Articolo 17 della Legge 13 novembre 1978, n. 727
Articolo 16Articolo 18
Versione
8 dicembre 1978
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Versione
7 febbraio 1987
Art. 17.
Il datore di lavoro che mette in circolazione veicoli senza che siano osservate le disposizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, e' soggetto per ogni veicolo cui la violazione si riferisce alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 30.000 a L. 60.000. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 6 febbraio 1987, n. 16 , convertito con modificazioni dalla L. 30 marzo 1987, n. 132 ha disposto che "le sanzioni previste dagli articoli 15 , 16 , 17 , 18 e 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727 , e dagli articoli 124 e 127, terzo e quarto comma, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , e successive modificazioni, sono Quadruplicate".
Entrata in vigore il 7 febbraio 1987
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