accertata ai fini dei contributi unificati in agricoltura di cui al decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 , e successive modificazioni, ed e' riscosso unitamente ai contributi predetti.
Non si applica, ai fini della riscossione del contributo predetto, la norma di cui all' articolo 15, secondo comma, del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 .
b) con un contributo addizionale di solidarieta', da versarsi all'I.N.A.M., per tutti i lavoratori dipendenti da privati datori di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie e non assicurati per legge presso Istituti, Enti o Casse di malattia di diritto pubblico diverse dall'I.N.A.M.
Detto contributo addizionale di solidarieta' e' determinato nello 0,58 per cento delle retribuzioni a decorrere dal 1 luglio 1963 ed e' posto interamente a carico dei datori di lavoro.
Il contributo addizionale di solidarieta' non e' dovuto per i lavoratori agricoli di cui alla precedente lettera a); nonche' per i coloni e mezzadri, per gli addetti in servizi familiari e domestici, per i lavoratori della piccola pesca e per gli apprendisti.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 8 agosto 1972, n. 457 , ha disposto (con l'art.7, comma 1) che "La misura del contributo di cui alla lettera a) dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 329 , e' modificata in lire 92 per ogni giornata di lavoro di uomo o donna e in lire 89 per ogni giornata di lavoro di ragazzo."
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 8 luglio 1974, n. 264 , convertito con modificazioni dalla
L. 17 agosto 1976, n. 386 , ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che " A decorrere dal 1 luglio 1974 e' stabilito un contributo giornaliero aggiuntivo a quello previsto per l'assicurazione contro le malattie dall' art. 4, lettera A) della legge 26 febbraio 1963 n. 329 , modificato dall' art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 457 , nella misura appresso indicata:
lire 20, di cui L. 2 a carico del lavoratore, per ogni giornata di lavoro di uomo o di donna;
lire 18,50, di cui L. 1,50 a carico del lavoratore, per ogni giornata di lavoro di ragazzo."
Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/02/1978, n. 784Provvedimento: Ai fini dell'assoggettamento allo speciale Obbligo contributivo previsto dall'art 4 lett b) della legge n 329 del 1963, che ha introdotto un contributo addizionale di solidarieta da versarsi all'INAM da tutti i lavoratori dipendenti da 'privati' datori di lavoro, assume Rilevanza non gia la qualifica del datore di lavoro, come ente pubblico o privato, bensi la normativa privatistica, da cui e regolato il rapporto di lavoro. Pertanto al contributo addizionale, disposto dalla citata norma, sono soggetti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche se enti pubblici, i cui rapporti di lavoro siano disciplinati dalla normativa di diritto privato. ( Conf 2682/75, mass n 376657).*Leggi di più...
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