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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/06/2025, n. 6195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6195 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
1
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Roberto Peluso,
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.15528 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: appello in materia di opposizione a cartella di pagamento, e vertente
T R A
( ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in Napoli alla via Solimena n. 93 presso lo studio dell'avv. MAIONE FABRIZIO ) dal quale è C.F._1
rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello
- APPELLANTE -
E
), elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata in PIAZZETTA MONDRAGONE N. 13 80132 NAPOLI presso lo studio dell'avv. GALIA ALBERTO ) che la C.F._3
rappresenta e difende in virtù di procura in atti
- APPELLATA -
CONCLUSIONI
Come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'istante,
premesso che con sentenza n.15480/2023 depositata in cancelleria il 24 marzo 2023 il giudice di pace di Napoli aveva accolto la domanda proposta avverso la cartella di pagamento n.
071 2020 0035870478000 notificata in data 09.02.2022 emessa a carico dello stesso per sanzioni amministrative risalenti all'anno 2016 dovute all'ente creditore in dipendenza dei verbali di contestazione n. 0005067186 e n. 0005039255; che su tali premesse concludeva nel giudizio di primo grado per l'annullamento della cartella impugnata con riferimento al verbale n. 0005067186 in quanto già integralmente pagato,
mentre in relazione al verbale n. 0005039255 eccepiva il decorso del termine prescrizionale.
Si costituiva in primo grado l' Controparte_2
contestando le eccezioni sollevate e chiedendo
[...]
l'integrale rigetto dell'opposizione. 3
Con la citata sentenza il giudice di pace di Napoli, dopo aver riconosciuto l'effettivo pagamento del verbale n. 0005067186,
dichiarava prescritto il credito portato dalla cartella, con condanna dell'agente della riscossione al pagamento delle spese di lite.
Per la riforma della sentenza ha proposto appello l
[...]
eccependo la violazione del principio Controparte_2
del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. non essendo stato citato in giudizio l'ente impositore nonché l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, in considerazione del periodo di sospensione emergenziale COVID 19.
Si è costituita resistendo al gravame ed Controparte_1
eccependo in via preliminare il pagamento del verbale n.
0005067186, già accertato dal giudice di pace, contestando all'agente della riscossione l'abuso del processo. Spiegava,
altresì, appello incidentale nel quale eccepiva il pagamento anche del verbale n. 0005039255 sotteso alla cartella, dandone prova.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del giorno
29.05.2025.
L'appello è risultato infondato e va pertanto rigettato.
Con riferimento alla dedotta violazione del contraddittorio,
occorre rilevare come, nel giudizio di primo grado,
concessionario ed ente impositore non fossero litisconsorti necessari. Tanto discende sia dall'art. 39, d. lgs. n. 112 del
1999 ("il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che 4
non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli
atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore
interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della
lite"), sia dalla condivisa giurisprudenza di legittimità
secondo la quale “la legittimazione passiva resta in capo
all'ente titolare del diritto di credito e non al
concessionario il quale, se fatto destinatario
dell'impugnazione, dovrà chiamare in giudizio il predetto ente,
se non vuole rispondere dell'esito della lite, non trattandosi
nella specie di vizi che riguardano esclusivamente la
regolarità o la validità degli atti esecutivi: l'enunciato
principio di responsabilità esclude, come già detto, che il
Giudice debba ordinare ex officio l'integrazione del
contraddittorio, in quanto non sussiste tra ente creditore e
concessionario una fattispecie di litisconsorzio necessario,
anche in ragione dell'estraneità del contribuente al rapporto
(di responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore”. (Cass.
S.U., sent. 3 luglio 2007, n.16412). Esclusa la nullità
dell'atto introduttivo, non avendo l'agente della riscossione chiesto di essere autorizzato alla chiamata degli enti impositori, l' dovrà rispondere, in via Controparte_2
esclusiva, dell'esito della lite.
