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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/12/2025, n. 5170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5170 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione Lavoro Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 823/2025 RG;
T R A rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessio D'Aniello e Giuseppe D'Aniello; Parte_1 ricorrente
C O N T R O
in persona del suo Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
resistente Ragioni di fatto e diritto Parte ricorrente rappresentava che era stato accertato il requisito sanitario per percepire l'indennità di accompagnamento in capo al ricorrente a seguito di decreto di omologa emesso dal Tribunale adito;
che, a fronte della notificazione del suddetto decreto il 17.09.2024 e dell'invio del modello AP70 il 17.09.2024, l' non aveva provveduto al pagamento della CP_1 prestazione. Si è costituito l' , dichiarando di aver provveduto ad erogare le spettanze il 01.03.2025 ed CP_1 ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere. In corso di giudizio anche il procuratore del ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere.
Nel merito la concorde istanza delle parti determina il venir meno di ogni interesse alla prosecuzione della lite: deve essere, pertanto, dichiarata, la cessazione della materia del contendere. La formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica, com'è noto, secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia (cfr. Cass. sez. un. 13969 del 2004; Cass. 18/03/2005, n. 5974; Sez. 3, Sentenza n. 16150 del 2010).
L'art. 445 bis c.p.c. prevede che il decreto di omologa, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni di tal che deve ritenersi che nel termine previsto dal legislatore l' CP_1
1 previdenziale è tenuto ad effettuare tutte le ulteriori verifiche previste dalla normativa e ad effettuare il pagamento. Nel caso che ci occupa, a fronte della notificazione del suddetto decreto il 17.09.2024 e dell'invio del modello AP70 il 17.09.2024, l' ha pagato i ratei della Controparte_2 prestazione assistenziale allorquando erano ormai trascorsi i 120 giorni previsti dall'art. 445 bis, comma 5, c.p.c. e dopo il deposito del ricorso. In conclusione deve dichiararsi la cessata materia del contendere e le spese di lite devono essere poste a carico dell' . CP_1
Le suddette spese sono liquidate come in dispositivo avuto riguardo ai parametri stabiliti dall'art. 4, comma 1, decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 2014 e tenuta in considerazione la limitata difficoltà dell'affare, l'assenza di attività istruttoria e la limitata portata delle questioni che è stato necessario affrontare in sede di discussione a fronte del comportamento processuale dell' che in corso di giudizio ha provveduto alla CP_1 liquidazione della prestazione.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la cessata materia del contendere;
- condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, quantificate CP_1 in €1.863,50 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti. Così deciso il 22.12.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione Lavoro Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 823/2025 RG;
T R A rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessio D'Aniello e Giuseppe D'Aniello; Parte_1 ricorrente
C O N T R O
in persona del suo Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
resistente Ragioni di fatto e diritto Parte ricorrente rappresentava che era stato accertato il requisito sanitario per percepire l'indennità di accompagnamento in capo al ricorrente a seguito di decreto di omologa emesso dal Tribunale adito;
che, a fronte della notificazione del suddetto decreto il 17.09.2024 e dell'invio del modello AP70 il 17.09.2024, l' non aveva provveduto al pagamento della CP_1 prestazione. Si è costituito l' , dichiarando di aver provveduto ad erogare le spettanze il 01.03.2025 ed CP_1 ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere. In corso di giudizio anche il procuratore del ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere.
Nel merito la concorde istanza delle parti determina il venir meno di ogni interesse alla prosecuzione della lite: deve essere, pertanto, dichiarata, la cessazione della materia del contendere. La formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica, com'è noto, secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia (cfr. Cass. sez. un. 13969 del 2004; Cass. 18/03/2005, n. 5974; Sez. 3, Sentenza n. 16150 del 2010).
L'art. 445 bis c.p.c. prevede che il decreto di omologa, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni di tal che deve ritenersi che nel termine previsto dal legislatore l' CP_1
1 previdenziale è tenuto ad effettuare tutte le ulteriori verifiche previste dalla normativa e ad effettuare il pagamento. Nel caso che ci occupa, a fronte della notificazione del suddetto decreto il 17.09.2024 e dell'invio del modello AP70 il 17.09.2024, l' ha pagato i ratei della Controparte_2 prestazione assistenziale allorquando erano ormai trascorsi i 120 giorni previsti dall'art. 445 bis, comma 5, c.p.c. e dopo il deposito del ricorso. In conclusione deve dichiararsi la cessata materia del contendere e le spese di lite devono essere poste a carico dell' . CP_1
Le suddette spese sono liquidate come in dispositivo avuto riguardo ai parametri stabiliti dall'art. 4, comma 1, decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 2014 e tenuta in considerazione la limitata difficoltà dell'affare, l'assenza di attività istruttoria e la limitata portata delle questioni che è stato necessario affrontare in sede di discussione a fronte del comportamento processuale dell' che in corso di giudizio ha provveduto alla CP_1 liquidazione della prestazione.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la cessata materia del contendere;
- condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, quantificate CP_1 in €1.863,50 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti. Così deciso il 22.12.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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