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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/12/2025, n. 2441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2441 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Lorenza
Recano, ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., all'udienza di discussione del 17.12.2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 688/2025 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. VINCENZO SORRENTINO;
Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dai funzionari;
CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/02/2025 parte ricorrente in epigrafe deduceva di aver inoltrato, in data 10/04/2019, domanda per ottenere il riconoscimento del diritto all'invalidità civile;
di essere stato riconosciuto, a seguito della visita medica effettuata in data 29/10/2020, invalido nella misura dell' 80% con decorrenza dal 10/04/2029; di aver ricevuto, con nota del 13/05/2021, comunicazione di reiezione della domanda per motivi reddituali;
di aver presentato, in data 30/05/2024, ricorso alla sede di Nola in quanto nelle condizioni socio-reddituali previste dalla legge per il CP_1 riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, essendo titolare di un reddito non superiore ai limiti stabiliti dalla vigente normativa. CP_ Ciò premesso, agiva in giudizio nei confronti dell' per ottenere l'accertamento del diritto alla corresponsione dell'assegno di invalidità dalla domanda amministrativa (10/04/2019) e dei ratei maturati oltre interessi, con condanna dell' al pagamento delle spese e competenze di giudizio. CP_2
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l , il quale chiedeva CP_1 dichiararsi la cessata materia del contendere in quanto l' aveva provveduto al riconoscimento CP_2 della prestazione in sede amministrativa con modello TE08 del 25/11/2024.
L'Istituto deduceva di aver provveduto ad un primo pagamento con data valuta 9.12.2024 e al pagamento degli arretrati con la rata di agosto 2025, con data valuta 01/08/2025.
Con note depositate in data 15/12/2025 parte ricorrente si associava alla richiesta di cessazione della materia del contendere insistendo per la condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di lite.
All'udienza del 17.12.2025 svoltasi con le modalità di cui all'art 127-ter c.p.c., il GL decideva la causa con sentenza, le cui motivazioni di seguito si illustrano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessata materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito. I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice.
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio, deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Nella fattispecie, l'intervenuta liquidazione della prestazione e la concorde richiesta dei difensori delle parti in ordine a tale tipo di pronuncia sono elementi senz'altro indicativi dell'essere venuto meno l'interesse delle stesse ad una definizione giudiziale della lite e conseguentemente del dovere del giudice di pronunciarsi.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere. CP_ Considerato che l' ha provveduto ad un primo pagamento con data valuta 9.12.2024 e al pagamento degli arretrati con la rata di agosto 2025, con data valuta 01/08/2025, le spese di lite sono compensate per metà. Per la restante parte seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in applicazione dello scaglione da 5.201,00 a €26.000,00 per i procedimenti di istruzione preventiva secondo i parametri minimi e senza conteggiare l'attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, Dott.ssa Lorenza Recano, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. compensa le spese di lite per metà e condanna l' alla refusione della restante CP_1 parte che liquida in euro 932,50, oltre ad Iva e Cpa come per legge con attribuzione. Si comunichi
Così deciso in Nola, lì 17.12.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Lorenza Recano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Lorenza
Recano, ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., all'udienza di discussione del 17.12.2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 688/2025 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. VINCENZO SORRENTINO;
Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dai funzionari;
CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/02/2025 parte ricorrente in epigrafe deduceva di aver inoltrato, in data 10/04/2019, domanda per ottenere il riconoscimento del diritto all'invalidità civile;
di essere stato riconosciuto, a seguito della visita medica effettuata in data 29/10/2020, invalido nella misura dell' 80% con decorrenza dal 10/04/2029; di aver ricevuto, con nota del 13/05/2021, comunicazione di reiezione della domanda per motivi reddituali;
di aver presentato, in data 30/05/2024, ricorso alla sede di Nola in quanto nelle condizioni socio-reddituali previste dalla legge per il CP_1 riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, essendo titolare di un reddito non superiore ai limiti stabiliti dalla vigente normativa. CP_ Ciò premesso, agiva in giudizio nei confronti dell' per ottenere l'accertamento del diritto alla corresponsione dell'assegno di invalidità dalla domanda amministrativa (10/04/2019) e dei ratei maturati oltre interessi, con condanna dell' al pagamento delle spese e competenze di giudizio. CP_2
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l , il quale chiedeva CP_1 dichiararsi la cessata materia del contendere in quanto l' aveva provveduto al riconoscimento CP_2 della prestazione in sede amministrativa con modello TE08 del 25/11/2024.
L'Istituto deduceva di aver provveduto ad un primo pagamento con data valuta 9.12.2024 e al pagamento degli arretrati con la rata di agosto 2025, con data valuta 01/08/2025.
Con note depositate in data 15/12/2025 parte ricorrente si associava alla richiesta di cessazione della materia del contendere insistendo per la condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di lite.
All'udienza del 17.12.2025 svoltasi con le modalità di cui all'art 127-ter c.p.c., il GL decideva la causa con sentenza, le cui motivazioni di seguito si illustrano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessata materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito. I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice.
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio, deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Nella fattispecie, l'intervenuta liquidazione della prestazione e la concorde richiesta dei difensori delle parti in ordine a tale tipo di pronuncia sono elementi senz'altro indicativi dell'essere venuto meno l'interesse delle stesse ad una definizione giudiziale della lite e conseguentemente del dovere del giudice di pronunciarsi.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere. CP_ Considerato che l' ha provveduto ad un primo pagamento con data valuta 9.12.2024 e al pagamento degli arretrati con la rata di agosto 2025, con data valuta 01/08/2025, le spese di lite sono compensate per metà. Per la restante parte seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in applicazione dello scaglione da 5.201,00 a €26.000,00 per i procedimenti di istruzione preventiva secondo i parametri minimi e senza conteggiare l'attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, Dott.ssa Lorenza Recano, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. compensa le spese di lite per metà e condanna l' alla refusione della restante CP_1 parte che liquida in euro 932,50, oltre ad Iva e Cpa come per legge con attribuzione. Si comunichi
Così deciso in Nola, lì 17.12.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Lorenza Recano