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Sentenza 18 gennaio 2024
Sentenza 18 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/01/2024, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 10 gennaio 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 120 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022
TRA
, con l'Avv. Giampiero Falasca Parte_1
Appellante e appellata
E
, con l'Avv. Daniele Zega CP
Appellato e appellante
NONCHE'
, con l'Avv. Arianna Centuori e Filippo Celoria Controparte_2
Appellata
OGGETTO: appelli avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Velletri n. 1210/2021 pubblicata il 18/7/2021.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come dai rispettivi atti introduttivi.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 1, co. 48 e ss, della L. n. 92/2012, depositato in data 18/07/2019
[...]
aveva chiamato in giudizio la (di seguito anche: ) e la CP Parte_1 Pt_1 [...]
(di seguito anche: ) e – premessi i fatti costitutivi delle Controparte_3 CP_2
proprie domande – ha presentato le conclusioni qui di seguito integralmente riportate e trascritte:
“• Accertare e dichiarare l'interposizione fittizia della nel Parte_1
somministrazione di lavoro in favore di da parte del AZ
ricorrente Sig. CP
• Per l'effetto di quanto sopra accertare e dichiarare che tra il Sig. e la CP [...]
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo AZ indeterminato, dal Febbraio 2014 al 13.12.2018, con diritto all'inquadramento della ricorrente nel livello E2 del C.C.N.L. Settore Chimico applicato al rapporto di lavoro e/o nel diverso livello che dovesse essere accertato di giustizia per le ragioni sopra evidenziate;
• accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento irrogato alla ricorrente e per
l'effetto, condannare la , in persona del legale rappresentante AZ
pro tempore alla reintegrazione del Sig. nel proprio posto di lavoro con le CP
mansioni precedentemente svolte, con contestuale pagamento di una indennità risarcitoria parametrata alla retribuzione globale di fatto percepita, dalla data della cessazione del rapporto (13.12.2018) sino a quello di effettiva reintegrazione in servizio, e ciò ai sensi e per gli effetti della disciplina di cui all'art. 18, comma 1, Stat. Lav.;
• In caso di mancato accoglimento della superiore domanda, accertata e dichiarata
l'illegittimità del recesso da rapporto di lavoro del Sig. condannare la CP [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore alla AZ
reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi e per gli effetti di cui al novellato art. 18, co.4 con le mansioni precedentemente svolte, ovvero quelle accertate in corso di giudizio, e contestuale condannare alla indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto dovuta al ricorrente, nella misura massima ivi prevista di ventiquattro mensilità;
• in via subordinata, accertare e dichiarare il difetto di motivazione del licenziamento irrogato e, per l'effetto, condannare la , in persona del legale AZ
rappresentante pro tempore alla corresponsione in favore del Sig. della CP indennità prevista dall'art. 18, co. 5 nella misura massima di 12 mensilità e non inferiore a
2 sei mensilità della retribuzione globale di fatto accertata al momento della cessazione del rapporto, ovvero ancora a quella accertata come dovuta in corso di giudizio;
• in via ulteriormente subordinata si chiede volersi condannare la AZ
, alla indennità prevista dalla L. n. 604 del 1966, nella misura massima ivi
[...]
prevista di 6 mensilità, in merito riferendosi alla retribuzione globale di fatto accertata al momento della cessazione del rapporto ovvero a quella accertata come dovuta in corso di giudizio;
• Comunque, accertare e dichiarare che al ricorrente, per le ragioni di cui in premessa, compete la somma complessiva di €. 15.975,64, di cui tredicesima mensilità € 785,17, quattordicesima mensilità €. 7.736,03, scatti di anzianità € 632,11, T.F.R. € 6.822,33, relativamente al periodo dal Febbraio 2014 al 13.12.2018, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo, come da conteggi allegati, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;
• Condannare, per l'effetto, , in persona del legale AZ
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di €. 15.975,64, di cui tredicesima mensilità € 785,17, quattordicesima mensilità
€. 7.736,03, scatti di anzianità € 632,11, T.F.R. €. 6.822,33 relativamente al periodo dal
Febbraio 2014 al 13.12.2018, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo, come da conteggi allegati, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;
In Via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi in cui il G.I. vada di diverso avviso dalle superiori conclusioni:
• Accertare e dichiarare che tra il Sig. e la è intercorso un CP Parte_1
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dal Febbraio 2014 al 13.12.2018, con diritto all'inquadramento della ricorrente nel livello E2 del C.C.N.L. Settore Chimico applicato al rapporto di lavoro e/o nel diverso livello che dovesse essere accertato di giustizia
• accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento irrogato alla ricorrente e per
l'effetto, condannare la , in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore alla reintegrazione del Sig. nel proprio posto di lavoro con le CP
mansioni precedentemente svolte, con contestuale pagamento di una indennità risarcitoria parametrata alla retribuzione globale di fatto percepita, dalla data della cessazione del
3 rapporto (13.12.2018) sino a quello di effettiva reintegrazione in servizio, e ciò ai sensi e per gli effetti della disciplina di cui all'art. 18, comma 1, Stat. Lav.;
• in caso di mancato accoglimento della superiore domanda, accertata e dichiarata
l'illegittimità del recesso da rapporto di lavoro del Sig. condannare la CP
, in persona del legale rappresentante pro tempore alla reintegrazione Parte_1
nel posto di lavoro ai sensi e per gli effetti di cui al novellato art. 18, co.4 con le mansioni precedentemente svolte, ovvero quelle accertate in corso di giudizio, e contestuale condannare alla indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto dovuta al ricorrente, nella misura massima ivi prevista di ventiquattro mensilità;
• in via subordinata, accertare e dichiarare il difetto di motivazione del licenziamento irrogato e, per l'effetto, condannare la , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore alla corresponsione in favore del Sig. della CP indennità prevista dall'art. 18, co. 5 nella misura massima di 12 mensilità e non inferiore a sei mensilità della retribuzione globale di fatto accertata al momento della cessazione del rapporto, ovvero ancora a quella accertata come dovuta in corso di giudizio;
• in via ulteriormente subordinata si chiede volersi condannare la , Parte_1
alla indennità prevista dalla L. n. 604 del 1966, nella misura massima ivi prevista di 6 mensilità, in merito riferendosi alla retribuzione globale di fatto accertata al momento della cessazione del rapporto ovvero a quella accertata come dovuta in corso di giudizio;
• Comunque, accertare e dichiarare che al ricorrente, per le ragioni di cui in premessa, compete la somma complessiva di €. 15.975,64, di cui tredicesima mensilità € 785,17, quattordicesima mensilità €. 7.736,03, scatti di anzianità € 632,11, T.F.R. €. 6.822,33 relativamente al periodo dal Febbraio 2014 al 13.12.2018, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo, come da conteggi allegati, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;
• Condannare, per l'effetto, , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di €. 15.975,64, di cui tredicesima mensilità € 785,17, quattordicesima mensilità €. 7.736,03, scatti di anzianità € 632,11, T.F.R. €. 6.822,33 relativamente al periodo dal Febbraio 2014 al
13.12.2018, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo, come da conteggi allegati, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto.”.
Nel dettaglio, il aveva dedotto: CP
4 - di avere stipulato un contratto di lavoro subordinato con la parte convenuta
[...]
, quale agenzia di somministrazione di lavoro, e di essere stato somministrato Parte_1
presso la parte convenuta , quale utilizzatore della AZ
prestazione lavorativa, da febbraio 2014 a dicembre 2018;
- di aver svolto presso la sede di Pomezia della parte convenuta AZ
, con continuità e stabilità, mansioni di operaio, riconducibili al livello E2 del
[...]
CCNL applicato da tale società utilizzatrice, utilizzando esclusivamente gli strumenti di lavoro forniti dalla stessa e in posizione di subordinazione nei confronti di essa;
- di aver svolto, nel periodo di cui sopra, lavoro straordinario e festivo;
- di essere stato ritenuto non idoneo alle mansioni svolte presso la parte convenuta
[...]
, per ragioni medico-sanitarie, AZ
- di essere stato licenziato da il 13/12/2018 ovverosia, in forma Parte_1
orale, dalla parte convenuta;
AZ
- di non aver mai ricevuto il pagamento del TFR;
- di avere diritto al pagamento di differenze retributive complessivamente pari a euro
15.975,64 (di cui euro 785,17 a titolo di tredicesima mensilità, euro 7.736,03 a titolo di quattordicesima mensilità, euro 632,11 a titolo di scatti di anzianità, euro 6.822,33 a titolo di
T.F.R.);
- che la somministrazione di lavoro avrebbe ecceduto il termine massimo di 36 mesi presso il medesimo utilizzatore;
- che vi sarebbe stata interposizione fittizia di manodopera tra la parte convenuta e la parte convenuta . Parte_1 AZ
Si erano costituite in giudizio le parti convenute AZ
e , contestando le affermazioni della parte ricorrente e chiedendo Parte_1
il rigetto del ricorso.
La parte convenuta , in particolare, aveva AZ
eccepito la tardività della domanda di accertamento della nullità dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato a scopo di somministrazione stipulati tra la parte ricorrente e la parte convenuta in collegamento negoziale con il contratto di Parte_1
somministrazione di lavoro stipulato tra la parte convenuta e la Parte_1
parte convenuta . AZ
La parte convenuta aveva poi presentato domanda Parte_1 riconvenzionale, subordinata all'accoglimento della domanda di reintegra presentata dalla
5 parte ricorrente, avente per oggetto la restituzione del TFR già corrisposto alla stessa alla scadenza dei contratti a tempo determinato intercorsi con essa.
Con ordinanza del 8/12/2019 era stato disposto il mutamento di rito ai sensi degli artt. 414
e ss. c.p.c., poiché alcune delle questioni sollevate dalla parte ricorrente (quali l'accertamento dell'esistenza di interposizione fittizia di monodopera asseritamente intercorsa tra le parti) – logicamente e giuridicamente preliminari rispetto allo scrutinio delle domande in punto di invalidità del licenziamento comminato dalla parte convenuta AZ
– fuoriuscivano dal perimetro applicativo del rito speciale di cui all'art. 1, co.
[...]
48 e ss., della L. n. 92/2012.
La causa – istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti – era stata definita con il rigetto delle contrapposte domande, tranne quella di condannare il datore di lavoro formale al pagamento di differenze retributive, che erano state equitativamente determinate Pt_1
in euro 10.000,00.
Il Tribunale di Velletri aveva premesso che, in base alla documentazione in atti e alle affermazioni delle parti non specificamente contestate, era emerso che la parte convenuta
è una agenzia di somministrazione di lavoro e di ricerca e Parte_1
selezione del personale, avente apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero competente
(Aut. iscr. Albo Agenzie per il Lavoro n° 1102-SG del 26/11/04) (fatto pacifico tra le Org_2
parti); che in data 31/1/2014 la parte convenuta e la AZ
parte convenuta hanno stipulato un contratto di Parte_1
somministrazione di manodopera a tempo determinato relativo a una unità di personale da adibire a mansioni di operaio polivalente e avente durata dal 3/2/2014 al 31/3/2014: l'unità di personale somministrata era individuata nella persona della parte ricorrente, previa stipulazione di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato a scopo di somministrazione, ex art. 24, co. 4, del D. Lgs. n. 276/2003, tra quest'ultima e la parte convenuta;
che alla scadenza di tale contratto di Parte_1
somministrazione la parte ricorrente ha (formalmente) cessato il rapporto di lavoro a tempo determinato con la parte convenuta;
che in data 31/3/2014 la Parte_1
parte convenuta e la parte convenuta AZ [...]
hanno stipulato un altro contratto di somministrazione di manodopera a tempo Parte_1
determinato relativo a una unità di personale da adibire a mansioni di operaio polivalente e avente durata dal 1/4/2014 al 31/12/2014, poi prorogata 4 volte, fino al 31/12/2016: l'unità di personale somministrata era individuata nella persona della parte ricorrente, previa
6 stipulazione di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato a scopo di somministrazione, ex art. 24, co. 4, del D. Lgs. n. 276/2003 (modificato dal D.L. n. 34/2014), tra quest'ultima e la parte convenuta;
che alla scadenza della Parte_1
quarta proroga di tale contratto di somministrazione la parte ricorrente ha (formalmente) cessato il rapporto di lavoro a tempo determinato con la parte convenuta
[...]
