Art. 3.
Per ottenere la licenza di vendita per la voce "alimenti surgelati" il titolare dell'esercizio richiedente dovra' dimostrare, mediante attestato rilasciato dalle competenti autorita' sanitarie comunali, di disporre di un locale di vendita che risponda ai requisiti igienico-sanitari necessari per il commercio degli alimenti surgelati.
Per ottenere la licenza di vendita per la voce "alimenti surgelati" il titolare dell'esercizio richiedente dovra' dimostrare, mediante attestato rilasciato dalle competenti autorita' sanitarie comunali, di disporre di un locale di vendita che risponda ai requisiti igienico-sanitari necessari per il commercio degli alimenti surgelati.