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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 13/02/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3176/2022
TRIBUNALE di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3176/2022 tra
Parte_1
Parte_2
ATTORI OPPONENTI
e
Controparte_1
CONVENUTA OPPOSTA
Oggi 13 febbraio 2025 ad ore 12.25 innanzi al dott. Franco Pastorelli, sono comparsi:
Per e per l'avv. DE STEFANO ANTONIO, oggi Parte_1 Parte_2 sostituito dall'avv. Elena Longa del foro di Lucca.
Per l'avv. SANTANGELO GIOVAN BATTISTA e l'avv. BOTTONI Controparte_1
GIULIA, oggi sostituiti dall'avv. Tommaso Roccabella
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni nel seguente modo: parte attrice opponente: Voglia il Tribunale adito dichiarare la nullità dell'opposto decreto ingiuntivo e disporne la revoca a seguito di disconoscimento della firma del sig. , con vittoria di Parte_2 spese da distrarsi ex art 93 c.p.c. a favore dell'avv. Antonio De Stefano dichiaratosi antistatario.
parte convenuta opposta: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Livorno: 1) rigettare le domande rassegnate da parte opponente in quanto infondate, non provate, pretestuose e dilatorie in fatto ed in diritto per tutte le ragioni spiegate, con la conferma del decreto ingiuntivo n. 875/2022 emesso da codesto Ill.mo Giudice;
2) per l'effetto condannare i Sigg.ri e al pagamento della Parte_1 Parte_2 complessiva somma di € 13.832,61, a titolo di sorte capitale e penale per la risoluzione anticipata del contratto per inadempimento, spese, oltre gli interessi al tasso convenzionale contrattualmente pattuiti, come meglio specificato nella documentazione allegata al ricorso per ingiunzione di pagamento, oltre le spese del procedimento monitorio. Con vittoria di spese e compensi di giudizio
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare. Quindi pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3176/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. DE STEFANO ANTONIO
ATTORI OPPONENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANTANGELO Controparte_1 P.IVA_1 GIOVAN BATTISTA e dell'avv. BOTTONI GIULIA CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Su ricorso della l giudice designato del Tribunale di Livorno, con decreto Controparte_1
n. 875/2022 in data 4.7.2022, ingiungeva a e di Parte_1 Parte_2
pagare, in solido, alla parte ricorrente, per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del suddetto decreto la somma di € 13.832,61, oltre agli interessi come da domanda ed oltre alle spese di ingiunzione.
Avverso lo stesso proponevano tempestiva opposizione gli ingiunti deducendo a fondamento della stessa quanto segue:
a) di non avere mai ricevuto alcuna comunicazione delle varie cessioni del credito;
pagina 2 di 5 b) disconosceva come sue, ai sensi dell'art. 214 e segg. del c.p.c, le firme apposte Parte_2
come coobbligato nel contratto di finanziamento e nei due atti di informativa sulla privacy negando di averle mai apposte.
Concludevano pertanto per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: dichiarare la nullità del predetto decreto ingiuntivo e disporne la revoca a seguito del disconoscimento della firma del sig. . Controparte_2
Con vittoria delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
1.1 Si costituiva la la quale rilevava che non aveva Controparte_1 Parte_1
disconosciuto la sottoscrizione del contratto e non aveva formulato alcuna altra eccezione così che il decreto avrebbe dovuto essere dichiarato esecutivo e definitivo nei suoi confronti.
Quanto alla posizione di deduceva che il disconoscimento fatto dallo stesso delle sue Parte_2
sottoscrizioni fosse inammissibile perché generico. Nel caso in cui fosse ritenuto ammissibile proponeva istanza di verificazione.