Quanto all'ammissibilità dell'appello incidentale proposto dalla mette conto evidenziare che, nel precedente CP_1
grado di giudizio, il contribuente è risultato totalmente vittorioso. La domanda dell'attore in primo grado è stata, 5
infatti, accolta nel merito dal Giudice di Pace di Napoli, che ne ha dichiarato la fondatezza e, per tale via, ha dichiarato prescritto il diritto alla riscossione relativo alla cartella di pagamento n. 071 2020 0035870478000.
Pertanto, non ravvisandosi alcun profilo di soccombenza,
nemmeno parziale, in capo all'appellato rispetto al decisum di primo grado, le censure relative alla mancata indicazione del pagamento effettuato in relazione al verbale n. 0005039255, da parte del giudice di prime cure, come opposizione ex art. 615
c.p.c., vanno configurate alla stregua di mere difese incapaci,
come tali, da giustificare un potere di impugnazione incidentale ex art. 343 c.p.c. Occorre, qui, ragionare in termini di interesse ad impugnare, per cui la necessità di un'impugnazione incidentale sussiste solo se l'attore vittorioso in primo grado, poi appellato, abbia uno specifico e giuridico interesse. Ciò sta a significare che, con l'appello incidentale, l'attore appellato non mira ad una conferma della prima decisione, ma persegue una sua sostituzione attraverso una decisione ancora più favorevole e conforme alle sue iniziali conclusioni. L'appello incidentale è, dunque,
necessario per contrastare un (presunto) errore del primo giudice, distinguendosi dalla mera riproposizione di cui all'art. 346 c.p.c., alla luce “dell'esistenza di una
soccombenza, ovvero di un interesse a vedere modificata la
decisione resa in prime cure e contraria a quando chiesto dalla
parte”. Se tale interesse si rinviene, allora è necessario 6
impugnare, criticando la soluzione adottata dal primo giudice.
Se, di converso, tutte le questioni sono state risolte nel senso prospettato dalla parte, o sono rimaste assorbite, allora l'appello incidentale non è ammissibile, in quanto viene meno l'attività di critica che presenta la veste di presupposto indissolubile di tale strumento. (Cass. SS UU 11799/2017).
Ciò premesso, passando ora alla disamina del merito dell'appello principale ed in particolare all'eccezione di prescrizione, tale motivo è privo di pregio.
L' ha impugnato la decisione Parte_2
resa dal primo giudice per contestare l'avvenuta prescrizione del credito, in quanto non è stato preso in considerazione il periodo di sospensione dei termini di prescrizione disposto con il Decreto Cura Italia e con i successivi provvedimenti legislativi adottati per fronteggiare le conseguenze della pandemia da Covid-19. Invero, la pretesa creditoria iscritta nella cartella di pagamento n. 071 2020 0035870478000 soggiace al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28
della L. n. 689/1981. Ai fini del computo dello stesso termine,
è il caso di ribadire che non vi è prova alcuna della regolare notifica del verbale di accertamento dell'infrazione che dai documenti versati in atti risulterebbe avvenuta il 28.10.2016.
Ne deriva che il termine di prescrizione quinquennale, avendo riguardo al periodo temporale intercorrente dalla data di presunta notifica del verbale di accertamento alla data di notifica della cartella esattoriale, avvenuta il 9.02.2022, era 7
già spirato al momento della notifica di quest'ultima. Non
trova applicazione la disposizione normativa di cui all'art. 68, comma 1 e 4bis, del D.L. n. 18/2020 che ha previsto, per tutte le entrate tributarie e non tributarie, la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, sia quelli di decadenza che di prescrizione dal 08.03.2020 sino al 31.12.2021. Al fine di vagliare l'applicabilità della relativa disciplina, è
necessario avere riguardo al momento in cui il ruolo n.
2020/002335, oggetto del presente giudizio, è stato affidato all'Agente della Riscossione, dunque il 09.12.2019, come si evince dalla documentazione versata in atti dalla parte appellante.