; che in data 29/12/2016 la parte convenuta Parte_1 AZ
e la parte convenuta hanno stipulato un ulteriore contratto
[...] Parte_1
di somministrazione di manodopera a tempo determinato relativo a una unità di personale da adibire a mansioni di operaio polivalente e avente durata dal 1/1/2017 al 30/6/2017, poi prorogata 2 volte, fino al 31/12/2018: l'unità di personale somministrata era individuata nella persona della parte ricorrente, previa stipulazione di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato a scopo di somministrazione, ex art. 34 comma 2, D. Lgs. n. 81/2015, tra quest'ultima e la parte convenuta;
che in data 29/10/2018, a Parte_1 seguito di visita medica di cui all'art. 41, co. 8, del D. Lgs. n. 81/2008, svolta dal medico del lavoro della parte convenuta , la parte ricorrente AZ
veniva giudicata non idonea, per 3 mesi, allo svolgimento delle mansioni di adibizione presso la parte convenuta : la parte ricorrente, pertanto, AZ
richiedeva alla parte convenuta la fruizione di ferie dal Parte_1
3/12/2018 al 31/12/2018, cioè fino alla data di naturale scadenza della seconda proroga del contratto di lavoro a tempo determinato a scopo di somministrazione in corso, le quali ferie venivano accettate sia dalla parte convenuta , quale datore di Parte_1
lavoro (formale) della parte ricorrente, sia dalla parte convenuta AZ
, quale utilizzatore della prestazione lavorativa somministrata dalla parte
[...]
ricorrente; che in data 13/12/2018 la parte convenuta ha Parte_1
licenziato la parte ricorrente per impossibilità sopravvenuta di svolgere la prestazione lavorativa – in ragione del menzionato giudizio di non idoneità, rispetto alle mansioni assegnate, emesso dal medico del lavoro della parte convenuta AZ
, quale società utilizzatrice) e per l'impossibilità di adibire la parte ricorrente
[...]
ad altra mansione presso la medesima società utilizzatrice AZ
; che la parte ricorrente ha impugnato il licenziamento con atto stragiudiziale
[...]
datato 21/1/2019, spedito in pari data alla parte convenuta AZ
e alla parte convenuta;
che nell'ambito dei
[...] Parte_1
rapporti di lavoro a termine di cui sopra alla parte ricorrente sono state assegnate mansioni di
7 operaio polivalente produzione analisi e piazzale, e sono stati riconosciuti la qualifica di operaio e l'inquadramento al livello E2 del Chimica aziende industriali. Org_3
Premesso un excursus normativo e giurisprudenziale sull'istituto della somministrazione di lavoro, regolare e irregolare, e la conseguente esposizione degli indici di illecita interposizione di manodopera, il Tribunale ha osservato che la è un'agenzia di Pt_1
somministrazione regolarmente autorizzata e dunque l'interposizione fittizia di manodopera non appare in sé configurabile. Ha poi statuito che il era decaduto dalla possibilità di CP
impugnare i contratti a termine a scopo di somministrazione in quanto nulli, dal momento che nell'atto stragiudiziale notificato alle due società il 21.1.2019 viene impugnato il solo licenziamento;
e che, in ogni caso, all'ultimo contratto è applicabile la disciplina del D.Lgs.
n. 81/2015, entrata in vigore il 25.6.2015, il cui art. 34 contiene una serie di deroghe alla generale disciplina limitativa dei contratti a termine per il caso di somministrazione;
ed il cui art. 28 impone di impugnare ciascun contratto entro centottanta giorni dalla cessazione, mentre, nel caso di specie, l'impugnativa dei contratti intercorsi è avvenuta col ricorso giudiziale tardivamente depositato il 18.7.2019, non potendosi considerare a tal fine la missiva del 17.5.2019, sottoscritta dal solo difensore. ha respinto, per genericità ed indeterminatezza, l'impugnativa del licenziamento da parte della , anche con Pt_1
riferimento alle possibilità di ripescaggio. Ha invece in parte accolto la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive da corrispondere da parte della sola Pt_1
(essendo infondata ogni domanda spiegata nei riguardi della , ritenendo CP_2 insufficiente a dimostrarne l'avvenuto pagamento la produzione delle buste paga;
con l'eccezione degli scatti di anzianità in quanto non applicabili al rapporto intercorso.
Il Tribunale di Velletri ha pertanto statuito quanto segue:
“- rigetta la domanda di accertamento dell'interposizione fittizia della parte convenuta
nella somministrazione del lavoro svolto dalla parte ricorrente in Parte_1
favore della parte convenuta;
AZ
- rigetta la domanda di accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra la parte ricorrente e la parte convenuta AZ
nel periodo dal 3/2/2014 al 13/12/2018;
- rigetta la domanda di accertamento della invalidità del licenziamento asseritamente comminato dalla parte convenuta nei confronti della AZ
parte ricorrente e tutte le altre domande dipendenti da essa;
8 - rigetta la domanda di accertamento del diritto della parte ricorrente al pagamento di differenze retributive a carico della parte convenuta;
AZ
- dichiara l'inammissibilità della domanda (subordinata) di accertamento della invalidità del licenziamento comminato dalla parte convenuta nei confronti Parte_1
della parte ricorrente e di tutte le altre domande dipendenti da essa;
- accertata l'esistenza di una serie di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato intercorsi tra la parte ricorrente e la parte convenuta nel Parte_1
complessivo periodo dal 3/2/2014 al 13/12/2018, con svolgimento, per opera della parte ricorrente, di mansioni di operaio polivalente produzione analisi e piazzale, e con riconoscimento della qualifica di operaio e dell'inquadramento al livello E2 del CCNL
Chimica aziende industriali, dichiara il diritto della parte ricorrente al pagamento, a carico della parte convenuta , di euro 10.000,00, di cui euro 4.000,00 a Parte_1
titolo di TFR, oltre a interessi e a rivalutazione monetaria;
- per l'effetto, condanna la parte convenuta al pagamento, in Parte_1
favore della parte ricorrente, di euro 10.000,00, oltre a interessi e a rivalutazione monetaria;
- rigetta la domanda riconvenzionale presentata dalla parte convenuta
[...]
; Parte_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.”.
La ha promosso appello avverso la statuizione relativa al pagamento delle Pt_1
differenze retributive, rilevando che il pagamento è dimostrato non solo dalle buste paga ma anche dai riepiloghi interni della società eseguiti con il sistema “Piteco”.
oltre a costituirsi per il rigetto dell'appello, ha altresì spiegato appello CP
incidentale con il quale ha chiesto, previa affermazione della inoperatività, nel caso di specie, della decadenza (in ragione dell'abusività del ricorso a molteplici rapporti a termine), una nuova valutazione di legittimità dei contratti intercorsi, perché sia affermata la intervenuta costituzione di un rapporto con l'utilizzatrice ; ha conseguentemente impugnato CP_2
nuovamente il licenziamento nei confronti di entrambe le società, sia in quanto a non domino, sia in quanto è stato omesso il repêchage, sia in quanto l'inidoneità alla mansione sarebbe cessata nel gennaio 2019; infine, ha contestato la statuizione di compensazione delle spese di lite, atteso che la domanda era risultata in parte fondata.
Si è costituita anche la che si è difesa sull'appello incidentale promosso anche CP_2
nei suoi confronti.
9 All'udienza fissata per la discussione i difensori delle parti si sono riportati alle rispettive conclusioni e la causa è stata decisa con la pronuncia del dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
L'appello principale della riguarda la condanna al pagamento di euro 10.000,00 Pt_1
equitativamente determinati a titolo di differenze retributive (ratei di mensilità aggiuntive e
TFR). Avrebbe errato, il Tribunale, a considerare non pagate tali spettanze, dal momento che,
a sostegno dell'eccezione di pagamento, militerebbero non soltanto le buste paga ma anche le contabili interne all'azienda, estratte dal sistema “ ”, dalle quali emerge anche il numero Org_4
di IBAN del il numero di dei bonifici contestati e la relativa data. CP Org_5
Replica il che le contabili sono state prodotte, tardivamente, solo in appello. CP
L'appello principale è infondato.
A tal proposito occorre ricordare l'indirizzo della Cassazione in tema di valore probatorio delle buste paga: “La sottoscrizione apposta dal lavoratore alla busta paga non implica, in maniera univoca, l'effettivo pagamento della somma indicata nel medesimo documento, e pertanto la suddetta espressione non è tale da potersi interpretare alla stregua del solo riscontro letterale, imponendo invece il ricorso anche agli ulteriori criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ.” (Cass., sez. lavoro, 24-6-98 n. 6267).
“L'obbligo, previsto a carico del datore di lavoro dall'art. 1 della legge 5 gennaio 1953 n. 4, di consegnare ai lavoratori dipendenti all'atto della corresponsione della retribuzione un prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione, non attiene alla prova dell'avvenuto pagamento, per la quale non sono sufficienti le annotazioni contenute nel prospetto stesso, ove il lavoratore ne contesti la corrispondenza alla retribuzione effettivamente erogata, l'onere dimostrativo di tale non corrispondenza può incombere sul lavoratore soltanto in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente, spettando in caso diverso al datore di lavoro la prova rigorosa dei pagamenti in effetti eseguiti” (Cass., sez. lavoro, 4-2-94
n. 1150). “Non esiste una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita dal lavoratore rispetto a quella risultante dai prospetti di paga ed è sempre possibile l'accertamento della insussistenza del carattere di quietanza anche delle sottoscrizioni eventualmente apposte dal lavoratore sulle busta paga” (Cass., sez. lav., 14-7-
01 n. 9588). Da queste pronunce della Corte può desumersi che i prospetti paga, anche se
10 sottoscritti dal lavoratore, non costituiscono prova della corresponsione di retribuzioni corrispondenti agli importi indicati, se non contengono espressioni idonee a conferire loro valore univoco di quietanza.
Sul punto controverso, pertanto, la sentenza gravata va condivisa.
L'ulteriore documentazione, poi, è stata prodotta solo in appello ed è irrimediabilmente tardiva, per cui non può essere considerata. L'appellante la presenta in aggiunta (anche numerica) alla documentazione già prodotta, senza commentarne la tardività, senza argomentare in merito ad un eventuale possibile esercizio dei poteri di cui all'art. 437 c.p.c., con riguardo alla sua indispensabilità ai fini del decidere. La tardiva ammissione di tale documentazione violerebbe chiaramente il principio di parità processuale.
Inoltre e ad abundantiam, trattasi pure di documentazione non idonea alla prova del fatto controverso, trattandosi di documenti di provenienza della stessa parte che se ne vuole avvalere e contestati dal lavoratore anche nella loro genuinità, oltre che per la tardività della produzione;
ed idonea, al più, a dimostrare che la società aveva predisposto dei pagamenti ma non anche che essi siano concretamente avvenuti.
Tardiva altresì la richiesta formulata ex art. 210 c.p.c. di accedere ai conti correnti del lavoratore indicati nei prospetti “ ”. Org_4
2.
Con l'appello incidentale il torna ad argomentare in merito ai profili di CP
illegittimità del contratto di lavoro somministrato a tempo determinato. Ricorda che anche il lavoro interinale deve avere carattere temporaneo e nel caso di specie l'abuso del ricorso alla contrattazione a termine apparirebbe con tale evidenza da consentire di prescindere dalla intervenuta decadenza, dovendosi guardare all'intera sequenza contrattuale, sulla scorta della sentenza n. 29570/2022 della corte di Cassazione.
Nel merito, dunque, dovendosi scrutinare tale illegittimità, essa emergerebbe dallo sforamento dei limiti temporali (di 24, 36 e 42 mesi a seconda del periodo e della fonte normativa) previsti dall'art. 24 D.Lgs. n. 276/2003, dall'art. 34 del D.Lgs. n. 81/2015, dall'art. 43 del CCNL delle Agenzie del lavoro interinale.
Si può prescindere dai profili in rito di inammissibilità sollevati in udienza dalle società, in quanto l'appello incidentale è comunque infondato nel merito.
Il primo motivo non è meritevole di accoglimento.
La sentenza n. 29570/2022 della Cassazione è inconferente e non consente affatto di prescindere dalla intervenuta decadenza, preclusiva dell'esame nel merito dei contratti a
11 termine. Infatti in quella occasione “La Corte distrettuale ha escluso di poter configurare in presenza dei plurimi contratti un unico rapporto di lavoro e confermata la decadenza del lavoratore, per mancata impugnazione, in relazione a tutti i contratti ad eccezione dell'ultimo regolato dal D.Lgs. n. 81 del 2015, contratto ritenuto legittimo”: mentre, nel caso che ci occupa, la decadenza è maturata anche con riferimento all'ultimo contratto.
Non può, quindi, estendersi al caso di specie la considerazione della S.C. secondo cui, nonostante la decadenza dall'impugnativa dei precedenti contratti, “la vicenda contrattuale insuscettibile di poter costituire fonte di azione diretta nei confronti dell'utilizzatore per la intervenuta decadenza possa, invece, rilevare fattualmente ad altri fini: in particolare, come antecedente storico che entra a fare parte di una sequenza di rapporti e che può essere valutato, in via incidentale, dal giudice, al fine di verificare se la reiterazione delle missioni del lavoratore presso la stessa impresa utilizzatrice abbia oltrepassato il limite di una durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea, sì da realizzare una elusione degli obiettivi della direttiva 2008/104.”: e ciò in quanto “una interpretazione conforme della normativa interna impone, quindi, di verificare se, nel caso concreto, anche sulla base degli indici rivelatori indicati dalla Corte di giustizia, nonostante l'intervenuta decadenza dall'impugnativa del singolo contratto, il successivo e continuo invio mediante missioni del medesimo lavoratore possa condurre ad un abusivo ricorso all'istituto della somministrazione.”.
Nel caso di specie, come anticipato, è maturata la decadenza anche con riferimento all'ultimo contratto a termine intercorso e l'appello incidentale non si confronta con la cristallina motivazione, sul punto, del Tribunale di Velletri. A fronte del licenziamento del
13.12.2018, il solo licenziamento è stato tempestivamente impugnato il 21.1.2019, mentre la lettera del 17.5.2019 non è sottoscritta dal lavoratore personalmente;
e pertanto appare tardivo il deposito del ricorso avvenuto il 18.7.2019, così come la sua, ancora successiva, notifica. Si tratta di un passaggio non gravato della pronuncia, sul quale è quindi sceso il giudicato. Ne segue che ogni indagine sui vizi dei contratti a termine è inibita, con conseguente assorbimento delle ulteriori doglianze di merito dell'appellante incidentale, rivolte alla legittimità della sequenza contrattuale.
Infatti (Cass. n. 30134/2018) “La singolarità dei contratti e la inesistenza di un unico continuativo rapporto di lavoro (che solo ex post, a seguito dell'eventuale accertamento della illegittimità del termine apposto e della ragione dell'assunzione, potrà determinarsi), evidenzia la necessaria conseguenza che a ciascuno di essi si applichino le regole inerenti la
12 loro impugnabilità. Verrebbe altrimenti anticipata, in modo non giustificato, una eventuale considerazione unitaria del rapporto lavorativo (tutti i contratti intervenuti a prescindere dal lasso temporale che li separa), estranea al fatto storico allegato il cui rilievo giuridico è oggetto della domanda avanzata.”.
3.
Con altra parte dell'appello incidentale si censura la sentenza del Tribunale di Velletri nella parte in cui ha così statuito: “La domanda di accertamento della invalidità del licenziamento presentata in via subordinata nei confronti della parte convenuta
[...]
è inammissibile per genericità e indeterminatezza. Difatti la parte ricorrente ha Parte_1
articolato in modo specifico i motivi di impugnazione del licenziamento esclusivamente nei confronti della parte convenuta , salvo poi estendere – AZ
soltanto nella domanda subordinata contenuta nelle conclusioni del ricorso – la impugnativa di licenziamento anche nei confronti della parte convenuta . Parte_1
Agendo in tal modo, non si può assolutamente ritenere né che la parte ricorrente abbia specificamente contestato i motivi di licenziamento indicati dalla parte convenuta
nella lettera di licenziamento del 20/12/2018 (all. 12 al fascicolo di Parte_1
parte convenuta ) né che la stessa abbia dedotto specificamente Parte_1
l'esistenza di una concreta ed effettiva possibilità di ripescaggio all'interno dell'organizzazione aziendale della parte convenuta (ripescaggio Parte_1
che, in ogni caso, avrebbe avuto efficacia soltanto fino alla naturale scadenza del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato a scopo di somministrazione, che sarebbe comunque avvenuta pochi giorni dopo del licenziamento, cioè in data 31/12/2018: all. 8 al fascicolo di parte convenuta )”. Parte_1
Preliminarmente va ricordato che le superiori considerazioni precludono di esaminare la domanda per quanto attiene alla posizione dell'utilizzatore, la risoluzione del rapporto dovendo imputarsi alla sola quale effettivo dominus del rapporto. Pt_1
Il motivo è infondato.
Anche il gravame soffre della medesima genericità di cui alle considerazioni di primo grado, stigmatizzata dal giudice di prime cure.
In primo luogo, e con valenza già conclusiva sul punto, il non si avvede che il CP
proprio contratto era a termine e destinato comunque a scadere pochi giorni dopo il licenziamento, per cui sono da respingere tutte le domande basate sulle tutele previste dall'art. 18 della legge n. 300/1970 e relative ai rapporti a tempo indeterminato.
13 Né può convertirsi d'ufficio la domanda nell'unica tutela risarcitoria relativa al rapporto a termine e consistente nei pochi giorni perduti di retribuzione: si tratta di domanda non formulata né implicitamente compresa nella erronea causa petendi svolta con l'impugnativa.
E per di più, trovandosi il lavoratore in ferie al momento della risoluzione del rapporto e fino alla sua naturale cessazione, egli avrebbe dovuto anche allegare che dette ferie non gli sono state indennizzate a fine rapporto come “ferie non godute” così sterilizzando l'eventuale (e mai proposta) domanda risarcitoria.
Ferma la valenza assorbente delle superiori considerazioni, il passaggio della sentenza che definisce generico il rinvio all'obbligo di repêchage è condivisibile e non viene specificamente contrastato nel corpo dell'appello. Ricordando poi che, 17 giorni dopo il licenziamento il rapporto sarebbe comunque cessato per scadenza, davvero non si vede come la (che aveva assunto il lavoratore solo per inviarlo alla avrebbe Pt_1 CP_2
potuto reimpiegarlo. Ovviamente, per quanto già esposto, alcun obbligo di repêchage può individuarsi in capo alla . CP_2
È inoltre inconferente il richiamo dell'appellante incidentale alla circostanza, documentale, che l'inidoneità alla mansione accertata dal medico aziendale sarebbe stata poi oggetto di revisione nel gennaio 2019, in quanto, a quell'epoca, il contratto sarebbe comunque cessato.
4.
Con un ultimo motivo dell'appello incidentale, il si duole dell'avvenuta CP
compensazione delle spese pur a fronte del parziale accoglimento delle domande.
Il motivo è infondato.
La statuizione di compensazione è così motivata: “Tenuto conto dell'esito del giudizio, delle condizioni soggettive della parte ricorrente e della più recente giurisprudenza costituzionale in materia di spese di lite nel processo del lavoro (cfr. Corte Cost. n. 77/2018), si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.”.
Nell'ottica della regolazione delle spese di lite di quel grado, la compensazione agevolava grandemente proprio il il quale non ha quindi interesse a dolersene: così si spiega il CP riferimento alle “condizioni soggettive del ricorrente” (e cioè alla strutturale debolezza della parte lavoratrice a fronte di ben due soggetti ipoteticamente datoriali).
Una regolazione che non avesse ravvisato le gravi ed eccezionali ragioni di compensazione avrebbe dovuto:
14 - Da un lato, condannare la a rimborsare al le spese su un valore di Pt_1 CP
causa pari a 10.000,00 euro (e dunque per un minimo di euro 2.310,00);
- Dall'altro lato, però, condannare il a pagare le spese di lite in favore della CP [...] che, nell'economia della vicenda, emergeva (e in questa sede emerge) come CP_2
interamente vittoriosa: spese da calcolarsi su controversia di valore indeterminabile (in quanto inclusiva dell'impugnativa del licenziamento con richiesta di reintegra) e dunque per un minimo di euro 5.000,00.
Le altre parti, ed in particolare la , non hanno formulato analoghi motivi di CP_2
gravame; pertanto la compensazione sfugge alle censure e va confermata.
5.
Conclusivamente, vanno respinti integralmente sia l'appello principale che quello incidentale, con integrale conferma della sentenza gravata.
Le spese di lite del grado possono compensarsi fra gli appellanti per reciproca soccombenza;
il risulta però interamente soccombente rispetto alle domande svolte CP
anche in questo grado nei confronti della e pertanto deve rimborsare alla detta CP_2
società le spese di lite del grado, liquidate come in dispositivo.
Va infine dato atto che sussistono per parte appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove oggettivamente dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sugli appelli proposti avverso la sentenza del Tribunale del
Lavoro di Velletri n. 1210/2021 pubblicata il 18/7/2021, così provvede:
- Respinge l'appello principale e l'appello incidentale;
- Compensa fra le parti appellanti le spese di lite del grado;
- Condanna a rimborsare all'appellata le CP AZ
spese di lite del grado, liquidate in euro 5.000,00 oltre al 15% per spese generali forfettarie ed oltre accessori di legge;
- Dà atto che per e per sussistono i presupposti di cui Parte_1 CP all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
15 Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
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