Concludeva pertanto per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
A. In via preliminare dichiarare la definitività e la esecutorietà del decreto opposto nei confronti del
NO , per le motivazioni esposte e per l'assenza di qualsivoglia eccezione e Parte_1
conclusione nei confronti della creditrice;
B. In via preliminare, considerato che l'avversa opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecutività del d.i. opposto;
in via preliminare di rito:
C. all'esito della delibazione sulla provvisoria esecutività dello stesso, tenuto conto della Sentenza
Cassazione Sezioni Unite 19596/2020, fissare termine per l'attivazione della procedura di mediazione ex D. Lgs. 28/2010; nel merito:
D. rigettare le domande rassegnate da parte opponente in quanto infondate, non provate, pretestuose e dilatorie in fatto ed in diritto per tutte le ragioni supra spiegate, con la conferma del decreto ingiuntivo
n. 875/2022 emesso da codesto Ill.mo Giudice;
E. per l'effetto condannare i NOi e al pagamento della Parte_1 Parte_2 complessiva somma di € 13.832,61, a titolo di sorte capitale e penale per la risoluzione anticipata del contratto per inadempimento, spese, oltre gli interessi al tasso convenzionale contrattualmente pattuiti, come meglio specificato nella documentazione allegata al ricorso per ingiunzione di pagamento, oltre le spese del procedimento monitorio.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
pagina 3 di 5 1.2 Con ordinanza del 9.5.2023 il giudice al tempo designato alla trattazione della causa concedeva la provvisoria esecutività del d.i. n. 875/2022 ex art 648 c.p.c. nei confronti del solo Parte_1
ed assegnava termine di giorni 15 per l'introduzione del procedimento di mediazione.
[...]
1.3 Non avendo le parti raggiunto l'accordo in sede di mediazione la causa veniva istruita mediante consulenza grafologica.
2. La opposizione è infondata e come tale deve essere respinta. non ha contestato di avere sottoscritto il contratto prodotto da parte ricorrente come Parte_1
doc. 1 nella fase monitoria né ha in alcun modo contestato la debenza delle somme richieste dalla parte ricorrente.
Dalla relazione redatta dal CTU dott. , che immune da vizi logici e metodologici può Persona_1
essere fatta propria dal Tribunale, è emerso che le tre firme a nome presenti sul Parte_2
contratto di finanziamento per cui è causa nonché la firma presente in calce al documento sulla privacy appartengono al sig. e pertanto devono essere considerate autografe a tutti gli effetti. Parte_2
Ne consegue che essendo la opposizione dallo stesso proposta fondata unicamente sulla asserita mancata sottoscrizione da parte sua del contratto anche la opposizione dallo stesso proposta deve essere rigettata.
Non essendo la esecutività del decreto ingiuntivo stata concessa nei confronti di né Parte_2
ex art 642 c.p.c., né ex art 648 c.p.c. lo stesso deve essere dichiarato esecutivo in questa sede ex art. 653 c.p.c..
Le spese di CTU debbono essere poste a definitivo carico di che con il suo infondato Parte_2
disconoscimento delle sottoscrizioni le ha occasionate.
Le ulteriori spese del giudizio a cognizione piena seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri tra il minimo ed il medio previsti dalle tabelle allegate al DM
55/2014 come aggiornate dal DM 147/2022, d'ufficio in assenza di deposito di nota spese, tenuto conto del numero e della semplicità delle questioni affrontate.
Pertanto gli opponenti, in solido fra di loro, debbono essere condannati a rifondere alla opposta le ulteriori spese della fase a cognizione piena del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la opposizione proposta da e avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 Parte_2
n. 875/2022 emesso dal giudice designato del Tribunale di Livorno in data 4.7.2022.
Dichiara esecutivo il suddetto decreto ingiuntivo anche nei confronti di Parte_2
Condanna e in solido fra di loro, a rimborsare alla parte opposta Parte_1 Parte_2 pagina 4 di 5 le ulteriori spese della fase a cognizione piena del giudizio liquidate in € 550,00 Controparte_1
per la fase di studio, € 450,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione/istruttoria, €
1.000,00 per la fase decisoria, oltre i.v.a., c.p.a. e oltre al 15% per spese generali.
Pone a definitivo esclusivo carico di le spese di CTU, come liquidate con decreto del Parte_2
30.09.2024.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Livorno, 13 febbraio 2025
Il Giudice dott. Franco Pastorelli
pagina 5 di 5
TRIBUNALE di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3176/2022 tra
Parte_1
Parte_2
ATTORI OPPONENTI
e
Controparte_1
CONVENUTA OPPOSTA
Oggi 13 febbraio 2025 ad ore 12.25 innanzi al dott. Franco Pastorelli, sono comparsi:
Per e per l'avv. DE STEFANO ANTONIO, oggi Parte_1 Parte_2 sostituito dall'avv. Elena Longa del foro di Lucca.
Per l'avv. SANTANGELO GIOVAN BATTISTA e l'avv. BOTTONI Controparte_1
GIULIA, oggi sostituiti dall'avv. Tommaso Roccabella
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni nel seguente modo: parte attrice opponente: Voglia il Tribunale adito dichiarare la nullità dell'opposto decreto ingiuntivo e disporne la revoca a seguito di disconoscimento della firma del sig. , con vittoria di Parte_2 spese da distrarsi ex art 93 c.p.c. a favore dell'avv. Antonio De Stefano dichiaratosi antistatario.
parte convenuta opposta: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Livorno: 1) rigettare le domande rassegnate da parte opponente in quanto infondate, non provate, pretestuose e dilatorie in fatto ed in diritto per tutte le ragioni spiegate, con la conferma del decreto ingiuntivo n. 875/2022 emesso da codesto Ill.mo Giudice;
2) per l'effetto condannare i Sigg.ri e al pagamento della Parte_1 Parte_2 complessiva somma di € 13.832,61, a titolo di sorte capitale e penale per la risoluzione anticipata del contratto per inadempimento, spese, oltre gli interessi al tasso convenzionale contrattualmente pattuiti, come meglio specificato nella documentazione allegata al ricorso per ingiunzione di pagamento, oltre le spese del procedimento monitorio. Con vittoria di spese e compensi di giudizio
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare. Quindi pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3176/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. DE STEFANO ANTONIO
ATTORI OPPONENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANTANGELO Controparte_1 P.IVA_1 GIOVAN BATTISTA e dell'avv. BOTTONI GIULIA CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Su ricorso della l giudice designato del Tribunale di Livorno, con decreto Controparte_1
n. 875/2022 in data 4.7.2022, ingiungeva a e di Parte_1 Parte_2
pagare, in solido, alla parte ricorrente, per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del suddetto decreto la somma di € 13.832,61, oltre agli interessi come da domanda ed oltre alle spese di ingiunzione.
Avverso lo stesso proponevano tempestiva opposizione gli ingiunti deducendo a fondamento della stessa quanto segue:
a) di non avere mai ricevuto alcuna comunicazione delle varie cessioni del credito;
pagina 2 di 5 b) disconosceva come sue, ai sensi dell'art. 214 e segg. del c.p.c, le firme apposte Parte_2
come coobbligato nel contratto di finanziamento e nei due atti di informativa sulla privacy negando di averle mai apposte.
Concludevano pertanto per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: dichiarare la nullità del predetto decreto ingiuntivo e disporne la revoca a seguito del disconoscimento della firma del sig. . Controparte_2
Con vittoria delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
1.1 Si costituiva la la quale rilevava che non aveva Controparte_1 Parte_1
disconosciuto la sottoscrizione del contratto e non aveva formulato alcuna altra eccezione così che il decreto avrebbe dovuto essere dichiarato esecutivo e definitivo nei suoi confronti.
Quanto alla posizione di deduceva che il disconoscimento fatto dallo stesso delle sue Parte_2
sottoscrizioni fosse inammissibile perché generico. Nel caso in cui fosse ritenuto ammissibile proponeva istanza di verificazione.
Concludeva pertanto per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
A. In via preliminare dichiarare la definitività e la esecutorietà del decreto opposto nei confronti del
NO , per le motivazioni esposte e per l'assenza di qualsivoglia eccezione e Parte_1
conclusione nei confronti della creditrice;
B. In via preliminare, considerato che l'avversa opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecutività del d.i. opposto;
in via preliminare di rito:
C. all'esito della delibazione sulla provvisoria esecutività dello stesso, tenuto conto della Sentenza
Cassazione Sezioni Unite 19596/2020, fissare termine per l'attivazione della procedura di mediazione ex D. Lgs. 28/2010; nel merito:
D. rigettare le domande rassegnate da parte opponente in quanto infondate, non provate, pretestuose e dilatorie in fatto ed in diritto per tutte le ragioni supra spiegate, con la conferma del decreto ingiuntivo
n. 875/2022 emesso da codesto Ill.mo Giudice;
E. per l'effetto condannare i NOi e al pagamento della Parte_1 Parte_2 complessiva somma di € 13.832,61, a titolo di sorte capitale e penale per la risoluzione anticipata del contratto per inadempimento, spese, oltre gli interessi al tasso convenzionale contrattualmente pattuiti, come meglio specificato nella documentazione allegata al ricorso per ingiunzione di pagamento, oltre le spese del procedimento monitorio.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
pagina 3 di 5 1.2 Con ordinanza del 9.5.2023 il giudice al tempo designato alla trattazione della causa concedeva la provvisoria esecutività del d.i. n. 875/2022 ex art 648 c.p.c. nei confronti del solo Parte_1
ed assegnava termine di giorni 15 per l'introduzione del procedimento di mediazione.
[...]
1.3 Non avendo le parti raggiunto l'accordo in sede di mediazione la causa veniva istruita mediante consulenza grafologica.
2. La opposizione è infondata e come tale deve essere respinta. non ha contestato di avere sottoscritto il contratto prodotto da parte ricorrente come Parte_1
doc. 1 nella fase monitoria né ha in alcun modo contestato la debenza delle somme richieste dalla parte ricorrente.
Dalla relazione redatta dal CTU dott. , che immune da vizi logici e metodologici può Persona_1
essere fatta propria dal Tribunale, è emerso che le tre firme a nome presenti sul Parte_2
contratto di finanziamento per cui è causa nonché la firma presente in calce al documento sulla privacy appartengono al sig. e pertanto devono essere considerate autografe a tutti gli effetti. Parte_2
Ne consegue che essendo la opposizione dallo stesso proposta fondata unicamente sulla asserita mancata sottoscrizione da parte sua del contratto anche la opposizione dallo stesso proposta deve essere rigettata.
Non essendo la esecutività del decreto ingiuntivo stata concessa nei confronti di né Parte_2
ex art 642 c.p.c., né ex art 648 c.p.c. lo stesso deve essere dichiarato esecutivo in questa sede ex art. 653 c.p.c..
Le spese di CTU debbono essere poste a definitivo carico di che con il suo infondato Parte_2
disconoscimento delle sottoscrizioni le ha occasionate.
Le ulteriori spese del giudizio a cognizione piena seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri tra il minimo ed il medio previsti dalle tabelle allegate al DM
55/2014 come aggiornate dal DM 147/2022, d'ufficio in assenza di deposito di nota spese, tenuto conto del numero e della semplicità delle questioni affrontate.
Pertanto gli opponenti, in solido fra di loro, debbono essere condannati a rifondere alla opposta le ulteriori spese della fase a cognizione piena del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la opposizione proposta da e avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 Parte_2
n. 875/2022 emesso dal giudice designato del Tribunale di Livorno in data 4.7.2022.
Dichiara esecutivo il suddetto decreto ingiuntivo anche nei confronti di Parte_2
Condanna e in solido fra di loro, a rimborsare alla parte opposta Parte_1 Parte_2 pagina 4 di 5 le ulteriori spese della fase a cognizione piena del giudizio liquidate in € 550,00 Controparte_1
per la fase di studio, € 450,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione/istruttoria, €
1.000,00 per la fase decisoria, oltre i.v.a., c.p.a. e oltre al 15% per spese generali.
Pone a definitivo esclusivo carico di le spese di CTU, come liquidate con decreto del Parte_2
30.09.2024.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Livorno, 13 febbraio 2025
Il Giudice dott. Franco Pastorelli
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