L'art. 68 del D.L. n. 18/2020, rubricato “Sospensione dei
termini di versamento dei carichi affidati all'agente della
riscossione”, al comma 4 dispone “Con riferimento ai carichi,
relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati
all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione
di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data
del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso
31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui
all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici
mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a),
del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di 8
ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni
dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e
a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di
decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
Il predetto articolo, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica, ha stabilito dunque che per i carichi tributari e non tributari (compresi quindi i carichi per sanzioni amministrative da violazioni del Codice della Strada) affidati all'Agente della riscossione tra l'8 marzo 2020 e il 31
dicembre 2021 i termini di prescrizione sono prorogati di 24
mesi. Tale circostanza non viene in rilievo nel caso di specie e, di conseguenza, la relativa disciplina non risulta applicabile.
A ben vedere, nel caso di specie occorre rilevare la tardività
dell'atto impugnato, perché notificato oltre la scadenza del termine di prescrizione di cinque anni decorrente dalla data di presunta notifica del verbale. A fronte dell'eccezione di prescrizione incombe, invero, al giudice il rilievo della sospensione dei relativi termini ove disposta con legge speciale o con atti comunque adottati in occasione di calamità
naturali (Cass. civ., sent. n. 15865/2000).
Al riguardo si osserva che con l'art. 67 D.L. n. 18/2020 è
stata disposta la sospensione di 85 giorni dei termini di prescrizione e decadenza dell'attività degli enti impositori e che detta sospensione è stata, successivamente, prorogata limitatamente agli affidamenti trasmessi dall'8.03.2020 al 9
31.12.2021, a prescindere dall'entrata di cui si discute
(erariale o locale, tributaria o patrimoniale), ovvero agli affidamenti riferiti alle procedure di controllo indicate nell'articolo 157, comma 3 del decreto legge 34/2020 senza che rilevi la relativa data di trasmissione (cfr. art. 4 D.L. n.
41/2021 e precedentemente art 157 D.L. n. 34/2020). La
Cassazione ha quindi dato un'interpretazione estensiva,
ricollegandosi anche all'art. 12 del D.Lgs. 159/2015, che riconosce la possibilità di estendere la proroga a tutti gli adempimenti fiscali e processuali correlati ad eventi eccezionali. Con il decreto 23.01.2025, n. 1630, la Suprema
Corte ha sancito l'applicabilità degli 85 giorni di sospensione pure alle scadenze fiscalmente rilevanti di periodi successivi al 2020, chiarendo che la proroga non è legata esclusivamente all'anno d'imposta interessato dal blocco pandemico, ma opera come un meccanismo di differimento che prolunga i termini in modo lineare.
Pertanto, per gli affidamenti eseguiti prima dell'8.03.2020,
diversi da quelli correlati alle procedure di liquidazione delle dichiarazioni e ai controlli formali e, maggiormente, per l'attività di riscossione, si ritiene applicabile la clausola di ordine generale di cui all'articolo 12 D.lgs. n1 59/2015
richiamata dal citato art. 67, secondo la quale tutti termini pendenti all'inizio della sospensione – 8 marzo 2020 – sono prorogati per un periodo uguale a quello della sospensione medesima. 10
Ne deriva che anche computando il suddetto termine aggiuntivo di 85 giorni a far data dal compimento del quinquennio le conseguenze in ordine al definitivo decorso del termine prescrizionale di cinque anni non muterebbero.
In definitiva e in ragione di quanto precede, l'appello è
infondato e deve essere rigettato, con conferma della sentenza gravata.
Le spese del grado in virtù della soccombenza reciproca si compensano per l'intero tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando,
così provvede:
a) rigetta l'appello principale;
b) dichiara inammissibile l'appello incidentale;
c) compensa le spese.
Napoli, 18/06/2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso